Oggetto del Consiglio n. 2336 del 27 giugno 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2336/IX Disegno di legge: "Interventi per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali."
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
PresidenteIl Consigliere Vallet ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 291, iscritto al punto 62 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Vallet (UV) Les mesures prévues par le projet de loi n. 291, permettront à l'Administration régionale d'intervenir, dans les cas qui s'imposent, en faisant appel à des professionnels pour la rédaction des plans ou des projets des ouvrages nécessaires et à des entreprises spécialisées pour la mise à exécution des dits plans.
Ceci s'avère nécessaire au vu de l'état de dégradation de nos nombreuses surfaces boisées, dû principalement aux graves calamités naturelles de ces dernières années (chute de neige tardive en avril 1989, tempête de vent des 27 et 28 février 1990) aux ravages de la "lymantria monacha" qui sévit depuis 1984 et aussi aux incendies fréquents.
Les travaux de réhabilitation, qui consistent essentiellement à nettoyer les forêts du bois jonçant le sol et des résidus ligneux, à réaliser une viabilité forestière propre à faciliter les travaux de reconstitution, à reboiser et à mettre en place des ouvrages de nature phytosanitaire de prévention et de protection des nouveaux plants, sont urgents.
C'est en raison de l'étendue des zones intéressées et de l'urgence des mesures à mettre en oeuvre, doublées du fait que le travail des équipes forestières est conçu pour l'entretien ordinaire des forêts ou pour la reconstitution de bois d'une faible surface endommagée par les calamités naturelles, qu'il est nécessaire d'avoir recours à des entreprises spécialisées à même d'effectuer les opérations planifiées et projetées pour le rétablissement du sol altéré.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Non ho ben capito se stiamo esaminando il testo della III Commissione o...
(...Interruzione del Consigliere Vallet...)
...Benissimo, allora seguiamo il testo della III Commissione, al quale io vorrei apportare gli emendamenti che seguono.
Al secondo alinea dell'articolo 2, punto b), propongo di togliere la parola "trattorabile", in modo che il punto b) possa così risultare: "b) nella realizzazione di piste forestali necessarie per agevolare le opere ricostitutive;". Poiché le piste sono classificate in: forestali, trattorabili, strade interpoderali, piste tagliafuoco..., la dizione "pista forestale trattorabile" non ha alcun significato, perché la pista non avrebbe una dimensione precisa e pertanto si tratterebbe di un nuovo tipo di pista, inventato di sana pianta da questa legge. Le piste forestali hanno delle dimensioni ben precise e già esistenti. Con la dizione "trattorabile" qualcuno potrebbe passare con un trattore largo quattro metri e questo intervento sarebbe ancora più devastante.
Al quarto comma dell'articolo 3, si potrebbe togliere la parola "anche" dal sesto alinea, la cui parte finale verrebbe così letta: "...avvalendosi del Corpo forestale valdostano". Comunque, staremo a vedere cosa emergerà dalla discussione, per decidere se togliere o meno quella congiunzione.
Propongo invece la sostituzione del secondo comma dell'articolo 7 e di tutto l'articolo 8, perché è stato modificato il capitolo da cui vengono prelevati i fondi. Si tratta quindi di emendamenti tecnici, ai quali è allegato il parere dell'Assessorato alle Finanze sul cambiamento del capitolo da cui sono prelevati i fondi per finanziare per il primo anno questo disegno di legge.
PrésidentLe Conseiller Louvin a demandé la parole; il en a la faculté.
Louvin (UV) Je suis personnellement heureux que cette loi soit enfin en discussion, parce que nous avions, à maintes reprises, souligné l'importance d'intervenir dans ce domaine. Plusieurs Communes de la Vallée ont été durement frappées par ces événements, au cours des derniers mois, et le patrimoine forestier valdôtain avait été fortement atteint.
La première des interpellations que nous avions présentées à ce sujet, remonte au 6 du mois de juin. Je m'en souviens bien de par des événements qui se sont produits également dans la journée. Nous l'avons répétée en automne; malheureusement les effets indirects n'ont pas été les mêmes. Enfin, nous voyons qu'un texte est sous nos yeux, un texte qui, dans l'ensemble, me paraît toucher tous les points essentiels de l'intervention qui est requise en ce moment.
Je voudrais, pour ma part, soumettre à l'attention du Gouvernement deux courts amendements. Deux amendements de nature plutôt formelle, qui me paraissent être utiles pour la procédure à suivre dans les rapports avec les particuliers.
Le premier concerne, à l'article 5, quatrième alinéa, la communication qui doit être donnée aux particuliers pour leur signaler que le bois a été coupé et qu'il est donc à leur disposition pour être prélevé. Je proposerai de remplacer les mots "da apposita comunicazione", qui est assez général, par une formulation plus précise qui dirait "dal deposito di avviso presso il municipio del Comune dove sono situati i boschi danneggiati". Dans le sens que l'on saurait par quelle forme les particuliers seraient prévenus de la possibilité de retirer le bois. En même temps l'Administration serait à l'abri d'éventuels recours, dans la mesure où elle n'aurait pas donné éventuellement les communications à tous les particuliers, même à ceux qui seraient devenus propriétaires par acte de transmission de la propriété n'étant pas encore enregistrée au cadastre.
Dans le même article, un deuxième amendement, au neuvième alinéa, pour préciser que le prolongement du délai, dont à l'alinéa précédent, de la part de l'Assesseur à l'Agriculture, devrait avoir lieu simplement par arrêté de l'Assesseur lui-même. Donc, il s'agirait de préciser, à mon avis, par quelle forme l'Assesseur interviendrait en prolongeant la période de cinq ans, pendant laquelle "il vincolo idro-geologico" demeurerait sur les terrains en question. Je remets à la Présidence du Conseil une copie de ces amendements.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Vorrei chiedere di attendere l'arrivo dell'emendamento proposto dal Consigliere Louvin, per prenderne visione al fine di decidere se accoglierlo o meno.
Sul resto non penso che ci sia nulla da aggiungere, anche perché la relazione è stata favorevole.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato, nel testo predisposto dalla III Commissione.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge dispone per l'esecuzione di interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi di eccezionale entità.
2. Agli effetti della presente legge per eventi calamitosi di eccezionale entità si intendono: incendi boschivi, attacchi, parassitari, avversità meteoriche, movimenti franosi o valanghivi già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), ovvero quelli di vaste dimensioni il cui verificarsi ha indotto la distruzione, il deperimento e l'alterazione della struttura o della composizione di vasti comprensori boschivi o di aree forestali particolarmente significativi per lo svolgimento di funzioni protettive, produttive, paesaggistiche e ricreative.
3. Le procedure di cui alla presente legge, intese alla ricostituzione di soprassuoli boschivi distrutti da incendio, sostituiscono le procedure di cui ai commi uno, due, tre, quattro, cinque e sei dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi) nel caso in cui gli incendi boschivi assumano la connotazione di eventi calamitosi di eccezionale entità.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Vallet; ne ha facoltà.
Vallet (UV) C'était pour traiter des amendements que l'Assesseur a présentés, mais je peux le faire après, quand on discutera de l'article 2.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Interventi ricostitutivi)
1. Gli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o degradati dagli eventi calamitosi di eccezionale entità consistono:
a) nell'asportazione del legname e dei detriti legnosi ed eventuale loro stoccaggio in luoghi di facile accesso per i mezzi a motore idonei al trasporto di carichi pesanti;
b) nella realizzazione di piste forestali trattorabili necessarie per agevolare le opere ricostitutive;
c) in rimboschimenti;
d) in opere preventive e protettive intese a porre al riparo i nuovi impianti dal fuoco, dalla caduta dei massi o di altro materiale lapideo e terroso, dalle slavine e da quant'altro possa pregiudicare la loro affermazione.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
Emendamento Articolo 2, punto b) -
al secondo alinea togliere la parola "trattorabile".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Vallet; ne ha facoltà.
Vallet (UV) Le texte originel du projet de loi disait, à la lettre b) de l'article deux: "Nella realizzazione della viabilità forestale necessaria per agevolare le opere ricostitutive". On avait examiné ce texte et on avait vu que la diction "viabilità forestale" était peut-être un peu ample, s'agissant ici de remettre en place des zones qui ne devraient pas être si vastes. Il s'agit, donc, de mettre en place des pistes qui permettent de récupérer le bois ou de faire les travaux nécessaires. C'est pour cela qu'on avait préféré dire, pour limiter la dimension des interventions, "piste forestali trattorabili".
On me dit que la diction "piste forestali trattorabili" n'est pas comprise dans la liste des définitions des routes qu'on aménage en agriculture. Même si monsieur le Président préfère la diction "forestali", je préférerais dire "piste trattorabili", mais si l'Assesseur insiste pour dire "forestali"...
PrésidentC'était le mot italien qui me paraissait un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vallet (UV) Comme définition il y a les "piste forestali" et les "piste trattora-bili". Je préférerais avoir dans le texte de la loi "piste trattorabili".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Prima l'Assessore ha elencato quella casistica di piste di cui però non conosco l'esatto significato, per cui vorrei pregarlo di rileggerla indicando anche le caratteristiche di ogni definizione, per farci capire qual è la definizione migliore da utilizzare.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Si tratta della classificazione della viabilità rurale...
(...Interruzione...)
...La pista forestale è quella che di solito attraversa le foreste. Di norma la pista trattorabile non è fatta per attraversare le foreste, ma per accedere ai fondi coltivabili, tant'è che nelle grandi pianure, infatti, ci sono le piste trattorabili, mentre quelle piste che attraversano le foreste sono chiamate forestali o tagliafuoco. Vi sono poi delle strade interpoderali che possono passare attraverso le foreste, soprattutto per servire degli ambiti coltivati.
In ogni caso, rispondendo al relatore Consigliere Vallet, preferirei la dizione "pista forestale". Sono d'accordo sul cambiamento della sostituzione dizione "viabilità generale", che è piuttosto indefinita, con la dizione "pista forestale", che è più specifica in relazione agli interventi nelle foreste, sempreché siano necessari, per accedere a dei fondi.
PrésidentLe Conseiller Perrin a demandé la parole; il en a la faculté.
Perrin (UV) Je conteste légèrement les observations faites par monsieur l'Assesseur. Selon lui, on ne pourrait pas parler de "piste forestali trattorabili", à mon avis, si. Cette diction n'est pas erronée parce que si l'on parle de "pista trattorabile", on indique la largeur et l'utilisation, sans indiquer où elles sont construites. Alors, nous pourrions avoir une "pista trattorabile" qui sert pour la campagne, dans une vigne ou dans les prés. Si on dit "pista forestale trattorabile" on indique où la piste est construite et les dimensions de cette piste, c'est-à-dire un chemin qui donne la possibilité à un tracteur de le parcourir dans la forêt. Donc, la diction "pista forestale trattorabile" est une bonne diction, parce qu'elle indique le lieu de construction et la largeur approximative de la piste. A vous de choisir, cependant.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Perrin; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) La discussione potrebbe proseguire all'infinito, perché è simile a quella sul sesso degli angeli.
Il problema è che in nessun testo di agricoltura è citata la dizione "pista forestale trattorabile" e questo lo posso dire con sicurezza perché è da più di qualche settimana che mi interesso di problemi agricoli. Certamente si può fare tutto ciò che si vuole, ma io ribadisco che nei testi agricoli non si parla mai di "piste forestali trattorabili", nel senso che o sono piste forestali o sono piste trattorabili.
Noi potremmo fare piste trattorabili anche sul Monte Bianco, però ciò non corrisponderebbe alla definizione che di esse danno i testi di agricoltura, ma questo è un altro discorso...
(...Interruzione ...)
Presidente Colleghi Consiglieri, il Consiglio deve pronunciarsi sulla proposta di emendamento tesa ad eliminare la parola "trattorabile".
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 2, proposto dall'Assessore Lanièce.
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2 (Interventi ricostitutivi)
1. Gli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o degradati dagli eventi calamitosi di eccezionale entità consistono:
a) nell'asportazione del legname e dei detriti legnosi ed eventuale loro stoccaggio in luoghi di facile accesso per i mezzi a motore idonei al trasporto di carichi pesanti;
b) nella realizzazione di piste forestali necessarie per agevolare le opere ricostitutive;
c) in rimboschimenti;
d) in opere preventive e protettive intese a porre al riparo i nuovi impian-ti dal fuoco, dalla caduta dei massi o di altro materiale lapideo e terroso, dalle slavine e da quant'altro possa pregiudicare la loro affermazione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Struttura tecnica, piani e progetti di ricostituzione)
1. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta all'individuazione dei soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, e alla predisposizione dei piani e dei progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.
2. piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste e ambiente naturale, previo parere della competente Commissione consiliare.
3. L'approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.
4. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale verifica l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma uno avvalendosi anche del Corpo forestale valdostano.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 3, proposto dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
Emendamento Articolo 3, comma 4.
Al sesto alinea togliere la parola "anche".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Vallet; ne ha facoltà.
Vallet (UV) Le mot "anche", qui est inséré dans ce contexte, peut-être a sa signification. D'ici quelque temps, quand il y aura le nouveau Assessorat à l'Environnement et donc, l'appartenance du Corps forestier, ce mot inséré dans ce contexte n'aura plus de signification. A l'heure actuelle, il n'y a pas encore l'Assessorat à l'Environnement, le Service compétent est le Service tutela dell'ambiente. Le Service qui gérera cette loi, sera le Service de la sylviculture. Peut-être il sera bien de laisser le mot "anche".
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Perrin; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Come avevo già detto illustrando il provvedimento, ritiro l'emendamento che forse precorre un po' troppo i tempi, perché il Consiglio non è d'accordo. Mi sta bene quanto detto dal Consigliere Vallet.
Presidente Poiché l'Assessore Lanièce ha ritirato l'emendamento, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Ricorso a prestazioni esterne)
1. Per la predisposizione dei piani di ricostituzione e per la progettazione delle opere, la Giunta regionale può avvalersi anche delle prestazioni professionali di tecnici liberi professionisti.
2. Per la realizzazione delle opere, oltre che all'uso di mezzi di proprietà dell'amministrazione regionale e all'impiego di operai forestali di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), la Giunta regionale può fare ricorso a ditte specializzate in grado di realizzare gli interventi programmati e progettati per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva al'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Rapporti con i privati e divieto di cambio di destinazione)
1. I proprietari pubblici o privati dei soprassuoli boschivi ricostituiti ai sensi della presente legge sono esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura).
2. Ai proprietari indicati al comma uno, nulla è dovuto per l'occupazione temporanea dei suoli oggetto d'interventi ricostitutivi.
3. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone affinché le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sano precedute da un preavviso pubblicato su organi di stampa locali e per almeno trenta giorni all'albo pretorio del Comune ove sono situati i boschi danneggiati, onde consentire ai proprietari di contrassegnare le piante di loro proprietà.
4. Il legname di proprietà privata, che viene ottenuto a seguito delle operazioni di taglio di cui al comma tre, deve essere allontanato dalle aree di stoccaggio a cura e spese dei proprietari entro e non oltre trenta giorni da apposita comunicazione.
5. Trascorso vanamente, per fatti non imputabili a cause di forza maggiore, il termine di cui al comma quattro sono applicati i dispositivi di cui all'articolo 37 del decreto del Ministero dell'agricoltura 28 aprile 1930 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale).
6. Qualora l'inadempienza si protraesse ulteriormente, il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone per la rimozione del legname addebitando le spese ai proprietari omittenti.
7. Le superfici boscate i cui soprassuoli sono stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, non possono avere destinazione diversa da quella forestale. In tali superfici l'edificazione, per opere diverse da quelle strettamente necessarie alla ricostituzione della copertura forestale, è vietata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.
8. Le superfici di cui al comma sette, opportunamente delimitate mediante tabelle, sono automaticamente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del disegno di legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In esse non sono ammessi la caccia, la raccolta di funghi, il pascolo e il transito al di fuori dei sentieri e delle altre infrastrutture a ciò predisposte, per un periodo di cinque anni dall'ultimazione dei lavori di impianto.
9. Il periodo indicato dal comma otto può essere prorogato dall'Assessore all'agricoltura, foreste e ambiente naturale.
PresidenteDo lettura di un emendamento all'articolo 5, proposto dai Consiglieri Louvin, Andrione e Mostacchi.
Emendamento Articolo 5.
Comma 4: sostituire le parole "da apposita comunicazione' con le parole "dal deposito di avviso presso il Municipio del Comune dove sono situati i boschi danneggiati".
Comma 9: dopo le parole "Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale" aggiungere le parole "con proprio decreto".
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Non ho nulla in contrario ad accettare gli emendamenti proposti dai Consiglieri Louvin, Andrione e Mostacchi, perché precisano ulteriormente le disposizioni del provvedimento.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5 emendato.
Articolo 5 (Rapporti con i privati e divieto di cambio di destinazione)
1. I proprietari pubblici o privati dei soprassuoli boschivi ricostituiti ai sensi della presente legge sono esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura).
2. Ai proprietari indicati al comma uno, nulla è dovuto per l'occupazione temporanea dei suoli oggetto d'interventi ricostitutivi.
3. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone affinché le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco sano precedute da un preavviso pubblicato su organi di stampa locali e per almeno trenta giorni all'albo pretorio del Comune ove sono situati i boschi danneggiati, onde consentire ai proprietari di contrassegnare le piante di loro proprietà.
4. Il legname di proprietà privata, che viene ottenuto a seguito delle operazioni di taglio di cui al comma tre, deve essere allontanato dalle aree di stoccaggio a cura e spese dei proprietari entro e non oltre trenta giorni dal deposito di avviso presso il Municipio del Comune dove sono situati i boschi danneggiati.
5. Trascorso vanamente, per fatti non imputabili a cause di forza maggiore, il termine di cui al comma quattro sono applicati i dispositivi di cui all'articolo 37 del decreto del Ministero dell'agricoltura 28 aprile 1930 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale).
6. Qualora l'inadempienza si protraesse ulteriormente, il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone per la rimozione del legname addebitando le spese ai proprietari omittenti.
7. Le superfici boscate i cui soprassuoli sono stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, non possono avere destinazione diversa da quella forestale. In tali superfici l'edificazione, per opere diverse da quelle strettamente necessarie alla ricostituzione della copertura forestale, è vietata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.
8. Le superfici di cui al comma sette, opportunamente delimitate mediante tabelle, sono automaticamente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del disegno di legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In esse non sono ammessi la caccia, la raccolta di funghi, il pascolo e il transito al di fuori dei sentieri e delle altre infrastrutture a ciò predisposte, per un periodo di cinque anni dall'ultimazione dei lavori di impianto.
9. Il periodo indicato dal comma otto può essere prorogato dall'Assessore all'agricoltura, foreste e ambiente naturale con proprio decreto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Versamento in conto migliorie boschive)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici devono versare all'amministrazione regionale una quota pari al 25 per cento della somma introitata a seguito dell'alienazione del materiale legnoso proveniente dalle superfici danneggiate; i versamenti sono introitati sul cap. 70660 "Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie" della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
2. I versamenti di cui al comma uno, in conformità a quanto previsto dall'articolo 131 del disegno di legge 30 dicembre 1923, n. 3267, costituiscono un accantonamento per le spese sostenute dall'amministrazione regionale per il miglioramento forestale operato in favore dei Comuni o altri enti pubblici.
3. La Giunta regionale può esonerare i Comuni e gli altri enti pubblici dal versamento in conto migliorie boschive, per alienazione del valore complessivo inferiore a dieci milioni, o nel caso in cui i Comuni o gli altri enti pubblici destinino il ricavato della vendita per la realizzazione di interventi intesi alla protezione, al miglioramento o al potenziamento del patrimonio forestale.
Président Le Conseiller Perrin a demandé la parole; il en a la faculté.
Perrin (UV) Décidément je dois changer de place. C'est une requête d'informations que je demande. Probablement monsieur l'Assesseur ne pourra pas me répondre maintenant, mais il pourra le faire, par un autre moyen, un autre jour. Je voudrais simplement savoir, tant pour avoir des informations, s'il connaît quel est le montant des versements "in conto migliorie boschive" de ces dernières années. Je sais qu'il ne peut pas répondre maintenant, je le prierais de prendre note et de m'informer s'il le veut.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Non sono certamente in grado di dare la risposta, comunque mi informerò e gliela farò avere al più presto possibile.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7 (Norme finanziarie)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'anno 1991, graverà sul capitolo 38845, di nuova istituzione, del bilancio di previsione per l'anno in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1991 mediante prelievo del fondo globale di cui al capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Area attività produttive. 1 - Settore agricoltura. D 1.2. Zootecnica".
3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 7, proposto dall'As-sessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
Emendamento L'articolo 7, comma 2, è così sostituito:
"2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1991 mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo n. 43710 "Contributi straordinari nel settore della agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità" del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità".
PrésidentLe Conseiller Viérin a demandé la parole; il en a la faculté.
Viérin (UV) Simplement pour une requête de précisions. L'amendement qui est proposé prévoit la réduction d'un milliard de lires, sur le chapitre 43710. C'est un chapitre qui a été concerné par toute une série de délibérations et de prélèvements des fonds de réserve pour les dépenses imprévues. Nous avons d'une part, je pense, neuf ou dix délibérations qui prélèvent des fonds pour les mettre sur ce chapitre et maintenant une délibération ou un amendement qui prélève les fonds de ce chapitre en diminution.
Je voudrais savoir quelle est la raison de ces agissements que je considère pour le moins contradictoires. Je ne m'adresse pas à l'Assesseur à l'Agriculture, parce qu'il s'agit d'une disposition financière, je crois que l'Assesseur aux Finances serait compétent.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Rispondo io. In questo capitolo non sono stati fatti versamenti, ma dai dieci miliardi in esso stanziati, abbiamo continuato a prelevare senza versarvi mai nulla. Oggi vi sono ancora 2,8 miliardi.
La legge sui mutui è stata finanziata con prelevamenti da questo capitolo, dal quale ora togliamo un altro miliardo, per cui rimangono ancora 2,8 miliardi.
La Presidenza della Giunta ci ha scritto che tale modifica era necessaria perché nei fondi globali, dai quali era previsto inizialmente il prelievo, non c'erano più soldi. Ecco perché all'ultimo momento siamo stati costretti a prelevare dal capitolo 43710 dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale. Speravamo di prelevare dai fondi globali, ma come al solito ci fregano sempre.
Président Le Conseiller Viérin a demandé la parole; il en a la faculté.
Viérin (UV) Alors, je peux tout d'abord préciser le sens de l'intervention et aborder sa deuxième partie. J'avais dit que j'avais été étonné du fait qu'à ce chapitre 43710 l'on continuait à ajouter des fonds, par des délibérations de prélèvement dérivant du fond de réserve pour les dépenses imprévues. On prélevait de ce fond de réserve et on augmentait la dotation de ce chapitre 43710. C'est de ce point de vue que j'avais été un peu étonné du fait qu'avant on continuait d'augmenter ce chapitre, pour des nécessités liées aux dommages de la sécheresse, et que, maintenant, tout d'un coup, on lui enlève un milliard.
L'autre problème est lié par contre à l'utilisation des fonds globaux. Je ne sais pas si les fonds globaux sont du ressort exclusif du Gouvernement ou de son Président, parce qu'on vient de recevoir un avis des Finances sur un projet de loi qu'on avait déposé et l'avis est défavorable parce que le projet de loi qu'on avait présenté, et qui prévoyait un financement avec prélèvement d'un fond global inscrit au budget, n'a pu être autorisé parce que le Président du Gouvernement n'a pas autorisé cette opération.
Je croyais que c'était pour les mêmes raisons, mais l'Assesseur, par contre, vient me dire qu'il n'y avait plus de disponibilité. Nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce thème et, entre temps, je remercie l'Assesseur pour les précisions.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 7 proposto dall'Assessore Lanièce.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7 emendato.
Articolo 7 (Norme finanziarie)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'anno 1991, graverà sul capitolo 38845, di nuova istituzione, del bilancio di previsione per l'anno in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1991 mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo n. 43710 "Contributi straordinari nel settore della agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità" del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità.
3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8 (Variazioni al bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni: Variazione in diminuzione: Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti "lire 1.000.000.000 Variazione in aumento: Programma regionale: 2.2.1.07.: "Forestazione e difesa dei boschi "Cap. 38845 (di nuova istituzione) "Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi" lire 1.000.000.000
Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 8, proposto dall'Assessore Lanièce.
Emendamento L'articolo 8 è così sostituito:
"1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: Variazione in diminuzione: Capitolo 43710 "Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità. Legge regionale 21-12-1990, n. 85 "lire 1.000.000.000 Variazioni in aumento: Programma regionale: 2.2.1.07.: "Forestazione e difesa dei boschi "Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.11.4 Capitolo 38845 (di nuova istituzione) "Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi" lire 1.000.000.000".
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
