Oggetto del Consiglio n. 869 del 27 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 869/X - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI OLLOMONT DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE CHALLE, UBICATA SUL GRETO DEL TORRENTE BEROVARD, IN COMUNE DI OLLOMONT, AD USO POTABILE.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
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Si dà atto che il Consigliere LANIECE non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
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IL CONSIGLIO
Premesso che:
con domanda in data 05.01.1990, il comune di Ollomont ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dalla sorgente Challe, ubicata sul greto del torrente Berovard, in comune di Ollomont, moduli max. 0,50 di acqua ad uso potabile.
Precisato che la domanda, corredata da progetto a firma ing. Renato Dannaz, prevede la captazione di una serie di venute d'acqua in corrispondenza di un costone di materiale morenico sulla destra orografica del torrente Berovard.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 11651 in data 19.11.1991 ha rilasciato il nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'avviso di presentazione della domanda 05.01.1990 del Comune di Ollomont è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 26.05.1993 n. 14 e riprodotto nel n. 171 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 23.07.1993, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 171 in data 16.09.1993 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 23.09.1993, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- in data 20.09.1993 è pervenuto alla Presidenza della Giunta Regionale un esposto da parte dei signori Rosset Rosina e Giustino Leo, proprietari dell'alpe Porchere;
- copia dell'Ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del comune di Ollomont e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente, all'Assessorato del Turismo, all'Autorità di Bacino del fiume Po ed al comune di Ollomont;
- la pubblicazione presso il comune di Ollomont, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni od esposti;
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 22.10.1993 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il signor Mazzanti dell'ENEL -RID di Châtillon, il geom. Milani dell'Assessorato dell'Ambiente ed il sig. Dannaz, sindaco del comune di Ollomont.
Precisato che, durante la riunione d'istruttoria, il sig. Mazzanti ha fatto presente che l'ENEL è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico, nell'impianto di Signayes, di moduli medi 4,25 dal torrente Ollomont e pertanto ha chiesto che non vengano lesi i diritti dell'ENEL e che siano garantiti i quantitativi d'acqua regolarmente assentiti. Il geom. Milani, dell'Ambiente, ha chiesto che le opere di canalizzazione sul torrente Berovard siano ridotte al minimo indispensabile, necessario a garantire la stabilità dell'opera di captazione e per limitare al massimo l'impatto visivo. Il sindaco di Ollomont ha preso atto delle osservazioni formulate nel corso della riunione d'istruttoria ed ha dichiarato di accettare quanto richiesto. In merito all'esposto dei fratelli Rosset, ha fatto presente che, durante la fertirrigazione, si dovrebbe sempre evitare che le colature si immettano nei cinque torrenti che separano la sorgente Challe dalla proprietà dei fratelli Rosset ed ha rilevato che, comunque, non possono assolutamente influenzare la sorgente, data l'ubicazione dei medesimi.
Tenuto presente che:
- l'opera di presa sarà costruita in corrispondenza della venuta d'acqua che dovrà essere ripulita superficialmente e comprenderà una vasca di sedimentazione, una vasca di carico ed una camera di manovra con saracinesche e scarico;
- dall'opera di presa, l'acqua verrà condotta al fondovalle mediante una tubazione adduttrice e raccolta in apposito sebatoio in cui è previsto l'abbattimento della pressione;
- la lunghezza complessiva delle tubazioni sarà di circa 1125 metri, con un dislivello tra la vasca superiore e quella inferiore di circa 310 metri;
- i tubi saranno del tipo in acciaio bitumati internamente e rivestiti esternamente con doppio feltro di vetroflex bitumato e pressato a caldo, con bicchiere sferico o cilindrico per giunzioni saldate e pressioni di esercizio fino a 50 atmosfere;
- dal serbatoio, la condotta proseguirà lungo la strada poderale di Barliard, fino ad intersecare l'acquedotto comunale esistente, al quale verrà collegata;
- secondo le misurazioni ed i dati forniti dall'Amministrazione Comunale di Ollomont, la sorgente Challe ha una portata effluente massima di circa 50 l/sec., nel periodo estivo, ed una portata minima di circa 40 l/sec. nel periodo invernale, pertanto la captazione interessa l'intera sorgente, in quanto il quantitativo di prelievo d'acqua richiesto è di moduli max. 0,50.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) l'utilizzazione della sorgente Challe, ubicata sul greto del torrente Berovard, corrisponde ad una reale necessità per i bisogni potabili del comune di Ollomont e le modalità di captazione e della condotta di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e quindi tecnicamente approvabili;
2) il quantitativo d'acqua da prelevare, che ammonta a max. 50 litri/secondo, si ritiene che non pregiudichi il deflusso minimo costante vitale del torrente Berovard, del quale la sorgente Challe è tributaria;
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 16187 in data 18.01.1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 del 08.11.1956;
Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventidue (presenti: ventisette; votanti: ventidue; astenuti: cinque, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere al Comune di Ollomont, giusta la domanda presentata in data 05.01.1990, di derivare dalla sorgente Challe, ubicata sul greto del torrente Berovard, in comune di Ollomont, moduli max. 0,50 (litri al minuto secondo cinquanta) di acqua ad uso potabile;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del comune di Ollomont;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 750.000 (settecentocinquantamila) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nullaosti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato nell'art. 10 del disciplinare di subconcessione, che, trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto a termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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