Oggetto del Consiglio n. 1877 del 15 febbraio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1877/IX - Disegno di legge: "Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica".
Presidente: Il Vicepresidente Bich ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 242, iscritto al punto 44 dell’ordine del giorno; ne ha facoltà.
Bich (PSI): Signor Presidente, egregi Consiglieri, il disegno di legge n. 242, ha per finalità il riordino di una delle principali attività di supporto allo sviluppo turistico della nostra Regione, la qualificazione del personale addetto al settore ricettivo (alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, eccetera).
In questo caso si tratta sostanzialmente di costituire un ente autonomo, con proprio ordinamento, avente capacità di iniziativa e di coordinamento nella delicata fase della formazione del personale addetto ai servizi turistici a tutti i livelli e per ogni specializzazione, nonché il personale, da riqualificare, proveniente da altre attività produttive.
Sul piano pratico, uno dei fini principali della legge n. 242 è quello di sganciare il funzionamento della scuola alberghiera regionale, con sede a Châtillon, dalla dipendenza rigidamente burocratica ed istituzionale dell’Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, affidandola ad una gestione autonoma più flessibile ed improntata a criteri economici ed imprenditoriali. In quell’ambito possono associarsi l’iniziativa dell’ente pubblico regionale e le espressioni più specifiche del settore con le associazioni di categoria, ed altre organizzazioni private in seguito meglio individuabili.
Il risultato dovrebbe essere quello di ottenere un’organizzazione molto più versatile e adatta alla domanda in evoluzione qualitativa, del comparto turistico-alberghiero in Valle d’Aosta.
Ad avviso dello scrivente, andrebbe affrontata meglio la specifica problematica concernente le dotazioni organiche del personale della fondazione, in relazione a quelle esistenti. L’attuale struttura non dispone infatti di un proprio organico fisso e di ruolo.
E’ quindi da modificare il concetto, come successivamente è stato modificato, di procedere ad assunzioni stagionali, poiché, così facendo in omaggio alla citata flessibilità, si perdono i collaboratori più validi e qualificati. E’ quindi opinione dello scrivente che questa istituzione debba fondare i proprio organici suddividendoli in:
a) personale direttivo, amministrativo, istruttori-docenti, addetti alla manutenzione e custodia dello stabile;
b) docenti, con limitato impegno orario, da assumere con le più diverse forme contrattuali.
Questi due aspetti sono stati recepiti in un emendamento, discusso dalla Commissione ed accettato all’unanimità.
Resta ancora in piedi il problema del riassorbimento del personale non di ruolo ed avventizio che attualmente opera all’interno della struttura.
In conclusione, si ritiene che il disegno di legge n. 242 modernizzi il segmento della professionalizzazione degli addetti al comparto turistico. Ad avviso dello scrivente, va comunque fatto rilevare quanto lo strumento della fondazione sia meno efficace della creazione di un ente economico di gestione, come una società per azioni, che senz’altro avrebbe accolto in modo più confacente quel ramo di iniziativa privata che si intende intrecciare al capitale pubblico.
Questo è il contenuto della relazione, che chiede al Consiglio di esprimersi favorevolmente nei confronti del disegno di legge n. 242.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.
Ricco (DC): Dopo la chiarissima relazione del collega Bich, mi rimane ben poco da aggiungere, anche se mi corre ugualmente l’obbligo di riassumere la mia breve relazione.
Come già sapete, il turismo, per la nostra Valle, riveste un ruolo di primissima importanza ed è un settore trainante. Pertanto, se non vogliamo essere superati o schiacciati dalla concorrenza, abbiamo il dovere di tendere non solo ad un miglioramento quantitativo, ma soprattutto ad un miglioramento qualitativo delle infrastrutture e della nostra organizzazione turistica.
Per raggiungere tale sviluppo qualitativo, si ravvisa la necessità di perseguire una sufficiente politica di formazione, impiegando necessarie risorse, realizzando strutture migliori e coinvolgendo le categorie di operatori turistici.
Finora, in questo settore, la Regione, utilizzando dei fondi Cee, ha organizzato dei corsi alberghieri che avevano una durata annuale ed erano destinati a giovani in possesso della terza media. Con questi corsi si sono ottenuti buoni risultati, per quanto riguarda la qualificazione dell’offerta turistica valdostana.
Considerato, come dicevo, che il settore turistico è in costante evoluzione e tende sempre al meglio, si ritiene che i suddetti corsi non siano più sufficienti, nella loro attuale impostazione, a soddisfare le esigenze del settore.
