Oggetto del Consiglio n. 1820 del 23 gennaio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1820/IX - Proposta di legge: "Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale".
Presidente: Il Consigliere Riccarand ha chiesto di illustrare la proposta di legge n. 114, iscritta al punto 23 dell’ordine del giorno; ne ha facoltà.
Riccarand (VA): Questa proposta di legge è stata presentata nel mese di ottobre del 1989, su iniziativa dei Gruppi Verde Alternativo e Comunista. Si trattava di una proposta di legge inquadrata in un cosiddetto "pacchetto ambiente", che comprendeva quattro proposte di legge che riguardavano la disciplina delle cave, i parchi regionali, la valutazione dell’impatto ambientale e l’agricoltura pulita, che sono andati avanti anche se con dei tempi piuttosto lunghi.
Questa legge ha avuto un iter travagliato, cosa abbastanza comprensibile del resto, perché si tratta di una legge di sostanza, non di una leggina di spesa; una legge che va ad incidere in modo significativo sul corpo legislativo della nostra Amministrazione. Trattandosi di un provvedimento importante, è anche giusto che abbia avuto un approfondimento, un dibattito ed un riesame accurato in sede di Commissione.
Con questa legge la Valle d’Aosta sarà una delle prime regioni d’Italia a recepire i principi della direttiva CEE del 1985 che ha introdotto la procedura di valutazione dell’impatto ambientale. La CEE ha reso obbligatoria tale direttiva per alcune opere molto grandi, di competenza degli Stati, ed ha poi lasciato agli stessi Stati membri della CEE ed alle Regioni di disciplinare con proprie leggi la procedura di valutazione dell’impatto ambientale per opere meno imponenti, secondo una certa graduatoria di competenze.
In Italia, lo Stato ed il Governo, finora hanno recepito parzialmente la direttiva CEE, comunque è prevista una procedura che è stata sostanzialmente attivata dal 1988, anche se con molte difficoltà e lentezze.
A livello regionale alcune Regioni hanno già disciplinato la materia ed anche la Regione Valle d’Aosta, con la discussione e l’approvazione di questo testo, sta per avere una disciplina organica in questa materia importante.
In che consiste sostanzialmente la procedura di valutazione dell’impatto ambientale prefigurata da questa proposta di legge? E’ una procedura che si realizza attraverso quattro fasi.
La prima è costituita dalla redazione di uno studio di impatto ambientale da parte di chi propone all’approvazione della pubblica Amministrazione di un piano od un progetto.
La seconda consiste nell’esame dello studio di impatto ambientale attraverso un’istruttoria fatta dagli uffici competenti, con una possibilità di partecipazione pubblica per fare delle osservazioni, intervenire sullo studio ed esprimere delle valutazioni.
La terza è costituita da un parere, sull’impatto ambientale del progetto del piano espresso da un comitato scientifico per l’ambiente, appositamente costituito con la presente legge.
C’è infine l’ultima fase, costituita da una decisione conclusiva, con cui un intervento viene dichiarato compatibile o non compatibile con l’ambiente e quindi ammissibile o non ammissibile. Ovviamente quest’ultimo atto conclusivo è di competenza della Giunta regionale, però sulla base degli atti istruttori e delle osservazioni fatte sia dal comitato scientifico sia nel corso della consultazione pubblica.
La proposta di legge prevede di applicare la procedura di valutazione dell’impatto ambientale sia ad alcuni piani molto importanti, sia a singoli progetti di opere.
I piani per cui è prevista la procedura sono sostanzialmente i piani regolatori, quello energetico e quello dei trasporti, cioè i piani che incidono sul territorio della Regione.
Per quanto riguarda i singoli progetti, occorre invece rifarsi ai due allegati (Allegato 1 e 2) annessi alla legge, in cui vengono elencati i progetti di determinate dimensioni e caratteristiche che devono obbligatoriamente essere sottoposti a procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Ci sono due allegati perché sono stati previsti due percorsi separati, secondo le dimensioni delle opere e quindi le caratteristiche dei progetti.
Per alcuni progetti particolarmente significativi è prevista la procedura di valutazione dell’impatto ambientale vera e propria, mentre per altre opere di minore rilevanza è prevista una procedura semplificata, con uno studio più semplice e con tempi di approvazione più brevi.
