Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2453 del 24 luglio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2453/IX Proposta di regolamento: "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2, concernente: Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS) Con questo provvedimento si ritiene di apportare delle modifiche ed integrazioni al regolamento del 23 dicembre 89, per adeguarlo alle rinnovate esigenze dei richiedenti. Le modifiche sono le seguenti:

Articolo 1: Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è stato elevato per il biennio 1991/1992 a lire 50 milioni, prima era di 35 milioni.

Articolo 2: L'importo del mutuo è stato elevato a lire 100 milioni, mentre prima era di 80 milioni.

Articolo 3: Modifica le fasce di reddito per la determinazione del tasso di interesse:

- fino a 30 milioni il 30 per cento (prima questa fascia si limitava a 21 milioni);

- da 30 a 40 milioni il 50 per cento;

- da 40 a 50 milioni il 70 per cento.

Naturalmente queste percentuali sono riferite al tasso fissato dal Ministero del Tesoro.

Articolo 4:

comma 1 - inserisce nel reddito le pensioni di qualsiasi natura;

comma 2 - regola il diritto per l'ammissione ai benefici di legge ai cittadini appartenenti alla CEE e per gli extracomunitari;

comma 3 - si è elevato il tetto del reddito del nucleo familiare a 50 milioni, mentre rimane invariato il limite minimo a 12 milioni.

Articolo 5:

comma 1 - dalla data di presentazione del compromesso il tempo utile è di due anni per presentare la denuncia catastale al Nuovo Catasto Edilizio Urbano e la richiesta di abitabilità al comune;

comma 2 - sono ammessi a mutuo acquisti di alloggi non di nuova costruzione, purché siano svincolati e disponibili prima della data di stipulazione del contratto.

Per gli alloggi direttamente occupati dai proprietari la disponibilità deve essere data entro due anni dalla data di stipulazione del compromesso depositato in Regione;

comma 3 - sono escluse da mutuo abitazioni di lusso indicate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e quelle accatastate di tipo rurale;

comma 4 - esclude il diritto al mutuo per le domande che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, tale disposizione non si applica ai coniugi in possesso di sentenza di divorzio; prima era solo prevista la separazione legale.

Articolo 6 - Si aggiunge al comma 2 dell'articolo 21 del regolamento n. 2/89 che l'estinzione anticipata deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 7 - Il comma 5 dell'articolo 23 del regolamento n. 2/89 stabiliva che se dalla data della stipulazione del mutuo alla data di ultimazione lavori trascorrevano più di 48 mesi, il mutuo veniva revocato, con conseguente richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate.

Con il presente articolo si propone di abrogare la revoca ma di passare dal tasso agevolato al tasso di riferimento sulle erogazioni effettuate fino alla presentazione del certificato di ultimazione lavori. Queste norme valgono anche per le pratiche relative ai semestri precedenti ed in fase di scadenza.

Articolo 8 - Richiesta documenti. La novità è costituita dall'atto notorio attestante l'assenza di vincoli di parentela stabiliti dal quinto comma dell'articolo 14.

Articolo 9 - Affida il compito alla commissione regionale, oltre alle competenze indicate dal comma precedente, di esaminare casi particolari e propone alla Giunta regionale possibili soluzioni.

Invito il Presidente ad aprire la discussione generale.

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Agnesod, ne ha facoltà.

Agnesod (UV) A propos du règlement que nous sommes en train d'analyser, je voudrais faire une observation à l'égard du minimum de douze millions.

Il s'agit d'une limite plus que raisonnable pour quelconque normale activité; il y a quand même quelques conditions particulières qui ne nous donnent pas la possibilité de rester dans ces limites. Un des cas particuliers, sur lesquels je demande qu'on puisse faire une dérogation et ouvrir un débat, c'est celui des personnes qui se trouvent en chômage technique.

Ces travailleurs gagnent sur la base minimale prévue par le chômage technique plus de douze millions par ans; mais le problème se pose parce que les payements qui arrivent de la part de l'INPS ont une échéance irrégulière, ils arrivent chaque 7-8-9 mois. Alors on peut y avoir, et c'est le cas concret des travailleurs ex Ilssa Viola, pour l'année 1990, qu'ils ont eu un seul payement dans cette année d'environ neuf millions, l'autre tranche a été payée au mois de janvier 1991. Certainement ils ne peuvent pas dénoncer ce dernier payement sur la même déclaration des impôts.

Pour résoudre ces cas particuliers il faudrait ajouter que seulement pour ces travailleurs, à la suite d'une déclaration de condition de chômeurs techniques, rendue par l'Institut INPS, on peut considérer, avec la redevance de l'année, aussi les sommes signées sur le cadre à comptabilité séparée qui se réfèrent au total en arrière payé par l'INPS hors de l'année en question, mais dues pour cette même année spécifique.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

Voyat (UV) Solo per dire che questi sono emendamenti che erano già stati discussi anche all'interno della commissione e che si ritenevano almeno in parte (questione dell'età, presentazione della documentazione definita e tipo di reddito per accedere ai mutui) degli emendamenti necessari, visti anche i casi che in passato avevamo dovuto discutere. Ce ne sono altri: quello dell'aumento del tetto massimo e del reddito, che non erano stati decisi in commissione, ma che comunque erano stati esaminati.

Per noi in linea di massima questo può andare bene, salvo altri casi da vedere se non subito anche in particolare, o trovare delle soluzioni per il problema dei cassa integrati, come diceva il Consigliere Agnesod adesso.

Ritengo comunque che sarà fondamentale al più presto di poter discutere del problema della legge per la prima casa, la legge 76, in questo Consiglio, per un discorso generale e di fondo. Infatti, se andiamo ad analizzare l'effetto della legge 76, vediamo che al primo semestre 1989 sono stati erogati oltre 3000 mutui; altri sono da erogare per il secondo semestre 1989, per l'anno 1990 e, con la riunione del 31 luglio, per il primo semestre 1991, dove si supereranno i 4000 mutui per la prima casa dal momento della entrata in vigore della legge.

E' evidente che, se in Valle d'Aosta, secondo quella che può essere la media, su 115mila abitanti ci possono essere circa 40mila nuclei familiari, noi abbiamo erogato il dieci per cento di mutui di prima casa ai nuclei esistenti in Valle d'Aosta. Ritengo che bisognerà per il futuro vedere e controllare meglio; so che non è facile, ma bisognerà cercare di stoppare soprattutto quei casi (che si possono verificare) dei profittatori, perché purtroppo fatta la legge, a volte si trova l'inganno. Ci può essere il caso di un giovane che ottiene il mutuo per la prima casa, quando poi i genitori sono proprietari di più appartamenti; socialmente non è giusto, ma giuridicamente non è facile andare a controllare.

Come dicevo, bisognerà fare una discussione generale, soprattutto riteniamo che debba essere vista una certa quota annua da destinare alla prima casa, senza andare ad esaurimento di tutte le domande presentate, visto il successo che ha avuto questa legge finora: oltre 4000 mutui con quelli che andremo ad esaminare, fra erogati, in via di erogazione e quelli che potranno essere erogati al più presto, visto anche i finanziamenti che per questa legge sono stati previsti.

Un altro discorso che dovrà essere fatto è quello di incentivare le ristrutturazioni, perché ritengo che il recupero di volumetrie esistenti è l'indirizzo da seguire; così come anche con indirizzi dati in passato con leggi che sono ora gestite dall'Assessorato al Turismo, si deve incentivare e si deve recuperare l'esistente prima di andare a costruire nuove case.

Per quanto mi riguarda personalmente, niente di fondamentale da contestare a questo regolamento, dicendo che non possiamo forse pretendere che sia perfetto, in quanto come dicevo ogni volta che si modifica il regolamento, poi in commissione si presentano casi nuovi, necessità di aggiornarlo.

Ritengo comunque fondamentale che al più presto ci si possa presentare qui in Consiglio e fare una discussione generale sulla questione abitativa in Valle. Oggi ripeto abbiamo già erogato o abbiamo in via di erogazione oltre 4000 mutui per la prima casa in Valle d'Aosta a partire dal 1985.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Martin, ne ha facoltà.

Martin (ADP) Ringrazio anzitutto i colleghi che fanno parte con me della commissione esaminatrice dei mutui prima casa, che hanno dato la possibilità riunendosi diverse volte, discutendo su questo argomento, di presentare oggi in consiglio la modifica a questo regolamento.

Come diceva il Consigliere Voyat, purtroppo si presentano sempre casi nuovi, non sempre sono contemplati nel regolamento in vigore e prevedo che anche con queste modifiche avremo ancora delle lacune, nel senso che ci saranno ancora casi non contemplati. Mi pare però di poter dire che la commissione fino ad oggi si è sempre comportata con molta serietà, cercando di andare nel senso di favorire al massimo l'accensione di questi mutui, e naturalmente cercando anche di limitare quelli che possono essere alcuni casi che si sono verificati di speculazione di questa legge.

I mutui erogati fino al 31 dicembre 1990 sono 2900, a questi sono ancora da aggiungere i mutui del primo semestre del 1991, che penso fra non molto la commissione esaminerà, e questo ha significato un esborso da parte della Regione di circa 203 miliardi. Quindi, come qualcuno ha già detto, si tratta di una legge che ha avuto successo, una legge che ha permesso a molte famiglie valdostane di diventare proprietarie della prima casa.

E' una legge che si sta modificando nel tempo: abbiamo assistito ad un grande successo dell'acquisto a scapito della ristrutturazione e della costruzione; mi pare di poter dire che negli ultimi tempi, pur prevalendo ancora l'acquisto dell'alloggio, stanno aumentando fortunatamente le pratiche di ristrutturazione di vecchie abitazioni.

E' una legge che ha avuto successo perché le pratiche visionate a tutto il 31 dicembre 90 da parte della commissione sono state circa 6800 (6827 per l'esattezza); naturalmente non tutte queste sono andate a buon fine, perché molti hanno rinunciato, molte non avevano i requisiti richiesti e quelle ammesse a tutto il 1990 sono state 3758; poi alcune di queste si sono perse per strada per rinuncia di coloro che avevano fatto il mutuo.

Mi pare quindi che il regolamento che andiamo ad approvare oggi sia di fondamentale importanza per poter dare un valido strumento alla commissione per esaminare queste pratiche di mutuo.

Devo ancora purtroppo presentare due emendamenti, che chiamerei emendamenti tecnici, perché quando la legge è stata presentata si pensava che potesse essere approvata dal Consiglio prima della scadenza del primo semestre; questo non è successo, pertanto devo presentare due emendamenti che ho definito tecnici perché legati appunto ai tempi di approvazione.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 7, comma II, dove si diceva che erano soggette a disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 23 anche le pratiche relative ai semestri precedenti ed in fase di scadenza. Evidentemente le parole "ed in fase di scadenza" non hanno più senso, perché il semestre si è chiuso e quindi bisognerebbe mettere un punto dopo le parole "semestri precedenti".

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 10, che è quello che prevede l'applicazione di questa legge, dove anche qui si faceva riferimento ad alcune norme che sarebbero entrate in vigore all'atto della pubblicazione del presente regolamento, che si pensava potesse essere approvato prima del mese di luglio. Anche questo non ha più senso, pertanto propongo che l'articolo 10 venga così sostituito: "Le norme del presente regolamento, modificative del regolamento n. 2/89, trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1991".

Con la presentazione di questi due emendamenti spero che il Consiglio regionale voglia approvare le modifiche di questo regolamento, in modo da permettere alla commissione che esamina queste pratiche di dotarsi di uno strumento più efficace, che lei stessa ha ritenuto di dover proporre al Consiglio regionale.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Le fait d'augmenter l'emprunt de 80 millions à 100 millions de lires peut être justifié, d'une part, par rapport à ce qui s'est passé, d'autre part présente un risque: que, comme il s'est vérifié pour les contributions au moment des interventions pour les loses et cetera, on augmente l'emprunt et malheureusement ça augmente le prix des logements. C'est un risque réel que l'Assesseur connaît et beaucoup de Conseillers savent très bien. Très souvent au lieu d'aider la population, on va aider les différents entrepreneurs, ce qui peut être compréhensible, mais je crois que la finalité de cette loi était en principe de donner une aide supplémentaire aux personnes qui veulent avoir une maison.

Je dis ça, car malheureusement très souvent il arrive que le jour après l'approbation, ce qui hier coûtait 80 aujourd'hui ça coûte 100. A cet égard je voulais demander si par hasard on avait fait des calculs sur la retombée du point de vue de l'intervention financière par rapport aux frais de l'Administration régionale. On me répondra peut-être que c'est très simple, il suffit de multiplier les vingt millions de lires qui vont s'ajouter pour les requêtes qui se poseront pour le deuxième semestre, si j'ai bien compris. Je ne sais pas combien elles sont, c'est là la raison de cette requête que je pose, compte tenu du fait qu'ici il n'y a pas d'interventions financières, compte tenu que c'est un règlement, ici on dit comment on peut intervenir. Je pose tout de même la question, car il faudrait prévoir une augmentation des disponibilités financières au moment où on va régler dans son ensemble.

Voilà, c'est un tracas que je veux dire ici au Conseil, compte tenu de l'intervention importante qu'on va faire aujourd'hui.

En même temps je voudrais demander un renseignement à l'Assesseur, à propos de ce qui est de la modification faite à l'article 4, là où on dit: "La lettera a) del comma due dell'articolo 12 è così sostituita: a) di essere cittadini italiani o di uno stato appartenente alla comunità economica europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali". Je crois que le problème des extra-communautaires se pose; si j'ai bien saisi, et mon collègue m'a dit qu'il avait déjà posé le problème en commission, il ne s'agirait que pour les états qui ont une situation de réciprocité, c'est-à-dire si c'est reconnue pour les citoyens italiens (par conséquent valdôtains) la même possibilité dans les pays concernés, dans le cas plus spécifique les Etats-Unis, si j'ai bien saisi.

Les problèmes ne se poseront pas pour les américains qui viennent en Vallée d'Aoste, tandis qu'ils se posent pour les extra-communautaires; alors la requête est très simple. Avec cette formulation on donne un peu le sens qu'on puisse aider les extra-communautaires, au contraire, compte tenu que ni les pays africains ni les pays de l'Est ont ces conventions, je doute qu'il y ait quelqu'un qui puisse jouir de cette possibilité.

Le problème tout de même doit être réglé de façon différente, par conséquent, en revenant sur le problème du logement, je voudrais rappeler au Conseil qu'il a été l'objet d'une commission et d'un rapport fait dans cette salle, avec l'engagement de reprendre le discours, surtout en revenant aux observations des MM. Voyat et Martin, qui ont déjà mis l'accent sur le thème concret, c'est-à-dire le problème de réaménager l'existant plutôt que d'augmenter les nouvelles bâtisses.

Dans le passé on avait mis des barèmes qui régulièrement n'ont pas été respectés pour des raisons pratiques, et je crois qu'aujourd'hui c'est la même chose: on ne peut pas dire non à tous ceux qui vont faire la requête, même si on avait mis en principe le 40 pour cent pour réaménager, mais les requêtes n'étaient que le 12-18 pour cent à ce moment, un pourcentage très réduit par rapport à celui concernant l'achat de nouvelles bâtisses. Alors ce serait important de reprendre dans son ensemble le discours logement, pour voir surtout de résoudre la situation de la ville d'Aoste, qui est dramatique.

Là le problème se pose soit pour ceux qui depuis des années attendent une solution, soit pour le cas qui se poseront face à des requêtes nouvelles. J'inviterais la Junte à reprendre cette enquête, ou quand même, compte tenu de la disponibilité que mon collègue avait donnée à son temps, de revoir ce thème afin de donner des indications à l'Administration régionale.

Je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas de faire tout le discours des logements, car ce n'est que l'approbation de modifications d'un règlement; je veux tout de même solliciter l'attentions sur ce thème qui n'est pas encore résolu. On dit à l'article 5: "E' altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a centociquanta metri quadrati"; c'est possible, mais ça fait un logement normal, tandis qu'il y a l'exigence de réaménager de petits logements et non pas de logements énormes.

Tout de même l'engagement est de revenir sur cet argument dans le plus bref délai, afin de pouvoir achever un débat sérieux sur l'ensemble de la matière.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

Voyat (UV) Mi trovo d'accordo sulla discussione che è già iniziata; l'unica cosa che volevo chiedere all'Assessore sono i dati che mi leggeva prima, perché non quadrano molto con i miei, anche se i miei datano indietro nel tempo.

A me risultano già finanziati con delibera del 26 gennaio 1990, 2721 mutui; ritengo che a partire dai mesi di aprile, maggio 1990 per arrivare a tutt'oggi ce ne siano stati altri, quindi credo che si superi abbondantemente la cifra che mi leggeva l'Assessore.

Gli chiederei comunque di fornirmi i dati per vedere dove sono gli errori e per andare poi ad analizzarli. Analisi che dovrà essere fatta, come diceva giustamente il Consigliere Rollandin, anche sui tipi di erogazione, cioè acquisti, nuove costruzioni e ristrutturazioni, perché la questione degli acquisti ha inflazionato il mercato, è evidente.

Mi ricordo le discussioni che facevamo con Fosson, il quale mi diceva che il mercato degli alloggi ad Aosta e nei grandi centri era inflazionato proprio per il fatto che c'era il mutuo: la gente con la speranza di prendere il mutuo non faceva più il calcolo economico e spendeva anche di più pur di acquistare l'alloggio. Evidentemente, poiché la necessità aguzza l'ingegno, se un domani si vanno a restringere gli acquisti, visto che l'incentivazione di nuove costruzioni era necessaria in quel periodo perché c'erano problemi economici delle imprese e si doveva cercare di sostenere il campo economico delle costruzioni, oltre al problema fondamentale di avere a disposizione degli alloggi, dicevo che forse con una certa restrizione si può aiutare a trovare delle soluzioni per il recupero dei vari centri storici. Penso che questa sia la soluzione ottimale: recuperare i centri storici vuol dire avere a disposizione alloggi e inoltre comporta il vantaggio di recuperare delle zone esistenti con un intervento, quindi, a carattere economico e sociale.

Dicevo prima che a quello che diceva il Consigliere Agnesod per i cassaintegrati non ci avevo pensato, credo che comunque sia utile e necessario porre l'accento e l'attenzione su una categoria già di per sè provata ed in difficoltà, quindi vedere di tenerlo in considerazione.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Martin, ne ha facoltà.

Martin (ADP) Mi erano state chieste alcune delucidazioni.

Penso che non sia il caso oggi di fare il discorso sulla politica della casa, perché ci porterebbe molto lontano; comunque avremo l'occasione per farlo anche perché sulla base di quello studio che aveva effettuato la seconda Commissione in precedenza, l'Assessorato sta predisponendo la revisione della legge sull'Istituto Autonomo Case Popolari, per cui penso che per la ripresa dei lavori questa legge sarà pronta, verrà in commissione e in quella sede potremo affrontare un dibattito su questo importante problema.

Le modifiche che abbiamo apportato a questo regolamento, come i commissari che fanno parte con me della commissione sanno, sono modifiche più che altro pratiche: ci sono dei casi che a volte ci trovano impreparati a poter seguire e ci siamo resi conto che in alcuni punti il regolamento era carente. Quindi anche la modifica che suggeriva il Consigliere Agnesod è una cosa che certamente va tenuta in considerazione, a mio avviso potrebbe rientrare in quei casi non previsti specificamente dal regolamento, ma che quasi sempre ci troviamo ad affrontare e che potrebbero essere affrontati dalla commissione con quel comma che è stato aggiunto in un articolo verso la fine del regolamento. Ripeto, sono state apportate solo quelle modifiche che si riteneva di dover apportare per poter avere uno svolgimento migliore dei lavori in Commissione.

Condivido il discorso che ha fatto il Consigliere Rollandin sull'eventualità che l'aumento del mutuo, che è un aumento dovuto praticamente all'inflazione che c'è stata in questi anni e nulla di più, possa non andare interamente a beneficio di coloro che invece dovrebbero beneficiare di questa legge, e possa invece andare a beneficio di altre categorie, che sono quelle che poi costruiscono queste case.

E' un rischio reale, lo abbiamo notato anche quando è nata questa legge; come tutti ricorderanno, eravamo in un periodo in cui l'edilizia era completamente paralizzata e poi per fortuna, perché evidentemente il settore edilizio è un settore economico molto importante che attira altri investimenti, è ripartita grazie a questi investimenti della Regione, ma è anche vero che i costi delle case sono lievitati verso l'alto. Quindi questo è un rischio reale, bisognerà studiare dei meccanismi per cui si possano magari fare delle convenzioni di un certo tipo, in modo che si possa legare il costo dell'abitazione al mutuo che andiamo ad erogare. Sono però cose che vanno studiate e non sono di semplice applicazione.

Ho l'impressione, da un conto velocissimo che ho fatto, che questa modifica che proponiamo oggi significhi, per le pratiche che verranno presentate nel secondo semestre, un maggior costo di circa cinque miliardi, perché le pratiche che normalmente vengono presentate nel semestre sono circa 500; sulla base dell'esperienza abbiamo visto che solamente il 50 per cento arriva fino in fondo alla trafila burocratica, quindi possiamo considerare 250 pratiche ammesse per ogni semestre, e 250 pratiche per venti milioni di lire, se i calcoli non sono sbagliati, sono cinque miliardi. Questo dovrebbe essere grosso modo il costo.

Il recupero è ancora molto basso rispetto al totale dei mutui ammessi, perché, al di là delle cifre che non combinano con quelle del Consigliere Voyat (può darsi che le sue si riferiscano a pratiche completamente erogate, le mie invece no, ma non è un problema, in quanto le cifre possiamo discuterle), le percentuali sull'acquisto sono ancora molto alte: l'acquisto è circa il settanta percento del complessivo dei mutui erogati, mentre la costruzione ed il recupero che praticamente si pareggiano sono circa sul quindici percento ognuno.

Devo tuttavia dire che negli ultimi tempi abbiamo visto con soddisfazione un aumento del recupero a favore della nuova costruzione oppure dell'acquisto degli alloggi, che è pur sempre una nuova costruzione.

Per quanto riguarda il discorso dei cittadini extracomunitari, in effetti non abbiamo fatto nessuna modifica rispetto al regolamento vecchio; questo non vuol dire che il discorso non esista. Penso anch'io che, a meno che non si voglia andare in vacanza in certi paesi, ci sia la possibilità di costruire la casa in certi paesi, queste cose servano più a quelli che verranno in casa nostra piuttosto che agli italiani che vanno all'estero.

Però al di là di questo, la dizione è la stessa di prima, nel senso che prima si parlava di essere cittadini italiani, adesso abbiamo aggiunto la parola "di uno stato appartenente alla CEE", perché questo fa parte di accordi a livello nazionale con le leggi dello stato.

Il cittadino che prima era chiamato straniero, adesso è stato chiamato extracomunitario, ma in sostanza è la stessa cosa. Si è ripetuto il concetto che questo cittadino può essere ammesso ai benefici di questa legge soltanto se la stessa condizione è riconosciuta da quegli stati verso i cittadini italiani, cosa poco probabile. Quindi nella sostanza non è cambiato nulla rispetto a prima, è cambiata questa dizione.

Per quanto riguarda invece l'altra domanda sulle case dei 150 mq., non è stata apportata nessuna modifica, ma ricordo che già precedentemente avevamo stabilito di fissare in 150 mq le case non di nuova costruzione evidentemente, perché si erano verificati dei casi, soprattutto in alcuni centri storici, che avevano richiesto di essere ammesse al mutuo per la ristrutturazione, ma che erano molto grandi; si era pensato che fosse giusto dare la possibilità di non smembrare questi appartamenti di case molto vecchie che superavano la norma dei 120 mq. Questo però vale solo per le case non di nuova costruzione, perché per le altre ci si ferma ai 120 mq come era previsto nel regolamento precedente.

Con queste risposte e con le considerazioni che abbiamo fatto e che praticamente sono all'unisono, nel senso che condividiamo queste considerazioni che abbiamo fatto, con l'impegno che quanto prima si possa fare una discussione sulla politica più in generale della casa nella nostra Regione ed anche sulla valutazione di cosa questa legge abbia rappresentato per l'economia valdostana (cosa che onestamente in questo momento non sarei in grado di dire con esattezza), con queste premesse direi che il Consiglio può approvare questo regolamento, trattandosi di una modifica di un regolamento precedente e trattandosi soprattutto di modifiche che aiuteranno la commissione a svolgere meglio il suo lavoro.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Agnesod, ne ha facoltà.

Agnesod (UV) Proponevo un emendamento da inserire... come? Compito della commissione? Però c'è il discorso di dare una regolamentazione, avevo pensato di aggiungere un tipo di emendamento di questo genere: "Per questi casi particolari occorre presentare, ai fini della determinazione del reddito, modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell'arco dell'anno precedente o nell'anno della richiesta di mutuo, sempre che tali redditi diano garanzia di continuità".

Parlando con il relatore, qui è venuto fuori anche il problema del servizio militare, di quelli che l'anno precedente sono in servizio militare, che lavoravano l'anno prima, lavorano l'anno successivo il servizio militare, presentano domanda di mutuo e si trovano a non avere i requisiti in quanto per l'anno precedente non hanno la documentazione del limite di reddito dei dodici milioni. In questo caso potrebbe essere superato anche per questi richiedenti.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS) Questo è un problema reale, chiedo se è possibile inserire questo discorso: con casi particolari che tengano conto dei redditi percepiti in modo continuativo nell'anno precedente o nell'anno in corso, documentabili con buste paga o dichiarazioni del datore di lavoro di un rapporto a livello continuativo.

Specialmente i giovani che vogliono ristrutturare o fare una abitazione nuova, sono tagliati fuori e devono aspettare due anni per avere questo mutuo.

Se uno ha un rapporto di lavoro continuativo, l'ha avuto magari nel 1990, nel 1991 ha fatto il servizio militare, per cui nel 1992 non può presentare la richiesta. Cioè se questo è implicito nell'articolo 9 di questo nuovo regolamento mi sta bene, altrimenti un discorso del genere sarebbe utile inserirlo.

Presidente E' stato presentato un emendamento concordato fra il Consigliere relatore Chenuil e il Consigliere Agnesod. L'emendamento recita:

Emendamento all'articolo 9 dopo le parole "esecutive" aggiungere: "Per questi casi occorre presentare, ai fini della determinazione del reddito, il modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell'arco dell'anno precedente o nell'anno della richiesta di mutuo, sempre che tali redditi diano garanzia di continuità".

Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Modificazioni dell'articolo 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2).

1. Il comma uno dell'articolo 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989 n. 2 "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore dei privati nel settore dell'edilizia residenziale" è così sostituito:

"1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti, è fissato per il biennio 1991-92 in lire 50.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, conseguito l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Modificazioni dell'articolo 7)

1. Il comma tre dell'articolo 7 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"3. L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 100.000.000 per il biennio 1991-92; a decorrere dall'anno 1993 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

Voyat (UV) L'Assessore diceva che l'aumento da 80 a 100 milioni comporterà una spesa di cinque miliardi in quanto le domande sono circa 500. Le domande sono circa 500 ogni semestre, poi c'è da tenere in considerazione dell'aumento del tetto del reddito, quindi anche quelle domande che prima erano scartate perché superavano il reddito, adesso non lo sono più. Il rischio è che le domande aumenteranno ancora.

Sulla base di questo volevo chiedere a tutt'oggi quanto è la dotazione che ha la Finaosta per l'erogazione dei mutui sulla legge 76.

Allora riformulo la domanda: i versamenti 1991 previsti in bilancio sono stati già erogati alla Finaosta? Perché nel primo semestre 1990 la dotazione del fondo era di quasi 200 miliardi di lire, quindi con i versamenti dell'anno scorso, quei famosi 60 miliardi previsti, e quelli di quest'anno penso che non saremo lontani da 380 miliardi.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Martin, ne ha facoltà.

Martin (ADP) E' inutile che dica delle cifre perché non le ho esatte. Mi riservo di controllarle e di darle al Consigliere Voyat. E' probabile che le cifre che lui cita siano abbastanza esatte.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Modificazioni dell'articolo 8)

1. Le lettere a), b) e c) del comma uno dell'articolo 8 del regolamento regionale

2/89 sono così sostituite:

"a) per redditi fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 30 per cento del tasso di riferimento dal Ministero del Tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;

b) per redditi da lire 30.000.001 fino a lire 40.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro e con le modalità di cui alla lettera a);

c) per redditi da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 70 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro con le modalità di cui alla lettera a)".

Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 (Modificazioni dell' articolo 12)

1. Il comma uno dell'articolo 12 del regolamento regionale 2/89 a così sostituito:

"1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito a carattere continuativo derivante da lavoro autonomo, dipendente, nonché da pensione di qualsiasi natura, e conseguito l'anno precedente alla presentazione della domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con provata capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo; sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente, i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale istituiti a cura di enti pubblici".

2. La lettera a) del comma due dell'articolo 12 del reg.r. 2/89 è così sostituita:

"a) essere cittadini italiani o di uno stato appartenente alla Comunità economica europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali".

3. La lettera f) del comma due dell'articolo 12 del regolamento regionale 2/89 è così

sostituita:

"f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 50.000.000 da determinarsi con i criteri di cui all'articolo

6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale, di cui al comma uno dell'articolo 12, non rientrano nei suddetti limiti di reddito".

Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 (Modificazioni dell'articolo 14)

1. Il comma due dell'articolo 14 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

2. Per gli alloggi in costruzione e in ristrutturazione la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U. e la richiesta di abitabilità al Comune devono essere inoltrate alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge; la superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di metri quadrati quindici per ogni componente eccedente".

2. Il comma tre dell'articolo 14 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"3. E' altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a centocinquanta metri quadrati; questi alloggi devono possedere le ca-ratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del comma due del-l'articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili prima della data di stipulazione del contratto di mutuo. Tale disposizione non si applica agli alloggi direttamente occu-pati dai proprietari; in questi specifici casi la disponibilità delle abita-zioni a favore degli acquirenti deve essere data entro due anni dalla data di stipulazione del compromesso depositato in Regione. In caso di non osservanza delle suddette disposizioni il mutuo viene revocato d'ufficio".

3. Il comma quattro dell'articolo 14 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"4. Non è ammissibile a mutuo l'acquisto di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate al comma tre dell'articolo 13 e delle abitazioni accatastate di tipo rurale".

4. Il comma cinque dell'articolo 14 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di società ed imprese appartenenti a soggetti aventi i suddetti vincoli di parentela; tale disposizione non si applica ai coniugi in possesso della sentenza di divorzio".

Pongo in votazione l'articolo 5:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 (Modificazione dell'articolo 21)

1. Il comma cinque dell'articolo 21 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"2. L'estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento della Giunta regionale e comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia agevolata, in vigore alla data di inizio dell'ammortamento e quelli corrisposti alla data di estinzione anticipata".

Pongo in votazione l'articolo 6:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma cinque dell'articolo 23 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"5. Il mancato rispetto del limite di tempo, indicato al quarto comma, comporta il passaggio dal tasso agevolato al tasso di riferimento esistente alla suddetta scadenza, da applicarsi sulle somme erogate fino alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e della richiesta di abitabilità.

2. Dopo il comma cinque dell'articolo 23 del regolamento regionale 2/89 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Sono soggette alle disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 23, anche le pratiche relative ai semestri precedenti ed in fase di scadenza".

All'articolo 7 vi è l'emendamento proposto dall'Assessore che recita:

Emendamento l'articolo 7, secondo comma, è così sostituito:

"6. Sono soggette alle disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 23 anche le pratiche relative ai semestri precedenti".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma cinque dell'articolo 23 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"5. Il mancato rispetto del limite di tempo, indicato al comma quattro comporta il passaggio dal tasso agevolato al tasso di riferimento esistente alla suddetta scadenza, da applicarsi sulle somme erogate fino alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e della richiesta di abitabilità.

2. Dopo il comma cinque dell'articolo 23 del regolamento regionale 2/89 è aggiunto il seguente comma sei:

"6. Sono soggette alle disposizioni previste dal comma cinque dell'articolo 23 anche le pratiche relative ai semestri precedenti".

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 (Modificazione dell'articolo 25)

1. Al comma sei dell'articolo 25 del regolamento regionale 2/89 è aggiunta la seguente lettera e) -

"e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di vincoli di parentela stabiliti al comma cinque dell'articolo 14".

Pongo in votazione l'articolo 8:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9 (Modificazioni dell'articolo 26)

1. Il comma due dell'articolo 26 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"2. La Commissione, nominata dal Consiglio regionale, è presieduta dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o in sua assenza dall'Assessore regionale alle finanze; oltre alle competenze indicate al primo comma, è altresì attribuito alla Commissione il compito di esaminare specifici casi non strettamente contemplati dal regolamento in vigore e proporre alla Giunta regionale le possibili soluzioni affinchè siano rese esecutive".

All'articolo 9 vi è l'emendamento concordato fra il relatore Chenuil e il Consigliere Agnesod, di cui do lettura:

Emendamento all'articolo 9 dopo la parola "esecutive" aggiungere:

"Per questi casi occorre presentare, ai fini della determinazione del red-dito, il modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell'arco dell'anno precedente o nell'anno della richiesta di mutuo, sempreche tali redditi diano garanzia di continuità".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così emendato:

Articolo 9 (Modificazioni dell'articolo 26)

1. Il comma due dell'articolo 26 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"2. La Commissione, nominata dal Consiglio regionale, è presieduta dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o in sua assenza dall'Assessore regionale alle finanze; oltre alle competenze indicate al comma uno, è altresì attribuito alla Commissione il compito di esaminare specifici casi non strettamente contemplati dal regolamento in vigore e proporre alla Giunta regionale le possibili soluzioni affinchè siano rese esecutive. Per questi casi occorre presentare, ai fini della determinazione del reddito, il modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell'arco dell'anno precedente o nell'anno della richiesta di mutuo, sempreche tali redditi diano garanzia di continuità".

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il comma uno dell'articolo 28 del regolamento regionale 2/89 è così sostituito:

"1. Le disposizioni previste dal presente regolamento, entrano in vigore a partire dal 1° luglio 1991, fatta eccezione per la norma contemplata all'articolo 6 e al comma due dell'articolo 7, i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione del presente regolamento".

All'articolo 10 vi è l'emendamento dell'Assessore Martin, che recita:

Emendamento L'articolo 10 è così sostituito:

1. Le norme del presente regolamento modificative del regolamento regionale 2/89 trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1991.

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme del presente regolamento modificative del regolamento regionale 2/89 trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1991.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità