Oggetto del Consiglio n. 1876 del 15 febbraio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1876/IX - Disegno di legge: "Spese per la realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in Comune di Arnad - loc. Glair".
Presidente: Il Consigliere Bich ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 252, iscritto al punto 43 dell’ordine del giorno; ne ha facoltà.
Bich (PSI): Illustrissimo Presidente ed egregi colleghi, il disegno di legge n. 252 persegue il fine di colmare una grave lacuna, nel delicato settore del trattamento delle acque reflue nell’ambito regionale.
Si tratta di poter disporre, in tempi quanto più possibilmente ristretti, di un confacente impianto, che smaltisca il liquame ed i fanghi, oltre che di provenienza civile, anche di risulta da fosse settiche, fosse ime, impianti di depurazione che non prevedano la disidratazione dei fanghi, nonché dei liquami a forte concentrazione organica, provenienti da piccole attività produttive.
Fino ad oggi, per le operazioni di smaltimento effettuate con l’ausilio di autoclavi o mezzi specializzati, ci si è dovuti avvalere di impianti operanti fuori Valle, con notevole aggravio di costi e di oneri passivi.
Con l’approvazione del disegno di legge n. 252, sarà invece possibile espletare in Valle d’Aosta, e precisamente in uno dei due centri di trattamento specializzati, quanto previsto per queste operazioni. Si tratta dell’impianto di Arnad, in attività da alcuni anni, rispondente, insieme a quello di Aosta di prossima apertura, alle esigenze previste dalla legge 6 agosto 1985 n 61, "Interventi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque".
E’ necessario quindi ristrutturare l’intero impianto, sulla base di un nuovo dimensionamento, compatibile con il processo di ossidazione, necessario per compiere il trattamento dei liquami conferiti, che, ripeto, non sarà più solo di natura civile e quindi assoggettato alle tabelle di depurazione previste dalla legge regionale 24 agosto 1982 n. 59, ma dovrà essere rapportato alla tabella A della legge 10 maggio 1976 n. 319, la famosa legge Merli e successive modificazioni.
Sul piano tecnico, si contempla l’inserimento di un bacino di predenitrificazione (sottrazione di azoto) ed un ampliamento del bacino di ossidazione e nitrificazione. Si prevedono inoltre opere integrative e migliorative per la funzionalità dell’impianto, al fine di adattarlo ai nuovi interventi, senza pregiudicare la continuità del ciclo produttivo.
Il progetto si articola in opere civili ed elettromeccaniche e mi compiaccio, egregi Consiglieri, di poter dare qui di seguito le caratteristiche generali dell’intervento, ma se mi esentate dal leggere tutta la descrizione, ve ne sintetizzo le conclusioni.
I dati di progetto prevedono una portata totale di 940 metri cubi al giorno e una portata media oraria di 60 metri cubi. Da questi numeri si evince che questo impianto è di piccole dimensioni, che può funzionare a pieno regime anche recependo quanto contemplato dalla relazione.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore alle Finanze, Lavoyer; ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP): Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di cui sopra sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 2
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in lire 600 milioni, graverà sul capitolo 52520 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 600 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull’accantonamento di cui all’allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell’Ambiente: b: Compattazione discariche ed incenerimento - rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente interventi per le discariche di rifiuti solidi urbani - (area di intervento settoriale - Settore Sanità - E 2.3.); su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di lire 400 milioni.
Articolo 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 67030: "fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 600 000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 52520: "spese per la costruzione di fognature e altre opere di risanamento igienico degli abitati"
- legge regionale 6 agosto 1965, n. 61
- legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, articolo 7
- legge regionale , n.
lire 600.000.000".
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV): D’après ce qu’on a entendu, les interventions pour modifier l’installation d’Arnad, vont dans la direction de permettre aussi aux autres communes d’utiliser cette structure, mais je crois que le point le plus important et délicat, est celui qui modifie même la nature de cet épurateur. Si j’ai bien compris, l’on passe d’un système aérobie à un système un peu différent, avec une série de problèmes qui, à mon avis, devraient être étudiés pour ce qui est des habitations, pour ce qui est du centre d’Arnad, qui est tout près.
Le débat qu’on est en train de mener pour les autres centres qui sont analogues, prévoit aussi des structures qui soient, à même de réduire, sinon d’éliminer, les conséquences de la présence de l’épurateur, c’est-à-dire les problèmes d’odeur. Je ne sais pas si ce thème a été examiné jusqu’au bout et quel est l’avis de la commune d’Arnad sur ce changement. Je crois que la chose, jusqu’à présent, n’a pas été discutée ou tout de même, n’a pas été posée à l’attention de l’administration communale.
Au-delà de la présence possible et de la sensibilisation de la population concernée, je crois qu’ici, si on veut vraiment prévoir un épurateur, qui soit à même d’être géré sans conséquences, il faut prévoir un investissement qui dépasse largement le chiffre prévu par ce projet de loi. Je veux soutenir cette thèse car, d’ici quelque temps, au moment où les travaux seront terminés, s’il n’y aura pas une intervention différente face à ce problème, la même question va se reposer. On terminera les travaux, mais on ne pourra pas démarrer avec le fonction-nement, car ici d’après ce que j’ai compris, il n’y a pas l’intervention la plus importante au-delà du fonctionnement des structures, c’est-à-dire la possibilité d’intervenir, comme on fera pour les autres épurateurs qui ont une installation de ce genre, pour éliminer les conséquences néfastes de la présence des épurateurs.
Alors, je voudrais savoir si cette intervention constitue la première tranche, si on a prévu ou non une deuxième intervention et quel est l’avis de la commune concernée, par rapport à ces modifications qui ne sont pas des détails. Elles modifient entiè-rement le fonctionnement d’un système à l’autre. Je ne voudrais pas oublier, que cette modification est la source des conséquences plutôt difficiles à soutenir, pour ce qui est de la population environ-nante. Par conséquent, je demanderai d’avoir des précisions.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Bich; ne ha facoltà.
Bich (PSI): Non vorrei sottrarre spazio al collega Mostacchi, che in materia di vincoli è estremamente puntiglioso, ma mi sembra che il problema posto dal Consigliere Rollandin, sia stato affrontato anche in altri centri di depurazione ed in particolare nella linea di depurazione prevista nel centro di Pollein.
Tale problematica è stata affrontata, sia pure molto superficialmente, in sede di commissione e penso che possa essere superata mediante opere di copertura del bacino di ossidazione e nitrificazione, che è quello che crea più...
(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)
... Visto che è la linea passante dalla prede-nitrificazione al successivo bacino di ossidazione e nitrificazione da originare gli odori, io credo che il problema possa essere eliminato in questo modo.
Adesso non so se sia il caso di riportare il disegno di legge in commissione oppure se la Giunta sia in grado di assumere immediatamente una posizione sulla questione.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Beneforti; ne ha facoltà
Beneforti (DC): In aggiunta a quanto è stato detto dal Consigliere relatore Bich, vorrei rispondere a quanto chiesto dal Consigliere Rollandin dicendo che la spesa prevista da questo disegno di legge interessa la realizzazione di tutto il progetto.
Nel corso di un incontro che abbiamo avuto con l’amministrazione comunale di Arnad e con l’Iseco, abbiamo esaminato anche questo aspetto, tant’è che le nuove tecnologie, cui il progetto ricorre, prevedono anche l’abbattimento degli odori di cui parlava il Consigliere Rollandin.
Ritengo che il progetto sia completo e che quegli odori possano essere eliminati, altrimenti il comune di Arnad non avrebbe neanche accolto la richiesta di ampliamento del depuratore.
Presidente: Passiamo all’esame dell’articolato.
Articolo 1
1. Per la realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad, località Glair, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l’anno 1991.
2. All’adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione delle opere indicate al comma 1, provvede la Giunta regionale su proposta dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 1 emendato, testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 29800 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 600 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d’investimento)" - Settore 2.1.1. - "Finanza locale" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 al bilancio stesso, fondo "Aumento della spesa di cui alla legge regionale n. 37 e successive modificazioni concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
Su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di lire 500.000.
Presidente: Do lettura dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 2, proposto dall’Assessore alla Finanze, Lavoyer.
Articolo 2
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in lire 600 milioni, graverà sul capitolo 52520 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 600 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese d’investimento", a valere sull’accantonamento di cui all’allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell’Ambiente: b: Compattazione discariche ed incenerimento - rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente interventi per le discariche di rifiuti solidi urbani - (area di intervento settoriale - Settore Sanità - E 2.3.); su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di lire 400 milioni.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 3.
Articolo 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 50150: "fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento")
lire 600.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 29800: "spese per la costruzione di fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati"
- legge regionale 6 agosto 19485, n. 61
- legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, articolo 7
lire 600.000.000
Presidente: Do lettura dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 3 proposto dall’Assessore alle Finanze, Lavoyer.
Articolo 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 67030: "fondo globale per il finanziamento di spese d’investimento"
lire 600.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 52520: "spese per la costruzione di fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati"
- legge regionale 6 agosto 1965, n. 61
- legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, articolo 7
- legge regionale , n.
lire 600.000.000.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV): Compte tenu des remarques qu’on a présentées et au sujet des quelles on n’a pas eu des assurances, on s’abstiendra.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore alle Finanze, Lavoyer; ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP): Nella lettura degli emendamenti, mi è sfuggita, alla fine del primo comma dell’articolo 1, la sostituzione dell’anno 1990 con il 1991. Non so se devo far distribuire questo emendamento.
Presidente: Quella sostituzione l’avevo già considerata d’autorità.
Lavoyer (ADP): Si tratta solo di una precisazione.
Presidente: Prendiamo atto della precisazione, cui abbiamo provveduto d’ufficio, anche perché, tenuto conto della formulazione dell’emendamento, era da ritenersi implicita.
Se nessuno chiede la parola, invito il Consiglio a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat).
Il Consiglio approva
***
