Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1883 del 15 febbraio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1883/IX - Proposta di legge regionale: "Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale".

Presidente: Il Consigliere Limonet ha chiesto di illustrare la proposta di legge n. 218, presentata dal Consigliere Riccarand ed iscritta al punto 51 bis dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Limonet (DC): Signor Presidente e signori Consiglieri, prima di illustrare la legge, vorrei proporvi una serie di emendamenti, che sono il frutto di questa ultima sessione di lavoro.

All'articolo 1 ci sono solo emendamenti di carattere formale. Viene sostituito l'articolo 2, che trattava le competenze e recitava:

Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono di competenza del Consiglio regionale, ad eccezione di quelle attribuite espressamente ad altri organi della Regione da leggi, regolamenti o convenzioni.

Sappiamo tutti che una gran parte delle nomine, per legge, è già attribuita alla Giunta regionale e che quest'ultima legge dovrebbe valere solo sul nuovo, ottenendo quindi un modesto risultato. Per riconoscere a ciascuno il suo, ecco che come maggioranza proponiamo un nuovo articolo 2, composto da tre commi, che recita testualmente:

1. Le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti..., sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

2. La nomina e designazione del Presidente o vicepresidente o amministratore delegato o presidente del collegio dei sindaci..., sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata.

Viene sostituito l'articolo 3 (Parere), che diceva:

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono soggette..., al parere della Commissione consiliare competente per gli affari generali.

Ora, proprio per soddisfare la richiesta di più Gruppi consiliari di essere rappresentati, proponiamo un articolo 3 (Commissione per le nomine) completamente diverso, che recita:

1. E' istituita presso il Consiglio regionale la Commissione per le nomine, composta dai membri della seconda Commissione consiliare permanente allargata ai Capigruppo e presieduta dal Presidente del Consiglio.

Potrei dire che anche tutti gli altri emendamenti sono di carattere formale, perlomeno fino all'articolo 10, il quale concerne le incompatibilità e stabilisce che le nomine e le designazioni sono incompatibili con le funzioni di Consigliere regionale, di dipendente della Regione e degli enti, istituti, società ed aziende della Regione; sono inoltre incompatibili con le funzioni di consulenza continuativa prestata in favore della Regione e degli enti soggetti a controllo regionale o collaborazione continuativa con gli stessi, nonché con le funzioni di magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori di Stato, appartenenti alle Forze Armate.

Detto questo, passerei ad illustrarvi più detta-gliatamente il provvedimento.

La proposta che ci ha portati al presente testo è stata presentata dal Consigliere Riccarand del Gruppo Verde Alternativo. Essa non poteva che essere condivisa anche dalla maggioranza, poiché la materia faceva già parte del programma presentato precedentemente e ripreso nelle righe del bilancio approvato. Per perseguire, quindi, gli obiettivi di trasparenza dell'operato del Consiglio e della Giunta, si è dato corso al provvedimento, proseguendo nel modo che segue.

Con l'aiuto dell'Ufficio legislativo si è raccolto quanto già esisteva nelle altre Regioni d'Italia e più precisamente: i testi di legge dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Piemonte e della Basilicata, nonché le leggi n. 3515 e n. 4839 della Camera dei deputati. Si è confrontato il tutto, riscontrando pochissime diversità rispetto al progetto-base, di cui si era già in possesso.

In seguito, una Commissione interpartitica della maggioranza, di cui hanno fatto parte, assieme al sottoscritto, anche i Consiglieri Bich e Mafrica, nonché l'ex Consigliere De Grandis ed il signor Cortese, ha poi elaborato una serie di emendamenti, che sono stati proposti alla II Commissione. La stessa ne ha accolti una parte e ne ha proposti altri, presentando poi l'insieme alla Giunta per un parere. Nella seduta del 17 dicembre si arriva al capolinea e la stessa Commissione approva all'unanimità il testo, facendolo suo.

Il provvedimento avrebbe dovuto essere dibattuto nell'adunanza consiliare del 9 gennaio, ma una serie di richieste di approfondimento del testo di legge, pervenutemi da diverse forze politiche, mi portarono, come relatore, a chiederne il rinvio. Colgo l'occasione per scusarmi con alcuni componenti della II Commissione, i quali sostenevano che quella richiesta non rientrasse nella procedura corretta che avrebbe dovuto essere seguita dal relatore. Ho comunque agito credendomi nel giusto ed ho avuto conferma di ciò dal fatto che alcuni giorni di ritardo hanno permesso di migliorare il provvedimento e di rispettare le giuste regole di democrazia, a cui si erano appellati i Consiglieri richiedenti.

Da ciò sono derivati quegli emendamenti che vi ho fatto distribuire, che vanno ad integrare il testo della Commissione e che saranno illustrati tutti più dettagliatamente.

La presente legge si sviluppa, quindi, in dodici articoli, i quali si prefiggono di regolare i criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale. Con questa relazione cercherò di illustrarvi nel modo più sintetico possibile l'articolato, per renderlo di facile comprensione; spero di riuscirci.

L'articolo 1 definisce la finalità e l'ambito di applicazione. La finalità è quella di fissare i criteri e le procedure per le nomine e designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni. Nell'ambito di applicazione, si dice:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge;

e) quando si tratta di nomine fatte sulla base di designazioni, anche multiple, fatte da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale.

Gli articoli 2 e 3 sono già stati illustrati prima, in quanto completamente emendati.

L'articolo 4 definisce la pubblicità a cui sottoporre i provvedimenti di nomina e di designazione, quindi pubblicazione, da parte del Presidente della Giunta, sul Bollettino ufficiale regionale, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre, dell'elenco delle nomine o designazioni "che devono essere effettuate rispettivamente nel secondo semestre dell'anno in corso o nel primo semestre dell'anno successivo, con l'indicazione:

a) degli enti, società, istituzioni, aziende o fondazioni presso cui occorre procedere ad una nomina o designazione;

b) del numero di persone da nominare o designare;

c) dei regolamenti, leggi o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;

d) dell'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina o designazione;

e) degli eventuali requisiti richiesti;

f) dei compensi o indennità eventualmente previsti;

g) del termine per la presentazione delle candidature per ogni nomina o designazione".

L'articolo 4 dice inoltre che le candidature devono pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco e che, qualora la Commissione per le nomine, verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine dopo la pubblicazione degli elenchi, possa procedere con una nuova pubblicazione, ad integrare l'elenco.

L'articolo 5 definisce da chi possono essere inoltrate le proposte di candidatura, dà le indicazioni che devono essere contenute nelle richieste di candidatura e condiziona la validità delle stesse alla loro completezza. Le proposte di candidatura possono essere avanzate dalla Giunta regionale, dai Gruppi consiliari, dai singoli Consiglieri, dagli ordini professionali, dalle associazioni, dagli enti pubblici o privati e dai singoli cittadini.

Le indicazioni relative al candidato sono le solite: dati anagrafici, titoli di studio, "atouts" professionali e documenti ritenuti utili allo specifico incarico, elenco delle cariche nelle società pubbliche o private iscritte nei pubblici registri, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.

L'articolo 6 stabilisce le procedure per le nomine. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio trasmette alla stessa Commissione le proposte e la relativa documentazione. La Commissione, entro venti giorni esprime il parere e formula risposta. Se entro venti giorni la Commissione non si esprime, la documentazione passa all'organo competente, che provvede direttamente alla nomina o alla desi-gnazione.

L'articolo 6 bis definisce invece i compiti della Commissione per le nomine, la quale, verificata la rispondenza dei requisiti personali rispetto a quelli previsti, può procedere all'audizione del candidato. La mancata presentazione del candidato all'audizione, se non giustificata, fa decadere la candidatura. Il parere negativo della stessa Commissione, fondato sulla non rispondenza dei requisiti, è vincolante. Per le conferme si usa la stessa procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di accettazione della nomina o della candidatura. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ne dà notizia all'interessato, che deve comunicare l'accettazione entro dieci giorni, dichiarando l'assenza di incompatibilità, l'inesistenza di conflitti di interesse, la consistenza del patrimonio al momento della nomina o designazione, dichiarare tutti i redditi ai fini fiscali e presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei punti c) e d), cioè la consistenza del patrimonio e l'avvenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, devono essere ripresentate entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Ovviamente, in caso di infedele dichiarazione, decade la nomina o la designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di relazionare sull'attività svolta da parte di chi ha ottenuto il mandato, che deve conformarsi agli indirizzi degli organi statutari della Regione; deve relazionare, quando ne sia fatta richiesta o almeno una volta ogni due anni, al Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. In caso di inadempienza, il mandato può essere revocato da chi ha provveduto alla nomina, sentita la Commissione per le nomine.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di sostituzione. Nei casi di cessazione, per dimissioni o per qualunque altro motivo, l'organo competente provvede alla sostituzione secondo la procedura stabilita. In caso di urgenza o necessità, l'organo competente provvede alla nomina provvisoria, scegliendo il candidato fra quelli scrutinati precedentemente dalla Commissione per le nomine.

L'articolo 10, che abbiamo già trattato, definisce le incompatibilità.

L'articolo 11 (Norma transitoria) stabilisce che nella prima applicazione della legge le nomine e le designazioni da effettuare nel primo semestre 1991, vengano pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro venti giorni dall'entrata in vigore. L'articolo 12 concerne la dichiarazione di urgenza. Grazie.

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Si dà atto che, dalle ore 18,21, presiede il Vicepresidente Stévenin e che alle 18,45 riassume la Presidenza il Presidente Dolchi.

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Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Questa proposta di legge, che è stata presentata fin dal mese di settembre, consente di introdurre nell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta un miglioramento significativo nei criteri e nelle procedure per le nomine dei rappresentanti della Regione in vari enti, associazioni, istituzioni o fondazioni. Essa introduce criteri di trasparenza e, probabilmente, anche di migliore competenza nella designazione di persone ed ha un costo zero per la pubblica amministrazione, cosa che non succede di frequente, perché di solito le leggi hanno una valenza finanziaria, mentre in questo caso la proposta riesce ad ottenere dei risultati senza comportare oneri finanziari.

E' evidente che la procedura definita dalla proposta di legge non sconvolge la competenza nelle nomine che, secondo i casi, rimane della Giunta e del Consiglio, per cui la responsabilità delle ultime scelte è sempre degli organi politici. Però introduce una procedura trasparente per arrivare a quelle nomine ed introduce un'istruttoria, cioè crea delle condizioni per cui i cittadini possono partecipare all'iter decisionale, presentando anche delle candidature, e possono controllare in che modo e sulla base di quali scelte e dati, sono state fatte determinate prefenrenze.

.In definitiva, se il miglioramento effettivo apportato da questa legge dipenderà dal modo in cui sapremo usarla, sicuramente il risultato più immediato sarà quello di disporre di una procedura trasparente, per cui non succederà più, come ora, che i nominativi dei candidati a rappresentare la Regione, anche in società molto importanti, vengano presentati in aula all'ultimo momento, sulla base di contrattazioni fatte esclusivamente nelle segreterie dei vari partiti.

Qui, come diceva il relatore, si propone una procedura che parte da un avviso pubblico, in cui deve essere indicata anche la rilevanza economica della carica, cioè quanto viene a prendere il rappresentante della Regione in un determinato consiglio di amministrazione, e si precisa il compito che deve svolgere; si prevede una fase di presentazione delle candidature (anche delle autocandidature) da parte di cittadini, associazioni, Gruppi consiliari ed evidentemente della Giunta; si impone l'obbligo della presentazione di un curriculum, che ci consente di avere tutta una serie di elementi di valutazione per accertare la maggiore o minore competenza o professionalità rispetto a determinate nomine e c'è poi la fase dell'istruttoria.

Quest'ultima fase costituisce un po' il punto dolente della proposta di legge, stando almeno a come essa si va configurando, sulla base degli emendamenti testé presentati dalla maggioranza, perché si prevede che l'istruttoria sia svolta da una Commissione che, rispetto alla proposta originaria del nostro Gruppo, viene praticamente svuotata di funzioni e completamente stravolta nella composizione. Noi, infatti, avevamo affidato l'istruttoria alla II Commissione permanente del Consiglio, che in base al Regolamento interno ha la competenza sulle nomine, mentre vedo che la maggioranza propone una maxi-Commissione di sedici membri, in pratica metà Consiglio regionale, che, stando alla formulazione degli emendamenti, dovrebbe limitarsi ad eseguire un lavoro di tipo prettamente notarile, prendendo semplicemente atto della documentazione ed eventualmente cancellando i nominativi qualora gli atti non corrispondano alla realtà o alle richieste.

Mi sembra che la funzione della Commissione, così come era stata inizialmente concepita, fosse diversa e soprattutto che l'affidamento dell'istruttoria ad una Commissione molto più agile, composta solo da sette membri, garantisse un lavoro molto più puntuale e meno condizionato dagli equilibri, nelle scelte dei vari partiti.

Su questo punto, sul quale ritorneremo analizzando gli emendamenti, noi diciamo che se si accoglie la proposta della maggioranza, si va a colpire un tassello molto importante dell'impo-stazione della proposta di legge, perché si assegna il ruolo istruttorio ad un organismo che in pratica è molto simile ad un Consiglio regionale, che non ci consente di ben comprendere l'utilità di questo livello istruttorio.

Comunque, al di là di questo nodo che bisognerà sciogliere, noi riteniamo che vada sciolto nel senso di confermare l'originaria proposta, che tra l'altro aveva raccolto in prima istanza il parere favorevole di tutta la Commissione che l'aveva esaminata, nonché del gruppo di lavoro nominato in un primo tempo dalle forze della maggioranza, io credo che la proposta di legge possa effettivamente far compiere un passo avanti ai criteri di scelta, cercando di far nominare nei vari organismi persone selezionate in base alla loro competenza e non in base ai criteri di lottizzazione, cui purtroppo spesso si ricorre.

La proposta di legge permette anche una più chiara individuazione degli organi competenti nelle nomine. Adesso, infatti, spesso abbiamo delle designazioni fatte dalla Regione, che in genere viene identificata nella Giunta regionale, anche se esiste, pur restando inapplicato, un articolo del Regolamento interno del Consiglio che dà un'interpretazione ben diversa alla parola "Regione".

Comunque, nella proposta di legge iniziale, ed in quella uscita dalla Commissione, veniva chiarito che tutte le nomine erano di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle affidate esplicitamente alla Giunta, mentre ora si propone una formu-lazione leggermente diversa, che però non mi sembra scostarsi di molto dallo spirito della proposta originaria.

La proposta di legge contiene inoltre un altro principio che a noi sembra importante Chiarisce ancora una volta dei princìpi, che a grandi linee erano già presenti anche se non ben definiti, come quello dell'incompatibilità fra la presenza in società e consigli di amministrazione e quella in determinate cariche pubbliche. Viene chiarito, ad esempio, che non possono essere nominati nei consigli di amministrazione di società, enti, istituti o fondazioni, persone che, dopo l'entrata in vigore della legge, sono Consiglieri regionali o dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Un ultimo principio importante, contenuto nella legge, riguarda il rendiconto sull'attività svolta dalle persone nominate dalla Regione in questi organismi. Molte volte il Consiglio o la Giunta si limitano a nominare delle persone, ma poi per anni non si ha più nessun raccordo e nessun riscontro sull'attività da loro svolta. Qui, invece, si impegnano le persone che vengono nominate, a portare nella società o nell'ente gli indirizzi e gli orientamenti dell'Amministrazione regionale ed a fare, quantomeno ogni due anni, come minimo, e più frequentemente, se viene richiesta, una relazione scritta per illustrare la situazione della società o dell'ente, i problemi che ci sono e le iniziative che sono state assunte.

Questi sono sostanzialmente i punti innovatori contenuti nella proposta di legge, rispetto alla quale io devo sottolineare un comportamento molto contraddittorio della maggioranza, perché da una parte si è continuato a dire: "Questo è quello che noi vogliamo. Questa è una proposta nostra, tant'è che l'abbiamo inserita anche nel programma...". Ho visto addirittura che il TG3 della RAI ha intervistato il Presidente della Giunta su questa proposta di legge, anche se non so a che titolo, visto che egli non era né proponente, né relatore e nemmeno membro della Commissione che l'aveva esaminata e discussa.

Mi sembra che si sia trattato di una scelta non molto corretta da parte della RAI, però non è stato corretto neppure il Presidente della Giunta, che lungo tutta l'intervista, abbastanza ampia e dettagliata, è riuscito a non dichiarare mai che si trattava di un'iniziativa di un Gruppo consiliare: sembrava che l'iniziativa fosse della Giunta o della maggioranza e come tale è stata sostanzialmente spacciata. Questo vale per stigmatizzare il tipo di atteggiamento o di informazione che viene spacciata all'esterno del Consiglio.

Comunque, al di là di questa scorrettezza, bisogna dire che lungo tutto l'iter di questa vicenda si è potuto registrare lo scorretto comportamento di questa maggioranza.

Prima è stato chiesto un congruo tempo in Commissione, perché la maggioranza doveva discutere - aveva provveduto a nominare un gruppo di lavoro, composto anche da persone esterne al Consiglio - e definire una linea d'azione. Quel gruppo si è riunito ed ha definito una linea ed è venuto in Commissione, tramite i rappresentanti della maggioranza, a contrare ed a discutere una serie di modifiche. Come sempre si fa in questi casi, il proponente e gli altri Gruppi della minoranza hanno evidentemente accettato, forse malvolentieri, alcune modifiche, a patto di salvaguardare la costruzione unitaria della proposta di legge. La Commissione ha quindi espresso all'unanimità il proprio parere favorevole.

Dopodiché si arriva in aula e si dice: "No, il lavoro della Commissione non va più bene: è tutto da rifare e bisogna ritornare in Commissione". Consigliere Limonet, vorrei sottolineare che da gennaio ad oggi, cioè da quando è stata rinviata fino ad oggi, in Commissione non è stato presentato nessun emendamento su questa proposta di legge. Gli emendamenti che sono stati presentati li conosciamo oggi, proprio perché, fino ad oggi, in Commissione non ne è stato presentato alcuno.. Questi emendamenti sono stati partoriti al di fuori delle sedi istituzionali e al di fuori della Commissione, nelle sedi dei partiti della maggioranza.

Guardacaso, gran parte di queste modifiche, che poi hanno una rilevanza piuttosto modesta, tant'è che dal nostro punto di vista possono essere tutte accettate, tranne una, però importante, vanno proprio nel senso di rimettere in discussione una serie di cose che erano state concordate in Commissione su richiesta della stessa maggioranza.

Nel primo testo che noi avevamo presentato, ad esempio, avevamo previsto una incompatibilità totale fra la carica di Consigliere regionale e quella di rappresentante in società nominato dalla Regione. In Commissione la maggioranza aveva chiesto di diminuire questa incompatibilità e di prevedere delle deroghe. Dopo un tiramolla ero riuscito ad ottenere che le deroghe, se proprio le si volevano fare, non superassero quantomeno i due terzi, mentre adesso scopriamo che la maggioranza ha di nuovo cambiato posizione e viene a riproporre l'incompatibilità totale. Mi sta bene, perché è quello che avevo proposto in prima istanza, però non capisco il comportamento per cui, prima si fa una proposta, si contratta, si discute e non si vogliono neanche i due terzi, quando un mese dopo si ripropone esattamente il contrario.

Altro esempio: nella proposta originaria, io avevo previsto che, date le dimensioni della nostra Regione, non fosse il caso di fare come da altre parti, dove una volta all'anno si raggruppano tutte le pubblicazioni delle nomine dell'anno, perché sarebbe stata una cosa dispersiva ed inutile; tanto valeva fare un avviso ogni volta che c'era una nomina, la si esaminava in Commissione e poi la Giunta o il Consiglio avrebbero nominato. In Commissione si disse: "Va bene, raggruppiamole due volte all'anno, cioè ogni semestre". Adesso vedo che si propone il raggruppamento per semestre, ma si consentono anche degli avvisi suppletivi; tanto valeva, allora, mantenere la proposta originaria, che prevedeva un avviso per ogni nomina.

Tutto questo vale comunque per dire che il comportamento della maggioranza è stato molto contraddittorio.

A mio avviso, però, il vero e grosso nodo di contrasto concerne la composizione che deve fare l'istruttoria. Anche in questo caso, nella proposta originaria che avevo presentato, la Commissione, esaminata la documentazione, avrebbe dovuto formulare una proposta che poi il Consiglio o la Giunta sarebbero stati liberi di accettare o meno, ma perlomeno la Commissione avrebbe fatto un lavoro di sostanza, sia pure di tipo prettamente tecnico, così non sarebbe stato gravato di significati e di equilibri politici Valutate le domande, esclusi quelli che non avevano i titoli, visti i requisiti e le professionalità, la Commissione proponeva al Consiglio le persone che a suo parere potevano andare bene.

Adesso questa funzione scompare completamente e la Commissione perde sostanzialmente potere e ruolo, ma nello stesso tempo viene gonfiata fino a sedici membri, facendole correre il rischio di farle perdere la sua funzione. mentre infatti sette persone con un rapido giro di tavolo possono facilmente esaminare la documentazione dei candidati ed esprimere dei pareri, sedici persone implicano invece un tipo di lavoro completamente diverso, perché sono pari a circa mezzo Consiglio regionale e devono riunirsi, discutere e tener presenti vari equilibri.

Io ritengo che questa impostazione sia profondamente sbagliata e derivante, tutto sommato, da una richiesta che non era giustificata, perché in realtà la richiesta di rinvio, fatta l'altra volta in Consiglio dal Consigliere Milanesio, aveva solo la finalità di andare a toccare questa Commissione, perché il resto, tranne piccoli ritocchi, non è stato sostanzialmente toccato. E' stata ritoccata la II Commissione, forse perché il Consigliere Milanesio, che non ne faceva parte, voleva metterci il becco anche lui, ma io credo che noi dobbiamo perdere l'abitudine di finalizzare le leggi alle persone: se uno c'è o non c'è, se il suo amico sta dentro o non ci sta, se il suo "portaborse" può rientrare o meno, se quella persona può essere recuperata o meno... Non possiamo noi fare le leggi con questo spirito o con questa finalità, altrimenti andiamo ad inseguire tutta una serie di casi particolari che sono in contrasto con gli interessi generali.

Nel ribadire, quindi, l'importanza di questa legge e la necessità di approvarla, io preannuncio il voto favorevole sulla gran parte degli emendamenti che sono stati presentati, ma un giudizio negativo sulla completa trasformazione della Commissione che deve fare il lavoro istruttorio. Ritengo che sia più utile che questo lavoro venga fatto dalla II Commissione consiliare permanente, della quale peraltro non faccio personalmente parte, ma credo che non sia assolutamente rilevante che in quella Commissione ci siano tutti i Gruppi o i Capigruppo, perché al limite ci potrebbero essere tutti i Consiglieri. La Commissione deve fare semplicemente un lavoro istruttorio, ma la scelta sarà del Consiglio, del quale facciamo tutti parte, per cui non ha nessun significato andare a fare questo lavoro in una maxi-Commissione di sedici persone, presieduta per giunta dal Presidente del Consiglio. Mi sembrerebbe veramente un'aberrazione.

Comunque, al di là di questo aspetto, che è solo un punto di cui avremo modo di discutere, rimane l'invito al Consiglio a votare a favore di questa proposta di legge.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): La legge che ci avviamo ad approvare, a nostro giudizio, è di grande importanza, perché si collega ad un processo di riforma del modo di fare politica, che non è facile e che incontra resistenze e difficoltà. Se alla fine di questa giornata avremo approvato questa legge, avremo fatto comunque un passo importante in questa direzione.

Credo che si debba riconoscere al Consigliere Riccarand il merito di avere formulato una prima proposta. Credo però, come lui ben sa, che abbia anche qualche rilievo il fatto che una maggioranza accetti o meno una legge presentata da un Consigliere. Ricordo che nel 1978 il nostro Gruppo, allora eravamo in sette, aveva presentato una proposta molto simile a quella del Consigliere Riccarand, che però le maggioranze di allora fecero cadere astenendosi dal votare il primo articolo. Ricordo che anche il Consigliere Minuzzo aveva presentato una proposta simile nella legislatura 1978-83, che però fece la stessa fine. E' vero quindi che ha dei meriti chi formula una proposta, ma bisogna anche tener conto della volontà politica di andare o meno in una certa direzione.

Ora questa volontà politica è ancora più significativa, perché secondo noi si collega ad una delle questioni più rilevanti su cui si è fondata questa maggioranza. Nel programma ci sono tante cose, ma questo, assieme ad altri che pure dovranno essere sempre portati avanti in questa direzione, è uno dei punti più qualificanti, perché innova rispetto a tradizioni radicate del mondo politico.

A volte, specie quando si è in minoranza, si può pensare che sia la pervicacia degli antagonisti a rendere possibile un certo uso spartitorio degli incarichi da parte di chi governa - anche noi abbiamo condiviso questa opinione per molto tempo -, però nella realtà è importante avere delle regole. Questa legge stabilisce appunto delle regole ed obbliga tutti, maggioranza e minoranza, Giunta e Consiglio, a seguire delle procedure, che vanno nella direzione di una riforma della politica, perché tendono a coinvolgere di più il mondo esterno al Consiglio: c'è la pubblicazione sul Bollettino delle nomine da prendere in considerazione, c'è la possibilità di formulare proposte da parte di associazioni esterne e di singoli cittadini, c'è uno strumento di verifica dei requisiti richiesti, ci sono condizioni e requisiti che hanno attinenza anche col comportamento delle persone che andranno nei vari consigli di amministrazione, rispetto alla loro situazione patrimoniale, ci sono delle condizioni di incompatibilità che vanno nella direzione di aprirsi verso l'esterno, perché se andiamo a verificare le nomine attuate fino ad oggi, scopriamo che sono abbastanza frequenti quelle che diventeranno incompatibili. C'è quindi una innovazione reale e c'è la volontà di seguire delle regole.

E' vero che c'è stata una discussione e possono esserci stati dei problemi di scelta sulla Commissione cui delegare l'istruttoria, ma, tutto sommato, credo che questo aspetto non sia molto rilevante. Quando era stata avanzata la richiesta di rinvio, noi avevamo sostenuto che per il nostro Gruppo era importante avere una legge di questo tipo che pubblicizzasse le nomine, le rendesse trasparenti e ne stabilisse la procedura, dichiarando anche che non era molto importante quale fosse l'organo consiliare incaricato dell'esame delle candidature.

Con questa proposta si è fatta la scelta di chiamare in causa la II Commissione allargata ai Capigruppo, pensando che la presenza di tutti i Gruppi avrebbe tolto una parte di lavoro che comunque si sarebbe dovuta fare in seguito, perché i Gruppi non presenti in Commissione avrebbero sicuramente voluto essere informati, conoscere e dire la loro in Consiglio, invece che nelle Commissioni. Diciamo comunque che per noi, su questo punto, è di fondamentale importanza avere un organo che segua determinate regole, più che avere determinate caratteristiche.

Per concludere, noi riteniamo che questa proposta di legge, assieme ad altre che dovranno essere proposte per i concorsi, per dare pubblicità alle consulenze ed agli incarichi di varia natura, rientri in un disegno generale, che questa maggioranza deve portare avanti, di riforma della politica, di maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e di assoluta trasparenza della pubblica amministrazione.

Tutto sommato, con gli emendamenti proposti in Commissione e con quelli proposti oggi, mi pare che la legge abbia un carattere unitario e sia una buona legge. Potrà anche essere modificata, ma è una legge che ha una sua coerenza, che verrà messa alla prova dai fatti e dal modo in cui sarà applicata, ma sono sicuro che innoverà e creerà difficoltà a chi avesse ancora in mente di seguire metodi vecchi nell'affrontare i problemi delle nomine. Questa legge sarà per tutti lo strumento per riscontrare se le cose vanno in una direzione o in un'altra.

Come Gruppo, noi le annettiamo una grande importanza e riteniamo ugualmente importante che sia votata dal Consiglio regionale.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV): Cette loi paraît être un peu comme une comédie de Molière et les différents coups de théâtre, qui se sont déjà produits, ont été rappelés.

Nous avons assisté, lors de la dernière séance du Conseil, à l'expression de points de vue divergents de la part des membres de la majorité et c'est, probablement, surtout pour régler quelques petites questions intestines qu'il a fallu retarder, de quelques semaines, la discussion de ce projet de loi. Ce n'est pas à nous d'aller mettre le nez dans ces affaires, d'autant plus que nous partageons les principes qui sont à la base de cette loi: le principe de transparence surtout, de qualité dans l'adminis-tration pour ce qui a trait au choix des personnes qui doivent représenter, dans une multitude d'organismes et d'institutions, l'Administration régionale.

Bien, comme cela souvent arrive, quand on regarde trop de près les détails d'une loi, il y a quelque chose de macroscopique, d'énorme qui nous échappe. Il nous paraît que ça a été le cas cette fois, puisque nous avons remarqué - je dois dire avec un certain retard, autrement nous-mêmes nous aurions posé préalablement cette question - une grave irrégularité dans ce projet de loi tel qu'il est modifié aussi par les amendements diffusés ce matin et proposés par la majorité.

