Oggetto del Consiglio n. 318 del 26 novembre 1973 - Verbale

OGGETTO N. 318/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1972 n. 10".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1972 n. 10", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

Con legge regionale 26.6.1972, n. 10, è stata autorizzata una spesa annua di Lire 200.000.000 per interventi finanziari della Regione nelle spese di manutenzione ordinaria e di sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni, mediante la concessione di contributi a favore dei Comuni della Regione.

Tale spesa venne calcolata in base alla previsione di uno sviluppo di strade di circa 1.000 km.

A seguito di più accurati controlli e misurazioni, nonché alla costruzione di nuovi tronchi di strada, risultano attualmente ammissibili ai contributi previsti dalla legge regionale sopracitata circa 1.100 Km. di strade, con la previsione di ulteriori aumenti nel prossimo biennio di qualche altra decina di Km.

Risulta, quindi, necessario sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge inteso ad aumentare lo stanziamento del capitolo 512 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e per gli anni successivi in modo da consentire la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale soprarichiamata, nonché la concessione di eventuali contributi straordinari in casi eccezionali.

Viene, pertanto, sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge inteso ad approvare l'aumento della spesa annua per gli interventi finanziari di cui si tratta portando la disponibilità dell'apposito capitolo di spesa dagli attuali 200.000.000 a Lire 300.000.000, precisando che la maggiore spesa di Lire 100.000.000 può essere finanziata mediante prelevamento dal capitolo 206 del bilancio medesimo "fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese correnti - allegato E".

Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)

Illustra l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI.

Intervengono il Consigliere FOSSON e l'Assessore POLLICINI.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1972 n. 10".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 40)

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Disegno di legge regionale n. 40

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .............. N .....: AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LO SGOMBRO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI ALLACCIAMENTO A FRAZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1972 N. 10.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'intervento finanziario regionale previsto dalla legge regionale 26 giugno 1972 n. 10, è autorizzato per il quadriennio 1973/1976 l'aumento della spesa massima da Lire 200 milioni a Lire 300 milioni.

Lo stanziamento del capitolo 512 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1974 - 1975 e 1976 ("Spese, contributi e sussidi per la manutenzione di strade comunali, sgombro-neve e spese accessorie") viene aumentato da lire 200 milioni a lire 300 milioni annui.

Alla copertura ed al finanziamento della maggiore spesa annua di lire 100 milioni si provvede mediante prelievo della corrispondente somma al capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì