Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2509 del 30 luglio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2509/IX Disegno di legge: "Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Presidente Il Consigliere Chenuil ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 306, iscritto al punto 17 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS) Il disegno di legge in oggetto si propone di approvare l'accensione dei mutui necessari per il parziale finanziamento delle opere d'interesse regionale che hanno ottenuto le provvidenze di cui al decreto legge 4 novembre 1988, n. 465.

Al fine quindi di utilizzare interamente il finanziamento stanziato, occorre pertanto attivare uno o più mutui per un valore complessivo di lire 4.129 milioni.

Presidente E' aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Autorizzazione)

1. Per il finanziamento dei progetti regionali che hanno ottenuto i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988 n. 465 convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, a stipulare mutui per l'importo complessivo di lire 4.129.000.000.

2. I mutui di cui al comma uno sono stipulati, previo esperimento, nelle forme consentite dalla legge, di apposita gara indetta tra tutti o parte degli Istituti di credito abilitati, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 4 in data 5 gennaio 1989, per un tasso massimo del 15 per cento annuo e la durata di dieci anni.

3. Alle incombenze amministrative previste per l'applicazione della presente legge provvede l'Assessorato regionale delle finanze.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto regionale di cui all'articolo 1 graveranno sui capitoli di nuova istituzione n. 64847, per lire 1.276.000.000 e n. 64852, per lire 2.853.000.000, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991; detti oneri vengono finanziati mediante l'iscrizione di mutui pari a complessive lire 4.129.000.000 sul capitolo 11150 della parte entrata del bilancio corrente.

2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, previsti in annue lire 810.800.000 per dieci anni, graveranno sui capitoli n. 67560 e n. 67580 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:

a) quanto ad annue lire 216.800.000 per anni dieci mediante iscrizione del contributo statale in conto interessi di cui alla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sul capitolo di nuova istituzione n. 2912 della parte entrata del bilancio per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;

b) quanto ad annue lire 594.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento annuale e pluriennale del capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 concernente: "D.2.2. - turismo estivo"; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma annua di lire 906.000.000.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte entrata

in aumento:

codificazione regionale 2.04.

codificazione ISTAT 2.1.2.

cap. 2912 (di nuova istituzione) "Fondi per contribuzioni in conto interessi su mutui per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche di cui alla legge 30 dicembre 1988, n. 556"

lire 216.800.000

cap. 11150 "Contrazione mutui per spese di investimento

lire 4.129.000.000

totale in aumento lire 4.345.800.000

Parte spesa

in diminuzione:

cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 594.000.000

in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.1.0.3.10.24.09

cap. 64847 (di nuova istituzione) "Spese per la realizzazione di un'area attrezzata di interesse turistico in Aosta"

Legge regionale , n.

Legge 30 dicembre 1988, n. 556

lire 1.276.000.000

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.1.0.3.10.24.09

cap. 64852 (di nuova istituzione) "Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche"

Legge regionale , n.

Legge regionale 30 dicembre 1988, n. 556

lire 2.853.000.000

cap. 67560 "Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre"

lire 620.000.000

cap. 67580 "Quota capitale per ammortamento mutui da contrarre"

lire 190.800.000

totale in aumento lire 4.939.800.000

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità