Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2682 del 25 ottobre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2682/IX Disegno di legge: "Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1991 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 luglio 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltą.

Ricco (DC) La legge regionale 30 ottobre 1987, n° 87, modificata dalla successiva legge 16 giugno 1988 n° 47, avente per oggetto "Intervento regionale a favore delle Societą minori che gestiscono impianti di risalita", ha lo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio e pertanto la Regione Valle d'Aosta interviene a sostegno dell'attivitą delle Societą minori attualmente operanti che gestiscono impianti di risalita.

Per Societą minori si intendono quelle il cui fatturato annuo, al netto dell'IVA, non superi i 300 milioni di lire.

Alle suddette Societą - per il ripianamento delle perdite di esercizio - vengono concessi contributi a determinate condizioni:

a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel corso di ciascuna stagione invernale;

b) che sia assicurata la normale agibilitą del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle piste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;

c) che le tariffe praticate al pubblico siano ritenute, a giudizio della Giunta regionale, adeguate rispetto ai valori medi regionali, alle dimensioni e caratteristiche del complesso di impianti di piste gestite e, in via generale, alla capacitą di attrazione della stazione considerata;

d) che la situazione contabile della Societą risulti, in base alla legislazione in vigore, regolare e aggiornata e che i bilanci sociali siano redatti nel rispetto dei principi economico - finanziari cui deve ispirarsi una corretta e sana gestione aziendale.

Il contributo regionale per il ripianamento delle perdite, quali risultanti da bilancio regolarmente approvato dai competenti organi sociali č concesso sulla base dei seguenti parametri:

a) per perdite di importo inferiore al 30 per cento del fatturato (considerato al netto dell'IVA) - contributo del 70 per cento;

b) per perdite di importo eccedente del 30 per cento del fatturato come sopra considerato:

- contributo del 70 per cento per la fascia di importo fino al 30 per cento del fatturato;

- contributo del 40 per cento per la fascia di importo compresa tra il 30 per cento e il 60 per cento del fatturato;

- nessun contributo per la fascia di importo eccedente il 60 per cento del fatturato.

Qualora il fatturato risultante a bilancio sia compreso tra i 300 e i 330 milioni annui, il contributo regionale č egualmente concesso, ma assumendo sempre come base per i conteggi di cui al primo comma la somma di lire 300 milioni e operando sull'ammontare teorico del contributo una riduzione pari all'importo di fatturato eccedente i 300 milioni.

Nel caso di funzionamento degli impianti inferiore a sessanta giorni si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti.

Il disegno di legge n° 311 oggi in discussione ha lo scopo di proro-gare e rifinanziare per l'esercizio 1991 la suddetta legge 87/1987.

La stima della spesa č di 200 milioni ed č necessaria a coprire le richieste di interventi delle aziende che nell'anno di esercizio non abbiano superato un fatturato netto di 330 milioni di lire e che abbiano dichiarato una perdita di esercizio nei propri bilanci.

Possono beneficiare di questi incentivi le Societą piccole e medio piccole che operano in contesti in cui l'attivitą legata allo sci di discesa non sia particolarmente fiorente.

Presidente E' aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita, č prorogata al 31 dicembre 1991.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, graverą sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente " Azienda regionale e commercializzazione promozionale turistica (area attivitą produttive settore turismo - punto D.2.5.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento rimane a disposizione la minor somma di lire 300.000.000.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimitą

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

In diminuzione:

cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 200.000.000

In aumento:

cap. 64680 "Contributi a favore di societą minoriche gestiscono impianti di risalita"

Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47

lire 200.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimitą

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell' articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimitą

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimitą