Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2508 del 30 luglio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2508/IX Disegno di legge: "Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

PresidenteIl Consigliere relatore Bajocco ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 310 iscritto al punto 16 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) Il disegno di legge n. 310 presentato dalla Giunta regionale si propone di incrementare gli stanziamenti previsti in bilancio per la costruzione di infrastrutture ricreativo-sportive.

L'opportunità di incrementare le risorse finanziarie è determinata dalla necessità sia di completare i lavori già in corso sia di avviare le procedure per l'appalto di nuove opere di interesse regionale.

Le opere da finanziare nel 1991 con lotti di completamento sono:

- complesso sportivo di Courmayeur, per il quale è prevista una spesa totale di 31 miliardi e 100 milioni, di cui risultano sino ad oggi impegnati 10 miliardi e 800 milioni e 20 miliardi e 300 milioni ancora da stanziare;

- complesso sportivo di Gressoney-Saint-Jean, per il quale è prevista una spesa totale di 14 miliardi e 300 milioni, di cui risultano sino ad oggi impegnati 4 miliardi e 10 miliardi e 300 milioni ancora da stanziare;

- campo di calcio Saint-Vincent, per il quale è prevista una spesa totale di 5 miliardi e 370 milioni, di cui risultano sino ad oggi impegnati 4 miliardi e 70 milioni e 1 miliardo e 300 milioni ancora da stanziare;

- pista di fondo a Cogne, per la quale è prevista una spesa totale di 2 miliardi e 500 milioni, di cui risultano sino ad oggi impegnati 1 miliardo e 100 milioni e 1 miliardo e 400 milioni ancora da stanziare.

Le opere nuove che necessitano di essere finanziate sono:

- complesso sportivo di Châtillon per una spesa prevista di 8 miliardi e 500 milioni;

- complesso sportivo di Valtournenche per una spesa prevista di 10 miliardi e 600 milioni;

- impianto sportivo di La-Thuile per una spesa prevista di 1 miliardo e 300 milioni;

- centro servizi per la pista di fondo a Brusson per una spesa prevista di 4 miliardi;

- centro servizi per la pista di fondo a Saint-Rhémy per una spesa prevista di 1 miliardo e 800 milioni;

- centro servizi per la pista di fondo a Rhêmes-Notre-Dame per una spesa prevista di 3 miliardi e 500 milioni.

I fondi saranno assegnati e liquidati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori secondo i programmi stabiliti dall'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Grazie.

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.

Viérin (UV) Le rapport annexé au projet de loi ainsi que le rapport de monsieur Bajocco nous ont fourni la liste des interventions prévues. Au cours de l'un des derniers Conseils, nous avions déjà examiné la mise à jour du plan et des différentes interventions. L'Assesseur avait justifié cette présentation avec l'urgence, c'est-à-dire la nécessité d'insérer ces ouvrages parmi les interventions à effectuer.

A ce propos, la réalisation de la piste de slalom à Gressoney-La-Trinité était prévue. Je voudrais donc savoir s'il est dans les intentions de l'Administration de réaliser cette piste et dans l'affirmative, si elle sera insérée dans la liste des interventions prévues. Au cas contraire, il n'y a pas d'indications à cet égard.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore del turismo, urbanistica e beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.

Pascale (PSI) Sì, ribadisco la volontà dell'Amministrazione regionale di realizzare - credo entro quest'anno - la pista di David a Gressoney, la cui progettazione è in via di ultimazione. Dopo appalteremo i lavori, che saranno finanziati con i fondi già stanziati in bilancio preventivo, quindi già a disposizione, e non con questa legge.

Presidente Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.906 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64820.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:

a) turismo estivo (area attività produttive - settore turismo - punto D.2.2.) - lire 906.000.000;

b) fruizione turistica delle acque (area attività produttive - settore turismo - punto D.2.3.) - lire 1.000.000.000.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

in diminuzione:

cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.906.000.000

in aumento:

cap. 64820 "Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive"

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45

Legge regionale , n.

lire 1.906.000.000

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità