Oggetto del Consiglio n. 2452 del 23 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2452/IX Disegno di legge: "Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Sul disegno di legge 288: incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali, nella nostra Regione tutti conoscono le principali produzioni artigianali tipiche: le "dentelles" a Cogne, il "drap" a Valgrisenche, la canapa a Champorcher.
Esse costituiscono le ultime testimonianze di attività economiche che nei tempi antichi erano diffuse ovunque e, pertanto, oggi apprezzate e meritevoli di tutela.
Queste produzioni, se non sorrette da speciali sovvenzioni da parte della Regione, rischiano di scomparire privando la Valle d'Aosta di attività economiche integrative di reddito in zone di alta montagna, di un importante richiamo turistico, nonché di caratteristiche culturali tipiche.
Il disegno di legge in esame si propone di intervenire in aiuto al settore dell'artigianato tipico e tradizionale attraverso tre tipi di iniziative:
- allestimento e gestione di esposizioni di beni prodotti;
- attività di apprendimento e diffusione delle tecniche di lavorazione;
- azioni promozionali varie.
Due sono le caratteristiche positive che contraddistinguono il disegno di legge.
La prima è costituita dalla possibilità di estendere i benefici della legge ad altre attività tipiche oltre a quelle elencate, che eventualmente possono essere riprese, anche se non praticate da tempo, ma che siano storicamente esistenti.
Ciò permetterebbe di far rivivere produzioni tradizionali ormai scomparse.
La seconda caratteristica consiste nell'erogazione dei contributi, previa la stipulazione di convenzioni con le cooperative interessate in cui siano precisati specifici obblighi che le cooperative stesse si impegnano a perseguire.
Ciò permetterà di esercitare un controllo efficace sulle spese e costituirà una garanzia per il raggiungimento degli obiettivi della legge.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Les interventions à soutien des productions typiques ne peuvent qu'être partagées, mais n'oublions pas qu'on avait déjà prévu et on donnait déjà des subventions aux productions typiques, et en plus qu'il existe un institut pour la valorisation de l'artisanat typique. Si on va relire ce qui est des compétences de cet institut, on voit exactement ce qui se passe dans les finalités de la loi: "conservare e incrementare produzioni esercitate in forma cooperativa, associativa et cetera, contribuire alla conservazione delle caratteristiche et cetera ".
Or, je l'ai déjà posé au moment du débat en commission, je crois...
(...Interruzione della registrazione...)
J'étais en train de dire que parmi les finalités de l'Institut valdôtain, existe ce soutien à l'artisanat typique, sans prévoir que ce soient les dentelles, ou le drap, et cetera; je voudrais rappeler que les interventions au point de vue des structures ou des employés ont été faites: il y a les laboratoires soit pour ce qui est du drap, soit pour ce qui est des dentelles pour les expositions, par conséquent je crois que jusqu'à présent rien a été oublié au soutien de ces interventions.
C'est vrai que la loi donne la possibilité de dire: mais s'il y aura d'autres produits typiques, on verra. Moi je voudrais tout de suite en rappeler un: la production de sabots. Le sabot est la culture d'un peuple et là pas de soutien.
Les possibilités d'intervenir étaient déjà à l'heure actuelle présentes. Ici on prévoit d'allouer 300 millions de lires aux trois activités existantes; la répartition qui avait été faite au moment de la présentation en commission c'était au début 300 millions de lires et pour les années suivantes selon les requêtes.
On présente une loi qui à nouveau prévoit toute une série de démarches, par exemple, erogazione di contributi, là on dit comment elle doit être faite: "l'erogazione di contributi effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate; le convenzioni prevedono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi, le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 5". Je crois que ce serait utile d'avoir une ébauche de convention, pour connaître qu'il n'y ait pas trop de démarches, autrement on risque à nouveau d'alourdir le travail de ces coopérative.
Mais après il y a un nouveau comitato tecnico, là où il y a: l'assessore, il dirigente, un esperto del settore dell'artigianato designato secondo la legge, un esperto designato dall'Istituto Valdostano per l'Artigianato Tipico; par conséquent on a l'I.V.A.T. qui va être présente dans cette commission pour allouer des fonds à des coopératives, qui sont les mêmes qui vont présenter leurs produits à l'artisanat, et parmi les buts de l'artisanat, c'est le soutien à l'activité de ces coopératives.
Franchement je crois que c'est un chemin un peu difficile à comprendre. Ce sont là des doutes qu'on a par rapport à la présentation de ce projet de loi.
Compte tenu que de cette façon on ira exclure certaines activités, j'en ai proposé une et je demanderais si le rapporteur et l'Asses-seur vont eux-mêmes présenter un amendement, compte tenu que la production de sabots est reconnue comme une des productions typiques, autrement on le présentera comme amendement.
Dans son ensemble on va présenter une intervention qui est très complexe pour allouer ces fonds et il s'agit à peu près de 100 millions de lires; pour l'année ça fait 300 millions de lires, mais dans le futur il y aura une réduction progressive des effets de cette loi qui est en concurrence avec l'activité de l'I.V.A.T., par conséquent je crois que c'est une intervention un peu difficile à justifier, même si on est favorable à soutenir l'artisanat typique.
J'attends une réponse pour présenter l'amendement, s'il n'est par reçu de la part du rapporteur et de l'Assesseur compétent.
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Il Consigliere Rollandin ha messo in evidenza che vi sono altre lavorazioni nella nostra Regione, i sabots. Io dico che ci sono anche le pantofole della Valle di Gressoney, ci possono essere i trousseaux, una volta li lavoravano.
Il comitato tecnico dovrà esaminare le domande che possono venire da parte di queste lavorazioni, la legge prevede di inserire anche queste.
Per il momento chiedo al Consigliere Rollandin di non insistere, perché vi sarebbero tante altre cose; ma è previsto che queste lavorazioni possano fare domanda e la legge verrà incontro a questa categoria.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI-PDS) E' vero che la materia dell'artigianato tipico è importante e che occorre continuamente tener conto delle esigenze concrete di chi fa qualcosa in questo campo.
Questa legge nasce da esigenze concrete delle cooperative già esistenti, che sono quattro. La legge fa riferimento a tre, però la Regione interviene già con contributi anche per una quarta cooperativa esistente che è quella "Le trousseau ancien" di Gressoney, e quindi dovrebbe, seguita la procedura, rientrare anch'essa in questo tipo di sovvenzioni.
Se ci saranno cooperative (perché la legge si riferisce alle cooperative) che lavoreranno i sabots, seguita la procedura del comitato tecnico e della convenzione, credo che non ci saranno difficoltà a finanziare anche questa rivedendo l'ammontare previsto dalla legge.
Credo che si possa oggi già fare una distinzione fra il ruolo dell'I.V.A.T., che è più generale, e il ruolo concreto di queste cooperative che oggi fanno fatica a mantenere le lavorazioni e i loro laboratori. L'I.V.A.T. ha una funzione di promozione dell'artigianato tipico nel suo complesso e di distribuzione del prodotto, però perché questo prodotto venga distribuito e venduto occorre anche che chi lo produce sia messo nelle condizioni di avere un minimo di certezza e non trovarsi a dover dipendere da continui rapporti non certi con l'Amministrazione regionale. Diciamo che anche questa legge nasce più da richieste concrete delle cooperative esistenti, che non da una impostazione innovativa. L'idea è quella di assicurare, con questa legge, alle cooperative oggi esistenti, i finanziamenti per poter continuare, riservando all'I.V.A.T. i compiti generali di promozione del settore ed utilizzando questo istituto anche per la vendita di quei prodotti.
Si potrebbe introdurre già oggi qualche nuovo elemento, però la procedura prevista non mi sembra così complicata, perché c'è un comitato tecnico che può essere nominato abbastanza in fretta, che esamina e quindi fa anche le valutazioni che possono essere tenute presenti per i successivi aggiustamenti della legge. Se facciamo l'elencazione, dobbiamo almeno allargarla a tutti quelli che già oggi possono presumere di poter rientrare in questo discorso, invece lasciare aperta la strada non credo che tagli fuori nessuno.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Le projet de loi présenté se pose comme finalité de favoriser les productions artisanales typiques et traditionnelles. Pour atteindre cet objectif, l'article 2 de la loi définit les productions pouvant être considérées comme typiques et traditionnelles. A cet égard, à mon sens, la loi est limitative. Evidemment tout peut être successivement modifié. Mais, c'est aujourd'hui que nous sommes confrontés à ce problème. Aujourd'hui l'on statue que les productions artisanales typiques et traditionnelles sont uniquement les dentelles de Cogne, le drap de Valgrisenche et le chanvre de Champorcher.
Nous savons pertinemment que cette liste n'est pas exhaustive. Je ne vois donc pas quelles sont les difficultés à insérer dès maintenant dans cette liste d'autres productions que nous nous accordons tous à reconnaître comme étant des productions artisanales typiques et traditionnelles. J'ai l'impression qu'il s'agit non pas d'une logique voulant atteindre des finalités d'ordre général, mais tout simplement de la volonté de maintenir à tout prix la paternité de certaines propositions. Si nous sommes intervenus, à part les considérations d'ordre général sur le secteur de l'artisanat et sur son essor, sur les fonctions de l'I.V.A.T. et sur le rapport que cet institut doit avoir et avec l'Assessorat et avec les coopératives, c'est donc uniquement dans un esprit de collaboration.
Si le Conseil aujourd'hui prend acte que des productions typiques comme celle des sabots, qui sans doute a une importance du point de vue culturel et du point de vue économique, est une des productions qui pourrait être insérée, et tout le monde est d'accord sur cette insertion, pourquoi nous ne pouvons pas le faire aussitôt? Si par la suite, il y aura d'autres productions, nous les insérerons. Nous pouvons ainsi mieux atteindre les finalités de la loi et donc assurer un soutien véritables à toutes les productions typiques et traditionnelles, évitant, déjà au début, d'effectuer une distinction qui pourrait avoir des retombées négatives dans un secteur que nous voulons soutenir dans son développement.
A cet égard, j'invite le rapporteur et l'Assesseur à réfléchir sur cet amendement, afin de mieux atteindre les finalités énoncées.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Effettivamente mi sembra che le osservazioni che sono state fatte sono pertinenti, perché l'elencazione contenuta all'articolo 2 risulta fortemente riduttiva.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'accorpamento del primo e del secondo comma dell'articolo 2, in modo da dire che ai fini della presente legge si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della Regione quelle che rispondono ai seguenti requisiti, che sono poi quelli indicati dall'articolo 2, senza stare a fare una elencazione specifica dei primi tre punti. In questo modo definiamo quelli che sono i requisiti, che sono i punti a) e b) del secondo comma, e nello stesso tempo non si rischia di fare un'elencazione che sia eccessivamente riduttiva, come deriverebbe da questo elenco che è inserito nel primo comma.
La proposta che chiedo di esaminare potrebbe essere quella di ac-corpare il primo e secondo comma, in modo da non elencare i punti a), b) e c), ma elencare i requisiti del secondo comma e permettere in questo modo un maggiore inserimento di varie attività.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Seulement pour dire qu'on a ajouté à l'amendement qu'on avait annoncé, les deux productions qui sont déjà typiques: "la produzione di pantofole e costumi tipici del Lys", comme il a été suggéré de la part de l'Assesseur et du rapporteur.
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Dichiaro di accogliere i due emendamenti presentati dai Consiglie-ri Rollandin, Viérin e Andrione.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità della legge)
La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa sancita dall'articolo 2, lettera p, dello Statuto speciale, disciplina con la presente legge gli interventi diretti a promuovere le produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione, allo scopo di:
a) conservare ed incrementare produzioni esercitate in forma cooperativistica, suscettibili di integrare le altre attività economiche, sopratutto nelle zone di alta e media montagna; b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Oggetto)
1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:
a) la produzione di merletti al tombolo a Cogne;
b) la produzione di panno di lana a Valgrisenche;
c) la lavorazione della fibra di canapa a Champorcher.
2. Oltre a quelle indicate nel comma uno, possono essere ammesse altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano costituite da lavorazioni manuali, con esclusione di macchine a motore;
b) costituiscano attività tipiche della regione o di alcune sue zone, anche se non più praticate, ma per le quali se ne possa comunque dimostrare l'esistenza storica.
3. L'ammissione è approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Presidente C'è l'emendamento presentato dai Consiglieri Rollandin, Andrione e Viérin, di cui dò lettura:
Emendamento articolo 2, I comma: aggiungere dopo il punto c) i punti:
d) la produzione di sabots;
e) la produzione di pantofole e costumi tipici della Valle del Lys.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Pour une observation de forme: au point b) on dit: "ma per le quali se ne possa comunque dimostrare", un italien un peu plus correct demanderait: "di cui si possa comunque dimostrare l'esistenza storica".
Presidente Allora il Consiglio è d'accordo che si possa fare il coordinamento formale da parte degli uffici.
Pongo in votazione l'emendamento che riguarda i punti d) ed e).
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Al comma II c'è un emendamento proposto dalla commissione, di cui dò lettura:
Emendamento al secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole "possono essere am-messe", sono aggiunte le parole "ai contributi di cui alla presente legge".
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Oggetto)
1. Ai fini della presente legge, si considerano produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione:
a) la produzione di merletti al tombolo a Cogne;
b)la produzione di panno di lana a Valgrisenche;
c) la lavorazione della fibra di canapa a Champorcher;
d) la produzione di sabots;
e) la produzione di pantofole e costumi tipici della Valle del Lys.
2. Oltre a quelle indicate nel comma uno, possono essere ammesse ai contributi di cui alla presente legge altre produzioni purché rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano costituite da lavorazioni manuali, con esclusione di macchine a motore;
b) costituiscano attività tipiche della regione o di alcune sue zone, anche se non più praticate, ma per le quali se ne possa comunque dimostrare l'esistenza storica.
3. L'ammissione è approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Erogazione di contributi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi nei limiti complessivi della spesa prevista all'articolo 6, a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n.16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative e loro consorzi), esercitanti le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:
a) allestimento e gestione di esposizioni, anche permanenti, dei beni prodotti e delle attrezzature utilizzate;
b) attività di apprendimento e diffusione delle tecniche di lavorazione della propria produzione,
c) azioni promozionali idonee a valorizzare la produzione ed a incrementare la domanda.
2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto le stesse spese.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Convenzioni)
1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.
2. Le convenzioni prevedono:
a) l'importo e le modalità di erogazione dei contributi;
b) le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.
3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Presidente All'articolo 4 vi è l'emendamento dell'Union Valdôtaine, di cui do lettura:
Emendamento il comma 3 è sostituito con il seguente:
Gli schemi di convenzione sono approvati dal Consiglio regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente e il comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 (Convenzioni)
1. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata previa stipulazione di apposite convenzioni con le società cooperative interessate.
2. Le convenzioni prevedono:
a) l'importo e le modalità di erogazione dei contributi;
b) le specifiche azioni che le cooperative si impegnano ad eseguire.
3. Gli schemi di convenzione sono approvati dal Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente e il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Comitato tecnico)
1. Il controllo sull'esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è esercitato da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto come segue:
a) l'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, presidente;
b) il dirigente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell' artigianato;
c) un esperto del settore dell'artigianato designato dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n.24 (Nuova disciplina dell'artigianato);
c) un esperto del settore dell'artigianato tipico designato dall'Institut valdôtain pour l'artisanat typique;
e) un esperto del settore della cooperazione designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 1987, n.80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n.16 e della pianta organica del personale dell'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti);
2. Per ciascun componente del Comitato può essere nominato un supplente.
3. Quando il Comitato tratta questioni relative ad una singola cooperativa, del Comitato stesso fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante della cooperativa interessata ed un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa.
4. Funge da segretario un impiegato del servizio regionale del commercio, zona franca e contingentamento, designato dal dirigente.
5. Ai componenti del Comitato, non rivestenti la qualifica di assessore o di consigliere regionale, nè dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
Presidente All'articolo 5 vi è l'emendamento sostitutivo della commissione, di cui dò lettura:
Emendamento 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente del servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal dirigente.
Lo pongo in votazione
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5 (Comitato tecnico)
1. Il controllo sull'esecuzione delle convenzioni e sui risultati raggiunti è esercitato da un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto come segue:
a) l'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, presidente;
b) il dirigente del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell' artigianato;
c) un esperto del settore dell'artigianato designato dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n.24 (Nuova disciplina dell'artigianato);
c) un esperto del settore dell'artigianato tipico designato dall'Institut valdôtain pour l'artisanat typique;
e) un esperto del settore della cooperazione designato dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n.16 e della pianta organica del personale dell'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti);
2. Per ciascun componente del Comitato può essere nominato un supplente.
3. Quando il Comitato tratta questioni relative ad una singola cooperativa, del Comitato stesso fanno parte, senza diritto di voto, anche un rappresentante della cooperativa interessata ed un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente del servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal dirigente.
5. Ai componenti del Comitato, non rivestenti la qualifica di assessore o di consigliere regionale, nè dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di annue lire 300 milioni.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1g provvede, per il 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al Capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8, del bilancio di previsione per l'anno 1991 concernente "Incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali" (area attività produttive - Servizi alle imprese - D 3.6. lett. b).
3. A decorrere dall'esercizio 1992, gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
PresidentePongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 300.000.000
b) in aumento
programma regionale 2.2.2.10
codificazione 2.1.1.6.3.2.10.23.05
capitolo 47565 (di nuova istituzione) "Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali - Legge regionale n°
lire 300.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteI lavori sono sospesi, continueranno domani mattina alle ore nove.
La seduta è tolta.