Si ritiene che manchi una solida struttura permanente, capace di gestire in modo elastico e continuo programmi di formazione, non ristretti al solo settore alberghiero o alla sola categoria dei giovani alla ricerca del primo impiego.
Con il presente disegno di legge n. 242, d’intesa con le forze economiche e sociali, si intende promuovere l’istituzione di un ente di diritto privato, denominato "Fondazione per la formazione professionale turistica", ed affidare a tale fondazione il compito di organizzare e gestire scuole e corsi di formazione e riqualificazione per operatori e lavoratori dei diversi settori del turismo.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Faval; ne ha facoltà.
Faval (UV): J’ai seulement une petite question à poser à l’Assesseur, puisque sur cet argument, on avait déjà longuement discuté tant en commission qu’à l’occasion de la discussion en Conseil régional, quand on a renvoyé la votation du projet de loi. J’ajoute, avant de poser la question, que nous voudrions vraiment que cette nouvelle organisation du secteur du tourisme puisse représenter, de la part de l’administration régionale, la capacité de donner toutes les réponses nécessaires aux différentes activités du secteur, et surtout d’avoir la capacité et la volonté d’utiliser au mieux et de façon agile et flexible, cette structure, qui est représentée fondamentalement par l’école hôtelière de Châtillon et de ne pas s’arrêter au secteur hôtelier, mais d’élargir les possibilités d’intervention dans un tas d’autres secteurs. J’en cite quelques-uns, par exemple, les cours pour les moniteurs de ski. La partie théorique qui doit être un peu plus soignée, comme l’apprentissage des langues, pourrait être gérée et réalisée directement à l’intérieur de cette structure. La même chose vaut pour les guides de haute montagne et je m’arrête là parce qu’il y a de nouvelles professions et de nouveaux profes-sionnalismes, qu’il faut pouvoir soigner à l’intérieur de cette activité.
Donc, je voudrais vraiment que le Conseil régional puisse lire ce projet de loi dans ce sens, le plus large possible et avec la flexibilité nécessaire pour réaliser le tout.
Je voudrais quand même demander à l’Assesseur, en ce qui concerne la lettre g) de l’article 2, c’est-à-dire la partie qui concerne le personnel actuellement en service, s’il a pu régler et vérifier la question avec les syndicats; chose que nous avions demandée à l’occasion de la discussion et illustration de l’argument en commission, ainsi qu’à l’occasion de la discussion en Conseil régional, parce qu’il s’avère évident que, après une série d’années de travail, des situations même une peu différentes les unes des autres, se sont créées par rapport aux dépendants qui travaillent à l’intérieur de la structure actuelle.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.
Pascale (PSI): Credo che uno degli obiettivi di questa legge sia proprio quello illustrato dal Consigliere Faval: creare una struttura agile e snella, non vincolata dall’apparato burocratico, che estenda la sua attività in tutti i settori del turismo. Mi pare che questo sia anche detto chiaramente nella lettera a) dell’articolo 2, dove si precisa che l’attività di formazione e riqualificazione professionale della fondazione, deve estendersi ai diversi settori del turismo.
Sarà poi compito di questa organizzazione, che avrà una sua autonomia, strutturarsi ed organizzarsi in modo da rispondere alle esigenze dell’offerta turistica del nostro mercato.
Per quanto riguarda il problema del personale, ricordo che si era trovata questa formula, perché, a detta degli uffici, consentiva di superare eventuali obiezioni della Commissione di Coordinamento. Qui si parla di "priorità", ma nei contatti informali con i sindacati, avevo comunque dato assicurazione, come l’avevo già data allo stesso personale, che il problema del personale sarebbe stato preso in seria considerazione. Del resto, tale assicurazione l’avevo già dichiarata allo stesso personale a settembre, quando minacciava di non aprire più i corsi a causa di quella situazione precaria in cui si trascinava da anni. Ebbene, noi vogliamo porre rimedio a questa situazione.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Faval; ne ha facoltà.
Faval (UV): D’accord. Il est quand même important que le Conseil régional puisse donner les indications aux organes, qui vont être nommés par la suite à la votation de ce projet de loi et qui devront gérer directement la situation. Il est important que le Conseil régional prenne des engagements très sérieux, précis, envers les employés de l’école hôtelière, de façon à obtenir que ces personnes, dans le cas où elles désirent continuer à travailler à l’intérieur de cette structure, puissent trouver leur place.
On ne peut pas se permettre, comme responsa-bilité envers ces gens-là, de laisser que ce soit ensuite le Conseil d’administration ou le conseil de direction, parce que ici on ne spécifie pas exacte-ment, on parle généralement d’un organe qui devra s’adonner... ici il faut que le Conseil régional se donne un engagement très précis, par rapport à l’utilisation dans la future structure des employés, actuellement embauchés auprès de l’école hôtelière.
Dans ce sens nous aimerions avoir des assurances de la part de l’Assesseur.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Encore sur le problème du personnel. Je veux demander à l’Assesseur une précision, afin d’éviter une prise de position des organisations syndicales, à l’instant celle de effectuée après l’approbation de la loi sur l’éva-luation des effets sur l’environnement des différents ouvrages publics. Je crois que, à part le problème de nature politico-syndicale du personnel déjà en service à l’école hôtelière de Châtillon, il y a également et à ce sujet, j’aimerais avoir des précisions de la part de l’Assesseur, la nécessité de respecter les procédures établies par la loi numéro 63, de 1989. Cette loi impose une négociation obligatoire et non pas discrétionnelle, entre l’administration régionale et les organisations syndicales sur tous les thèmes concernant les effectifs, les bureaux et personnel.
C’est à cet égard, que je demande si cette confrontation a eu lieu afin d’éviter de nouvelles prises de position, des organisations syndicales qui pourraient, et c’est là le souci principal avoir des conséquences sur les décisions du président de la commission de coordination.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.
Pascale (PSI): Non mi pare che in questo caso si possa applicare l’accordo tra Regione e sindacati, perché non si tratta di un organo regionale: noi creiamo una struttura autonoma, nella quale è presente la Regione, ma nella quale saranno certamente presenti anche privati ed associazioni o società private.
A me pare che nella legge vi sia una duplice garanzia per il personale: la prima è ravvisabile nella circostanza, che nel consiglio di amministrazione che guiderà la fondazione, ci sarà comunque una maggioranza designata dal Consiglio regionale, quindi dalla parte politica, alla quale faremo presente l’esigenza scaturita dal Consiglio; la seconda è ravvisabile nella dizione "priorità" riferita al personale esistente, salvo rinuncia dello stesso. Gli uffici mi hanno detto che oltre non si sarebbe potuti andare, anche perché la fondazione, che non è un ufficio regionale, è una struttura autonoma, alla quale, sia pure formalmente, dobbiamo garantire l’autonomia.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Je n’ai pas compris la logique du raisonnement fait par l’Assesseur. Il suffit de créer un autre organe de nature privée pour dépasser la loi 63/89. Même si le personnel qui aujourd’hui exerce ses fonctions au sein de l’administration régionale pose totalement sans cet organe. Le tout me semble un peu contradictoire. Il est vrai que nous ne mettons pas en discussion la nature future de cet organe, mais vu que actuellement ce personnel est un personnel régional, à mon sens il devrait y avoir...
(...Interruption...)
...Oui, qui est payé par l’administration régionale. L’école hôtelière de Châtillon qui est-ce qui la paye?.
(...Interruption...)
...en tout cas nous vérifierons la portée du problème.
Presidente: Se i Consiglieri relatori non intendono replicare, passiamo all’esame dell’articolato.
Do lettura dell’articolo 1.
Articolo 1
1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo delle attività turistiche in Valle d’Aosta, la Regione promuove, in accordo con le forze economiche e sociali, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione, che assuma il compito di organizzare e gestire scuole e corsi di formazione e riqualificazione per operatori e lavoratori dei diversi settori del turismo.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 1 testé letto.
Esito della fondazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi ed a compiere gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all’articolo 1, a condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
a) scopo della Fondazione dovrà essere lo svolgimento, in Valle d’Aosta, di attività di formazione e riqualificazione professionale nei diversi settori del turismo;
b) l’attività formativa non dovrà essere limitata alla sola prima qualificazione, ma dovrà estendersi a specifici corsi di secondo livello, anche a carattere non ricorrente; dovrà inoltre essere perseguito, ove possibile, l’abbinamento dell’attività formativa ad iniziative di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unità produttive dei diversi settori del turismo;
c) la Fondazione dovrà avere durata non inferiore a 30 anni, a partire dalla data dell’atto costitutivo;
d) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo, formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri soci fondatori; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore alla metà del totale;
e) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull’amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione, scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti;
f) la nomina dei componenti di designazione regionale, facenti parte dell’organo di amministrazione e di quello di revisione, dovrà avvenire con delibera del Consiglio regionale;
g) la Fondazione dovrà dotarsi di una struttura a carattere permanente per quanto concerne gli aspetti didattico-organizzativi (fabbricati, attrezzature, personale direttivo ed amministrativo) e con carattere di flessibilità per quanto attiene ai docenti da impiegare e alle attività da svolgere; a tale proposito, ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell’ambito dei corsi di addestramento alberghiero finora organizzato dalla Regione;
h) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dall’articolo 3, dai conferimenti degli altri soci fondatori;
i) l’attività della Fondazione dovrà essere finanziata dai contributi regionali di cui all’articolo 4, dai contributi degli altri soci fondatori e da altri eventuali contributi o liberalità di enti pubblici o di privati; potrà inoltre prevedersi il versamento di quote di iscrizione e di partecipazione da parte degli allievi; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l’attività della Fondazione o per l’incremento del patrimonio della stessa;
l) dovrà essere previsto che l’organo di amministrazione della Fondazione, approvi e trasmetta, ogni anno, una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrino l’attività svolta e i risultati conseguiti;
m) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati, utilizzando in misura pari o superiore al 50 per cento finanziamenti regionali.
Presidente: All’articolo 2 vi sono due emendamenti.
Do lettura dell’emendamento proposto dalla IV Commissione consiliare permanente.
Emendamento
Articolo 2
- La lettera b) del 1° comma è così sostituita:
"b) l’attività formativa si articolerà in corsi di diverso livello anche a carattere non ricorrente; dovrà inoltre essere perseguito, ove possibile, l’abbinamento dell’attività formativa ad iniziative di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unità produttive dei diversi settori del turismo;".
- Alla lettera g) del 1° comma le parole "personale direttivo ed amministrativo" sono sostituite dalle parole "personale direttivo, amministrativo ed esecutivo".
Presidente: Do lettura dell’emendamento proposto dalla V Commissione consiliare permanente.
Emendamento
- All’articolo 2, lettera f), dopo le parole "Consiglio regionale" togliere il punto e virgola e aggiungere le parole "con voto che garantisca la presenza della minoranza;".
Presidente: Se non ci sono obiezioni, pongo in votazione congiunta tutti gli emendamenti testé letti.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente: Do lettura dell’articolo 2 emendato.
Articolo 2
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi ed a compiere gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all’articolo 1, a condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
a) scopo della Fondazione dovrà essere lo svolgimento, in Valle d’Aosta, di attività di formazione e riqualificazione professionale nei diversi settori del turismo;
b) l’attività formativa si articolerà in corsi di diverso livello anche a carattere non ricorrente; dovrà inoltre essere perseguito, ove possibile, l’abbinamento dell’attività formativa ad iniziative di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unità produttive dei diversi settori del turismo;
c) la Fondazione dovrà avere durata non inferiore a 30 anni, a partire dalla data dell’atto costitutivo;
d) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo, formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri soci fondatori; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore alla metà del totale;
e) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull’amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione, scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti;
f) la nomina dei componenti di designazione regionale, facenti parte dell’organo di amministrazione e di quello di revisione, dovrà avvenire con delibera del Consiglio regionale, con voto che garantisca la presenza della minoranza;
g) la Fondazione dovrà dotarsi di una struttura a carattere permanente per quanto concerne gli aspetti didattico-organizzativi (fabbricati, attrezzature, personale direttivo, amministrativo ed esecutivo) e con carattere di flessibilità per quanto attiene ai docenti da impiegare e alle attività da svolgere; a tale proposito ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell’ambito dei corsi di addestramento alberghiero finora organizzato dalla Regione;
h) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dall’articolo 3, dai conferimenti degli altri soci fondatori;
i) l’attività della Fondazione dovrà essere finanziata dai contributi regionali di cui all’articolo 4, dai contributi degli altri soci fondatori e da altri eventuali contributi o liberalità di enti pubblici o di privati; potrà inoltre prevedersi il versamento di quote di iscrizione e di partecipazione da parte degli allievi; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l’attività della Fondazione o per l’incremento del patrimonio della stessa;
l) dovrà essere previsto che l’organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta, ogni anno, una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrino l’attività svolta e i risultati conseguiti;
m) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati, utilizzando in misura pari o superiore al 50 per cento finanziamenti regionali.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 2 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 3.
Articolo 3
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all’articolo 1 attraverso:
a) il conferimento in comodato, per la durata della Fondazione, degli immobili attualmente destinati a sede dei corsi alberghieri regionali, in Comune di Châtillon, con tutte le relative pertinenze ed arredi;
b) l’assegnazione di una somma capitale di lire 100 milioni.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 4.
Articolo 4
1. La Regione eroga, a favore della Fondazione di cui all’articolo 1, un contributo annuo, a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione medesima.
2. La Fondazione potrà fruire inoltre dei contributi per attività e per investimenti, disciplinati dalle vigenti leggi regionali, alle stesse condizioni previste per gli enti pubblici.
3. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati, potranno essere disposte con successive leggi regionali.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 5.
Articolo 5
1. La costituzione del comodato sugli immobili, di cui alla lettera a) dell’articolo 3, e l’erogazione della somma di cui alla lettera b) dello stesso articolo, avverranno in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 6.
Articolo 6
Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei soci fondatori, diretti a formarne il patrimonio iniziale, sono assunti a totale carico della Regione.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 7
Articolo 7
1. L’onere derivante dalla applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 lettera. b) della presente legge, stabilito in lire 100 milioni, graverà sull’istituendo capitolo 37225 "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale turistica" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.
2. Il contributo di cui all’articolo 4 comma 1 della presente legge, stabilito in lire 50 milioni per il 1990, graverà sull’istituendo capitolo 37230 "Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica" del bilancio di previsione della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, afferenti all’esercizio finanziario 1990, si provvede mediante iscrizione di una maggiore entrata di lire 150 milioni a valere sul capitale 1300 "quote fisse di ripartizione sul gettito dell’Iva di cui all’articolo 3 lettera. A della legge 26 novembre 19481 n. 690" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.
4. A decorrere dall’anno 1991, l’onere di cui all’articolo 4 comma 1 della presente legge, viene determinato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), con la legge di bilancio.
5. Alla copertura dell’onere di lire 500 milioni per l’anno 1991, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 90/89, si provvede mediante utilizzo per pari somma delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990/1992.
Presidente: Do lettura dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 7, proposto dalla II Commissione consiliare permanente.
Emendamento
L’articolo 7 è sostituito nel seguente modo:
Articolo 7
1. Per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 lettera b) è autorizzata per l’esercizio 1991, la spesa di lire 100 milioni, che graverà sull’istituendo capitolo 64329 avente la seguente descrizione: "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale e turistica".
Per la corresponsione del contributo di cui all’articolo 4 comma 1° è autorizzata, per l’esercizio 1991, la spesa di lire 400 milioni, che graverà sull’istituendo capitolo 64330 avente la seguente descrizione: "Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale e turistica".
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 500.milioni, iscritto al cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale. E 1.9.).
4. A decorrere dall’anno 1991 gli oneri di cui all’articolo 3, lettera b), e articolo 4, comma 1, vengono determinati, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), con legge di bilancio.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 8
Articolo 8
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990, sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
in aumento
cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’Iva di cui all’articolo 3 lettera. A della legge 26 novembre 1981 n. 690"
lire 150 milioni
Parte spesa
in aumento
Programma regionale 2.2.2.12."Interventi promozionali per il turismo"
Codificazione 2.1.2.4.2.3.10.24.09.
Cap. 37225 (di nuova istituzione) "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale turistica"
legge regionale n. articolo 3 lettera. B
lire 100 milioni
Programma regionale 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo"
Codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24.09
Cap. 37230 (di nuova istituzione) "Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica"
legge regionale n. articolo 4 comma 1
lire 50 milioni
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 8, proposto dalla II Commissione consiliare permanente.
Emendamento
l’articolo 8 è sostituito nel seguente modo:
Articolo 8
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
In diminuzione
cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
Lire 500 milioni
In aumento
Programma regionale: 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo"
Codificazione: 2.1.2.4.2.3.10.24.09.
Cap. 64329 "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale e turistica"
legge regionale n.
lire 100 milioni
Programma regionale: 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il Turismo"
Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.24.09.
Cap. 64330 "Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica"
legge regionale n.
lire 400 milioni
Totale in aumento lire 500 milioni
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 9
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 9 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Se non ci sono dichiarazioni di voto, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
***
