Oggetto del Consiglio n. 2335 del 27 giugno 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2335/IX Disegno di legge: "Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura."Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
PresidenteIl Consigliere Chenuil ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 289, iscritto al punto 61 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Chenuil (PCI-PDS) Col presente disegno di legge si propone di autorizzare la Giunta regionale a contrarre mutui per lire quaranta miliardi, destinati alla realizzazione di opere irrigue.
La ripartizione della somma di lire quaranta miliardi è così suddivisa:- lire trenta miliardi per la concessione di contributi per opere irrigue a consorzi e privati;- lire dieci miliardi per la costruzione di vari impianti di irrigazione a pioggia, a totale carico dell'Amministrazione regionale.
Facendo una breve panoramica delle opere irrigue, scopriamo che in Valle d'Aosta ci sono:- pratiche da esaminare e da autorizzare per circa 36 miliardi di lire;- pratiche già esaminate e da autorizzare per un importo di circa 12 miliardi di lire;- lotti successivi da autorizzare per un importo di 10 miliardi di lire;- pratiche autorizzate da liquidare per un importo di 12 miliardi di lire, per un importo complessivo di opere appaltate da consorzi pari a lire 71 miliardi.
Vi sono poi interventi diretti, che gravano sul capitolo 41720 dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, per un importo di lire 23 miliardi.
Le richieste complessive di finanziamento per queste opere ammontano a lire 94 miliardi.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1 1. Per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione di opere di irrigazione previsti dai commi uno, tre e quattro dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre mutui, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito, per un importo complessivo di lire quaranta miliardi, per l'esercizio 1991, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 1. L'importo complessivo di lire quaranta miliardi previsto per la realizzazione di opere di irrigazione di cui alla presente legge sarà così ripartito:
a) per gli interventi riconducibili ai commi uno e tre dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, lire 30 miliardi;
b) per gli interventi riconducibili al comma quattro dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 modificata con legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, lire dieci miliardi.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3
Articolo 3 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991:
a) quanto a lire trentanove miliardi sul capitolo 41720 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso;
b) quanto a lire dieci miliardi sul capitolo 41760 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.
2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dall'articolo 1, previste in annue lire 6.840.000.000 per la durata dei relativi piani di ammortamento, gravano sui capitoli n. 67560 e n. 675880 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede:
a) mediante utilizzo per lire 6.840.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 43710 "Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità", su detto capitolo resta la minore somma di lire 3.160.000.000;
b) per l'anno 1992 e l'anno 1993 a titolo indicativo, mediante l'utilizzo per rispettive lire 6.840.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 41720 del bilancio pluriennale 1991/1993;
c) a decorrere dal 1992 le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari saranno determinate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di approvazione del bilancio.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991, sono apportate in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
Parte Entrata
In aumento
Cap. 11150 lire 40.000.000.000
"Contrazione di mutui per spese di investimento"
Parte Spesa
In diminuzione
Cap. 43710 lire 6.840.000.000
"Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risanamento di danni causati dalla siccità"
Totale della disponibilità lire 46.840.000.000
In aumento
Cap. 41720 "Contributi nel settore del miglioramento fondiario"01 Alpeggi e fabbricati rurali 02 Viabilità rurale 03 Irrigazione 04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari 05 Produzioni agricole locali pregiate 06 Acquedotti rurali 07 Energia da fonti rinnovabili Legge 29 maggio 1982 n. 308 articolo 12, n. 1 Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 Tit. II Legge regionale
lire 30.000.000.000
Cap. 41760 "Spese per opere di miglioramento fondiario "01 Alpeggi e fabbricati rurali 02 Viabilità rurale 03 Irrigazione 04 Acquedotti rurali Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 articolo 7 comma 1 Legge regionale 12 agosto 1987, n. 73 Legge regionale
lire 10.000.000.000
Cap. 67560 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"
lire 6.000.000.000
Cap. 67580 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"
lire 840.000.000
Totale in aumento lire 46.840.000.000
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Il Consigliere Perrin ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto; ne ha facoltà.
Perrin (UV) Vu la situation de ces dernières années, il devient de plus en plus urgent de procéder à la construction de réseaux d'irrigation à pluie ou de terminer des réseaux qui ont déjà été commencés dans les années passées. C'est la troisième fois que le Conseil régional vote une loi qui permet des emprunts pour cette matière que je crois utile. Dans ce sens, nous donnons notre appui à cette action.
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