Notre attention a donc été retenue notamment par l'article 10 du texte, tel qu'il a été modifié, là où l'on précise: "...sono incompatibili con le funzioni di: Consiglieri regionali...". Nous partageons le principe qu'un cumul de charges est parfois un préjugé, parfois une entrave à l'exercice plein de certaines fonctions, mais nous nous sommes demandé, et je crois que la question n'est pas hors de propos, est-ce à nous d'établir une incompatibilité? Nous avons trouvé une réponse très claire à cette question directement dans le Statut, là où il précise que "i casi di ineleggibilità e gli altri casi d'incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato".

Je n'ai pas une question subtile d'avocat de troisième ordre; je crois qu'une réserve de loi est, dans ce cas, un obstacle insurmontable pour une discipline correcte de la matière et nous insistons sur le fait que nous partageons le contenu et les procédures de cette loi, en dehors de quelques autres petits amendements que nous allons présenter sur le texte en discussion.

Je disais une réserve de loi de l'Etat en la matière que la loi constitutionnelle, qui nous a attribué la compétence en matière électorale, n'a pas voulu enlever, et pour cause je dirais, même si nous ne partageons pas entièrement certains principes juridiques qui régissent l'Etat italien, puisque les raisons d'incompatibilité, suivant un principe général établi par la Constitution, doivent mettre sur le même niveau les conseillers et les adminis-trateurs de toutes les Régions.

Il y a d'ailleurs une jurisprudence constitu-tionnelle tout à fait constante en la matière, je me rattache notamment à des sentences de 1957 et 1984, concernant les deux la loi régionale de la Région sicilienne, en matière électorale où l'on a établi qu'un principe d'égalité impose, dans ce cas, que les raisons d'inéligibilité et d'incompatibilité soient établies par loi de l'Etat et qu'il ne puisse y avoir des différences substantielles entre une région et l'autre.

Est-ce compatible avec cette réserve de loi de l'Etat le fait que l'on discipline nous, par notre propre loi régionale, une cause d'incompatibilité pour les conseillers régionaux? Je ne veux pas traiter ici du fond de la question, de l'opportunité ou moins d'établir cette incompatibilité, mais il est certain que si nous laissons aller de l'avant cette loi, dans la formulation que l'on a prédisposée dans la Commission et ainsi qu'elle a été amendée par la majorité, nous allons vers un renvoi certain et si de la question sera saisie la Cour constitutionnelle, d'une annulation certaine.

C'est une réserve absolue de loi, obstacle incontournable parce qu'il faudrait ajouter d'ailleurs cette incompatibilité à la loi en matière électorale, à la loi 1257, que d'ailleurs nombre de Conseillers connaissent déjà très bien pour en avoir expérimenté la dureté; dans quelques cas avec succès, dans d'autres cas avec un sursis, puisque certaines questions ne sont pas encore pleinement définies par la Cour d'appel de Turin où elles sont encore en discussion.

Mais allons aussi de l'avant, allons voir ce que cet article 10 prévoit où l'incompatibilité absolue devient relative par un découpage tout à fait original. D'abord si l'on établit une incompatibilité, c'est parce qu'on estime que l'exercice, en même temps, des deux fonctions, est préjudiciable pour la collectivité générale et notamment pour la Région. De ce qu'il paraît dans cette formulation, l'incom-patibilité prévue par le deuxième alinéa...

Andrione (UV): Ils l'ont retiré.

Louvin (UV): Le deuxième alinéa? Ils l'ont retiré?...

(...interruption...)

...Les éditions de cet amendement se succèdent à une rapidité folle. Je m'en excuse, je ne m'étais pas encore aperçu qu'il avait eu un nouvel amendement à l'amendement. Il faudra peut-être, avant de mettre un terme à la discussion, pouvoir disposer d'un texte définitif pour que l'on s'entende parfaitement sur quoi on est en train de discuter.

Bornons-nous à cette formulation de l'article 10 premier alinéa. Je me demande: les membres du Comité olympique ne sont-ils pas nommés par le Conseil régional, sur la base d'une résolution que nous avons adoptée? N'y a-t-il pas une question en cours, en Cour d'appel à Turin, sur cette même incompatibilité? Si certaines raisons substantielles d'incompatibilité ont été invoquées sur la base de la loi électorale en vigueur, loi 1257, - le Conseiller Riccarand qui est le promoteur du recours, connaît très bien la question - est-ce que ces raisons d'incompatibilité ne seraient pas, a fortiori, à soutenir dans le cas d'approbation de cette loi? Pas question ici de soutenir la non-rétroactivité, parce que la loi commencerait à avoir immédiatement son cours et ses effets. Alors, sommes-nous conscients que nous allons, en quelque sorte, guillotiner le comité olympique de sa tête politique? C'est peut-être un choix qui trouvera beaucoup d'adhésions, d'ailleurs il les avait déjà trouvées, mais nous n'estimons pas opportun de déclencher des mécanismes pervers qui feraient de sorte qu'il y ait un "jeu au massacre" dans ce Conseil régional. Nous sommes plutôt pour des solutions plus intelligentes et plus équilibrées et, pour une réflexion supplémentaire sur la formulation de ce texte.

J'ajouterai une deuxième chose, qui me vient à l'esprit, après que le Président du Gouvernement, dans la discussion précédente, a défendu les droits de la convention collective avec les syndicats. Il me paraît qu'il y a, dans ce texte, une interdiction pour les dépendants régionaux, donc une limitation de leur statut juridique, de leur fonction, de leur possibilité d'avoir accès à certaines charges. Est-ce que les organisations syndicales ont été entendues à ce propos? Est-ce qu'elles n'auraient pas quelque chose à dire à ce sujet? C'est une question que je pose. D'ailleurs le Président du Gouvernement préside la Commission qui est chargée de discuter, avec les organisations syndicales, les modifications au traitement économique et au statut juridique des dépendants, donc il sera sans conscient et informé des nécessités et des procédures à suivre dans certains cas.

Voilà donc quelques-unes des raisons qui nous font formuler de fortes réserves et exprimer de solides perplexités à l'égard de la légalité du choix d'établir, en ce moment et de cette façon, une incompatibilité entre les fonctions de conseiller régional et les fonctions de représentant à l'intérieur de sociétés ou d'autres entités dans lesquelles nous devons nommer certains représentants.

Dernière question toujours liée à cette prétendue incompatibilité. Je me demande si l'exception prévue par l'article 1 de cette loi, c'est-à-dire notamment le cas, par exemple, que certaines personnes à nommer soient désignées par des associations, par des ordres professionnels et ainsi de suite, c'est une exception qui doit, suivant le texte de la loi, opérer à tout effet même à l'égard des conseillers régionaux. Donc il y a une possibilité évidente de détourner l'effet de la loi en permettant qu'un Conseiller de la Vallée soit nommé par le Conseil, pourvu qu'il soit désigné par quelqu'un d'autre et cela aussi représente une incongruité, une contradiction profonde. Si nous estimons, en toute sincérité, en toute honnêteté, que le Conseiller ne peut pas représenter la Région dans certains organes, il ne faut pas autoriser certaines exceptions. Il faut que l'exception prévue par l'article 1 ne puisse pas s'appliquer aux Conseillers.

Il y a donc une situation très intriquée, je ne veux pas aller trop de l'avant dans cette direction, mais j'estime que vraiment nous ne nous sommes pas posé, je fais un mea culpa collectif à ce sujet, avec suffisamment d'attention ce problème avant de trancher aussi rudement et aussi nettement une question très délicate. De toute façon l'incompa-tibilité ne peut pas être établie par ce Conseil. Ce serait une illégalité évidente, je m'adresse notam-ment aux proposants de cette loi. Il faut, à notre avis, revoir entièrement cette question. Entre temps, la proposition que le groupe de l'Union Valdôtaine formule à cet égard, est contenue dans un très court amendement de suppression de cette lettre a) de l'article 10, là où elle établit une incompatibilité avec les fonctions de conseiller de la Région.

Il y a également un autre amendement qui est présenté, toujours sur ce même article. C'est un amendement que je souscris avec le conseiller Voyat et au nom également du Groupe de l'Union Valdôtaine. Après les mots "dipendenti della Regione", mais avant les mots "e degli istituti" l'on propose d'insérer les mots "e dello Stato" pour assimiler deux positions qui nous paraissent tout à fait semblables.

Je voudrais également, en terminant, illustrer le dernier...

(...interruption...)

...Je voudrais, en terminant, illustrer encore un tout petit amendement, qui paraît de nature formelle, mais qui plutôt est de nature substantielle et concerne l'article 8, là où l'on prévoit la possibilité de révoquer de leurs fonctions les personnes qui ont été nommées et qui ne se conformeraient pas aux adresses et aux indications formulées par les organes de la Région. Au troisième alinéa de cet article on prévoit que: "in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma uno l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione può revocarla". S'il y a violation nette et évidente des directives et des adresses qui ont été formulées par l'organe compétent, j'estime qu'il serait plus correct d'établir un devoir à notre charge de révoquer la personne en question et non pas d'attribuer tout simplement à l'organe compétent la faculté de révoquer.

Je remets, par conséquent, ces trois amendements ainsi qu'ils ont été illustrés, à la présidence pour qu'elle les diffuse. Merci, monsieur le Président.

Presidente: Signori Consiglieri, abbiate un attimo di pazienza, così possiamo fare le fotocopie. Si tratta comunque di emendamenti che riguardano l'articolo 10, per cui il Consiglio può confrontarsi e deliberare fino all'articolo 10.

Ha chiesto la parola il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.

Andrione (UV): L'illustration a déjà été faite, mais nous nous sommes trompés car notre collègue Louvin a dit que l'amendement avait été retiré par la majorité. Il y a eu confusion entre le numéro 2 et le numéro 3. Alors dans la dernière mouture des amendements présentés par la majorité, celui qui était le numéro 3 est devenu le numéro 2 et persiste. Je le lis pour ne pas nous tromper encore une fois: "Le incompatibilità di cui al primo comma non si applicano alle nomine o alle designazioni eccetera". Celui, tant pour nous entendre, qui concerne le comité pour les Jeux olympiques. Alors, notre amendement au numéro 2, qui était avant le 3, est très simple et dit: "l'alinéa 3 de l'article 10 est supprimé" ("Il comma 3 dell'articolo 10 è soppresso").

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Milanesio; ne ha facoltà.

Milanesio (PSI): Se in una precedente adunanza non fossi stato additato alla pubblica esecrazione da alcuni esponenti di questo Consiglio, anche dell'Union Valdôtaine, per aver io proposto il rinvio, per un ulteriore approfondimento, di questa proposta di legge che, per quel che mi riguarda, stava procedendo ad un ritmo un po' troppo spedito, ma senza un incisivo approfondimento del testo e del contenuto, questa sera avrei ben poco da dire.

Ascolto sempre con moltissima attenzione, e qualche volta anche con ammirazione, gli interventi del Consigliere Louvin, ma mi sia permesso dire che questa sera egli si è trasformato un po' in un Azzeccagarbugli, rispetto a quel "dottor sottile" che di solito è, anche perché la causa da difendere era un po' complicata. Doveva infatti dimostrare che la maggioranza non vuole questa legge, che invece è stata sempre voluta dall'Union Valdôtaine, e ci ha accusati di volerne ritardare l'approvazione; nello stesso tempo però doveva dimostrare che, facendo saltare il principio della non proponibilità, nessuno, del resto, ha parlato di ineleggibilità, ...

(...Interruzione...)

...benissimo: dell'incompatiblità dei Consiglieri regionali, non si modifica assolutamente questa legge, perché si tratterebbe di cosette di poco conto. Anzi, udite, udite, questo è stato chiesto in nome del rispetto di una legge dello Stato, presentata come intangibile baluardo del Piave, quando in altre circostanze abbiamo sentito fare discorsi completamente diversi. Quando, ad esempio, ci siamo scontrati in circostanze che poi hanno avuto un riscontro alla Corte Costituzionale, si è gridato allo scandalo, all'antidemocraticità ed all'antiauto-nomismo della Corte Costituzionale.

Qui, invece, si invoca una legge dello Stato ed un articolo del nostro Statuto per dire: "Attenzione che in questa materia non possiamo mettere il becco, perché è riservata espressamente allo Stato", quasi che con questa legge non si dettino delle norme di comportamento che valgono per i Consiglieri regionali, nell'esercizio delle loro funzioni e non si stabiliscano incompatibilità che possono essere fatte valere in sede giudiziaria, ma solo norme di comportamento. Vorrei proprio sapere perché questo Consiglio non possa liberamente dettarsi delle norme di comportamento.

Già questo è abbastanza acrobatico, ma poi siamo anche rimproverati che si ha l'impressione di assistere ad una commedia di Molière", che certe questioni sono state rinviate perché c'erano piccoli problemi intestini, mentre poi si parla di gravi irregolarità.

Vorrei solo capire perché, mentre l'Union Valdôtaine, cui questo testo andava bene venti giorni fa, al punto da additarmi al pubblico ludibrio per essermi permesso di ritardarne l'approvazione, e che ora intende demolire il cinquanta per cento del contenuto innovatore di questa proposta di legge, con argomentazioni capziose, più da Azzeccagarbugli che da "dottor sottile", noi, come le foche ammaestrate, dovremmo battere le mani e dire: "Caro Consigliere Louvin, hai ragione... Avete ragione voi, perché in questo caso la maggioranza ha presentato una legge sbagliata, mal fatta...".

Ricordo però che questa legge non è di iniziativa della maggioranza, anche se essa prevedeva una proposta di questo genere nel suo programma di governo, tant'è che dopo approfondimenti, correzioni ed integrazioni, l'ha fatta propria, ma sulla base di una proposta formulata dal Consigliere Riccarand, egregiamente approfondita, anche se non a sufficienza, dalla II Commissione, che l'ha sentita anch'essa come una cosa sua, come è dimostrato da qualche gesto isterico contro una breve dilazione nel passaggio in aula; ora ci si viene a dire che questa legge va cambiata, perché non va bene.

Quella sera io avevo sostenuto che il rinvio serviva ad un ulteriore approfondimento e che noi non eravamo intenzionati a stravolgere la proposta. Lo stesso Consigliere Mafrica, che ne aveva giustamente fatto una questione di principio, perché la questione era stata inserita nel programma di maggioranza, ha ricordato che questa proposta viene discussa in aula in termini di compattezza, di congruità ed anche di compatibilità tra le varie parti che la compongono.

Detto questo, vorrei chiedere al Consigliere Louvin che cosa è successo da un mese ad oggi, per far cambiare radicalmente opinione all'Union Valdôtaine, circa l'asserita incompatibilità tra la funzione di Consigliere regionale e la nomina in posti di controllo democratico come rappresentante della Regione. Vorrei solo sapere quali nuove convinzioni sono maturate, tenuto conto che un mese fa sembrava che ci fosse una volontà ben precisa di perseguire quel risultato senza che se ne parlasse troppo e forse senza che molti avessero letto il testo della legge.

Probabilmente, se il Consigliere Louvin non avesse fatto un'illustrazione così spiritosa e caustica nei confronti della maggioranza, non avrei fatto questo intervento, che, se non altro, tende a riequilibrare il gioco delle parti. Non vedo perché, infatti, quel testo di legge che in linea di massima ci andava bene allora, non debba andar bene adesso, anche se ha alcune integrazioni e modifiche

Se però le considerazioni sono altre, le si facciano chiaramente e si dica: "Noi non siamo d'accordo sul principio che i Consiglieri regionali siano incompatibili". E' una posizione dignitosa e chiara, che nessuno può criminalizzare, né ritenere antiquata o non democratica, perché non è detto che il cumulo delle cariche debba necessariamente far pensare ciò. E' una posizione che ha la sua dignità, ma qui se ne sostiene un'altra, che è arrivata a questo punto anche perché è stata da voi sostenuta sino alla fine.

Gli emendamenti presentati dal Consigliere Limonet a nome della maggioranza sono stati meditati, anche se non sono stati sofferti e non sono stati oggetto di mediocri patteggiamenti. Essi sono il frutto della libera convinzione di tutti e sono stati proposti come soluzione praticabile e ragionevole. Il Consiglio però è sovrano e può fare ulteriori considerazioni ed apportarvi altri arricchimenti o emendamenti.

Devo riconoscere che una volta tanto non posso essere d'accordo con il Consigliere Louvin, al quale vanno comunque la mia stima e la mia considerazione. Questa sera non posso essere solidale con lui, perché mi è sembrato che difendesse una causa in cui non crede. Forse è proprio questa circostanza che non gli ha permesso di essere brillante e penetrante come al solito. Grazie.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.

Andrione (UV): Vorrei dare una breve e dovuta risposta al Consigliere Milanesio. Se volete si tratta di una questione un po' privata, perché, mentre scorreva la prima parte del suo ragionamento, mi sembrava di essere al Metropolitan Museum di New York, dove c'è un quadro di Paul Klee, "L'Acrobate", che è particolarmente carino, perché è fatto solo di piccoli segni.

Ebbene, a noi sembra che gli approfondimenti sulle leggi siano diritto delle maggioranze, ma anche delle minoranze, e che, quando si approfondisce una legge e si trova un articolo dello Statuto che stabilisce una riserva di legge statale, noi siamo sempre d'accordo che si debba modificare lo Statuto, ma non che si debba instaurare un sistema per il quale le riserve di legge statutarie non esistono quando non fanno comodo.

A noi piacerebbe avere una diplomazia valdostana ed abbiamo anche fatto - l'attuale Presidenza del Consiglio me ne può dare atto - un "non incontro" a Besançon, proprio perché, non essendo autorizzati ad essere presenti ad un incontro, l'abbiamo dichiarato "non riunione". Va bene, queste cose fanno parte dell'attuale situazione in cui si trova la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ora, poiché esiste una riserva di legge, noi diciamo che affermare un principio di questo genere vuol dire farsi cassare l'articolo dalla Commissione di Coordinamento, perché è troppo evidente che invadiamo un campo che è una riserva di legge.

Di conseguenza, proponiamo, ed il Consigliere Louvin l'ha detto molto chiaramente, senza entrare nel merito della questione, che questa riserva di legge sia mantenuta e sia rispettata. Il che non implica nessun giudizio di merito sulle possibilità di partecipazione o meno dei Consiglieri regionali all'amministrazione o alla presidenza di altri enti

Mi sia poi consentito aggiungere ancora una volta, come è già stato detto dal Consigliere Louvin, che se questa interdizione esiste, esiste per tutti e non solo per alcuni casi pregressi.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Bich; ne ha facoltà.

Bich (PSI): A chi sta seduto in questa platea e sente parlare di classicismo e di "commedia dell'arte", di Molière e di Racine, fa piacere poter intervenire nell'intreccio che si sta dipanando in questo momento. Devo dire però che, tra gli attori ed i convenuti che hanno preso la parola e sono entrati nel copione, quello che mi è piaciuto di più è stato il Consigliere Limonet, perché ha recitato fino in fondo la parte di chi dice la verità e vuole esprimere nel miglior modo possibile i fatti così come si sono manifestati e concatenati. Così facendo ha posto in evidenza e sottolineato la tortuosità con cui si è arrivati alla votazione di questa proposta di legge, ha sottolineato anche le contraddizioni di alcuni Consiglieri ed ha accentuato la posizione omogenea e granitica della maggioranza sul nuovo testo di legge.

Per la verità, l'iter non è stato così tranquillo e pacifico, tant'è che, all'interno della maggioranza, il cosiddetto approfondimento non ha riguardato un aspetto giuridico, ma un aspetto politico. Poiché oggi ci si rende conto che un articolo importante, un punto fondamentale e centrale di questa legge, sottrae alle parti politiche ed ai partiti le valutazioni sui requisiti soggettivi delle persone che devono andare a ricoprire le cariche pubbliche, devono essere vagliati da una Commissione, ebbene, si fa in modo che nel grande calderone della Commissione rientri proprio il meglio o il fiore della partitocrazia. Questa legge si sarebbe dovuta qualificare per il suo carattere antipartitocratico, in realtà, con questo sistema, si fa entrare nel vaso di Pandora il meglio della partitocrazia.

Io avevo già annunciato alla maggioranza, e lo confermo questa sera, che avrei votato a favore della legge, sia pure molto controvoglia e con un certo senso di fatalismo pessimistico, cioè con lo stesso sentimento che mi pervadeva molti anni fa, quando il PSI, approcciandosi a livello nazionale alla stanza dei bottoni, provava un senso di impotenza quando ci si addentrava nelle proposte di legge più qualificanti. Ricordo in particolare il caso di una legge urbanistica che, con i successivi tagli delle ali ed i pareggiamenti degli angoli, alla fine perse efficacia ed incisività. Di quella prima esperienza, che avrebbe dovuto essere fortemente riformatrice, Nenni annotava che molto era se si mantenevano in piedi le istituzioni. Adesso ne sappiamo molto di più su quel momento.

Rivolgendomi ai compagni del PDS dico che non serve votare comunque una legge, perché deve essere votata, per dare un senso nominalistico al prodotto legislativo; in realtà serve incidere e modificare.Se questa doveva essere la legge della grande riforma nel fare politica, devo dire che con la modifica dell'articolo tre noi abbiamo reintrodotto il gioco a scacchi dei partiti.

Il motivo politico per cui do il mio assenso a questa legge è costituito dal fatto che il PDS, che in questo io apprezzo, per i punti importanti, ha richiamato la compattezza della maggioranza e la sua delimitazione, riappellandosi al documento iniziale che aveva preceduto la costituzione della maggioranza, facendo così piazza pulita degli equivoci che in questi ultimi tempi hanno dato alla maggioranza dei contorni diversi, con voti non solo aggiuntivi, ma spesso qualificanti di gruppi che non le appartenevano e la cui natura e connotazione politica poco hanno a che vedere con le finalità programmatiche della maggioranza e con la sua stessa struttura.

Ecco, compagni del PDS, il motivo per cui io voto questa legge: perché ritengo che questa vostra acquisizione o dichiarazione, che io vi pregherei di rendere pubblica qui in Consiglio regionale, dell'assetto della maggioranza e delle componenti politiche che ne sono parte, costituisca un fattore talmente positivo da superare gli aspetti negativi introdotti con alcuni emendamenti.

Questa, sia pure in due parole, è la motivazione del mio voto. Spero che si faccia buon uso, non solo del mio voto, ma anche di quello di tutti voi e di tutti i colleghi, in modo che questa legge, anche se modificata e, mi sia consentito, un po' castrata nelle sue intenzioni, riesca a togliere ai partiti quantomeno quel modo selvaggio ed arrogante di invadere certi settori, non solo dell'amministrazione pubblica, ma anche di quella dell'economia e della finanza della nostra società.

Avendo io cercato di esprimere solo una posizione politica, mi auguro di non avere offeso nessuno. Grazie.

Presidente: Colleghi Consiglieri, vi sono stati distribuiti gli emendamenti sottoscritti dai Consiglieri Louvin, Andrione e Voyat.

Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.

Viérin (UV): Permettez-moi de faire encore deux considérations sur cette loi et, par la suite, de solliciter, à nouveau, de la part du Président un éclaircissement portant sur la procédure.

Première considération: le parcours tourmenté de ce projet de loi. Nous l'avons déjà dit, nous le réaffirmons: nous partageons ses principes généraux. L'introduction d'une procédure trans-parente pour les nominations, des choix axés sur la compétence, l'examen des différents dossiers de candidature; la participation directe des citoyens, avec une prise de responsabilité des personnes nommées, devant celles-ci rapporter sur leur activité à l'organe qui les a nommé. Mais, ce jugement positif ne peut nous faire oublier le parcours tourmenté de la loi ainsi que la verification de ses les finalités.

A cet égard, les avis sont partagés. Quelqu'un veut minimiser ces aspects; d'autres, notamment le rapporteur; avec plus de sincérité, parlent d'accord difficile de majorité, en concluant qu'il s'est agi - nous ne partageons pas cet avis - d'une amélioration et d'un respect des règles démocratiques. Nous partageons, par contre, l'avis exprimé par d'autres, qu'on ait voulu par cette procédure, tout d'abord avec le renvoi...

Je veux rappeler que le renvoi a été accepté par le Conseil avec 19 voix pour et 16 contre et que dans les 19 voix pour nous trouvons monsieur Gremmo et monsieur Aloisi.

Deuxième considération portant sur l'organe qui doit examiner les différentes propositions, c'est-à-dire la Commission. Si l'adjectif est de faire participer les différentes forces politiques aux travaux de cette Commission, à notre sens, avec la modification, présentée on a changé totalement de perspective. De plus, nous nous posons également la question que d'autres se posent aussi avec des raisonnements très subtils, d'interpréter les différentes positions ou prises de position.

Nous ne voudrions pas que quelqu'un, en proposant certaines formes d'incompatibilité, tout en déclarant haut et fort son avis favorable, vise en réalité une non-approbation de la loi par le Président de la Commission de coordination. Avec bonne conscience, l'on pourra ainsi affirmer: "Nous étions favorables. mais c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas voulu que cette loi produire ses effets". Dans ce sens, nous pensons que la finalité de la loi n'est pas respectée. Aussi nous pensons que l'attitude de cette majorité est contracditoire.

Quelqu'un a déjà eu la bonté de souligner qu'il s'agit d'une loi proposée, et voulue par un représentant du Conseil et non pas par la majorité. Je veux également, et à cet effet je prie le Président du Gouvernement, dans son intervention, de nous fournir, si possible, une réponse connaître quelle est la procédure suivie pour la modification du statut juridique des employés de l'Administration régionale.

Nous avons, tout à l'heure, examinè d'un projet de loi qui a été renvoyé aux différentes Commissions pour un d'approfondissement de ses contenus et, c'est le Président du Gouvernement qui l'a souligné, parce qu'il n'y avait pas accord ou bien l'accord devait encore être perfectionné avec les organisations syndicales, sur les problèmes concernent le statut juridique des employés régionaux.

Le rapporteur nous a présenté des amendements qui n'ont pas été soumis à l'examen préalable de la commission. Ils ont été présenté directement au Conseil. Nous voudrions donc savoir si avec la présentation de ces amendements, la procédure a été ou non respectée. Il nous semble qu'on ne peut suivre la politique des poids et des mesure différentes par rapport à deux situations que nous considérons analogues. A cet égard, je prie donc le Président de bien vouloir nous donner une réponse.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.

Aloisi (MSI): Vorrei fare alcune brevi considerazioni, anche perché questo pomeriggio sono stato citato parecchie volte, come ad esempio nell'intervento precedente, nel corso del quale qualcuno, che pure mi ha sempre contrastato, ha avuto il coraggio e la correttezza di riconoscere che oggi i fatti danno ragione alle idee ed ai programmi politici che noi abbiamo sempre sostenuto.

Vorrei poi ricordare un aspetto molto importante concernente la proposta di legge in discussione.

La forza politica che io sto rappresentando ha sempre portato avanti concetti di moralizzazione e soprattutto di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche. Poiché la proposta di legge del Consigliere Riccarand, anche se è stato presentato da una forza politica di opposizione, rispecchia le nostre posizioni, non accetto che, solo perché si hanno ideologie diametralmente opposte, si debba dire: "No, quello che dice il Consigliere Riccarand è tutto sbagliato", anche quando afferma una cosa giusta. Non vedo per quale motivo alcune forze politiche, che ieri erano in maggioranza ed oggi sono all'opposizione, possano sostenere questo concetto.

Quando l'Union Valdôtaine era forza di maggioranza ed era al governo, il sottoscritto ha votato sovente a favore di disegni di legge e di mozioni che condivideva..Non vedo perché oggi possa essere motivo di scandalo che il sottoscritto accetti di votare determinate leggi che, oltretutto, sono coerenti con le sue posizioni politiche di sempre.

Non posso accettare che su queste tematiche si tenti subdolamente di creare scompiglio o di mettere in difficoltà alcune forze politiche assumendo posizioni che sanno di contrapposizione muro contro muro, contro questa maggioranza, esclusivamente per fini di partito o di movimento. Questo è sbagliato.

Noi abbiamo sempre lottato per la trasparenza nell'amministrazione degli enti pubblici e degli enti locali, e riconosciamo che questa proposta di legge va incontro alle nostre aspettative di sempre. Per questo dichiaro che voterò a suo favore e non accetto - o lo posso accettare - che qualcuno cerchi di creare problemi alla maggioranza con certe insinuazioni, perché il sottoscritto ha espresso il suo giudizio quando ha fatto la propria dichiarazione di voto politica verso questa maggioranza e ricordo che allora il sottoscritto non le ha dato il suo voto favorevole.

Quando decideremo di modificare il nostro atteggiamento, noi avremo il coraggio di dirlo pubblicamente, ma non accettiamo che, su delle questioni di carattere amministrativo, cioè su delle proposte di legge la cui impostazione ideologica oltretutto è stata da sempre parte integrante del nostro patrimonio, si faccia certe insinuazioni che noi respingiamo.

Noi ci comportiamo correttamente e quando riteniamo che una proposta di legge o una presa di posizione sia corretta e giusta, la votiamo, come abbiamo sempre fatto quando l'Union Valdôtaine era in maggioranza. Il nostro comportamento è stato ed è sempre coerente. Il giorno in cui decideremo di fare altre scelte, avremo sicuramente il coraggio di dirlo ed assumeremo pubblicamente le decisioni più opportune.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.

Rollandin (UV): Les questions qui ont déjà été soulevées vont, à mon avis, dans le sens d'un examen de la loi dans le mérite. Je voudrais souligner un aspect qui a fait l'objet de l'intervention du Conseiller Riccarand, qui a proposé la loi que nous sommes en train de discuter.

Je crois qu'on ne peut que partager le fait qu'on puisse améliorer les procédures pour arriver à un certain résultat. Je suis tout de même plutôt perplexe sur le résultat qu'on peut s'attendre d'une certaine procédure. Je voudrais expliquer cette attitude. On a dit aujourd'hui, et sans doute c'est vrai, que le système par lequel on présentait une proposition pour nommer quelqu'un, était faite en Junte ou au niveau du Conseil. Par la suite, la majorité votait, parfois il y avait la minorité qui votait. Le plus souvent la minorité disait: "Ce sont des affaires à vous". Aujourd'hui, changement.

On a dit qu'on donne la possibilité de présenter les candidatures, ce qui est sans doute positif; mais quelqu'un est si naïf de croire qu'au moment où on ira présenter, soit en Junte qu'au Conseil, le résultat après la procédure, après avoir analysé les candidatures...? Je me permets de souligner cet aspect.

Les candidatures: mais quels sont les barèmes pour ces candidatures? "Dati anagrafici completi e residenza, titolo di studio - n'importe lequel -curriculum professionale, elenco delle cariche pubbliche, se il candidato ha particolari competenze". Ceci est sans doute intéressant pour arriver au Conseil, avec un document qui puisse mieux faire saisir si la personne intéressée est la personne la plus indiquée pour être à un certain poste ou non, mais au-delà de ça, je crois que les choix sont de la Junte et du Conseil. Traduit: il y aura toujours le même système.

Je voudrais croire qu'il n'en est pas ainsi, mais il suffit de savoir ce qui se passe aujourd'hui pour aboutir à certaines charges pour comprendre qu'il ne changera rien, sauf le fait que j'espère que quelque personne ira présenter sa candidature, sans avoir la possibilité de dire quel est le tel mouvement ou le tel parti qui la présente. Je crois que les chances, j'en suis sûr, je suis à même de faire un pari, seront tellement réduites que jamais cette personne aura la possibilité d'aboutir à une charge. Je crois que même le Conseiller Riccarand, qui a proposé ce projet de loi, sait très bien que jamais il y aura une solution différente s'il n'y a pas un accord, ce qui se passera toujours.

Alors, et je veux conclure, je suis d'accord pour améliorer le système avec lequel on peut arriver à présenter les candidatures; ce qui pourrait empêcher qu'il y ait, à un moment donné, un certain effet de conscience qui puisse empêcher de faire présenter la candidature; mais au-delà de ça les résultats (et c'est ça que - je crois - il faut vraiment saisir), ne changeront pas.

Je suis là pour dire qu'on votera cette loi, bien ou mal, avec les améliorations prévues. Il est vrai qu'on a souligné que pour dire qu'on veut maintenir cette répartition différente et c'est normal, on a modifié même la Commission qui n'a aucune possibilité de décider. Que fera-t-elle la Commission compétente, la deuxième, avec l'ensemble des chefs de groupe? Que fera-t-elle? Elle analysera les candidatures et après elle fera une liste? Non, elle présentera l'ensemble des candidatures, mais qui va être exclu? Dites-moi où puis-je exclure quelqu'un si quelqu'un est à même de me donner une réponse.

Alors, il faut faire un travail de rassemblement de l'ensemble des données et un débat un peu plus serré au Conseil, où l'on pourra dire que le tel n'a pas les caractéristiques nécessaires, mais qu'on le soutiendra s'il est le personnage que la telle force veut mettre à la telle place. On soutiendra toujours qui a les capacités pour le faire. Je suis là pour dire que dans le fond cela est vrai. On a des exemples éclatants. Il suffirait d'aller voir ce qui s'est passé pour la banque régionale. On verra ce qui se passera pour d'autres instituts.

Alors, c'est un feu de paille! Je regrette de le dire! Je comprends les bonnes intentions du Conseiller Riccarand, mais je regrette de le dire, je veux le voir, je veux reprendre ce discours d'ici dans une année. On verra que c'est toujours la même chose, car on ne pourra jamais dépasser la logique qui malheureusement est là pour dire qu'il faut trouver des accords, et les accords politiques passent aussi à travers les accords de certains personnages à certaines places.

Ces règles, aujourd'hui, sont encore plus serrées qu'il y a quelque temps et ce sera comme ça de plus en plus. Alors, ce n'est pas une question de méthode, mais c'est une question de logique, qui porte à prévoir que l'on puisse primer les programmes plutôt que ceux qui sont là pour les exploiter. C'est la différence! Nous n'en sommes pas encore à ce point et alors on continuera malgré la différence de procédure, malgré le fait qu'il y aura le bulletin qui dira qu'il y a la place et on sait combien il va gagner, et après? Mais déjà aujourd'hui on peut le faire, tout le monde le sait et surtout le savent les partis concernés.

On a malheureusement le regret de dire que sans doute les intentions sont très bonnes et on les partage. On a dit les raisons pour lesquelles on avait une série de réserves dans les faits et sur la procédure, qui a été suivie pour arriver à cette proposition. Je voudrais souligner un aspect.

Au niveau de la Commission, on a surtout repris certains aspects qui n'étaient pas dans le détail, sur la vérification de certains thèmes, qui dans d'autres occasions avaient été faits par les bureaux compétents. Je tiens à dire que sur certaines lois on a toute une série de réserves. C'est un peu leur travail, ce n'est pas aux Conseillers de connaître dans les détails la législation, autrement on ne ferait que ça. Je crois que le but, comme l'a dit le Con-seiller Riccarand, est politique et on ne peut que le partager. Pour ce qui concerne les résultats, on est là pour dire tranquillement qu'on serait des naïf si on voulait soutenir qu'avec cette loi, finalement on change de système. Je suis prêt à faire un pari qu'on ne changera rien.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): Vorrei fare due brevi considerazioni sul significato della legge.

Prima considerazione. Credo che compiere dei passi in avanti in favore della trasparenza e della competenza dei candidati sia già di per sé un risultato utile, anche se indubbiamente spetterà dapprima al Consiglio e poi alla Giunta fare la scelta finale; del resto è loro compito. Questa legge si propone di dare pubblicità e trasparenza, nonché di favorire la competenza, senza però sottrarre alcun potere al Consiglio o alla Giunta. Ciascuno è libero di pensare quello che crede, ma per noi qualcosa è effettivamente cambiato. Il fatto, ad esempio, che i cittadini siano portati a conoscenza delle cose può influenzare anche il processo politico.

Veniamo ora alla seconda considerazione. Sono state formulate delle obiezioni all'incompatibilità dei Consiglieri regionali, ma poiché anche le leggi delle altre Regioni prevedono questo tipo di incompatibilità, significa che essa avrà sicuramente un suo fondamento politico ed una sua validità.

Da una lettura dell'articolo 17 dello Statuto, fatta da un semplice Consigliere e non da un esperto, e senza voler assolutamente competere con il Consigliere Louvin, sembra di poter dire che lì si parli di incompatibilità rispetto all'elezione. Questa mia tesi sarebbe comprovata dal fatto che abbiamo già leggi regionali che prevedono l'incompatibilità con incarichi in consigli di amministrazione. Un caso, ad esempio, è quello del consiglio di amministrazione dello zooprofilattico, nel quale ieri abbiamo nominato un rappresentante, del cui consiglio di amministrazione è espressamente previsto che non possa far parte alcun Consigliere regionale. Mi sembra poi che il rappresentante del governo abbia già superato in altre leggi, questo tipo di ragionamento.

Se della presenza dei Consiglieri, nei consigli di amministrazione, se ne vuole fare una questione politica di opportunità o meno, è un conto; se invece se ne vuole fare una ragione giuridica, come mi è sembrato, ricordo solo che alcune prove dimostrano che ciò è già avvenuto in questo Consiglio con leggi regionali.

Per quanto attiene alle valutazioni di carattere politico, non ho difficoltà a dire che per il nostro Gruppo questa è una legge importante e che abbiamo chiesto all'intera maggioranza di concorrere alla sua votazione, cosa che chiederemo anche per altre leggi importanti, sia pure nelle forme e nelle sedi dovute.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Credo che sarebbe sbagliato enfatizzare la portata di questa legge, perché, come dicevo all'inizio, i suoi risultati dipendono dalla volontà politica di fare delle buone scelte. La legge propone essenzialmente una questione di metodo, anche se è importante che ci sia un metodo che consenta trasparenza e democrazia. Anche la democrazia, infatti, è una questione di metodo, perché è un metodo diverso dalla monarchia, per consentire a tutti di partecipare di più e di contribuire al buon governo collettivo. Detto questo, può benissimo esserci una forma democratica in cui si governa male ed una forma monarchica in cui si governa bene. Storicamente però tutti abbiamo concepito la democrazia come un passo avanti rispetto a forme di potere e di governo concentrate in poche persone, come nel caso dell'oligarchia o della monarchia.

Anche in questo caso, noi dobbiamo dare degli strumenti alla collettività, a questo Consiglio, a chi lo compone oggi ed a chi verrà dopo, in modo da cercare di rendere più corrette e più trasparenti certe procedure, puntando a scegliere le persone più adatte, al di là del discorso della partitocrazia.

E' chiaro che è molto difficile debellare la partitocrazia. Ciò richiede una volontà politica e una trasformazione delle regole, che vada ben al di là di questa proposta, perché in questa stessa legge, infatti, mentre da una parte si cerca di cacciare un metodo scorretto, dall'altra si introducono delle modifiche o delle procedure - nel caso in particolare l'istruttoria - che non sono sicuramente coerenti con l'obiettivo che si intende perseguire.

Credo che la proposta di legge in oggetto, pur con questi limiti, abbia comunque una sua validità. Naturalmente non bisogna enfatizzarla o attribuirle significati più grandi di quelli che ha ed in questo senso inviterei anche la maggioranza a non enfatizzare eccessivamente provvedimenti di questo genere, perché di solito, quando ci si attacca troppo a questi aspetti, c'è ben poco d'altro. Noi l'abbiamo presentata perché ci crediamo e pensiamo che essa ci possa far compiere un passo in avanti, come è già avvenuto per le altre proposte che abbiamo presentato in tema di trasparenza, di partecipazione dei cittadini, di ambiente... E' chiaro che nessuna proposta è di per sé in grado di fare compiere un salto qualitativo, ma l'insieme della normativa, accompagnata da una reale volontà politica, ci può sicuramente permettere di compiere progressi significativi.

Per quanto riguarda due obiezioni sostanziali fatte nel corso del dibattito, in particolare dal Consigliere Louvin, ritengo che non siano fondate quelle relative alla legittimità di questo provvedimento, laddove esso prevede l'incompatibilità tra la funzione di Consigliere regionale e quella di membro del consiglio di amministrazione di qualche società.

Che non esista questo motivo di ineleggibilità è del resto confermata dalla disciplina esistente in tutta una serie di Regioni, da quelle a statuto ordinario a quelle a statuto speciale ed alle province autonome. Per citare soltanto alcuni casi, ricordo che il Trentino-Alto Adige fin dal 1980 ha una legge sulle nomine, che all'articolo 7 prevede l'incompatibilità con la funzione di membro del Consiglio regionale; mentre a sua volta la Provincia Autonoma di Trento, sempre con legge del 1980, prevede la stessa incompatibilità per un membro del Consiglio provinciale.

Questo non vale solo per le Regioni a statuto speciale o per le Province autonome, ma anche, ad esempio, per la Regione Lombardia, dove fin dal 1979 è disciplinata l'incompatibilità delle nomine sia con la funzione di Consigliere regionale, sia con quella di membro del Parlamento. In Friuli Venezia Giulia la funzione di Consigliere regionale è incompatibile con le cariche parlamentari e con quelle nei consigli di amministrazione di società od enti. In Umbria la presenza nei consigli di amministrazione è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale; la stessa cosa è prevista in Piemonte da una legge del 1985, in Basilicata da una legge del 1987... Si tratta cioè di una realtà molto diffusa e consolidata.

Per quanto concerne i dipendenti regionali credo invece che non si ponga alcun problema in relazione al loro stato giuridico ed all'eventuale contrattazione con il sindacato, perché in realtà - e l'ho detto anche alla delegazione sindacale nel corso del colloquio che abbiamo avuto - noi non andiamo a modificare assolutamente nulla in tema di stato giuridico, che già adesso vieta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale di ricoprire incarichi nei consigli di amministrazione di società pubbliche o private.

Del resto su questo argomento il Consigliere Bich, quando era Presidente del Consiglio, aveva chiesto un parere legale all'avv. Dal Piaz, che gli aveva risposto precisando molto chiaramente che ad un dipendente dell'Amministrazione regionale non era possibile, ad esempio, ricoprire incarichi nel consiglio di amministrazione di una società per azioni; non solo, ma diceva addirittura che chi aveva percepito dei compensi, ricoprendo quell'incarico , li avrebbe dovuti versare e se non l'avesse fatto avrebbe dovuto versare tutto il denaro che aveva percepito nel corso del tempo, altrimenti si sarebbe ipotizzato il reato di indebito arricchimento.

Dicendo chiaramente nella legge che esiste questa incompatibilità, noi introduciamo un elemento di chiarezza, evitando che si possano verificare situazioni molto spiacevoli. Credo quindi che sotto questo aspetto non facciamo altro che confermare una situazione che già esiste, su cui ci sono stati degli strappi applicativi, ma che adesso deve essere messa a posto.

Per concludere, diciamo che una valutazione politica riguarda le affermazioni del Consigliere Bich, che hanno sicuramente una notevole rilevanza politica. Io credo che l'appello alla disciplina di partito e di maggioranza, per ottenere il diciottesimo voto su una scelta sbagliata contenuta negli emendamenti della maggioranza, che propone di sostituire la II Commissione con una maxi-Commissione di quindici o sedici persone, sia in realtà indice di notevole debolezza della stessa maggioranza. Con quell'appello, infatti, si ottiene un risultato numerico, che però non sembra essere affatto accompagnato da una omogeneità di intenti.

Badate che dietro la scelta fra la II Commissione o la maxi-Commissione, c'è un nodo politico di non poco conto, cioè ci sono i problemi che ho indicato prima sul modo in cui vengono fatte le leggi, con quali finalità , con quali funzioni e sui reali intenti con cui si vanno invece a predisporre determinate normative.

Sotto questo aspetto, io credo che sia solo una speranza del Consigliere Bich il giudizio positivo sul fatto che in questo modo si sia comunque riusciti a sancire la delimitazione della maggioranza, perché ciò non corrisponde assolutamente alla realtà, visto che in questi mesi abbiamo constatato che la maggioranza, per tutta una serie di motivi che sarebbe lungo elencare, ha di fatto avuto organicamente bisogno di una o due ruote di scorta. Il fatto stesso che ora il Consigliere Bich dica: "Finalmente abbiamo delimitato questa maggioranza", in realtà conferma proprio quanto sia poco delimitata la maggioranza, che ha bisogno di ricorrere a queste ruote di scorta.

Io credo che ciò si ripeterà ancora in avvenire, perché si tratta di un fattore organico che indica anche il punto di grande debolezza strategica di questa maggioranza, su cui ciascuno potrà svolgere le proprie riflessioni e valutazioni.

Queste sono le valutazioni con cui confermiamo il nostro voto positivo a questa proposta di legge.

Presidente: Colleghi Consiglieri, non c'è più nessuno iscritto a parlare; c'è ancora qualcuno che chiede la parola?

Non essendoci più nessuno iscritto a parlare e non essendoci nessun collega che chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e, ai sensi dell'articolo 62, come ben sapete, posso dare la parola, se la richiedono, al Consigliere proponente Riccarand, che ha appena finito di parlare, al Consigliere relatore Limonet ed al Presidente della Giunta.

Consigliere Limonet, intende replicare come relatore?... Non penso che il Consigliere Riccarand richieda la parola.

Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bondaz; ne ha facoltà.

Bondaz (DC): Sarò brevissimo, anche perché alcuni Consiglieri che mi hanno preceduto hanno già illustrato quei punti che anch'io avrei voluto illustrare, per cui credo che, per questioni di tempo, non sia proprio il caso di ripeterci.

Vorrei solo dire una cosa al Consigliere Riccarand, che è abituato ad attribuire agli altri quello che probabilmente fa anche lui. Poiché è abituato a dire che gli altri sono scorretti e che si comportano male, mi sembra opportuno fare una piccola considerazione al riguardo.

A quanto mi risulta, il Consigliere Riccarand non aveva presentato alcuna proposta di legge sulle nomine, prima di quella oggi in discussione, però guardacaso si è sentito in dovere di presentare questa legge, cosa del resto che è nel suo pieno diritto, dopo che l'attuale Giunta, che ho il piacere di presiedere, aveva un programma triennale in cui era prevista anche la presentazione di una legge sulle nomine...

(...Interruzione del Consigliere Riccarand...)

...Consigliere Riccarand, poiché io ho ascoltato con molta attenzione quello che hai detto tu, cerca di fare altrettanto; e se non ti piace, è la stessa cosa.

Riccarand (VA): Sto ben ascoltando!

Bondaz (DC): Ecco, allora ascolta in silenzio, come io ho ascoltato in silenzio le tue parole.

Se di scorrettezze bisogna parlare, credo che le scorrettezze siano...

Riccarand (VA): Ho ravvisato scorrettezze, ma solo nel comportamento del Presidente della Giunta, quando ha fatto determinate dichiarazioni alla RAI...

Bondaz (DC): Va bene, allora io mi siedo.

Presidente: Colleghi Consiglieri, passiamo all'esame dell'articolato.

Tengo a precisare che il testo su cui avvengono le votazioni è quello proposto dalla II Commissione, che avete in allegato, e che gli emendamenti sono quelli distribuiti questa mattina, ai quali sono da aggiungere gli emendamenti dell'Union Valdôtaine agli articoli 8 e 10, che sono in realtà emendamenti agli emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Presente legge definisce i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione Valle d'Aosta effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge;

e) quando si tratta di nomine fatte sulla base di designazioni, anche multiple, fatte da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale.

Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo all'articolo 1, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 1

La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"e) quando si tratta di nomine effettuate sulla base di designazioni, anche multiple, formulate da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 1 emendato.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Presente legge definisce i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione Valle d'Aosta effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge;

e) quando si tratta di nomine effettuate sulla base di designazioni, anche multiple, formulate da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

(Competenza)

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono di competenza del Consiglio regionale, ad eccezione di quelle attribuite espressamente ad altri organi della Regione da leggi, regolamenti o convenzioni.

Presidente: Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 21

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Competenza)

1. Le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico e privato, Aziende, Società, Consorzi, o comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

2. La nomina e designazione del Presidente o vicepresidente o amministratore delegato o presidente del collegio dei sindaci di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società o Consorzi, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata".

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Io sono d'accordo con questo emendamento, però bisognerebbe apportarvi una correzione. Nel primo e nel secondo comma si fa infatti riferimento a "Enti od Istituti di diritto pubblico e privato, Aziende, Società, Consorzi...", mentre nell'articolo 1 non si parla affatto di "Consorzi", ma di "Fondazioni". Pertanto, nell'emendamento non bisogna scrivere "Consorzi", ma "Fondazioni", altrimenti c'è una differenza tra l'articolo 1, nel cui primo comma si dice: "...le designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione...", e questo emendamento all'articolo 2, dove sarebbero dimenticate le "fondazioni", ma sarebbero inseriti i "consorzi".

A mio parere, quindi, bisogna sostituire la parola "consorzi" del primo e del secondo comma, con la parola "fondazioni", in modo che ci sia omogeneità con l'articolo 1.

Presidente: Chiedo al Consigliere relatore Limonet se è d'accordo.

Limonet (DC): (fuori microfono - incomprensibile).

Presidente: Allora, nel primo e nel secondo comma dell'emendamento la parola "consorzi" viene sostituita con la parola "fondazioni", per ragioni di omogeneità con la dizione dell'articolo 1.

Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV): E' opportuno fare alcune considerazioni su questo emendamento, che sembra essere in contrasto con quanto ci è stato detto dal Capogruppo del PDS.

Nel secondo comma si dice infatti: "La nomina e designazione del presidente o vicepresidente o amministratore delegato o presidente del collegio dei sindaci di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società o Consorzi, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale". Questo vorrebbe dire che quei presidenti o amministratori delegati che prima erano di competenza del Consiglio regionale, ora dovrebbero essere di competenza della Giunta, come sembra essere suffragato anche dal terzo comma che così recita: "Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata".

Poiché ciò sembra andare contro la chiarezza e la trasparenza nelle competenze del Consiglio e delle Commissioni, io propongo che ciò che è di competenza del Consiglio, rimanga di competenza del Consiglio, a meno che il voler dare competenza al Consiglio non significhi farsi rappresentare dalla Giunta.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): Credevo che il testo fosse completo, ma se il Consigliere Voyat ne vuole un'ulteriore illustrazione, cerco di dargliela, almeno per quello che mi riguarda.

In passato, la maggior parte delle nomine che riguardavano i consiglieri ed i presidenti o era già prevista da leggi esistenti per la Giunta o comunque veniva presa in carico dalla Giunta, interpretando il termine "Regione".

Con questa legge c'è una separazione netta, perché si dice che il livello dei consiglieri d'amministrazione è di competenza del Consiglio, mentre il livello più esecutivo, corrispondente a quello esecutivo della Giunta, è di competenza della Giunta. Le norme precedenti che stabilivano il contrario, nel senso che magari stabilivano che i consiglieri erano tutti di competenza della Giunta, vengono modificate.

A me sembra che questo sia un semplice principio di chiarezza, nella ripartizione delle responsabilità tra Consiglio e Giunta. Occorre comunque tener presente che anche le nomine di competenza della Giunta seguono l'iter e la procedura delle altre.

Voglio fare un esempio: dei sette od otto consiglieri della Finaosta, più il presidente, soltanto due erano nominati dal Consiglio, mentre gli altri erano nominati dalla Giunta. Se la questione è messa in questi termini, credo che scorrendo tutta la documentazione, che ho qui con me, per verificare se il numero dei Presidenti si sposti più verso il Consiglio che verso la Giunta, si guadagnino tantissimi Presidenti, anzi mi pare di ricordare che non se ne perda alcuno.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV): Juste une observation à ce propos. Il y a un principe général qui veut que la loi spéciale prévale toujours sur la loi générale. Alors, si on ne fait pas, par cette loi, non pas une abrogation implicite, et il n'y a même pas abrogation implicite, mais formelle, des lois précédentes qui attribuent les compétences à la Junte et au Conseil pour chacune des nominations que l'on doit faire sur la base de la loi en vigueur, on doit respecter les lois originaires.

Donc, dans le cas de la Finaosta, suivre la loi d'institution de la Finaosta et ainsi de suite. Alors, je me dis, dans l'intérêt de la clarté, à ce point, si vous voulez vraiment établir ce changement, il faut que l'on procède à une abrogation formelle.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV): Certamente io non mi metto a calcolare se due consiglieri valgono quanto un presidente, ma chiedo che si rispettino le leggi fatte al momento delle nomine. Se a suo tempo si è stabilito che quelle nomine siano di competenza del Consiglio, ciò è stato fatto per rispettare il Consiglio e consentirgli di nominare i suoi rappresentanti. Così, nel caso di rinnovo delle cariche della Banca regionale, la designazione di un consigliere alla carica di presidente sarà fatta dal Consiglio regionale e non dalla Giunta. Lo stesso avviene in altri casi.

Perché allora non si rispetta la legge che assegna alla Giunta o al Consiglio, cioè a ciascun organo, specifiche competenze, senza andare a stabilire, come sembra che si voglia fare con questa proposta di legge, che il Consiglio guadagna due consiglieri e perde un presidente? Non è questo il calcolo che facciamo.

Visto, però, che qualcuno ci vuole insegnare che cos'è la democrazia, ci teniamo a ribadire che noi chiediamo il rispetto delle competenze dei vari organi, ma sulla base di quanto è previsto dalle leggi.

Presidente: Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai Capigruppo della maggioranza, comprensivo dell'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand ed accettato dal Consigliere relatore Limonet.

Emendamento

Art. 2

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Competenza)

1. Le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, società, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

2. La nomina e designazione del presidente o vicepresidente o amministratore delegato o presidente del collegio dei sindaci di enti od istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

(Parere)

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono soggette, anche nel caso di conferma o di proroga degli incarichi, al parere della Commissione consiliare competente per gli affari generali.

Presidente: Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 3

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione per le nomine)

1. E' istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione per le nomine, composta dai membri della seconda commissione consiliare permanente allargata ai Capigruppo e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Le nomine, le proposte di nomina, le designazioni, le conferme ed eventuali proroghe sono soggette al parere della Commissione per le nomine di cui al comma uno".

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Sicuramente questo emendamento introduce un elemento peggiorativo nella legge. Noi gli voteremo contro ed invitiamo il Consiglio a fare lo stesso, perché il pasticcio di questa commissione per le nomine composta da sedici o diciassette membri - noi guardiamo la situazione attuale, ma la legge rimarrà in vigore anche nelle prossime legislature - fa sì che si crei un organismo abnorme, che non risponde affatto alle finalità ed alle esigenze che sono alla base della legge.

Per questa ragione proponiamo di votare contro l'emendamento e di rimanere invece ancorati alla funzione istruttoria svolta dalla II Commissione consiliare, da chiunque essa sia composta, ma che comunque è l'organo più adatto per svolgere questa funzione.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.

Rollandin (UV): Je crois que c'est l'aspect qui mieux éclaircit la position face à ce projet de loi et surtout aux bonnes intentions.

Si on ne peut que partager tout ce qu'on a essayé de donner comme justification pour ce projet, qui a été éclairci par le Conseiller Riccarand, déjà avec cet amendement on comprend très bien qu'on avait des difficultés à régler l'examen préalable des requêtes. Alors, vous pouvez comprendre quelle est l'impasse pour arriver par la suite à se mettre d'accord sur qui doit être nommé. Je crois que c'est vraiment un aspect incompréhensible, car imaginez la Commission (qui pourrait rester la deuxième Commission) quelle pourrait être la difficulté d'arriver par la suite à faire ce qu'on veut? C'était la même chose, car la deuxième Commission n'avait que le devoir d'analyser ce projet et par la suite le présenter au Président du Conseil. S'il y a vraiment un article par lequel on n'arrive pas à saisir le sens de l'amendement, c'est justement l'article 3. C'est tout de même un des points importants pour comprendre quelles sont les vraies intentions.

C'est justement la raison pour laquelle on votera contre cet amendement et on s'abstiendra sur l'ensemble de la proposition de loi.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dai Capigruppo della maggioranza, del quale abbiamo già dato lettura.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Contrari: 12

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

(Pubblicità)

1. Il Presidente della Giunta regionale pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro il mese di aprile o entro il mese di ottobre l'elenco delle nomine o designazioni che devono essere effettuate rispettivamente nel secondo semestre dell'anno in corso o nel primo semestre dell'anno successivo, con l'indicazione:

a) degli enti, società, istituzioni, aziende o fondazioni presso cui occorre procedere ad una nomina o designazione;

b) del numero di persone da nominare o designare;

c) dei regolamenti, leggi o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;

d) dell'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina o designazione;

e) degli eventuali requisiti richiesti;

f) dei compensi o indennità eventualmente previsti;

g) del termine per la presentazione delle candidature per ogni nomina o designazione.

2. Il termine fissato per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale non deve essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle nomine o designazioni.

Presidente: Do lettura di due emendamenti, il primo sostitutivo ed il secondo aggiuntivo, proposti dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamenti

Art. 4

L'alinea del primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 3, delle nomine, designazioni, proposte di nomina, conferme e proroghe da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione con l'indicazione:".

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma uno, la Commissione per le nomine verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità di cui al comma uno, all'integrazione degli elenchi".

Presidente: Se nessuno chiede la parola e non ci sono obiezioni, pongo in votazione congiunta gli emendamenti all'articolo 4 testé letti.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stéve-nin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 4 emendato.

Articolo 4

(Pubblicità)

1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 3, delle nomine, designazioni, proposte di nomina, conferme e proroghe da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione con l'indicazione:

a) degli enti, società, istituzioni, aziende o fondazioni presso cui occorre procedere ad una nomina o designazione;

b) del numero di persone da nominare o designare;

c) dei regolamenti, leggi o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;

d) dell'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina o designazione;

e) degli eventuali requisiti richiesti;

f) dei compensi o indennità eventualmente previsti;

g) del termine per la presentazione delle candidature per ogni nomina o designazione.

2. Il termine fissato per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle nomine o designazioni.

3. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma uno, la Commissione per le nomine verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità di cui al comma uno, all'integrazione degli elenchi.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato, testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

(Proposta di candidatura)

1. La Giunta regionale, i Gruppi consiliari ed i singoli Consiglieri regionali, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura.

2. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato stesso:

a) dati anagrafici completi e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta utile in relazione allo specifico incarico;

d) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società a partecipazione pubblica ed in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte al momento della presentazione della proposta ed anteriormente;

e) certificato penale.

3. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. Le proposte di candidature prive dei dati e della documentazione di cui ai commi due e tre non sono prese in considerazione.

Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo della lettera e) del secondo comma dell'articolo 5, presentato dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 5

La lettera e del secondo comma dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 5 così emendato.

Articolo 5

(Proposta di candidatura)

1. La Giunta regionale, i Gruppi consiliari ed i singoli Consiglieri regionali, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura.

2. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato stesso:

a) dati anagrafici completi e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta utile in relazione allo specifico incarico;

d) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società a partecipazione pubblica ed in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte al momento della presentazione della proposta ed anteriormente;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.

3. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. Le proposte di candidature prive dei dati e della documentazione di cui ai commi due e tre non sono prese in considerazione.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 emendato, testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

(Compiti della Commissione consiliare

competente per gli affari generali)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, trasmette alla Commissione consiliare competente per gli affari generali le proposte di candidatura pervenute regolarmente alla relativa documentazione.

2. La Commissione di cui al comma uno, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere sulle candidature e lo trasmette all'organo regionale cui spetta la nomina o designazione.

3. Se entro venti giorni dal ricevimento della documentazione la Commissione non esprime parere, la documentazione stessa è trasmessa all'organo competente, che provvede direttamente alla nomina o designazione.

Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 6, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Art. 6

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

(Procedure)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, le proposte di candidature sono trasmesse alla Commissione per le nomine perché esprima il suo parere.

2. La Commissione per le nomine entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere e lo trasmette all'organo regionale cui spetta la nomina o designazione.

3. Se entro venti giorni dal ricevimento della documentazione la Commissione per le nomine non esprime parere, la documentazione stessa è trasmessa all'organo competente, che provvede direttamente alla nomina o designazione".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stéve-nin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo dell'articolo 6 bis proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Articolo 6 bis

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

(Attribuzioni della Commissione per le nomine)

1. La Commissione per le nomine, in relazione al parere di cui all'art. 3, ha il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto.

2. La Commissione raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza dalla candidatura salvo gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere negativo della Commissione per le nomine, fondata sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o nella esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in Società, è vincolante.

5. Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione per le nomine, l'organo competente ai sensi dell'articolo 2 ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quelle la cui candidatura è stata sottoposta al parere della Commissione, si applica la procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

6. La procedura di cui agli articoli 5 e 6 si applica integralmente anche nel caso di conferma.

7. La mancata sussistenza o il venir meno dei requisiti personali prescritti per la nomina o la sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 possono essere accertate dalla Commissione per le nomine in ogni momento, e comportano la decadenza del nominato o del designato dall'incarico ricoperto".

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Vorrei avere un chiarimento dal Presidente del Consiglio o comunque da chi ne è in grado.

Vorrei sapere a quali regole deve attenersi, in caso di voto, questa Commissione, cioè se ogni componente conta per uno e come viene calcolato il numero legale. Trattandosi infatti di una Commissione nuova, non so fino a che punto siano chiari questi aspetti, che tra l'altro non vedo neppure indicati nell'articolo 6 bis.

Nella precedente formulazione si trattava di una Commissione permanente e pertanto valevano le regole generali del Regolamento del Consiglio, ma in questo caso vorrei un chiarimento sulle norme relative al funzionamento della Commissione.

Presidente: Poiché il Regolamento indica in modo specifico i casi in cui è possibile il voto plurimo, mentre in tutti gli altri casi il voto è sempre singolo, potrei dire, in linea di massima, che le votazioni della Commissione dovrebbero avvenire con voto singolo e personale.

Infatti, è lo stesso Regolamento che, quando è possibile, precisa se il rappresentante del Gruppo deve essere considerato come portatore di un numero di voti equivalente a quello del Gruppo; ma in questo caso i membri della Commissione, trovandosi nella condizione di Capigruppo, di membri della Commissione competente o di Presidente del Consiglio, hanno una loro specifica funzione, in quanto sono essi stessi portatori delle decisioni che si assumono.

Ribadisco, comunque, che il Regolamento esplicita piuttosto chiaramente quando la votazione può avvenire con il votante che esprime per delega un certo numero di voti; mi riferisco, ovviamente, al voto plurimo o rappresentativo di altri Consiglieri.

Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.

Rollandin (UV): Si j'ai bien compris, on a dit que cet amendement, ou tout de même cette proposition de l'article 6 bis, est de la Commission. Ce n'est pas de la Commission...

Président: Non, non.

Rollandin (UV): Justement pour souligner que toujours à propos de bonnes intentions, je crois qu'il est intéressant d'analyser le point 5 de l'article 6 bis: Qualora, a seguito del parere espresso dalla Commissione per le nomine, l'organo competente ai sensi dell'articolo 2, ritenga di procedre alla nomina di persona diversa da quella la cui candidatura è stata sottoposta al parere della Commissione, si applica la procedura prevista dagli articoli 5 e 6.

Je ne vois pas quelle est l'exigence d'avoir cette proposition, car il y a déjà une liste des candidats et encore une proposition différente. Alors que peut-il arriver? Que, par hasard, on peut présenter un nom qui ne s'est pas présenté? Quel est le cas? Autrement, c'est incompréhensible. Si tout le monde peut faire la requête et en plus on veut voter une personne différente, alors quelque chose ne marche pas. Par hasard, les ordres des partis ne sont pas arrivés au but? Quelle est l'intention? Je voudrais comprendre.

Presidente: Il Consigliere relatore può dare una risposta al Consigliere Rollandin?

Ha chiesto la parola il Consigliere Limonet; ne ha facoltà.

Limonet (DC): Si riprende l'istruttoria secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6, cioè dalla candidatura e poi dall'esame in seno alla Commissione competente...

(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)

... Beh, la risposta è questa.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Milanesio; ne ha facoltà.

Milanesio (PSI): Il problema è semplice: poiché ci sono delle nomine di competenza del Consiglio e altre di competenza della Giunta, si creano delle procedure che hanno un valore politico e quindi c'è tutto l'interesse a rispettare questa legge, che fissa delle norme e stabilisce dei comportamenti.

Noi però non possiamo espropriare il Consiglio o la Giunta delle loro specifiche competenze. Ne consegue che, fatta l'istruttoria, il Consiglio, nella sua piena sovranità, potrebbe anche decidere in maniera difforme, altrimenti priviamo il Consiglio...

(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)

Ma questo è normale.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.

Rollandin (UV): Si on voulait avoir un essai de ce qui se passera, je crois que avec cette réponse on l'a finalement eu. Si par hasard, malgré toutes les attentions que les partis feront de faire présenter la requête il y aura encore la volonté de présenter un nom différent, il y aura cet escamotage. Mais alors, encore une fois, je dois rappeler que l'ensemble de cette méthode ne donnera aucun résultat.

Presidente: Ha chiesto la parola al Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): Mi pare che sia proprio il contrario: questa norma riduce la possibilità di non attenersi alle candidature presentate, quindi permette che vadano avanti solo le candidature che sono state presentate. Qualora venissero escluse tutte le candidature o la Giunta non ritenesse sufficienti quelle presentate, essa non potrebbe procedere ad alcuna nomina, ma dovrebbe comunque risottoporre alla Commissione eventuali altri nominativi...

(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)

E' un'altra proposta e la sottopone alla procedura prevista...

(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV): Cosa farà, un domani, l'organo competente se non troverà nell'elenco di nominativi della Commissione una persona di sua fiducia? Invierà forse un proprio elenco alla Commissione, facendo ricominciare tutto l'iter, facendo trascorrere altri venti giorni la pubblicazione sul Bollettino...? Se è così, l'organo competente che non vuole attenersi alla procedura della legge, non deve far altro che continuare a rifiutare l'elenco che gli viene proposto dalla Commissione, fino a quando non gli vengano proposti nominativi di sua fiducia.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Io credo che ci troviamo di fronte ad una formulazione perlomeno infelice.

Prima di questa discussione avevo chiesto al Consigliere Mafrica, in quanto membro della maggioranza, di darmi delle spiegazioni su questo comma, che non mi risultava e non mi risulta tuttora chiaro.

Avrei potuto capire la soluzione proposta, se si fosse detto: "Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione per le nomine, l'organo competente ai sensi dell'articolo 2 ritenesse di non dover procedere a nessuna nomina...", nel senso che si potrebbe prevedere l'eventualità di non procedere ad alcuna nomina, qualora, per assurdo, la Commissione eliminasse sei candidati su dieci e la Giunta o il Consiglio non ritenessero idonei i restanti quattro.

Ma qui si dice: "...ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quelle la cui...", cioè si prefigura addirittura, quasi come già individuata, una persona diversa per cui bisogna rifare la trafila burocratica.

Io non so quali fossero le intenzioni della maggioranza al momento della formulazione di questo comma, che non c'era né nel testo iniziale né in quello della Commissione, però mi permetto di osservare che la sua formulazione non è chiara e non depone certamente a favore della proposta di legge.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): A me questo comma sembra sufficientemente chiaro ed a suo favore c'è anche un argomento di tipo politico: questo emendamento è stato ripreso dalla legge del Piemonte, dove dicono che funziona senza gli inconvenienti qui lamentati. Può darsi che noi...

(...Interruzione...)

....No, no. Faccio solo osservare che, anche se qui non dovesse funzionare, almeno in un posto questa disposizione funziona...

(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)

.

Presidente: Il Consigliere Riccarand ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Noi voteremo contro questo emendamento aggiuntivo dell'articolo 6 bis per due motivi: innanzitutto per il pasticcio del quinto comma e poi perché l'articolo, così com'è formulato, di fatto restringe ulteriormente i compiti istruttori della Commissione rispetto alle finalità iniziali della legge, perché le assegna un compito esclusivamente notarile, mentre quelle assegnate inizialmente alla II Commissione erano più ampie e pregnanti.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 6 bis, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Contrari: 12

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

(Accettazione della nomina o designazione)

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ne dà notizia all'interessato.

2. La persona designata o nominata ai sensi della presente legge, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui al comma uno, deve comunicare allo stesso organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'assenza di motivi di incompatibilità;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio al momento della nomina o designazione;

d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali.

3. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata dalla fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. La dichiarazione di cui alle lettere c) e d) del comma due devono essere ripresentate entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato.

5. La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma due comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti nell'esercizio del mandato.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8

(Relazione sull'attività svolta)

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza delle società, enti, istituzioni e fondazioni in cui sono chiamati ad operare.

2. Quando ne siano richiesti e comunque ogni due anni, coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti ad inviare al Presidente dell'organo che ha operato la nomina o designazione ed al Presidente della Commissione di cui agli articoli 3 e 6 una relazione sull'attività svolta.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma uno l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione può revocarla, sentita la Commissione di cui agli articoli 3 e 6.

Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 8, presentato dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 8

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Relazione sull'attività svolta)

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi degli organi statutari della Regione nei settori di competenza delle società, enti, istituzioni e fondazioni in cui sono chiamati ad operare.

2. Quando ne siano richiesti e comunque ogni due anni, coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma uno l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione può revocarla, previo parere della Commissione per le nomine".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.

Perrin (UV): La votation précedente est erronée: nous n'étions pas onze, mais dix. Il manquait Stévenin.

Presidente: Il Consigliere Perrin ha ragione. Lo ringrazio e comunico l'esito esatto.

Esito della votazione

Presenti: 30

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura di un sub-emendamento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 testé approvato, presentato dai Consiglieri Andrione, Louvin e Voyat.

Sub-emendamento

Art. 8

Modificare l'emendamento al punto 3:

sostituire la parola "può" con la parola "deve".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il sub-emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Astenuti: 19 (Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Mafrica, Martin, Milanesio, Monami Cristina, Pascale, Ricco, Rusci e Trione,)

Il Consiglio non approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9

(Sostituzioni)

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata ai sensi della presente legge cessi l'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo competente provvede alla sostituzione seguendo la procedura stabilita.

2. In caso di necessità ed urgenza, l'organo competente può provvedere ad una nomina provvisoria, in attesa del completamento della procedura di sostituzione, scegliendo, in quanto possibile, il candidato tra quelli già scrutinati dalla Commissione competente e ritenuti idonei.

Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 9, proposto dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamento

Art. 9

Al secondo comma dell'articolo 9 le parole "Commissione competente" sono sostituite dalle seguenti "Commissione per le nomine".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 30

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 9 emendato.

Articolo 9

(Sostituzioni)

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata ai sensi della presente legge cessi l'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo competente provvede alla sostituzione seguendo la procedura stabilita.

2. In caso di necessità ed urgenza, l'organo competente può provvedere ad una nomina provvisoria, in attesa del completamento della procedura di sostituzione, scegliendo, in quanto possibile, il candidato tra quelli già scrutinati dalla Commissione per le nomine ritenuti idonei.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10

(Incompatibilità)

1. Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal comma due dell'articolo 1, gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

b) dipendente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Eventuali deroghe alle incompatibilità di cui al comma precedente potranno essere previste mediante specifici e motivati provvedimenti del Consiglio regionale, approvate a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Presidente: Do lettura degli emendamenti all'articolo 10 proposti dai Capigruppo della maggioranza.

Emendamenti

Art. 10

- Le lettere a e b del primo comma dell'articolo 10 sono sostituite dalle seguenti:

"a) Consiglieri regionali;

b) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Società e Aziende della Regione".

- Dopo la lettera b) del primo comma dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti lettere c e d:

"c) consulenza continuativa prestata in favore della Regione e degli Enti soggetti a controllo regionale o collaborazione continuativa con gli stessi;

"d) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori di Stato, appartenenti alle Forze Armate".

- E' soppresso il secondo comma.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Chiedo ora ai Consiglieri Andrione, Louvin e Voyat, se i loro tre emendamenti all'articolo 10 devono essere messi in votazione uno per uno o possono essere messi in votazione tutti e tre insieme....

Bene, allora do lettura di un emendamento all'articolo 10, presentato dai Consiglieri Andrione, Louvin e Voyat.

Emendamento

Articolo 10

E' soppressa la lettera a), con le parole "Consigliere regionale".

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV): Nous avons l'impression que, une certaine heure venue, on a un peu la tendance à faire comme si tout allait rapidement "a tarallucci e vino". Tout à l'heure nous avons assisté, malheu-reusement, à une opposition, de la part de la majorité, sur un amendement qui aurait porté de la qualité à l'article 8, en posant comme condition nécessaire la révocation en cas de non accomplissement dans les formes dues et correctes du mandant.

Nous voudrions simplement attirer maintenant l'attention sur l'importance de cet amendement. Nous l'avons déjà dit. C'est un amendement qui va dans le sens d'empêcher que cette loi soit repoussée par les organes de contrôle et contienne une illégalité évidente. L'article 17 du Statut est même trop clair à ce sujet, il y a une réserve de loi absolue de l'Etat en la matière. On ne peut invoquer le Statut quand cela nous plaît et ne pas en accepter parfois quelques conséquences négatives. Il faut accepter commoda ac incommoda, et dans ce cas, malheureusement, c'est une limitation de notre puissance législative.

D'ailleurs, étant dans la matière électorale, parce que l'incompatibilité tient toujours à là matière électorale, il y a une double irrégularité: il y a une irrégularité dans le fait de statuer sur cela et il pourrait y en avoir une aussi, dans le sens de ne pas avoir la majorité requise. C'est évidemment l'organe de contrôle qui sera chargé, de vérifier ces éventuelles irrégularités.

Je tiens à donner une réponse au Conseiller Mafrica et également au Conseiller Riccarand, qui a rappelé le même argument, dans le sens de dire "ma la prassi consolidata" par d'autres Régions ou même par la Région valdôtaine. "La prassi" ne fait pas la loi. Le fait qu'il y ait des lois à adopter en absence de pouvoir, qu'il y ait des lois en conflit avec le Statut ou la Constitution, ne nous oblige pas à suivre ces mêmes principes et à y donner cours. Le fait que cela ait un fondement politique, ne doit pas autoriser ce Conseil à aller au-delà de ceux qui sont, dans les faits, ses pouvoirs; et que cette irrégularité tienne réellement de la nature électorale de la disposition en question, est confirmé par la nature même de l'institut que nous avons prévu: l'incompatibilité, c'est-à-dire l'impossibilité à maintenir en même temps deux fonctions. C'est même trop clair! Nous avons ici une prévision d'impossibilité de la part des membres de ce Conseil de garder en même temps les deux fonctions.

Nous reviendrons sur le troisième des amende-ments concernant cet article, sur le découpage curieux que l'on fait dans les situations d'incom-patibilité que l'on veut prévoir. Nous nous bornons simplement ici à rappeler que cette disposition que nous adoptons, et nous le disons avec un certain regret parce que cette loi peut quand même représenter un pas de l'avant vers une certaine transparence, avec les réserves et limitations qui ont déjà été évoquées par d'autres membres de ce groupe, mais nous le regrettons beaucoup que l'on n'ait pas voulu, dans cette salle ou dans d'autres circonstances, aller à fond dans l'examen de cette disposition pour éviter qu'il y ait, comme je le disais une guillotine de la part de l'organe de contrôle ou dans un deuxième temps de la Cour constitutionnelle

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 10, del quale abbiamo già dato lettura.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 11

Contrari: 20

Il Consiglio non approva

Presidente: Do lettura del sub emendamento all'articolo 10, presentato dai Consiglieri Andrione, Louvin e Voyat.

Emendamento

Articolo 10

All'emendamento presentato, dopo le parole "dipendenti della Regione" e prima delle parole "e degli Istituti", inserire le parole "e dello Stato".

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il sub-emendamento all'articolo 10, testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 11

Contrari: 20

Il Consiglio non approva

Presidente: Do lettura di un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 10, presentato dai Consiglieri Andrione, Louvin e Voyat.

Emendamento

Articolo 10

Il comma 3 dell'articolo 10 è soppresso.

Riccarand (VA): (fuori microfono - incomprensibile).

Presidente: L'emendamento non chiede che sia soppresso il comma che così recita: "3. Le incompatibilità di cui al primo comma non si applicano alle nomine o designazioni effet-tuate..."?

Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV): Je profite de l'occasion pour énoncer quelques argumentations, pour expliquer les raisons pour lesquelles nous avons présenté cet amendement. D'abord la référence au deuxième et au troisième alinéa a été faite sur la base d'une texte informel, que l'on a rédigé avec les bureaux, pour recomposer le texte définitif à partir des multiples amendements qui avaient été présentés. En tout cas, il se rapporte à l'alinéa où l'on dit "le incompatibilità di cui al primo comma non si applicano alle nomine o designazioni", afin que tous les conseillers soient renseignés sur la portée et la nature de cet amendement.

Nous sommes tout à fait perplexes vis-à-vis d'un alinéa où l'on prévoit une incompatibilité relative. Il y a des positions plus incompatibles et il y en a de moins incompatibles. Alors, nous avons des Conseillers, dans l'hypothèse que je crois déceler dans ce texte, qui peuvent rester dans leurs fonctions et il y en a d'autres qui ne peuvent pas rester dans leurs fonctions. Or, nous avons déjà dit que nous ne partageons pas le fait que l'on intervienne sur cette matière, mais puisque telle est la volonté de la majorité qui est en train de porter de l'avant ce texte, nous ne pouvons pas faire à moins de remarquer qu'il y a dans cela une profonde injustice, parce que à quelque conseiller on ne reconnaît pas le droit de maintenir des charges, sans même préciser qui et dans quelles limites, et d'autres par contre pourraient le faire. Donc toutes les nominations et les désignations effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi, devraient être exclues de l'application de cette loi "se non dopo la loro naturale scadenza". Ici il n'est pas question de "scadenza" comme sur les produits alimentaires, mais il y en a qui sont un peu suspectes parmi ces possibles situations d'incompatibilité.

Je voudrais poser une fois de plus le cas, excusez-moi messieurs les Conseillers qui en faites partie, du Comité olympique. Quand nous avons nommé dans cette salle les membres du comité olympique, il y en a ici deux qui sont présents et qui pourront peut-être nous fournir quelques éclaircissements à ce sujet, nous n'avons pas donné échéance à leur mandat. Il n'est pas prévu dans la loi, puisque la loi ne le prévoit pas. La délibération où l'on prévoit que le Conseil nomme des représentants, ne contient pas d'échéances naturelles ou formelles. C'est bien pour cela que nous posons la question: est-ce qu'il est opportun de laisser une zone d'ombre, une zone grise en quelque sorte et de laisser les Conseillers Milanesio et Trione, à l'occurrence, comme d'ailleurs le Conseiller Faval, absent justifié cet après-midi, dans cette grave incertitude au sujet de leur incompatibilité, ce qui pourrait également être reproché par des organes de nature juridictionnelle? Nous estimons qu'il faut mettre un peu de clarté dans cela et l'amendement que nous proposons est extrêmement simple et net.

Il n'y a pas de plus incompatibles et de moins incompatibles, si vous estimez devoir garder cette incompatibilité, elle doit être gardée tout court. Voilà le sens de cet amendement qui, à notre avis, est de nature à ramener un peu de clarté dans cette matière si délicate.

Président: Le Conseiller Bich a demandé la parole; il en a la faculté.

Bich (PSI): Senza dare alcun significato politico o di schieramento, vorrei votare a favore dell'emendamento richiesto dai Consiglieri dell'Union Valdôtaine per le incompatibilità di cui al primo comma e mi riferisco in particolare alla parte concernente il punto b) "dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Società e Aziende della Regione", sul quale grava un parere negativo del prof. Dal Piaz - cui ha fatto cenno il Consigliere Riccarand, ma di cui sono a conoscenza anche gli organi della Regione -, della cui lettura vi gratifico, ma che, se acquisito e provato, comporterebbe un eventuale giudizio di responsabilità contabile sulle attribuzioni di questi incarichi già esistenti e già in atto.

Pertanto, vista l'incombenza e per evitare ulteriori possibilità in questa direzione, io sono favorevole all'emendamento.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Anche questo emendamento è stato aggiunto in seguito, perché non era contenuto nella formulazione originaria della nostra proposta di legge. Il provvedimento potrebbe anche avere una sua giustificazione, ma si presta sicuramente al mantenimento di situazioni piuttosto delicate, come è stato ricordato dal Consigliere Bich.

Per questo motivo il nostro voto è contro l'emendamento e favorevole al mantenimento del testo originario.

Presidente: Non vorrei complicare le cose, ma credo di non aver ben capito. Noi abbiamo già votato l'emendamento all'articolo 10, adesso votiamo l'emendamento dell'Union Valdôtaine che propone di eliminare il terzo comma, che ora diventa secondo. E' di questo che stiamo par-lando...

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 10, del quale abbiamo già dato lettura.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 13

Contrari: 18

Il Consiglio non approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 10 emendato.

Articolo 10

(Incompatibilità)

1. Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal comma due dell'articolo 1, gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) Consiglieri regionali;

b) dipendenti della Regione e degli enti, istituti, società e aziende della Regione;

c) consulenza continuativa prestata in favore della Regione e degli enti soggetti a controllo regionale o collaborazione continuativa con gli stessi;

d) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori di Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Le incompatibilità di cui al comma uno non si applicano alle nomine o designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la loro naturale scadenza ovvero nel caso in cui per qualunque causa venga attivata la procedura di sostituzione.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 emendato testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 20

Contrari: 11

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 11.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'elenco delle nomine e designazioni che devono essere effettuate nel primo semestre 1991 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Do lettura dell'articolo 12.

Articolo 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Il Consigliere Riccarand ha chiesto la parola per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Il Gruppo Verde Alternativo voterà a favore di questa proposta di legge nel testo che è stato approvato.

Questo testo ha introdotto in alcuni casi dei correttivi positivi, mentre in altri ha introdotto degli emendamenti peggiorativi rispetto al testo iniziale; tuttavia, solo nel punto concernente la composizione della Commissione c'è stato un peggioramento significativo.

A nostro avviso, rimane valida l'impalcatura complessiva della proposta di legge che, se bene applicata, ci permetterà di compiere un passo in avanti lungo la via della buona amministrazione. Per questo motivo il nostro voto è favorevole.

Presidente: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bondaz; ne ha facoltà.

Bondaz (DC): Non posso che esprimere il compiacimento della Giunta regionale per l'approvazione di questa legge che, dopo un iter travagliato ed un'ampia, aperta ed interessante discussione consiliare, ci fa compiere un ulteriore passo in avanti verso la migliore trasparenza possibile, che a noi preme tanto, nelle nomine della pubblica amministrazione.

Con questa legge non raggiungiamo sicuramente il "top", ma crediamo di mettere un bel mattone nell'edificio della nostra autonomia.

Mi auguro che le perplessità sollevate in questa sede, specie dal Consigliere Rollandin, non trovino riscontro nella realtà, anche se le novità creano sempre, specie all'inizio, degli attriti o delle difficoltà di interpretazione. Poiché credo che con l'approvazione di questo testo il Consiglio faccia comunque un buon lavoro, come Presidente della Giunta non posso che augurarmi che la legge sia approvata da tutto il Consiglio regionale.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.

Louvin (UV): Brièvement monsieur le Président, je ne retiendrai pas votre attention très longtemps.

Nous sommes plutôt déçus, nous ne cachons pas notre sentiment par rapport à l'attitude qu'a démontrée la majorité dans cette circonstance, c'est-à-dire celle de vouloir faire sourde-oreille à des remarques qui n'étaient pas de nature formelle, mais tout à fait substantielle. D'ailleurs la méthode par laquelle l'on arrive aujourd'hui à approuver cette loi, nous a démontré que très souvent les choses que l'on discute en Commission sont remaniées à l'extérieur et que les textes que nous trouvons en face de nous, ici dans la salle du Conseil, sont complètement remaniés sans avoir le temps d'y dédier l'attention qu'ils requièrent.

C'est donc une grande déception que nous exprimons et, en même temps, nous voudrions formuler le voeux que cette brique, "il mattone", que l'on veut approuver ne soit pas employée d'une façon trop violente ou ne s'avère pas, comme l'a souligné le collègue Rollandin, largement inutile, si ce n'est qu'une simple entrave dans des procédures qui aboutissent très souvent à des résultats qui sont hors d'une logique de transparence et de qualité. C'est la raison pour laquelle le Groupe de l'Union Valdôtaine s'abstient sur l'ensemble de la loi proposée.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV): Convengo che il Presidente della Giunta debba compiacersi per l'approvazione di questa legge, perché è riuscito a far passare gli emendamenti che voleva, con i quali la Giunta si riprende alcune competenze che prima erano del Consiglio. Egli ha detto che con l'approvazione di oggi non si otterrà la massima trasparenza, ma si metterà un primo mattone. Io direi che questo primo mattone sarà messo molto in basso.

In relazione alle accuse all'Union Valdôtaine, di aver voluto discutere la legge nell'adunanza precedente e di presentare oggi degli emendamenti, ci sarebbe anche da precisare che il Presidente del Consiglio non ha risposto al Consigliere Viérin, che aveva chiesto se era normale la procedura di rinviare la legge alla Commissione, dove la Giunta o la maggioranza avrebbero presentato degli emendamenti, che però sono stati presentati solo oggi direttamente qui in Consiglio regionale.

Vorrei anche far presente che la legge iniziale era composta da nove articoli, mentre in Commissione, su proposta della Giunta e della maggioranza, gli articoli sono diventati dodici, e che gli emendamenti non sono stati proposti in Commissione, ma direttamente qui in Consiglio regionale, esautorando di fatto la Commissione in ben dieci articoli. La legge, dopo essere partita con nove articoli, è arrivata a dodici con gli emendamenti della Commissione e della maggioranza, e all'ultimo giorno, dopo un rinvio ed una discussione di oltre cinque mesi, sono stati presentati, direttamente qui in Consiglio, gli emendamenti a ben dieci articoli.

E' evidente, Consigliere Milanesio, che non potevamo approvare "d'emblée" una legge di questo genere. L'abbiamo dichiarato pubblicamente ed abbiamo cercato anche di portare dei chiarimenti, come ad esempio laddove si dice che "può essere sostituito", mentre noi proponevamo la dizione "deve essere sostituito" chi non si attiene alla legge e al mandato ricevuto. Sappiamo benissimo però, e lo verificheremo nel prossimo futuro, che, come è già successo altre volte, qualcuno sarà sostituito, ma qualcun altro no..

Mi dispiace inoltre che alla discussione sulla legge e sugli emendamenti non abbia partecipato l'ex Capogruppo del PCI, ma il Capogruppo del PDS, che è molto diverso da quello che noi conoscevamo una volta.

Presidente: Colleghi Consiglieri, poiché il Consiglio non è finito, vi pregherei di prendere posto.

Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente: Questa mattina vi è stata distribuita una risoluzione sulla tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier, proposta dal Presidente della Giunta, che è stata iscritta all'ordine del giorno con una maggioranza di due terzi. Chiederei che il Consiglio si pronunci in merito, data l'urgenza che era stata significata.