Oggetto del Consiglio n. 258 del 3 luglio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 258/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APPLICAZIONE NELLA REGIONE DEL D.L. 24 FEBBRAIO 1975, N. 26, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CREDITO ALL'AGRICOLTURA, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 APRILE 1975, N. 125".
Il decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, fa obbligo alle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale di adottare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, i provvedimenti per la sua applicazione, stabilendo, in particolare, i criteri di concessione delle provvidenze creditizie in modo da tenere conto, in via prioritaria, delle esigenze dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.
Allo scopo di non creare disparitą di trattamento tra gli operatori agricoli che usufruiscono dei fondi previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (fondi di rotazione) e quelli che potrebbero beneficiare dei fondi assegnati dallo Stato, si ritiene opportuno stabilire che, per l'erogazione di quest'ultimi, si applichino, per quanto possibile, le stesse norme previste dalla legge regionale citata ed i tassi di interesse fissati dalla legge statale 23 aprile 1975, n. 125 (3,50% per i mutui di miglioramento fondiario e 5% per i prestiti di esercizio).
Con note n. 32509, in data 8 aprile 1975, e n. 32510, in data 8 aprile 1975, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha comunicato che alla Regione sono stati assegnati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, un fondo di Lire 115 milioni da destinare per la concessione di prestiti di conduzione a favore di operatori agricoli singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole, ed un secondo fondo di Lire 100 milioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'approvazione del disegno di legge che si propone permetterą l'utilizzazione nella Regione delle citate assegnazioni.
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Disegno di legge regionale n. 127
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................ n. ... : APPLICAZIONE NELLA REGIONE DEL D.L. 24 FEBBRAIO 1975, N. 26, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CREDITO ALL'AGRICOLTURA, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 APRILE 1975, N. 125.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, si applicano, per quanto applicabili, le norme concernenti gli interventi a favore dell'agricoltura previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, "Costituzione dei fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", ed i tassi d'interesse a carico degli operatori agricoli previsti dalla legge statale citata.
Art. 2
Nella concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge sarą data la prioritą alle cooperative agricole, ai Consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attivitą alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.
Art. 3
I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione, erogati dagli Istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno introitate ai capitoli 117 e 118 che vengono istituiti nella parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.
Il predetto capitolo 117 č istituito anche nei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi al 1975 per la durata delle assegnazioni di cui al comma precedente relative al periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.
Le spese per il concorso dello Stato nel pagamento, degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di esercizio erogati dagli Istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui capitoli 429 e 430 che vengono istituiti nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.
Il capitolo 429 č istituito anche nei bilanci di previsione per gli anni successivi al 1975 per la durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
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Parte Entrata |
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Variazioni in aumento: |
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Capitolo 117 |
Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) |
£. |
100.000.000 |
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Capitolo 118 |
Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento di interessi sui prestiti di conduzione a favore di operatori agricoli singoli od associati (legge 23 aprile 1975, n. 125) |
£. |
115.000.000 |
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Parte Spesa |
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Variazioni in aumento: |
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Capitolo 429 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) |
£. |
100.000.000 |
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Capitolo 430 |
Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione (legge 23 aprile 1975, n. 125) |
£. |
115.000.000 |
Art. 5
La presente legge č dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Jorrioz (IND.) - Punto n. 29 dell'ordine del giorno.
Marcoz (U.V.P.) - Questo disegno di legge non č altro che l'applicazione del decreto ministeriale del 24 febbraio per poter incamerare i fondi di 115 milioni da destinarsi ai prestiti di conduzione e i 100 milioni per la concessione di un concorso al pagamento di interessi su mutui di miglioramento fondiario; quindi la Giunta ha predisposto la legge in modo che dal Governo possano entrare nelle casse regionali questi fondi assegnati dallo Stato.
Jorrioz (IND.) - C'č qualcuno che intende prendere la parola sull'argomento? Se nessuno prende la parola, metto in votazione il disegno di legge articolo per articolo.
Articolo 1. Chi č favorevole all'articolo 1 č pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimitą.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Chi č d'accordo č pregato di alzare la mano. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Chi č d'accordo č pregato di alzare la mano. Stesso risultato.
Passiamo alla votazione per scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 21
Contrari: 6
Il Consiglio approva.
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Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 127.
