Oggetto del Consiglio n. 2451 del 23 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2451/IX Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, recante: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) Il disegno di legge n. 287, concernente ulteriori modificazioni della legge regionale 23 aprile 87, n. 34, recante norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, riguarda alcuni miglioramenti che sono ritenuti necessari per una più adeguata attuazione dei principi ispiratori della legge 34 stessa.
Sostanzialmente il presente progetto di legge intende ovviare a due inconvenienti: quello della non cumulabilità dei benifici della legge 34 con i benefici di altre leggi; quello della subordinazione dell'ottenimento dei finanziamenti al conseguimento dell'abitabilità o agibilità dell'edificio.
La proposta contenuta nel disegno di legge è quindi di ammettere a contributo interventi di risparmio energetico in operazioni che fruiscano di altri finanziamenti agevolati secondo i seguenti criteri:
- 75 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi nell'edilizia, nell'industria, artigianato ed agricoltura;
- 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi riguardanti gli impianti idroelettrici.
Al conseguimento del certificato di abitabilità o agibilità viene sostituita nella proposta di legge la dimostrazione dell'avvenuta richiesta del certificato stesso. In ogni caso il certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere prodotto entro tre anni dalla data di richiesta fatta al comune.
Nella proposta di legge viene anche stabilito che le nuove disposizioni riguardanti il cumulo dei contributi sono valide per gli interventi iniziati nel biennio precedente l'entrata in vigore della legge, purché le domande siano state presentate entro 180 giorni dal termine così definito.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) L'intervention qu'on prévoit avec cette loi est à notre avis très partielle. Je crois qu'il fallait profiter de cette occasion pour saisir le problème de l'énergie d'une façon différente, compte tenu de certains engagements qui sont obligatoires après janvier 1990 et en conséquence d'une série d'engagements que les lois nn. 9 et 10 prévoient au niveau régional. Ici au contraire on nous présente des modifications qui sont sans doute intéressantes, mais qui sont très réduites par rapport aux possibilités existantes.
La loi 34 avait été prévue en 1987 compte tenu de la loi 308 et des possibilités qui à ce moment existaient; mais en même temps on a eu une convention avec l'ENEL qui disait certaines choses et qui n'a pas eu les conséquences, dans cette dernière période, qui étaient prévues. Et la chose plus grave c'est qu'à présent on nous dit: finalement on va présenter la possibilité d'allouer des financements pour ce qui est de "il contenimento dei consumi energetici", ce qui signifie prévoir une intervention qui aille au moins s'insérer d'une façon correcte par rapport à d'autres financements, par exemple un emprunt pour la restructuration d'un immeuble et cetera, qui sont prévus sur d'autres chapitres.
L'intervention est sans doute intéressante, et je voudrais rappeler qu'on a présenté une loi depuis six mois pour favoriser les emprunts dans le secteur de l'énergie, loi qui n'a pas encore été discutée pour des raisons que j'espère on aura la possibilité de voir d'ici quelques jours.
Mais le secteur de l'énergie dans ces derniers temps a eu des modifications importantes même au niveau de l'adresse nationale, là où on est en train de modifier le statut de l'Enel et, même au delà des compétences qui reviennent au statut spécial de notre Région, on a donné la possibilité d'intervenir pour mieux gérer les sources d'énergie au niveau régional.
Cette modification est une intervention très très réduite dans un système qui allait primer les interventions au niveau artisanal, au niveau industriel, au niveau civil, pour améliorer ce qui était le système de construction d'autrefois.
En effet les interventions qui sont rappelées à l'article 3: "interventi ammessi a contributo: coibentazione negli edifici esistenti tale da consentire un risparmio di energia non inferiore al venti per cento da effettuarsi secondo le regole contenute eccetera, istallazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, installazione di pompe di calore con coeffiente di prestazione maggiore o uguale a 2,65 ed impianti di utilizzo di fonti rinnovabili che consenta la copertura di non meno del trenta per cento del fabbisogno annuo - ce sont des réglementations qui ont déjà été dépassées des lois 9 et 10 de l'état - installazioni di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore - à ce sujet je voudrais rappeler qu'il existe un projet qui n'a pas encore eu de réponse sur ce thème: teleriscaldamento, tandis que pour la ville d'Aoste ce serait un point intéressant, compte tenu des difficultés concernant le système de "metanizzazione" - installazione sistemi di controllo integrati in edifici civili, purchè dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100mila kg/calorie ora, ovvero in edifici pubblici in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici".
Ce que je veux tout simplement dire sur cette loi, sans présenter les arguments à soutien d'une nouvelle politique de contrôle de la production de l'énergie, ce que j'espère on pourra faire au moment de la présentation de la loi qui va s'insérer dans la production de l'énergie de la part des nouvelles sociétés, qui puissent engager aussi les communes et les privés, afin qu'il y ait là une intervention concrète et réelle. Et là je crois que ce serait important de donner une réponse dans le plus bref délai, autrement on risque de gaspiller l'unique vraie source d'énergie dans notre Région. Au moment où on peut reprendre une bataille qui a été perdue il y a trente ans, il faut donner la possibilité d'exploiter l'énergie d'une façon rationnelle et respectueuse de l'environnement.
Pour revenir aux modifications, elles sont à un niveau qui ne mérite pas un grand débat. Ce que je voudrais demander au rapporteur et à l'Assesseur, c'est la raison pour laquelle on a réduit l'intervention à l'article 2: "i contributi di cui agli articoli 3-4-8-9 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi fino al 75 per cento dell'investimento e quelli di cui agli articoli 15 e 16 sono cumulabili con le incentivazioni previste da altre leggi". Je n'ai pas compris la raison de cette différence: on peut comprendre que pour ce qui est de l'intervention prévue à l'article 15, et là je ne sais pas si j'ai bien compris car la formulation n'est tellement correcte: "articolo 4 bis: i contributi di cui agli articoli 3-4-8-9 sono cumulabili con le incentivazioni previste da altre leggi fino al 75 per cento dell'intervento complessivo, e quelli (si j'ai bien compris toujours i contributi) di cui agli articoli 15 e 16 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi". Articolo 15: anticipazioni. Mais il s'agit toujours de la même contribution, il s'agit de la méthode de présentation; alors je voudrais comprendre qu'est-ce que signifie. Articolo 16: contributi in conto interesse e partecipazioni azionarie, et là c'est déjà plus compréhensible. Mais à l'article 15 il s'agit de anticipazioni. Alors, j'ai droit à une contribution, je présente ma requête, par la suite il y a une anticipazione sur la contribution prévue, mais ça c'est normal. Qu'est-ce qui signifie: i contributi 15 e 16 sono cumulabili con le incentivazioni previste?
En même temps je voudrais comprendre la raison pour laquelle on a réduit à 75 pour cent les interventions pour les articles 3-4-5, quand même les lois nationales prévoient que les interventions "per il risparmio energetico sono cumulabili" tout court. Je demanderais qu'il y ait 100 pour cent. Là ce serait utile revoir cet article qui est incompréhensible, autrement on va présenter un amendement afin de remettre en aise un discours qui au niveau des autres régions a déjà été fait. Le mieux ce serait que ce petit travail soit retiré et présenté d'une façon plus concrète; ici on risque d'être un peu ridicule, une intervention tardive et hors des temps, qui ne tient pas compte des lois nationales qui ont dépassé les interventions régionales.
Si on veut insister sur cette loi, on présentera un amendement à l'article 2, en attendant des éclaircissements sur les articles 15 et 16.
Je crois que ce serait important de donner la possibilité à ceux qui ont déjà prévu des interventions dans cette dernière période, qu'il y ait un temps un peu plus prolongé, de deux à trois ans. On attend des réponses et après on présentera les amendements conséquents.
Presidente C'è una richiesta di ritiro. Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI-PDS) Il provvedimento ha natura molto limitata e non ha riferimenti con la problematica più generale che questo Consiglio dovrà affrontare in materia di piani energetici regionali.
L'origine di questa legge è proprio quella a cui si vorrebbe andare incontro, di richieste di cittadini che, avendo avuto in qualche modo uno svantaggio per aver utilizzato altre leggi, hanno fatto presente l'opportunità che fosse riconsiderata in parte la possibilità di cumulo.
Ritengo che sarebbe opportuno proseguire nella discussione.
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) Quanto ai rilievi del Consigliere Rollandin rispetto agli articoli 15 e 16, in effetti il titolo dell'articolo 15 "Anticipazioni" parrebbe dargli ragione; leggendo però il contenuto degli articoli 15 e 16, mi pare che i due articoli parlino esclusivamente di anticipazioni totali e parziali del contributo per il potenziamento, la costruzione o riattivazione di impianti idroelettrici. Cioè, in ogni caso sia l'articolo 15 che l'articolo 16 si riferiscono soltanto agli impianti idroelettrici. Ora, la cumulabilità degli interventi di questa proposta con gli interventi di altre leggi è volutamente del 100 per cento, cioè totale per gli interventi riguardanti gli impianti idroelettrici. A me pare che il senso sia questo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) On a préparé les amendements au texte que j'avais annoncés. Je prends acte du fait que les intentions étaient de donner une réponse à une série de requêtes présentées et qui sont compréhensibles, tout de même je voudrais rappeler à M. Fosson que l'article 15 est très clair: "La Giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni totali o parziali del contributo previsto". Alors je ne comprends pas le sens de se référer dans l'article 4 à l'article 15, tandis que c'est compréhensible à l'article 16, là où on dit: "Contributi in conto interesse e partecipazioni azionarie", car ça signifie qu'on va prévoir une intervention supplémentaire.
A l'article 15 il s'agit de anticipazioni sulle contribuzioni, le texte est clair et là je demanderais un minimum de compréhension afin qu'il n'y ait pas de doute sur ce point.
Pour le restant j'ai présenté les amendements.
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) Penso che si possa accettare l'emendamento che prevede di portare al 100 per cento la cumulabilità. Pensavo che nei vostri emendamenti fosse già previsto "di cui all'articolo...", allora lo presento adesso.
Invece per lo spostamento del termine dal biennio al triennio, mi pare che esistano alcune difficoltà perché in genere nelle leggi dello stato la retroattività è di due anni. Non vorremmo che sostituire il biennio con il triennio ci possa creare dei problemi per il visto con il Presidente della commissione di coordinamento.
Solo questo è il motivo.
Presento immediatamente l'emendamento relativo al comma II dell'articolo 1:
Emendamento sostituire le parole "...e quelli di cui agli articoli 15 e 16", con "...e quelli di cui all'articolo 16".
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 Il comma quattro dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1987 n. 34 "Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia è sostituito dal seguente:
"4. ll richiedente i benefici previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a non asportare o utilizzare per fini diversi gli impianti e le attrezzature realizzati per il periodo di sei anni e a non destinare ad altro uso le opere murarie nei quindici anni successivi alla data di concessione dei contributi".
2. Dopo il comma quattro dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 e aggiunto il seguente comma:
"4-bis. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 8 e 9 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi fino al 75 per cento dell'investimento complessivo, e quelli di cui agli articoli 15 e 16 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi".
Presidente All'articolo 1 vi sono due emendamenti.
Vi è l'emendamento a firma Rollandin, Viérin e Andrione, accettato dal relatore, che recita:
Emendamento articolo 1, 2° comma, sostituire le parole: "da altre leggi fino al 75 per cento ", con "da altre leggi fino al 100 per cento ".
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Vi è poi l'emendamento del Consigliere Fosson, che recita:
Emendamento articolo 1, 2° comma, sostituire le parole: "...e quelli di cui agli articoli 15 e 16..." con "...e quelli di cui all'articolo 16".
Lo pongo in votazione
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1 Il comma quattro dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1987 n. 34 "Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia è così sostituito:
"4. ll richiedente i benefici previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a non asportare o utilizzare per fini diversi gli impianti e le attrezzature realizzati per il periodo di sei anni e a non destinare ad altro uso le opere murarie nei quindici anni successivi alla data di concessione dei contributi".
2. Dopo il comma quattro dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 e aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4-bis. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 8, 9 e 16 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi fino al 100 per cento dell'investimento complessivo.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Il comma due dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, è così sostituito:
"2. Ai fini del presente articolo sono considerati edifici esistenti quelli per i quali è stato ottenuto il certificato di abitabilità e/o agibilità nonché quelli per i quali il richiedente dimostri di aver presentato domanda per ottenere il suddetto certificato".
2. Dopo il comma due dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 è aggiunto il seguente comma tre:
"3. I beneficiari dei contributi devono presentare il certificato di abitabilità e/o agibilità entro tre anni dalla data della richiesta al Comune; se non adempiono nei termini, devono restituire le agevolazioni, maggiorate degli interessi, ai sensi del comma quattro dell'articolo 23, per tutto il periodo in cui ne hanno beneficiato".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. Sono ammessi al cumulo dei contributi gli interventi previsti agli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 16 della legge regionale" 23 aprile 1987, n. 34, iniziati nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge purché le domande di contributo siano presentate entro centottanta giorni dal termine sopraindicato.
Presidente All'articolo 3 vi è l'emendamento a firma Rollandin, Viérin e Andrione, che recita:
Emendamento sostituire il termine biennio con triennio:
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je voudrais justifier cette modification même en la reliant à ce qui est prévu au 2e alinéa de l'article 2, là où on dit: I beneficiari dei contributi devono presentare il certificato di abitabilità e/o agibilità entro tre anni dalla data della richiesta al Comune; ici il s'agirait de reconnaître un aspect qui est lié aux interventions prévues dans le temps en le reliant un peu à cet aspect.
Pour les soucis que M. Fosson disait par rapport au Président de Coordination, je voudrais rappeler qu'on a déjà approuvé des lois qui prévoyaient la rétroactivité pour cinq ans. Par conséquent je ne crois pas qu'il y ait cette difficulté, compte tenu de cette relation.
C'était pour une question de se rattacher à ce qui s'est passé dans ces derniers temps, car les requêtes sont là depuis longtemps, au moins qu'il y ait la possibilité d'intervenir, compte tenu qu'on intervient malheureusement en retard.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) Riteniamo di dover mantenere il biennio proprio per i motivi che ho già detto. Capisco che sono discussioni di pochissimo conto e forse non vale la pena attardarsi di più, comunque manteniamo questa posizione.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento:
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 15
Favorevoli: 15
Astenuti: 18 (Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Lanièce, Limonet, Mafrica, Martin, Milanesio, Monami, Pascale, Ricco, Rusci, Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Colleghi Consiglieri, all'articolo 1 i due emendamenti sommati assieme fanno venir fuori un italiano quasi incomprensibile, che dice: i contributi di cui agli articoli 3, 4, 8 e 9 sono cumulabili con le incentivazioni previste da altre leggi, eccetera. Quindi non si capisce niente.
Il testo che si propone, ma che varia solo nella forma direbbe:
Emendamento I contributi di cui agli articoli 3, 4, 8, 9 e 16 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi fino al 100 per cento dell'investimento complessivo.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
