Oggetto del Consiglio n. 1862 del 14 febbraio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1862/IX - Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 "Iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati". Abrogazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53: "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate".
Presidente: Il Consigliere Limonet ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 259 iscritto al punto 32 dell’ordine del giorno; ne ha facoltà.
Limonet (DC): Il disegno di legge n. 259 apporta delle modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 65 del 10 agosto 1987 ed abroga la legge regionale n. 53 dell’8 agosto 1989, per sopperire al fatto che la sopracitata legge regionale n. 65, pur essendo una buona legge e raggiungendo in parte gli scopi che si era prefissati, è risultata carente per rispondere in modo adeguato a determinate istanze.
La stessa legge intendeva infatti, favorire l’insediamento, la cura e la protezione del verde pubblico permanente, nelle zone urbane o poste a contorno di infrastrutture, edifici e qualsiasi altro manufatto di interesse collettivo; intendeva altresì favorire l’insedimento delle aree attrezzate per la ricezione turistica in terreni boschivi e forestali, ma non trattava norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate, per cui si era provveduto ad ampliare la normativa, approvando la legge n. 53 nel 1989.
Ora, venutesi a creare nuove esigenze, si coglie l’occasione per raggruppare i due provvedimenti in un testo unico, al quale, rispetto alla legge n. 65, si aggiunge:
un terzo comma all’articolo 1, che recita:
"la presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado, a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibe ed essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato".
Si aggiunge un quarto comma all’articolo 3, che costituisce il pezzo forte della legge, in cui si stabilisce che la Regione concorre, con l’erogazione di un contributo regionale, fino al 50 per cento delle spese sostenute dai Comuni per i lavori di ordinaria amministrazione delle aree verdi di loro proprietà.
C’è poi l’aggiunta di un quarto articolo, che concerne norme transitorie che sanciscono l’abrogazione della legge n. 53 del 1989.
Lo spirito della legge è comunque teso ad aiutare le amministrazioni comunali a sostenere l’impegno finanziario necessario per il mantenimento delle aree verdi, non solo a vantaggio dell’ente in causa, ma di tutta la comunità valdostana, che godrà certamente di una migliore immagine di se stessa.
Per terminare, vorrei proporre alcuni emendamenti, che ho già consegnato al Presidente, il primo dei quali, relativo all’articolo 3, è scaturito da una serie di incontri con l’Ufficio legislativo, a seguito delle osservazioni riportate dallo stesso sulla scheda e recita:
"Articolo 3 (Comma 1 del novellato articolo 5):
- la parola "Regione", posta all’inizio del comma, viene sostituita con "Giunta regionale".
Un altro emendamento, richiestomi dai proponenti della stessa legge, è riferito all’articolo 1, recita:
"Articolo 1 (nuovo comma 3):
- le parole "o di discariche abbandonate", poste alla sesta riga, vengono soppresse".
Ciò è in relazione all’esistenza della legge regionale n. 60 del 1990, che all’articolo 2 prevede specificatamente: "Adempimenti per la chiusura, la bonifica e la sistemazione delle discariche", che comunque in Valle d’Aosta, come altrove, non possono essere considerate abbandonate, salvo assunzioni di responsabilità, anche penali, per gli amministratori interessati. Grazie.
Presidente: Si stanno distribuendo gli emendamenti proposti dal Consigliere Limonet.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1.
Articolo 1
1. Dopo il comma due dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è aggiunto il seguente comma tre:
"3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado, a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso o di discariche abbandonate, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato".
Presidente: Do lettura dell’emendamento all’articolo 1 proposto dal relatore, Consigliere Limonet.
Emendamento
Articolo 1 (nuovo comma 3)
- Le parole "o di discariche abbandonate", poste alla sesta riga, vengono soppresse.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 1 emendato:
Articolo 1
1. Dopo il comma due dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l’insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è aggiunto il seguente comma tre:
"3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado, a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 1 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
1. Dopo la lettera e) del comma uno dell’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è aggiunta la seguente lettera f):
"f) al recupero ed al ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate, che siano state oggetto di degrado, a seguito degli interventi di cui al comma tre dell’articolo 1; gli interventi di recupero e di ripristino ambientale riguardano aree di cui la Regione Valle d’Aosta è proprietaria o comproprietaria e aree di proprietà di enti pubblici che ne fanno apposita richiesta".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 3.
Articolo 3
1. L’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è così sostituito:
"Articolo 5
1. La Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico urbano mediante l’erogazione di contributi fino al 90 per cento della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di enti che provvedono, sulla base di progetti esecutivi, alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di alberature di viali, di giardini, di parchi cittadini, di aree verdi urbane e periurbane, di parchi territoriali polivalenti e di arredi verdi, destinati all’abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.
2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma uno i Comuni devono indicare, nella relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 19983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, così come introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto del contributo.
3. Nel caso in cui gli enti non provvedano all’esecuzione delle aree verdi realizzate o migliorate ai sensi del presente articolo o delle aree recuperate secondo il disposto della lettera f) del comma uno dell’articolo 2, si dispone secondo quanto indicato nel comma tre dell’articolo 4.
4. La Regione concorre con l’erogazione di contributi fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e documentabili, sostenute dai comuni per l’esecuzione di cure e dei lavori di ordinaria amministrazione delle aree verdi di loro proprietà".
Presidente: Do lettura di un emendamento all’articolo 3 proposto dal relatore, Consigliere Limonet.
Emendamento
Articolo 3 (comma 1 del novellato articolo 5)
- La parola "Regione", posta all’inizio del comma, viene sostituita con "Giunta regionale".
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Moi, je voudrais demander au rapporteur des éclaircissements quant à l’article trois. Au premier alinéa, quand on parle de "enti", quel est la signification ou l’interprétation qui est attribuée à ce mot? De même, à l’article 4 quand on parle de "lavori di ordinaria amministrazione delle aree verdi di loro proprietà" s’agit-il "d’ordinaria amministrazione" ou "d’ordinaria manutenzione"?
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA): Non riesco a cogliere il significato dell’emedamento all’articolo 3 proposto dal relatore, dove si propone di sostituire "la Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico" con "la Giunta regionale...". Se questo è l’emendamento, mi sembra che esso sia improprio, perché non è la Giunta, ma la Regione nel suo insieme ad incentivare. Non capisco quindi il perché di questo emendamento.
Presidente: L’emendamento tende all'indivi-duazione dell’organo competente ad incentivare.
Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Nous exprimons aussi nos réserves quant à l’amendement proposé. Il nous paraît qu’ici nous nous trouvons face à une déclaration d’ordre général, établissant desprincipes. Qui est-ce qui va faciliter l’aménagement de toutes ces zones? Le Gouvernement valdôtain interviendra directement en l’attribuant des subventions, mais je pense que c’est l’administration régionale dans son ensemble, qui favorise ces interventions. Je ne sais pas si le rapporteur veut mieux préciser le sens de l’amen-dement ou s’il veut le justifié différenment.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Limonet; ne ha facoltà.
Limonet (DC): Devo dire che già nella legge 10 agosto 1987, n. 65, c’era scritto "Giunta regionale". Dopo l’acquisizione di alcuni pareri legali, qualcuno ha proposto di scrivere "Regione". In seguito, nella revisione generale di tutto il testo, è sembrato più opportuno inserire la dizione "Giunta regionale".
Lo stesso discorso vale anche per la dizione "enti", che era già presente nella legge n. 65.
Presidente: Nella penultima riga dell’articolo 3 si deve leggere "ordinaria manutenzione..." e non "ordinaria amministrazione delle aree Verdi di loro proprietà".
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA): Secondo me, la formulazione di questi articoli è piuttosto infelice, perché il termine "la Regione" non è presente solo nel primo comma dell’articolo 5, ma anche il quarto comma, dove si legge: "4. La Regione concorre con l’erogazione di contributi fino al 50 per cento...".
A mio parere, la formulazione del primo comma dovrebbe essere come segue: "La Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico urbano mediante l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi...". Un conto, infatti, è il principio che è la Regione ad incentivare, altro conto invece è l’organo della Regione che eroga il contributo.
Allo stesso modo, la dizione del quarto comma "4. La Regione concorre con l’erogazione di contributi fino al 50per cento...", dovrebbe essere sostituita con la seguente: "4. La Regione concorre con l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 50 per cento...", così resta valido il principio generale che è la Regione, e non la Giunta, a concorrere alle spese.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
Mafrica (PCI): Vorrei suggerire al relatore di accogliere la formulazione proposta dal Consigliere Riccarand, che mi sembra orientata nel senso già espresso dallo stesso relatore. Si tratta di individuare l’organo: la funzione generale di erogare i finanziamenti spetta alla Regione, ma l’organo preposto all’erogazione è la Giunta regionale.
Pertanto, mi sembra che si possa dire: al punto 1 "La Regione incentiva..." e al punto 4 "La Regione concorre...", aggiungendo però in ambedue i casi, dopo il termine "l’erogazione", la dizione: "da parte della Giunta regionale,".
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Louvin; ne ha facoltà.
Louvin (UV): Je voudrais simplement reprendre l’argumentation du collègue Viérin, dans le sens qu’il me paraît nécessaire de préciser que lorsqu’on parle de "enti" il s’agit de collectivités locales, "enti pubblici", et non pas de "enti" en général, c’est-à-dire également pour des particuliers, des sociétés ou des associations éventuellement.
A cet effet je demanderais que le mot "enti" soit remplacé par "enti pubblici" soit au premier que au troisième alinéa, ainsi qu’il est modifié par la proposition de loi en question. Si la Présidence le souhaite, j’ai déjà formulé un amendement écrit à ce sujet.
Presidente: Consigliere Limonet, mi sembra che ci sia un certo consenso sulle precisazioni dei Consiglieri Riccarand e Mafrica, che individuano nella Regione l’istituzione che incentiva e concorre e nella Giunta l’organo che eroga operativamente il contributo.
Pertanto, senza alcun intento di formulazione, credo che il primo punto potrebbe essere emendato come segue:
"1. La Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico mediante l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi...". Lo stesso principio potrebbe valere per il quarto comma.
Ha chiesto la parola il Consigliere Limonet; ne ha facoltà.
Limonet (DC): Sono d’accordo. Come relatore credo di non avere niente altro da aggiungere. Se questa formulazione va bene per l’organo proponente, io sono d’accordo.
Presidente: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bondaz; ne ha facoltà.
Bondaz (DC): La Giunta concorda.
Presidente: Do lettura dell’articolo 3, comprensivo degli emendamenti proposti dai Consiglieri Riccarand, Mafrica e Louvin, discussi "coram populo" e quindi accettati dal relatore, Consigliere Limonet, e dalla Giunta regionale.
Articolo 3
1. L’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, è così sostituito:
"Articolo 5
1. La Regione incentiva l’insediamento del verde pubblico urbano mediante l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 90per cento della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di enti pubblici che provvedono, sulla base di progetti esecutivi, alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di alberature di viali, giardini, parchi cittadini, aree verdi urbane e periurbane, parchi territoriali polivalenti e di arredi verdi destinati all’abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.
2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma uno, i comuni devono indicare, nella relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, così come introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto del contributo.
3. Nel caso in cui gli enti pubblici non provvedano all’esecuzione delle aree verdi realizzate o migliorate ai sensi del presente articolo o delle aree recuperate secondo il disposto della lettera f) del comma uno dell’articolo 2, si dispone secondo quanto indicato nel comma tre dell’articolo 4.
4. La Regione concorre con l’erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e documentabili, sostenute dai comuni, per l’esecuzione di cure e dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi di loro proprietà".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 3 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 4.
Articolo 4
1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, "Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate", sono assorbiti dal dettato di cui all’articolo 1 della presente legge.
2. L’ulteriore applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, è limitata alla gestione delle sole risorse già finanziate, ai sensi della legge medesima. Alla conclusione di detta gestione residua, la legge regionale 8 agosto 1989, n. 53, cessa di avere vigore.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
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