Oggetto del Consiglio n. 870 del 27 luglio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 870/X - RINUNCIA PARZIALE DELLA COGNE S.P.A. ALLA SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE BUTHIER, RAMO PICCOLO BUTHIER, IN COMUNE DI AOSTA, AD USO INDUSTRIALE, ASSENTITA ALLA SOCIETÀ NAZIONALE COGNE CON D.P.G.R. N. 78 IN DATA 4.3.1971 - INCAMERAMENTO PARZIALE DELLA CAUZIONE VERSATA ED AUTORIZZAZIONE ALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DI RETTIFICA.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

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Si dà atto che il Consigliere LANIECE non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.

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IL CONSIGLIO

Premesso che:

la Cogne S.p.A., con istanza in data 12.11.1990, ha comunicato che, a seguito delle ristrutturazioni aziendali avvenute, la derivazione d'acqua dal canale Piccolo Buthier, derivato dal torrente Buthier, in comune di Aosta, ad uso industriale assentita alla Soc. Naz. Cogne con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 in data 4.3.1971, viene utilizzata solo in parte ed ha chiesto che, la subconcessione, rilasciata per una portata di mod. 10 venga ridotta a mod. 2, rinunciando di fatto ad una portata di mod. 8.

Rilevato che nel corso degli ultimi anni nella Soc. Naz. Cogne, titolare della derivazione di cui in oggetto, sono intervenute le seguenti variazioni societarie:

- in data 31.08.1981, con atto a rogito Dr Maria Luisa Donnini, notaio in Milano rep. 10071/1065, la Naz. Cogne S.p.A. è stata assorbita e fusa nella Nuova S.I.A.S. S.p.A. con sede in Milano, via M. Gioia, 8;

- in data 31.08.1984, con atto a rogito Dr Maria Luisa Donnini, notaio in Milano rep. 19744/1902, la Nuova S.I.A.S. S.p.A. è stata assorbita e fusa nella DELTASIDER S.p.A. con sede in Piombino (LI) - Viale della Resistenza, 2;

- in data 23.04.1987 con atto a rogito Dr Maria Luisa Donnini, notaio in Milano, rep. 28736/2761, la DELTASIDER S.p.A. ha apportato alla Delta-Cogne S.p.A. con sede in Piombino (LI) Viale della Resistenza, 2, il complesso aziendale costituito dagli stabilimenti di Aosta-VerrèsVittuone;

- in data 12.02.1988, con atto a rogito Dr Maria Luisa Donnini, notaio in Milano rep. 31412/3088, la Delta-Cogne S.p.A. ha trasferito la propria sede legale da Piombino ad Aosta, Via Paravera 16;

- in data 17.11.1989, con atto a rogito Dr Paolo Castellini, notaio in Roma rep. 21706/4877, la Delta-Cogne S.p.A. viene fusa ed incorporata nella ILVA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Castro Pretorio, 122;

- in data 27.12.1989, con atto a rogito Dr Paolo Castellini, notaio in Roma rep. 21869/4977, la ILVA S.p.A. ha apportato alla Cogne s.r.l. con sede in Aosta, Via Paravera, 16 il complesso aziendale costituito dallo stabilimento di Aosta ivi comprese tutte le derivazioni d'acqua ad esso collegate;

- in data 18.06.1990, con atto a rogito Dr Giacomo Sciello, notaio in Genova rep. 85348/23958, la Cogne S.r.l. ha variato la propria ragione sociale in Società per Azioni.

Tenuto presente che di tale rinuncia la Regione deve prendere atto per l'incameramento parziale della cauzione già versata dalla Soc. Naz. Cogne all'atto della emissione del sopraccitato D.P.G.R. n. 78/1971 con il quale veniva assentita alla Soc. Naz. Cogne S.p.A. la subconcessione di derivazione d'acqua, a scopo raffreddamento impianti, di cui si tratta.

Comunicato che l'Ufficio Concessioni Acque del Servizio Assetto e Tutela del Territorio ha accertato che le opere di presa possono essere adeguate ad una portata da derivare di mod. 2 con la semplice regolazione delle paratoie di derivazione e con la realizzazione, sulle opere di modulazione, di uno sfioratore, posto a quota tale da garantire che non entri nel canale di presa una portata superiore a mod. 2,00.

Comunicato, inoltre, che le varianti da realizzare per l'adeguamento della derivazione ad una portata di mod. 2,00 non influiscono sulla sostanza e sulle modalità consentite dalla derivazione già concessa e quindi non rientrano nell'applicazione dei primi due comma dell'art. 49 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

Segnalato, infine, che con nota in data 12.10.1993 la Cogne Acciai Speciali s.r.l. ha comunicato che con atto a rogito Dr Rosetta Gessaga, notaio in Genova rep. 13776/3776 del 29.12.1992 la Cogne S.p.A. le ha conferito il ramo di azienda costituito da parte dello stabilimento di Aosta - Via Paravera, 16, ivi compresa la concessione di derivazione d'acqua in oggetto, ed ha chiesto che il decreto di variazione a mod. 2 della quantità d'acqua da derivare dal ramo Piccolo Buthier, del torrente Buthier, in Comune di Aosta per raffreddamento forni, venga rilasciato a favore della Cogne Acciai Speciali s.r.l., con sede legale in Aosta - Via Paravera, 16.

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 in data 4 marzo 1971;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, ultimo comma, del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e l'art. 2 del R.D.L. 5.11.1937 n. 2101;

Vista la legge n. 4 dell'8.11.1956;

Vista la legge 05.01.1994, n. 36;

Rilevato che anche con una portata di mod. 2,00 persistono i fini per i quali la derivazione è stata assentita;

Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla leggittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventidue (presenti: ventisei; votanti: ventidue; astenuti: quattro, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, LINTY e TIBALDI);

DELIBERA

1) di accogliere la rinuncia della Cogne S.p.A., ora Cogne Acciai Speciali s.r.l., a mod. 8 della concessione già assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78, in data 04.03.71 alla Soc. Naz. Cogne per la derivazione di mod. 10 dal torrente Buthier, ramo Piccolo Buthier, in comune di Aosta, a scopo raffreddamento impianti;

2) di incamerare gli 8/10 della cauzione di L. 40.000 già versata dalla Soc. Naz. Cogne all'atto dell'emissione del sopraccitato decreto del Presidente della Giunta regionale in data 04.03.1971, n. 78 e depositata presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale come da ricevuta n. 2352 in data 02.02.1971, autorizzando il Tesoriere regionale ad introitare la somma di L. 32.000, corrispondente agli 8/10, della cauzione di L. 40.000, sul capitolo 9700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 ("Recupero rimborsi e proventi diversi");

3) di autorizzare, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione suppletivo da parte del legale rappresentante della Cogne Acciai Speciali s.r.l., l'emanazione, da parte del Presidente deila Giunta Regionale, del relativo decreto di rettifica della concessione assentita con D.P.G.R. in data 04.03.1971, n. 78, per una portata da derivare di mod. 2, da rilasciare alla Cogne Acciai Speciali s.r.l., subentrata alla Cogne S.p.A. in seguito a conferimento del ramo di azienda costituito da parte dello stabilimento di Aosta - Via Paravera, 16, ivi conpresa la subconcessione di derivazione d'acqua in oggetto (atto a rogito Dr Rosetta Gessaga, notaio in Genova rep. 13776/3776 del 29.12.1992);

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) L. 11.542.000 (undicimilionicinquecentoquarantaduemila) ad integrazione della somma di L. 8.000, già versata in data 02.02.1971, ricevuta n. 2352, e non incamerata, per l'adeguamento della cauzione, dovuta ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, sulla portata di moduli 2, all'importo della mezza annualità del canone aggiornato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1 lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, somma che verrà restituita ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) L. 500.000 (cinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza esperimenti di portata, bolli, registrazione di atti ecc., somma da introitare al capitolo 13500 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria di domande e pratiche varie");

c) L. 18.745.754 (diciottomilionisettecentoquarantacinquemilasettecentocinquanta-quattro) per conguaglio canoni arretrati relativi al periodo dal 01.01.1990 al 03.03.1995, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere").

5) di stabilire, per la subconcessione rettificata a mod. 2 da derivare, come specificato dall'art. 6 del disciplinare di subconcessione suppletivo, il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, a decorrere dal 04.03.1991, giorno successivo allo spirare dell'annualità in corso alla data della rinuncia parziale 12.11.1990 della Cogne S.p.A. in:

a) L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per il periodo dal 04.03.1991 al 31.12.1993;

b) L. 23.100.000 (ventitremilionicentomila) a decorrere dall'01.01.1994, somme da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere");

6) di stabilire, come specificato dall'art. 8 del disciplinare di subconcessione, in applicazione dell'art. 5 del D.L. 15.09.1990 n. 261 e legge di conversione, 13.11.1990, n. 331, che la Società Cogne Acciai Speciali dovrà versare presso l'Ufficio del Registro di Aosta il sopracanone arretrato a favore dello Stato di L. 101.808.220 (centounmilioniottocentoottomiladuecentoventi) relativo al periodo 15.09.1990 - 31.12.1993;

7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.