Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 319 del 26 novembre 1973 - Resoconto

OGGETTO N. 319/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23, concernente: "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modificazioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali".

Benzo (DP) - La legge statale del 27 novembre '60, n. 1397, prevedeva due forme di assistenza a favore degli esercenti l'attività commerciale e dei loro familiari a carico: l'assistenza obbligatoria e l'assistenza facoltativa.

L'assistenza facoltativa comprende: l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, la farmaceutica e ogni altra forma di assistenza integrativa. L'assistenza obbligatoria, quando per legge il diritto agli assistiti comprende: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica, sia diagnostica che curativa, nonché l'assistenza ostetrica. Per far fronte alle spese dell'assistenza obbligatoria, sono stati previsti interventi finanziari di cui all'articolo 38 della legge statale del '71 e precisamente: un contributo annuo a carico dello Stato di lire tremila per ogni assistibile o familiare a carico, un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale o familiare assistibile determinato in misura tale che il gettito globale copra il cinquanta per cento del fabbisogno, al netto del contributo statale. Detto contributo è ridotto della metà per i commercianti che non superino l'importo di cinquecentomila ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, con un contributo annuo a carico di ciascun titolare, imprese, determinato in misura tale che il gettito globale copre il residuo cinquanta per cento del fabbisogno. La Cassa Mutua regionale, in relazione a quanto richiesto, in relazione a quanto richiesto dalla categoria dei commercianti della Valle d'Aosta nelle assemblee regionali dei delegati e dello stesso Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua e, con riferimento al contributo finanziario già concesso dalla Regione ad altre categorie di lavoratori autonomi, ha inoltrato istanza all'Amministrazione regionale intesa a ottenere l'aumento del contributo annuo previsto dalle nostre leggi regionali del '67 e del '71, per ottenere l'erogazione di un ulteriore contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica.

La richiesta appare giustificata, tenendo conto che la categoria dei commercianti è in gran parte costituita da piccoli operatori economici, titolari di imprese a carattere prevalentemente familiare e a volte basate esclusivamente sul lavoro individuale del titolare.

La richiesta della Cassa mutua deve essere presa in favorevole considerazione per consentire di contenere, entro limiti sopportabili, il contributo finora imposto a carico della Cassa.

Dolchi (Presidente) - Prima di aprire la discussione generale sull'argomento numero 11, informo i colleghi del Consiglio che hanno espresso parere favorevole all'approvazione e alla discussione in Aula, la Commissione Affari generali e Finanze nella sua seduta del 23 novembre e la Commissione Sanità nella seduta del 20 novembre. Anche per questo articolo, quando saremo all'articolo 3, proporrò la sostituzione del primo comma per inserire nel disegno di legge la richiesta di urgenza. È aperta la discussione generale.

Manganoni (PCI) - Io sono pienamente d'accordo su questo fatto, su questa proposta però vorrei porre, chiedere all'Assessore un chiarimento. Noi qui parliamo dei commercianti, no? Ora, noi sappiamo che ci sono diverse categorie di commercianti. Io e quel commerciante, che è talmente nei nostri Comuni, no, i cui costi noi sappiamo a quanto ammontano, sono estremamente modesti.

Abbiamo dei commercianti, parliamo dei centri, parliamo di Aosta, con un piccolo negozietto, che a stento tirano a campar. Abbiamo certi altri negozi che - io non voglio fare i conti in tasca di nessuno - però ho l'impressione che quelli abbiano il dovere di almeno pagarsi la mutua, no?

Quindi, io vorrei una spiegazione da te. Il nostro intervento è per tutta la categoria di commercianti? Mi si dirà che si paga, che da parte loro contribuiscono anche, non so, in base al reddito, non so, mi pare che ci sia un affare del genere. Però, mentre questi a reddito fisso, eh beh, gli si può accertare fino alla lira le entrate, no, noi sappiamo che, in certi campi di attività, e ben, gli accertamenti praticamente non sarebbe neanche possibile farli, anche se ci fosse la buona volontà da parte degli uffici preposti. Ora, e io concludo, mentre io sono d'accordo sul principio dei piccoli, ma effettivamente piccoli commercianti, no, ma per una parte di questi - e basta girare per Aosta e io penso che noi ci rendiamo conto, no - è giusto che l'Amministrazione regionale contribuisca, no, con del denaro pubblico, anche per coloro che effettivamente si trovano nella possibilità di contribuire, eccome. Ecco, questo è il chiarimento che vorrei dall'Assessore.

Benzo (DP) - Premesso che si tratta, in questa nostra legge, di una legge di adeguamento, modifica e integrazione di una legge statale, e questa legge statale ha determinato i limiti di contribuzione per gli assistiti della categoria degli esercenti attività commerciali, le dico innanzitutto che esiste un limite massimo e, cioè, per tutti coloro che arrivano a un massimo di lire cinque milioni di pagamento delle imposte dirette. Però c'è da far presente questo, e forse può servirle, che della categoria dei titolari dei generi assistiti, complessivamente sono sei milioni quattrocento quarantasei e i titolari di azienda sono ben duemila centotrentadue su duemila settecento che hanno un reddito inferiore a lire cinquecentomila, ed era quella categoria che lei giustamente sottolineava prima, la categoria una A e una B, sono duemila centotrentadue titolari, pagano già loro un contributo di diciassettemila lire, mentre per la seconda categoria, fino a un milione, sono ben quattrocento quindici e pagano già trentaquattromila lire, il doppio; la terza categoria, fino a tre milioni, sono centoquattordici e pagano cinquantunomila lire all'anno; la quarta categoria, fino a quatto milioni, sono solo quarantuno, pagano sessantottomila lire; la quinta categoria, fino a cinque milioni, che è il massimo previsto dalla legge statale, sono quarantasei e pagano ottantacinquemila lire. Come vede, già la legge aveva previsto una diversità: tutti coloro che superano questa cifra non sono assistiti. Io ritengo quindi che ci sia, emergano chiaramente da questi dati, con l'enorme, stragrande maggioranza di circa duemila seicentocinquanta esercenti, attività commerciali che hanno un reddito limitato pur pagando anche per differenziazione di categorie, una sempre più notevole cifra a loro carico o a carico, quindi, della ditta.

La nostra non è, quindi, che una integrazione che permette di riportare il rapporto fra la quota contributiva prevista dalla legge regionale del '61 a quella che non è più in oggi e che lo Stato, a sua volta, non ha ancora modificato.

Manganoni (PCI) - La risposta dell'Assessore mi lascia comunque perplesso perché, a parte il fatto dell'accertamento dei redditi su cui non voglio ritornare, però qui dice: fino a quattro milioni, fino a cinque milioni, mi pare, verso le ottantacinquemila ecc., no? Comunque la Regione interviene con il contributo, il rapporto interiore, no? Per gli altri, oltre i cinque milioni, mi pare, no, lì la Regione non interviene. Però, da questo elenco, quelli con un reddito inquadrato nei cinque milioni non so quanti saranno.

Quindi, di fatto, avviene che anche a quelli con reddito di quattro milioni e perché per accertare un reddito di quattro milioni di commercianti beh no, allora noi anche a questi contribuiamo, anche in misura inferiore dei piccoli, ecco quello che mi lascia perplesso. Il tapino a reddito fisso, non che aveva cinque milioni ma che aveva tre milioni, li paga i contributi, e se li paga tutti.

Dicevo, allora lei, ecco, è questo che io vorrei rendere l'idea chiara. Io sono d'accordo su questi interventi però per quelle categorie che hanno dei redditi già alti non è giusto, secondo me, che l'Amministrazione regionale intervenga anche con dei contributi anche in misura inferiore alla categoria dei redditi più bassi. Il problema mio era quello. Ora, lei mi dice che c'è una legge che dice che la Regione deve dargli dei contributi; e allora, io sono d'accordo su questa proposta però proporrei che, in avvenire, eh beh, si segua un criterio diverso per chi ha dei redditi a un certo livello, e beh, se la paghi l'assistenza. Se questo contributo alla mutua, anziché darglielo noi in parte integrale, se lo paghi interamente, perché è anche una questione... noi qui forse non teniamo sufficientemente conto della situazione reale delle necessità che ci sono in Valle, noi dimentichiamo la situazione disastrosa critica, in certi casi miserabile, di una parte della nostra popolazione che abita in certi villaggi, che c'è da domandarsi: ma siamo nel 1974 o siamo ancora al periodo di un secolo fa? Dovremmo tenere maggiormente conto di quelli e non dargli solo le piccole, piccole bricioline a quelli, come un'elemosina, mentre invece ad altri cittadini che si trovano in una situazione economica enormemente superiore a quelli, vero, anche a costoro, anche a questa categoria, noi gli diamo dei contributi.

Benzo (DP) - ...e a ovvia della mia precedente dichiarazione... a parte che non condivido, per me la giustizia sociale va bene per tutti e tutti devono pagare giustamente secondo le proprie capacità contributive allo Stato perché questi servizi vengono devoluti come principio. E poi mi pare che, in effetti, noi non possiamo che adeguare e vogliamo vedere di intervenire ove, ripeto, per una grande massa di piccoli commercianti che non arrivano nemmeno a cinquecentomila lire di reddito e sappiamo in che condizioni operano. Se, in piccolissima parte e misura, più che logico, ripeto, e ne beneficiano delle persone o delle ditte che hanno un reddito che sta nei limiti della legge e che così non possiamo essere noi i controllori di questi fatti, invece io ritengo che quindi facciamo un'opera giusta, rispondente alle leggi.

Dolchi (Presidente) - Ci sono dichiarazioni di voto? Se nessuno più chiede la parola e non ci sono dichiarazioni di voto, si passa alla votazione articolo per articolo.

Articolo 1. Il Consiglio approva.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Come precisato per gli altri disegni di legge, va sostituito il primo comma che richiede l'urgenza e, pertanto, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Esito dell'oggetto numero 11: il Consiglio approva.