Oggetto del Consiglio n. 281 del 10 luglio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 281/75 - DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO UNITARIO DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
La legge di modifica alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, approvata nel corso dell'attuale sessione del Consiglio Regionale, ha introdotto il concetto di una limitazione dell'ammontare unitario dei mutui da concedersi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge originaria.
Alla definizione del limite deve provvedere il Consiglio Regionale con apposita deliberazione.
Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso di una precedente seduta consiliare, nonché delle proposte formulate in merito dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti, si propone che i mutui di cui è questione non possano eccedere unitariamente la somma di Lire 150 milioni.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto sopra;
vista la legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni;
Delibera
di fissare in Lire 150 milioni l'ammontare massimo unitario delle operazioni di mutuo previste dagli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.
Andrione (U.V.) - Avevamo deciso, come Consiglio regionale, che l'importo massimo dei mutui relativi a nuove installazioni alberghiere fosse fissato a un plafond di 150 milioni. Per rendere operativo quell'impegno del Consiglio è necessaria una delibera e noi l'abbiamo fatta d'urgenza. Se si discute subito e se viene approvata si segue la strada migliore, sennò si può approvare - perché è stato comunicato proprio nei minimi termini al Consiglio - o un ordine del giorno in materia oppure rimane l'intesa che la Giunta prenderà d'urgenza una delibera in questo senso. Come preferite voialtri.
Dolchi (P.C.I.) - Visto che è stata mandata all'ordine del giorno con un telegramma - come concordato in Commissione Turismo - e che è stato distribuito l'allegato, noi riteniamo che questa deliberazione sia strettamente legata alla legge testé votata; pertanto il Consiglio potrebbe votare l'allegato come ci è stato distribuito. Io penso che se sorgessero difficoltà in sede di Commissione di Coordinamento e se c'è il voto unanime del Consiglio - come mi auguro che sia - il Consiglio stesso, con i suoi poteri, possa autorizzare la Giunta ad adottare analogo provvedimento d'urgenza e certamente avrà la ratifica.
Jorrioz (IND.) - Ci sono delle osservazioni? Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - Noi voteremo a favore di questo provvedimento, anche per garantire l'unanimità; mi auguro che gli altri facciano altrettanto per garantire quell'unanimità.
Io però avevo a suo tempo sollevato delle perplessità sul limite dei 150 milioni, perplessità che evidentemente mantengo. A mio avviso si tratta di una cifra troppo bassa per intervenire a favore dell'industria alberghiera, perché anche se non è di grandissimi alberghi ma solo di medi alberghi ha un costo per posti letto elevatissimo. Come già fatto osservare in precedenza, ammettere fino a una somma di 150 milioni significa semplicemente fare 30 quando si potrebbe fare 31, cioè forse vanificare per certi aspetti l'efficacia di questa legge. Ad ogni buon conto, noi ci auguriamo che la Giunta possa esaminare e maturare nell'esperienza concreta ciò che si farà di questa situazione, riproponendo magari tra un po' di tempo un plafond diverso che l'esperienza dovrà dimostrare. Comunque voteremo a favore.
Jorrioz (IND.) - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'allegato n. 25 bis all'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Il Consiglio
delibera
di fissare in Lire 150 milioni l'ammontare massimo unitario delle operazioni di mutuo previste dagli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.
Passiamo al punto n. 16 dell'ordine del giorno.
