Oggetto del Consiglio n. 2510 del 30 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2510/IX Disegno di legge: "Ulteriori aggiornamenti e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, istitutiva di un assegno annuo di riconoscimento a favore degli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Presidente Il Consigliere relatore Trione ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 297; ne ha facoltà.
Trione (DC) La legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, istituiva a favore degli insegnanti di scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, aventi almeno quindici anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di età e non fruiscano di trattamento di quiescenza di importo "superiore al minimo stabilito dalla legge per le pensioni dell'INPS", la concessione di un assegno annuale di riconoscimento, in sostituzione appunto di provvidenze di carattere previdenziale non previste per questo personale.
Detto assegno era determinato quantitativamente in funzione degli anni di servizio prestati e concerne attualmente 55 ex insegnanti.
Successivi provvedimenti di legge (nel 1967, 1972, 1980, 1982, 1985 e nel 1989) abbassavano al compimento del 50° anno di età il momento di fruizione dell'assegno stesso. Differenziavano l'importo in funzione dei diversi momenti di prestazione di servizi, una quota per i primi cinque anni ed una leggermente maggiorata per gli anni successivi e soprattutto ne adeguavano l'importo, rivalutandolo negli anni.
Anche nel disegno di legge in discussione, gli importi dell'assegno annuale vengono rivalutati e si introduce il principio che la misura dell'importo è soggetta a decurtazione in relazione al trattamento pensionistico già goduto dai beneficiari nei modi previsti al terzo comma dell'articolo 1.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 1. Con effetto dal 1° luglio 1991 l'importo annuo lordo dell'assegno di riconoscimento a favore degli ex insegnanti di scuola sussidiata, istituito con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, è rideterminato in lire 4.800.000 per gli aventi titolo con cinque anni di servizio, riconosciuto o riconoscibile a tali effetti.
2. Per ogni anno di servizio in più, riconosciuto rispetto al minimo di anni cinque, l'importo annuo indicato nel comma uno è maggiorato di lire 150.000 lorde.
3. A coloro che percepiscono un qualsiasi trattamento pensionistico di importo superiore al minimo stabilito per le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la misura dell'assegno annuo di riconoscimento, determinata in conformità dei commi uno e due, è decurtata di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico in godimento ed il minimo stabilito per le pensioni INPS.
4. Ai fini della concessione dell'assegno di riconoscimento e della determinazione del relativo importo non sono computabili i servizi di insegnamento prestati nelle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, per i quali la Regione abbia provveduto al versamento delle contribuzioni previdenziali all'INPS. Inoltre, sono esclusi dal beneficio, pur avendo compiuto il cinquantesimo anno di età, coloro che prestano attività di lavoro dipendente.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 1. Gli oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in lire 190.000.000 per l'anno 1991 e annue lire 305.000.000 a decorrere dall'esercizio 1992, faranno carico al capitolo 54720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi.
2. Alla copertura del maggiore onere di lire 115.000.000 rispetto allo stanziamento iscritto al bilancio, si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 115.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 "fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio, concernente "produzioni artigianali tipiche e tradizionali: b) incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali area attività produttive - servizi alle imprese - 03.6.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.185.000.000. Per gli anni 1992 e 1993, alla copertura del maggiore onere complessivo di lire 460.000.000 si provvede mediante utilizzo per corrispondente importo delle risorse disponibili al capitolo 67000 del bilancio pluriennale della Regione 1991/1993.
3. Per gli anni successivi l'onere occorrente all'applicazione della presente legge sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
In diminuzione
Capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 115.000.000
In aumento
Settore 4 - "Promozione sociale"
Programma 2;2.4.01 "Istruzione e cultura - personale scolastico"
Capitolo 54720 "Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate".
Legge regionale , n.
lire 115.000.000
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
