Oggetto del Consiglio n. 319 del 26 novembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 319/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge 7 dicembre 1967, n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971 n. 23 concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971 n. 23, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

Con legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971 n. 23, sono state approvate norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti le attività commerciali.

Ai sensi delle citate leggi regionali, la Regione ha finora corrisposto alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica, prevista dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile ai sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti della lettera c) dell'articolo 38 della legge statale medesima.

La legge istitutiva di cui sopra, relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, è stata parzialmente modificata con successiva legge 25 novembre 1971 n. 1083 per cui alla copertura degli oneri per il funzionamento delle Casse Mutue Provinciali si provvede, oltre che con il contributo annuo a carico dello Stato di £. 3.000 per ogni assistito, con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate statali e con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50% del fabbisogno e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo la classe di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione prima e l'Assemblea dei delegati della Cassa Mutua Malattia per gli esercenti attività commerciali della Valle d'Aosta poi, hanno inoltrato all'Amministrazione Regionale istanza intesa ad ottenere l'aumento del contributo annuo previsto dalla legge regionale sopracitata, in misura tale da ristabilire il rapporto originario tra la quota a carico della Regione e quella a carico degli assistiti e per dar modo alla Cassa Mutua di coprire il disavanzo finanziario del proprio bilancio senza dover ricorrere all'aggravio delle quote contributive a carico degli iscritti, avendo queste ultime ormai raggiunto il limite massimo di sopportazione.

Il ricorso sempre maggiore all'assistenza, l'aumento costante ed inarrestabile dei costi, in particolare delle rette ospedaliere, l'incidenza delle classi anziane, bisognose di maggiori cure e assistenza, creano. difficoltà sempre crescenti per il bilancio della Cassa Mutua.

In particolare, occorre tener presente che la Cassa Mutua Regionale comprende tra gli iscritti solo le imprese commerciali a carattere prevalentemente familiare, con reddito accertato inferiore ai 5.000.000, e che un ulteriore aggravio del contributo inciderebbe sensibilmente sul bilancio economico del nucleo familiare.

Risulta quindi necessario accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dalla Cassa Mutua esercenti attività commerciali mediante l'aumento del contributo integrativo regionale da un importo annuo massimo di Lire 13.000.000 ad un importo annuo massimo di Lire 18.000.000.

La maggiore spesa annua di lire 5.000.000, derivante a carico del bilancio regionale, può essere finanziata per l'anno 1973 sul Capitolo 752 della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno, previo corrispondente aumento dello stanziamento del Capitolo stesso mediante prelievo dallo stanziamento del Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Si sottopone pertanto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale un apposito disegno di legge regionale inteso a consentire il finanziamento della maggiore spesa annua a carico del bilancio della Regione per la concessione dei contributi di cui si tratta.

Segue disegno di legge regionale. (... Omissis ...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono il Consigliere MANGANONI e l'Assessore BENZO.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CRETIER, MAPPELLI e MAQUIGNAZ, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 41)

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Disegno di legge regionale n. 41

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ........... N .....: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1967, N. 30, PARZIALMENTE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1971, N. 23, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE STATALE 27 NOVEMBRE 1960, N. 1397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'anno finanziario 1973 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli esercenti attività commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere a), b) e c) dell'art. 11 della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore a un terzo del contributo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera b) dell'art. 38 della legge statale succitata, modificato con successiva legge 25 novembre 1971, n. 1088, e per un importo massimo di lire 18.000.000.

Art. 2

La maggior spesa annua, prevista in L. 5.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 752 ("Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1973 ed al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti: a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da L. 13.000.000 a lire 18.000.000 a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di L. 5.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del Capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, da L. 13.000.000 a L. 18.000.000, mediante prelievo della somma di L. 5.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti, Allegato E").

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì