Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2012 del 22 aprile 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2012/IX Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, concernente 'Istituzione del fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)' e successive modificazioni".

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Limonet.

Limonet (DC) Il disegno di legge n. 267, presentato dalla Giunta regionale l'11 febbraio 1991, è composto da due articoli che vanno a modificare la legge regionale del 18 agosto 1986, n. 51. E più precisamente la legge che ha per titolo "Istituzione del fondo regionale investimenti occupazione".

Si prevede quindi di modificare il settimo comma dell'articolo 5, al fine di consentire al servizio selvicoltura di avvalersi di ditte e cooperative specializzate per il recupero funzionale dei sen­tieri e la valorizzazione delle esistenti opere infrastrutturali. Questo perché il servizio non è riuscito e non riesce ad eseguire detti lavori in amministrazione diretta, a causa delle difficoltà incontrate in alcuni ambiti territoriali per reperire la mano d'opera specializzata e per reperire quella da qualificare.

In questa ottica si prevede che le ditte e cooperative interessa­te, si impegnino ad assumere personale non qualificato in mi­sura non inferiore al 20 per cento di quello qualificato, e non più il 40 per cento come prima, rapporto che creava qualche difficoltà.

Un provvedimento come questo che stiamo esaminando, era già stato avviato con la legge regionale n. 105 del 18 dicembre 1987 per la Soprintendenza.

La proposta di legge 267 è passata alla unanimità in III Commissione, per cui è stato sufficiente proporvelo con rela­zione orale.

In detta occasione erano state fatte alcune considerazioni dai commissari, sull'opportunità di dare anche alle cooperative la possibilità di partecipare agli appalti. Nel fare mie queste pro­posizioni, vi sottopongo un piccolo emendamento in tal senso. All'articolo 1, comma 7, secondo allineato, dopo la parola ditte, aggiungere: o cooperative, all'articolo 1, comma 7, quinto allineato, dopo la parola ditte, aggiungere: e le coopera­tive.

Visto inoltre che i suggerimenti dell'ufficio legislativo, citati sulla scheda tecnica allegata in commissione, sono stati com­pletamente recepiti nella stesura finale della legge, in qualità di relatore credo di non aver altro da aggiungere.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.

Perrin (UV) La III Commission, dans un premier examen, avait renvoyé ce texte pour un approfondissement. Dans la réunion qui s'est te­nue le 4 avril, une partie des observations qui avaient été avancées par plusieurs commissaires, a été reçue dans le nou­veau texte proposé à travers cet amendement, c'est-à-dire en ajoutant à côté des entreprises spécialisées aussi les éventuel­les coopératives qui pourraient naître dans ce secteur, ce qui est un bien et il s'agit là d'une amélioration du texte de la loi.

J'avais personnellement soulevé d'autres perplexités. La loi sur les fonds régionaux pour les investissements et l'occupation avait un sens: il s'agissait, à travers cette loi, de donner du travail à des jeunes essentiellement chômeurs, ou bien à des personnes plus âgées en chômage technique et cetera. Deuxième but de cette loi, était celui aussi de former du per­sonnel dans les différents secteurs, par exemple pour ce qui concerne le service de la sylviculture, dans le secteur de la ma­çonnerie, à travers le travail d'amélioration des sentiers de montagne et cetera.

Or, à travers cette mesure, on va un peu à l'encontre de celle qui était la volonté du Conseil régional d'alors, 1986, lorsqu'il avait voté la loi n° 51, parce que, en permettant que ces tra­vaux soient faits par des entreprises spécialisées, on enlève la possibilité d'employer des personnes en chômage, non seule­ment, mais le fait que ces entreprises spécialisées puissent se servir de personnel non qualifié dans une mesure inférieure à celle qui avait été prévue en 1986, puisque le nouveau texte parle de 20 pour cent au lieu de 40 pour cent, évidemment nous préoccupe.

Il y a un autre aspect à vérifier. Le texte dit: I servizi regionali indicati al comma 1 del presente articolo possono avvalersi di ditte specializzate per la realizzazione, mais de quelle façon? A travers une licitation? A travers una trattativa privata? Je crois qu'il faut spécifier dans le texte de la loi de quelle façon, autrement le texte, étant extrêmement vague, donne toutes les possibilités.

Si on veut aller dans la bonne direction, il faudrait là arriver à des soumissions régulières pour que toutes les en­treprises puissent participer régulièrement à des appels d'of­fres et donc que toutes soient sur un même plan concurrentiel.

J'aimerais connaître les réponses à cette question.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.

Limonet (DC) Solo per dire che come relatore non ho nient'altro da aggiungere. Si parlava anche di regolare l'appalto: credo siano cose molto delicate, per cui o si elenca in un modo intero, altrimenti potrebbe venire una cosa limitativa per il testo stesso di legge.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.

Lanièce (DC) E' stata portata questa modifica perché lo scorso anno sono stati chiusi due cantieri FRIO per mancanza di mano d'opera specializzata. Quindi, per poter dare una certa celerità a tutte quelle richieste che ci sono pervenute dai vari comuni, poiché riusciamo a gestire al massimo 3-4 cantieri, all'anno quando abbiamo richieste per decine e decine di miliardi, abbiamo vo­luto inserire questa possibilità. Se ci mettiamo con appalto non possiamo più utilizzare ditte in nessun altro modo; noi dobbia­mo elencare che può agire a trattativa privata, con appalto pubblico eccetera, ma è normale che possa comportarsi secondo la norma degli appalti. Poi, in casi eccezionali, l'ente pubblico può anche fare una trattativa privata quando lo ritiene oppor­tuno, sempre che ci siano le modalità e che la stessa poi venga vistata dalla commissione di coordinamento.

Avevamo parlato di inserire "da ditte artigiane specializzate", l'ufficio legislativo ci ha consigliato di non farlo perché è ridut­tivo: Comunque è intenzione dell'Assessorato, di fare dei piccoli appalti proprio per incentivare le piccole ditte, che molte volte hanno difficoltà di concorrere ad altri appalti e che potrebbero dedicarsi a questi lavori.

La questione di abbassare la percentuale da 40 a 20 è perché si rischia che neanche loro abbiano poi la possibilità di aprire il cantiere, se non raggiungono quel numero minimo. Visto che anche le richieste che pervengono all'Assessorato, di personale in disoccupazione speciale o in cassa integrazione, sono ridotte al minimo, di conseguenza si è proprio ridotto volutamente per evitare di creare qualcosa sulla carta che in realtà non si può trasformare in niente di concreto.

Il suggerimento venuto da parte della Commissione, di permet­tere di inserire oltre alle ditte anche le cooperative, viene accet­tato; è stata una dimenticanza nostra. E' sicuramente un punto migliorativo della legge.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1, già integrato della proposta di emendamento aggiuntivo che recita:

Emendamento all'articolo 1, comma 7, secondo allineato, dopo la parola: "ditte", aggiungere: "o cooperative", all'articolo 1, comma 7, quinto allineato, dopo la parola "ditte", aggiungere: "e le cooperative":

Articolo 1 1. Il comma sette dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, concernente "Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)", già modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, è così ulteriormente modificato:

"7. I Servizi regionali indicati al comma uno del presente articolo possono avvalersi di ditte o di cooperative specializzate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma uno, lettere a) e b), nel qual caso le ditte e le cooperative interessate devono concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare nelle unità operative, impegnandosi ad assumere, per i fini di cui al comma quattro, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 20 per cento di quello qualificato."

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 testè letto:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità