Oggetto del Consiglio n. 868 del 27 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 868/X - SUBCONCESSIONE IN VIA DI SANATORIA, ALLA DITTA BIELER GIUSEPPE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE VALDOBBIA, IN COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN, AD USO IRRIGUO.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
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Si dà atto che il Consigliere LANIECE non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
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IL CONSIGLIO
Premesso che:
con domanda in data 20.08.1988, la Ditta Bieler Giuseppe ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Valdobbia, in comune di Gressoney-SaintJean, moduli 0.18 di acqua per irrigare a scorrimento un'estensione di 9 ha. di terreni siti nel comune di Gressoney-Saint-Jean, facendo presente che si tratta di un uso praticato da tempo immemorabile.
Visto che la domanda, corredata da progetto a firma geom. Jans Guido, prevede la derivazione dell'acqua in cinque punti diversi situati tra le quote 2030 m.s.m. e 1850 m.s.m. con opere di presa consistenti in rudimentali traverse in muratura a secco larghe mediamente 2.00 mt. e alte circa 1.00 mt. La distribuzione avviene mediante canaletti semplicemente scavati nel terreno, senza alcuna opera muraria. Fa presente che trattandosi di riconoscimento di antico diritto per il quale non era stata presentata tempestiva domanda nei termini stabiliti dalla legge, la medesima è stata istruita come nuova richiesta di subconcessione, in via di sanatoria.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 6663 in data 16.06.1992 ha rilasciato il nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'avviso di presentazione della domanda 20.08.1988 della ditta Bieler Giuseppe è stato pubblicato sul F.A.L. della Valle d'Aosta n. 13 in data 15.05.1993 e riprodotto nel n. 135 della G.U. della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 11.06.1993, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n. 169 in data 17.08.1993 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25.08.1993, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del comune di Gressoney-Saint-Jean e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Regionale Pesca della Valle d'Aosta, all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela, dell'Ambiente, all'Assessorato del Turismo, Ufficio Sovraintendenza ed alla ditta Bieler Giuseppe;
- la pubblicazione presso il comune di Gressoney-Saint-Jean, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 01.09.1993, prot. 1181/2379-2/9-1A, con il quale chiede che a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Valdobbia, tramite il torrente Lys è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) la derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Farini;
b) il manufatto di derivazione dovrà, essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Osservato che, trattandosi di derivazione di modesta quantità d'acqua ad uso irriguo e con opere in alveo non stabili e di natura irrilevante, ed essendo la medesima sprovvista quindi di canale e di vasca di carico, si ritiene che non siano da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le prescrizioni di cui ai punti a) e b) dell'esposto della citata Associazione Irrigua sono state inserite nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione.
Sentito inoltre che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 24.09.1993 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. Bieler Giuseppe, titolare della domanda di subconcessione, ed il Signor Milani Sergio dell'Assessorato dell'Ambiente, i quali hanno rinunciato al sopralluogo delle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e corrispondenti alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Precisato che il geom. Milani nel corso della riunione ha fatto presente che trattandosi di derivazione di modesta quantità d'acqua e con opere in alveo non stabili ed irrilevanti, non ritiene di formulare osservazioni in merito. Il sig. Bieler ha comunicato che la derivazione è limitata al periodo dal 1° giugno al 15 ottobre e che la domanda di subconcessione è riferita al riconoscimento di un antico uso esercitato da tempo immemorabile e per il quale, a suo tempo, non era stata presentata tempestiva domanda nei termini stabiliti. Ha inoltre puntualizzato che la modesta quantità d'acqua derivata non può influire sulla portata della Dora Baltea, della quale il torrente Valdobbia tramite il torrente Lys è tributario, in quanto la presa avviene ad una distanza considerevole.
Tenuto inoltre presente che in data 20.10.1993 e successivamente, in data 08.11.1993, sono pervenuti i seguenti esposti dell'ENEL - RID di Châtillon:
- nota prot. 2512/93 in data 15.10.1993 con la quale l'ENEL ha segnalato di essere titolare del disciplinare n. 462 del 27.09.1940, in cui si attribuisce la concessione, ad uso idroelettrico, delle acque del torrente Lys e suoi affluenti, nella misura di moduli medi 27.6 e massimi 38, derivabili dalla presa sita in località Bielciuken, a valle dell'immissione del torrente Valdobbia nel Lys. Pertanto l'Enel presenta opposizione all'accoglimento della domanda di cui si tratta;
- nota prot. 2635/93 in data 28.10.93, con la quale l'Enel, a parziale modifica al parere espresso con la nota di cui sopra, ha chiesto di sostituire la frase: "si presenta opposizione all'accoglimento della domanda in oggetto" con la seguente: "chiede che non vengano lesi i propri diritti e che siano quindi garantiti i quantitativi d'acqua regolarmente assentiti dal disciplinare sopraccitato". Poiché le osservazioni formulate dall'ENEL tendono a salvaguardare un diritto precostituito ed essendo quindi ritenute ammissibili, apposita clausola cautelativa è stata inserita nell'articolo 4 del disciplinare di subconcessione.
Rilevato quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:
1) la quantità d'acqua da derivare, nella misura massima di moduli 0.18 per il solo periodo dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
2) l'adozione di una quantità di 18 l/s d'acqua per 9 ha di terreno da irrigare può essere ritenuta ammissibile in quanto pari a 2 l/s per ha, quantità corrispondente ai limiti massimi stabiliti per tipo di irrigazione e di coltura;
3) durante il periodo della fertirrigazione è necessario prestare attenzione affinché le colature non vengano immesse nei corsi d'acqua pubblica in modo che questi ultimi non vengano inquinati;
4) la derivazione è razionale, le opere sono tecnicamente approvabili e non sono di pregiudizio agli interessi pubblici ed a quelli dei terzi in quanto è in esercizio da tempo immemorabile senza aver provocato, per quanto a conoscenza dell'Ufficio Concessioni Acque, nessun reclamo.
Osservato infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3343 in data 29.03.1994, ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale n. 4 del 08.11.1956;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventidue (presenti: ventisette; votanti: ventidue; astenuti: cinque, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere alla ditta Bieler Giuseppe con sede in Brusson, giusta la domanda presentata in data 20.08.1988, di derivare dal torrente Valdobbia, in comune di Gressoney-SaintJean, moduli 0.18 (litri al minuto secondo diciotto) di acqua, per il solo periodo dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno, per irrigare a scorrimento un'estensione di circa 9 ha di terreni;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Bieler Giuseppe;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 20.0000 (ventimila) pari al minimo fissato dall'art. 5 della legge 21.12.1961, n. 1501, e per gli scopi di cui all'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione di fondi per conto terzi per istruttorie domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato all'art. 8 del disciplinare di subconcessione, che nessun canone è dovuto dall'utenza essendo l'uso irriguo esente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 4.
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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