Oggetto del Consiglio n. 2683 del 25 ottobre 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2683/IX Disegno di legge: "Autorizzazione dell'ulteriore spesa nell'anno 1991 per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).
Si dà atto che il Presidente della Giunta Bondaz non partecipa alla discussione dell'oggetto in esame.
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Il disegno di legge n. 315 concerne l'autorizzazione ad un'ulteriore spesa nel corso di quest'anno per l'incremento del patrimonio alpinistico, nella fattispecie dl rifugi ed altre opere alpine.
L'ulteriore spesa, rappresentata dall'importo di lire 1.500 milioni, si rende opportuna in considerazione dell'aumentato numero di richieste di intervento in tal senso.
Gli articoli 2 e 3 definiscono rispettivamente le variazioni di bilancio e l'urgenza del provvedimento.
La legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, alla quale il disegno di legge in oggetto fa riferimento, modificata e completata da successivi provvedimenti legislativi regionali, individua gli interventi, precisa i beneficiari e definisce le condizioni di accesso ai contributi previsti per promuovere ed incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della nostra Regione.
Per quanto riguarda gli interventi, la citata legge comprende le co-struzioni ex-novo di rifugi e di altre opere alpine e la ricostru-zione, ampliamento, sistemazione, arredamento degli stessi e ne possono beneficiare, in misura non superiore al 70 per cento delle spese, sia gli Enti ed Associazioni locali che i privati residenti in Valle oltreché ovviamente le sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione.
Alle sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione e proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Valle, possono essere concessi contributi concernenti la ricostruzione, l'ampliamento, la sistemazione e l'arredamento dei rifugi e delle altre opere alpine già esistenti nella nostra Regione.
Tra le condizioni di accesso ai contributi vanno citate:
- "la destinazione in perpetuo delle opere alpine allo scopo per il quale i contributi stessi sono concessi," e
- "l'impegno da parte dei richiedenti di affidare la gestione dei rifugi e delle altre opere alpine, a parità di titoli, a persone residenti in Valle d'Aosta e per l'esecuzione delle opere di affidarsi alle imprese locali."
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore del Turismo, Sport e Beni culturali Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Un chiarimento è necessario per quanto riguarda la relazione al disegno di legge: il disegno di legge è stato presentato l'11 luglio, in quel momento è chiaro che sono stati elencati tutti i rifugi sia in corso di realizzazione sia quelli che si prevedeva di iniziare nel secondo semestre.
Si tratta, come è noto, di un prelievo dal fondo globale per rim-pinguare il capitolo, ma i fondi poi saranno effettivamente erogati solo ai rifugi che sono stati approvati dal Consiglio regionale, quindi sono esclusi quei tre che abbiamo emendato poco prima.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Faval, ne ha facoltà.
Faval (UV) Au nom de l'Union Valdôtaine je déclare que nous voterons en faveur de cette proposition de loi.
Nous demanderions tout de même à l'Assesseur de bien vouloir arrêter ces contributions d'après cette loi et de vouloir porter au plus tôt au Conseil régional les modifications qu'il vient de nous illustrer dans le sens qu'il a dit tout à l'heure.
Nous estimons important que cela puisse se faire au plus tôt possible, afin de réglementer de façon un peu plus concrète et valable ces interventions qui sont très importantes pour le futur de ce secteur du tourisme en Vallée d'Aoste.
Nous sollicitons l'Assesseur à bien vouloir se confronter avec le Conseil pour des modifications ou des lois, celle-ci pour les refuges de haute montagne et l'autre sur les sentiers et le soi-disant "rifugi di tappa".
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Per dichiarare il voto di astensione su questo disegno di legge, così come già avevo fatto sull'oggetto 53, proprio perché sollecito ancora una volta la necessità della presentazione del disegno di legge di revisione della normativa, per quanto riguarda sia i rifugi di tappa sia i rifugi alpini.
Presidente Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)
1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata. concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64400.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi uno e due si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Turismo alta montagna (area attività produttive settore turismo - punto D.2.4.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.
4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 so-no apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
Parte Spesa
in diminuzione:
cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 1.500.000.000
in aumento:
cap. 64400 "Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico".
legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2
legge regionale 9 maggio 1963, n.11
legge regionale , n.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma del-l'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successi-vo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
