Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2004 del 22 aprile 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2004/IX Revoca delle autorizzazioni per le cave di pietra nei comuni di Hône e Brusson(Interpellanza).

Presidente Do lettura della interpellanza presentata dal Consigliere Riccarand:

Interpellanza Rilevato che la legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, all'arti­colo 2, prevede che l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del Piano regionale delle ca­ve e che, al di fuori o in assenza del Piano regionale delle cave, può essere autorizzata solo la prosecuzione dell'attività di cave già in atto alla data di entrata in vigore della legge 67/89;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2316 dell'8 marzo 1991 con cui si autorizza, fra l'altro, l'apertura di due nuove cave di pietrame in Comune di Hône ed in Comune di Brusson;

constatato che le due cave di Hône e di Brusson non erano in atto all'entrata in vigore della legge 67/89, che le domande di autorizzazione sono state presentate solo nel mese di settem­bre 1990 e che quindi l'autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta n. 2316/91 è in contrasto con la legge;

ricordato, infine, che il Piano regionale delle cave, previsto dalla legge regionale 108/87 non è ancora stato approvato;

il sottoscritto Consigliere regionale del Gruppo Verde Alternativo

interpella

l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici per sapere se non ritie­ne opportuno provvedere d'urgenza ad una revoca delle auto­rizzazioni per le cave di pietra nei comuni di Hône e Brusson di cui alla deliberazione di Giunta n. 2316 dell'8.3.91.

Presidente Ha chiesto di illustrare l'interpellanza il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Il problema contenuto in questa interpellanza lo avevo già sol­levato circa un mese e mezzo fa, quando avevo chiesto, sempre con una interpellanza, notizie generali sull'applicazione della legge n. 67/1989.

In quella occasione l'Assessore mi aveva preannunciato una deliberazione della Giunta regionale con cui si sarebbe autoriz­zata la prosecuzione di alcune attività di cave già in atto al momento della entrata in vigore della legge, in più si sarebbe probabilmente prevista un'autorizzazione anche per nuove ca­ve.

Avevo fatto presente già in quella sede che questa autorizza­zione per nuove cave non era prevista dalla legge in assenza di un piano regionale delle cave, quindi mi sono sorpreso quando con delibera 2316 dell'8.3.1991, la Giunta regionale ha autoriz­zato l'apertura di due nuove cave, che non erano in atto al momento dell'entrata in vigore della legge e che non possono essere autorizzate ai sensi della legge 67/89.

La legge 67/89 dice molto chiaramente, all'articolo 2, che l'au­torizzazione ad esercitare attività estrattiva è rilasciata nel ri­spetto del piano regionale delle cave, e che al di fuori o in as­senza di un piano regionale delle cave può essere autorizzata solo la prosecuzione dell'attività di cave già in atto all'entrata in vigore della legge, oppure possono essere autorizzate cave per interventi di somma urgenza.

Al di fuori di questi casi non è consentita l'attivazione di nuove cave. Nella deliberazione ci sono due cave: quella di Brusson e quella di Hône, che sono nuove attività di escavazione, tant'è vero che le domande sono presentate rispettivamente il 19.9.1990 e il 27.9.1990, cioè ben dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione di attività per le cave, già in atto al momento della entrata in vigore della legge. Pertanto non c'è nessun dubbio che si tratti di cave nuo­ve, non c'è nessun dubbio che la legge, in assenza di piano re­gionale delle cave, non consente l'autorizzazione delle cave. Altrimenti, se non si rispetta questo principio della legge, è chiaro che il piano non ha nessuna funzione. Il piano è stato previsto proprio per dare una programmazione all'attività di cava, ed è stato previsto che non si autorizzano nuove cave fin­ché il piano non è approvato. Se si procede con autorizzazioni singole, non c'è più motivo poi per consentire l'approvazione del piano medesimo.

Quindi noi chiediamo chiarimenti rispetto a questa delibera­zione, in particolare riteniamo che debba essere modificata e corretta questa deliberazione dell'8.3.91, revocando queste due autorizzazioni che sono in contrasto con la legge istitutiva della disciplina delle cave in Valle d'Aosta.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici, Martin.

Martin (ADP) Penso che l'origine di questa interpellanza scaturisca, come ha detto il Consigliere Riccarand, dal fatto che la Regione non ha ancora approvato il piano estrattivo del pietrame, così che si potrebbe pensare che l'apertura di una nuova cava di pietrame non sia attivabile in quanto non prevista dal piano, che, ap­punto, non esiste.

Questa perplessità mi pare si presenti priva di fondamento e nasca con riferimento non già al dato normativo regionale, os­sia alla legge regionale 108/87 e alla 67/89, ma ad una diversa interpretazione che per ora non ha trovato ingresso da nessuna parte del territorio del nostro paese.

Esiste un orientamento di pensiero, attualmente non ancora trasfuso in legge ed anzi contrastato dalle regioni, che ha tro­vato punto di sbocco nel disegno di legge quadro in materia di cave, redatto dal Ministero dell'Ambiente, il quale all'articolo 3, II comma, recita: "Le suddette attività di ricerca e coltivazione di cava sono consentite solo nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive". Questa previsione normati­va è stata, di recente, giustamente criticata da tutte le regioni consultate in previsione della commissione parlamentare, in quanto porterebbe al blocco delle attività estrattive, dal mo­mento che una pianificazione estrattiva regionale ha tempi di anni. Quindi per un periodo lungo ed indeterminato non si po­trebbero più aprire cave. E' proprio per questo aberrante risultato, che deriverebbe da questa previsione normativa, che tutte le regioni hanno disci­plinato la materia estrattiva, evitando di introdurre una norma con riflessi così rigidi.

In questo stesso filone si è mossa la disciplina di settore della nostra Regione, la quale ha inteso, sì, pervenire al risultato proiettato nel tempo, di far coincidere le coltivazioni di cava con le aree oggetto di previsione estrattiva, ma ciò con i necessari adattamenti temporali.

Infatti l'articolo 2, comma I, della legge 67 non dice che l'atti­vità di cava è consentita solo nelle aree oggetto di pianifica­zione, bensì esprime il diverso concetto che la coltivazione di cava deve essere esercitata nel rispetto dei piani regionali.

Tale dizione della norma regionale significa che là dove la Regione abbia predisposto il piano regionale, vedi ad esempio il piano per quanto riguarda le sabbie e le ghiaie, la nuova colti­vazione di cava può essere consentita solo nelle aree incluse nel piano; per il pietrame, rispetto al quale il piano non è stato an­cora approvato, anche se l'elaborazione è in stato avanzato, non si può neppure ipoteticamente profilare un mancato rispet­to del relativo piano regionale, perché questo piano in effetti non c'è.

Mi pare pertanto di dover riconfermare che anche con riferi­mento all'apertura di nuove cave di pietrame, nulla osti a che la giunta regionale provveda al rilascio della autorizzazione, tanto più che su questo argomento è stata interpellata la commissione apposita e sono stati richiesti tutti i progetti e tutti i pareri, per poter rilasciare le concessioni in assoluta tranquillità, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

In tal senso, anche con pareri legali in merito, mi pare che la Regione si sia mossa sulla linea giusta, per cui non mi pare sia il caso di arrivare alla revoca delle concessioni, che sono state date in accordo con l'apposita commissione tecnica, istituita presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) L'interpretazione che dà l'Assessore non è assolutamente con­forme a quello che è la lettera e lo spirito della legge, perché l'articolo 2 della legge approvata dal Consiglio dice chiaramen­te: "L'autorizzazione ad esercitare attività estrattive è rilascia­ta nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali delle ca­ve, salvo quanto previsto dai successivi articoli 12 e 20".

C'è solo questa prescrizione della legge, senza la quale la legge non ha nessun significato; può essere scavalcata soltanto in ba­se agli articoli 12 e 20. L'articolo 12 si riferisce a casi partico­lari in cui c'è somma urgenza di avere del materiale di cava, perché c'è stata una calamità, un'alluvione ecc., ed allora c'è la possibilità anche al di fuori del piano delle cave, di intervenire e di aprire una attività di cava con un provvedimento di som­ma urgenza. L'articolo 20 riguarda le cave che erano già in funzione al momento in cui è entrata in vigore la legge e che quindi hanno il diritto di proseguire anche in assenza di piano.

Ma tutte le altre attività di cava non sono consentite in assen­za di piano; questa è l'interpretazione a mio avviso chiarissima che va data alla legge.

Quindi respingo quella interpretazione, anche perché qui è det­to: salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 20. Altrimenti che senso ha fare il piano delle cave, se poi l'autorizzazione può es­sere concessa indipendentemente da questo piano? Se si dice che il piano non è vincolante, che senso ha questo piano? Secondo me si va a smontare completamente il significato della legge.

Pertanto continuo a ritenere che questo provvedimento, che è stato assunto relativamente a due nuove cave, è in contrasto con la legge, quindi manteniamo la richiesta di una revoca dei provvedimenti per quanto riguarda le due cave, ed in particola­re che non si ripeta questa situazione per tutta un'altra serie di cave che hanno fatto domanda. Si tratta solo di presentare un piano, di approvarlo in Consiglio regionale e poi di rilasciare le dovute autorizzazioni.