Questa legge permetterà, o dovrebbe permettere, di raggiungere due risultati che riteniamo molto importanti. Il primo è costituito dall’ottenimento di una valutazione preventiva delle conseguenze ambientali nel senso più ampio del termine da parte di progetti e di piani importanti. Si tratta cioè di acquisire prima tutta una serie di elementi, onde evitare di accorsi dopo, magari durante la realizzazione delle opere, che gli stessi non erano stati valutati.
In questa valutazione preventiva è data molta importanza alla partecipazione dei Comuni, degli Enti locali, delle associazioni e dei singoli cittadini, in modo che la decisione sia partecipata, magari non con il consenso di tutti, ma perlomeno con l’ascolto del parere di tutti.
Il primo obiettivo della legge è quindi da individuare nella valutazione preventiva attraverso un meccanismo di partecipazione.
Il secondo obiettivo, anche questo molto importante, è un miglior coordinamento delle procedure autorizzative che già ci sono adesso. La valutazione dell’impatto ambientale non è una semplice autorizzazione regionale, che si aggiunge ad altre che sono già richieste, come il vincolo idrogeologico, la legge Galasso o il vincolo di tutela delle bellezze naturali. Non si tratta di aggiungere un’ulteriore autorizzazione, ma di coordinare tutte le autorizzazioni che adesso provengono da soggetti diversi, per cui nel corso della procedura è compito dell’istruttoria riunire tutti i pareri obbligatori già richiesti adesso, in modo che costituiscano l’elemento comune per la valutazione conclusiva. Sotto un certo aspetto, questa è anche una semplificazione delle procedure, perché il proponente del progetto non dovrà più andare a cercarsi le singole autorizzazioni dai singoli soggetti, ma saranno gli uffici che istruiranno, all’interno dell’amministrazione, queste autorizzazioni già previste adesso dalle varie leggi.
Il testo della proposta di legge che verrà posto in votazione è quello della Commissione, che è allegato agli atti e che è stato frutto di un lungo lavoro portato avanti all’interno della III Commissione consiliare. Il relatore, nella stesura del testo che adesso verrà posto in discussione, ha tenuto presente la primitiva proposta dei Gruppi Verde Alternativo e Comunista, ma, nelle fasi successive, anche una bozza di legge redatta fin dalla primavera del 1990 dagli uffici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, le osservazioni pervenute dagli ordini professionali appositamente consultati (agronomi, architetti, ingegneri e geologi), dai gruppi consiliari e da singoli Consiglieri, le proposte dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale.
Ne è risultato un testo che, a mio avviso, è completo e che prevede comunque una procedura molto semplice e lineare, con una tempistica ben definita. Si tratta di una legge che io ritengo molto utile e che invito il Consiglio a votare.
Come dicevo, il testo è quello della III Commissione. Oggi, qui in aula, saranno presentati ancora alcuni emendamenti, frutto di un ultimo riesame del testo della Commissione da parte di un gruppo di lavoro, incaricato dalla stessa Commissione. Si tratta di emendamenti che non modificano la struttura fondamentale della legge, ma vanno a migliorarne e correggerne alcuni aspetti. Vanno a modificare la composizione del comitato scientifico, prefigurano fin d’ora l’istituzione dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale, prevedono inoltre alcune norme transitorie per evitare che ci siano problemi di interpretazione del testo nel momento in cui la legge entrerà in vigore, quindi per agganciare l’entrata in vigore vera e propria della legge alla nomina del comitato scientifico per l’ambiente, cioè quando la legge sarà effettivamente operativa.
Credo che non sia necessario illustrare ad uno ad uno gli emendamenti che vi verranno distribuiti tra breve, ma ad eventuali domande credo che potranno fornire i chiarimenti necessari anche il Presidente ed i Consiglieri della I Commissione, che hanno seguito i lavori, e l’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
Mafrica (PCI): Il nostro gruppo esprime soddisfazione per il fatto che giunge a compimento l’elaborazione di una legge importante, alla quale abbiamo dato un contributo iniziale al momento della sua presentazione, ma alla quale abbiamo anche collaborato nelle fasi successive. Essa è inserita nel programma approvato dal Consiglio nel mese di novembre e ne costituisce una parte rilevante.
A nostro parere, questa legge ci fa compiere un passo significativo verso una maggiore attenzione ai problemi dell’ambiente. Con l’individuazione delle procedure, sarà sottoposta a particolari esami tecnici tutta una serie di progetti e di piani che potrebbero avere implicazioni di carattere ambientale, per cui sarà possibile affrontare con maggiore efficacia i problemi del territorio della Valle d’Aosta.
Il testo presentato al Consiglio è l’esito di un buon lavoro fatto anche dalla commissione competente. Non crediamo che esso abbia la pretesa di essere definitivo, specie negli allegati, laddove si parla dei parametri e degli ambiti entro cui i progetti sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale, perché l’articolato sarà sicuramente sottoposto a valutazione e a verifica, per eventuali adattamenti, specie in relazione ai compiti attribuiti al comitato scientifico. E’ comunque importante che ci siano queste procedure e che il Consiglio regionale dimostri sensibilità nei confronti dei temi ambientali.
Il nostro gruppo è perciò favorevole all’approvazione della proposta di legge.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV): Je crois que chaque fois que l’on pose de nouvelles barrières à l’exécution de certains travaux, se soulèvent des perplexités et des problèmes. Aussi une loi d’évaluation sur l’impact, pour ce qui concerne toute la problématique de l’environnement, peut en réalité soulever des problèmes et des perplexités.
A mon avis, nous devons nous rendre compte qu’une attention toujours plus grande doit être réservée à l’environnement, qui est une source non renouvelable et donc qui doit être abordé avec délicatesse, en sachant que ce qui est abîmé l’est malheureusement pour toujours.
Je crois, donc, que adhérer aux directives, que la Communauté européenne avait données dans le passé pour sauvegarder l’environnement, était un devoir aussi du Conseil régional, qui d’ailleurs s’était déjà penché, dans une législature précédente, sur un projet de loi qui, à notre avis, n’était pas suffisant et qui, donc, avait été repoussé.
L’Union Valdôtaine dans son programme électoral avait mis une attention particulière au problème de l’environnement. La majorité précédente avait posé dans le programme de législature le problème d’une loi pour la sauvegarde de l’environnement et donc d’évaluation d’impact sur l’environnement. C’est pour cette raison que, en 1989, nous avions demandé l’aide d’un expert valdôtain pour la rédaction d’un projet de loi qui avait été longuement analysé, qui avait été préparé, qui avait fait l’objet d’analyses à l’intérieur de la Junte et, donc, qui était prêt pour être adopté par la Junte pour être présenté au Conseil.
Les événements du moi de juin nous ont empêché de faire continuer la procédure législative à ce projet que nous n’avons pas vu arriver au Conseil même. C’est pour cela que, lorsque le Conseiller Riccarand a demandé à la troisième Commission permanente du Conseil de reprendre l’examen du projet de loi qu’il avait présenté avec la Parti Communiste en 1989, nous y avons adhéré volontiers en essayant de donner la contribution de notre mouvement pour améliorer le projet de loi même.
Je crois que ce qui en est ressorti, grâce aussi à l’attention de Monsieur Riccarand et de ses collègues qui ont accepté toute une série d’amendements, est le fruit aussi de l’Union Valdôtaine. En effet, le projet de loi en sort amélioré parce qu’il contient une série d’articles supplémentaires et une vision différente de celle initiale.
On a introduit par exemple - et je crois qu’il s’agit d’une chose extrêmement significative - la procédure simplifiée pour toute une série de projets de valeur, je ne dirais pas moindre, mais de dimension plus petite, plus réduite; ce qui aidera ceux qui doivent oeuvrer sur le territoire. Cette procédure améliore évidemment ce dessin de loi.
Il y a une amélioration pour ce qui concerne les deux annexes dont a fait état Monsieur Riccarand. Il y a en outre un fait significatif: l’avis de la Junte concernant l’évaluation d’impact sur l’environnement va substituer tous les autres avis nécessaires pour accomplir n’importe quelle oeuvre et donc, à travers cela, on évitera à qui devra oeuvrer sur le territoire, de suivre une double procédure pour les documents nécessaires.
Probablement ce projet de loi aura besoin dans l’avenir d’être revu. Ce sera l’expérience à nous dire ses valeurs et ses défauts. Je crois que nous ne devrons pas avoir des craintes puisque nous avons une arme en plus pour sauvegarder l’environnement.
Je disais que l’Union Valdôtaine a fortement contribué à améliorer ce projet de loi et donc, notre mouvement donne un avis favorable à ce projet même et donnera aussi un vote favorable, en tenant à remercier tous ceux qui ont contribué et qui ont travaillé à améliorer le projet même.
Il est vrai qu’il s’agit d’une démarche qui va s’ajouter à d’autres nécessaires et qui peut, si nous le voulons, allonger la procédure des différents projets mais qui va sans doute, à travers une juste application, sauver le territoire de la Vallée d’Aoste.
Président: Le Conseiller Riccarand a demandé la parole; il en a la faculté.
Riccarand (VA): Non credo che ci sia molto da aggiungere alla relazione che ho fatto all’inizio, poiché mi sembra che ci sia un sostanziale consenso da parte del Consiglio sul testo presentato, comprensivo degli emendamenti. Si tratta di approvarlo e di valutare, magari dopo un anno di sperimentazione, se si dovranno introdurre eventuali modificazioni, ma credo che questa legge costituisca già di per sé una buona base di partenza.
Président: Monsieur Lanièce, Assesseur à l’Agriculture, Forêts et Environnement, a demandé la parole; il en a la faculté.
Lanièce (DC): Agli emendamenti già stati illustrati dal relatore, ne vorrei aggiungere altri due, che poi consegnerò alla Presidenza, negli allegati.
Alla voce "Agricoltura e zootecnia" dell’allegato 1:
- sostituire "120 U.B.A" della lettera e, "impianti per bovini", con "150 U.B.A";
- sostituire "4.000 mq" della lettera h, "serre", con "6.000 mq".
Alla voce "Agricoltura e zootecnia" dell’allegato 2:
- sostituire "da 50 a 120 U.B.A" della lettera f, "impianti per bovini", con "da 80 a 150 U.B.A";
- sostituire "oltre 120 U.B.A." della lettera l, "alpeggi", con "oltre 150 U.B.A.".
Presidente: Prego l’Assessore Lanièce di farmi pervenire gli emendamenti.
Pare che siano in arrivo ulteriori emendamenti, che però non mi sono stati annunciati ufficialmente, per cui sono costretto a passare all’esame dell’articolato.
Ricordo che è in votazione la proposta di legge "Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale" nel testo predisposto dalla III Commissione consiliare permanente.
Do lettura dell’articolo 1.
Titolo I
Principi generali
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Valle d’Aosta, in conformità alla direttiva 85/337 CEE del 27 giugno 1985 e in armonia con l’articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente "Statuto speciale per la Valle d’Aosta", disciplina con la presente legge la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quale strumento di tutela preventiva dell’ambiente al fine di:
a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
b) garantire e promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Per impatto ambientale si intende l’insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull’ambiente inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni.
2. La procedura di valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica tali effetti e si realizza in quattro momenti:
a) elaborazione, a cura del proponente, di uno studio tecnico-scientifico degli effetti che il piano o il progetto proposto produrrebbe sull’ambiente;
b) attivazione, da parte degli enti competenti, dell’informazione e della consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei cittadini interessati;
c) formulazione del parere da parte del Comitato Scientifico per l’Ambiente;
d) decisione, da parte della Giunta regionale, in merito alla compatibilità ambientale del Piano o progetto.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 3.
Articolo 3
(Ambito di applicazione)
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica:
a)agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al Titolo II
b)ai progetti di interventi e di opere di cui al Titolo III.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 4.
Articolo 4
(Istituzione del Comitato Scientifico per l’Ambiente)
1. E’ istituito, presso l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale un comitato scientifico per l’ambiente composto:
a) dal dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente naturale e delle Foreste dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, con funzioni di coordinatore;
b) dal sovrintendente regionale per i Beni Culturali e Ambientali o suo delegato;
c) dal dirigente dell’ufficio regionale di Urbanistica dell’Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo delegato;
d) dal geologo del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
e) dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica e ambientale, dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro della U.S.L. o suo delegato;
f) da un dottore agronomo o forestale designato dal suo ordine professionale;
g) da un esperto in scienze naturali designato dal Comitato Scientifico del Museo regionale di Scienze Naturali;
h) da un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientalistiche operanti in Valle d’Aosta e ufficialmente riconosciute con decreto del Ministro dell’Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 4, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Presidente:
Articolo 4
(Istituzione del Comitato Scientifico per l’Ambiente)
1. E’ istituito, presso l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale un Comitato Scientifico per l’Ambiente composto:
a) dal dirigente del servizio tutela dell’Ambiente Naturale e delle Foreste o suo delegato;
b) dal dirigente del servizio selvicoltura o suo delegato;
c) dal dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo o suo delegato;
d) dal dirigente dei servizi agrari ed affari generali o suo delegato.
e) dal sovrintendente regionale per i Beni Culturali e Ambientali o suo delegato;
f) dal dirigente dell’ufficio regionale di Urbanistica dell’Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo delegato;
g) dall’ingegnere capo dei Lavori Pubblici o suo delegato;
h) dal geologo del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
i) dal responsabile del servizio di igiene pubblica e ambientale, dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro della U.S.L. o suo delegato;
l) da un dottore agronomo o forestale designato dal suo ordine professionale;
m) da un esperto in scienze naturali designato dal Comitato scientifico del Museo regionale di scienze naturali;
n) da un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientalistiche operanti in Valle d’Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministro dell’Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
o) da tre membri esperti in architettura o ingegneria o biologia nominati dal Consiglio regionale di cui uno della minoranza.
2. Le competenze del Comitato Scientifico per l’ambiente sono le seguenti:
a) dare pareri in ordine agli indirizzi tecnici scientifici ed amministrativi per l’applicazione degli strumenti di valutazione dell’impatto ambientale;
b) relazionare circa la verifica globale dei risultati conseguiti a seguito dell’applicazione della legge;
c) esaminare la documentazione concernente la valutazione di impatto ambientale, accertare la veridicità ed attendibilità dello studio relativo e valutare ogni altro aspetto rilevante afferente all’oggetto;
d) redigere la relazione tecnica e formulare il parere finale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 5.
Articolo 5
(Funzionamento del Comitato Scientifico
per l’Ambiente)
1. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente, preso atto delle designazioni e delle eventuali deleghe, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale. I suoi poteri sono prorogati fino al suo rinnovo.
2. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente designa, come primo atto dopo l’insediamento, fra i membri dell’Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore per i casi di assenza di quest’ultimo.
3. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è convocato d’ufficio dal coordinatore, o dal suo sostituto ogni qual volta è chiamato ad esprimere parere.
4. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le votazioni avvengono in forma palese ed il loro esito è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
5. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un dipendente del servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
6. Ai membri del Comitato Scientifico per l’Ambiente non dipendenti dell’Amministrazione, compete una indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali ed un rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo del primo, secondo e quinto comma dell’articolo 5, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 5
(Funzionamento del Comitato Scientifico
per l’Ambiente)
(I primi due commi dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:)
1. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente, preso atto delle designazioni e delle eventuali deleghe, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale. I suoi poteri sono prorogati fino al suo rinnovo.
2. Il coordinamento del comitato viene svolto da uno dei tre membri designati dal Consiglio regionale scelto dal comitato stesso.
(Il quinto comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:)
5. Le funzioni di segretario del comitato, senza diritto di voto, sono svolte dal capo dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 22 bis.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 5 emendato.
Articolo 5
(Funzionamento del Comitato Scientifico
per l’Ambiente)
1. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente, preso atto delle designazioni e delle eventuali deleghe, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale. I suoi poteri sono prorogati fino al suo rinnovo.
2. Il coordinamento del comitato viene svolto da uno dei tre membri designati dal Consiglio regionale scelto dal comitato stesso.
3. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è convocato d’ufficio dal coordinatore, o dal suo sostituto ogni qual volta è chiamato ad esprimere parere.
4. Il Comitato Scientifico per l’Ambiente è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le votazioni avvengono in forma palese ed il loro esito è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
5. Le funzioni di segretario del comitato, senza diritto di voto, sono svolte dal capo dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 23.
6. Ai membri del Comitato Scientifico per l’Ambiente non dipendenti dell’Amministrazione, compete una indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali ed un rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 5 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 6.
Titolo II
Procedure di valutazione di impatto ambientale per strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 6
(Strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica)
1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in Valle d’Aosta, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale:
a) Piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico;
b) Piani regolatori comunali ed intercomunali;
c) Piani urbanistici di dettaglio;
d) Piano energetico regionale;
e) Piano regionale dei trasporti;
f) Piano regionale delle attività estrattive;
g) Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 7.
Articolo 7
(Studio di impatto ambientale negli
strumenti di pianificazione)
1. Lo studio di impatto ambientale negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici contiene:
a) la descrizione dell’ambiente interessato;
b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;
c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull’ambiente dalle scelte previste;
d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare eventuali effetti negativi sull’ambiente;
e) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 7 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 8.
Articolo 8
(Adozione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica)
1. Prima dell’adozione del piano l’ente competente deve acquisire il parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente, di cui all’articolo 4.
2. A tal fine copia della bozza di piano con relativo studio di impatto ambientale viene trasmesso al servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
3. Il motivato parere sulla bozza di piano deve essere espresso, in forma scritta, dal Comitato Scientifico per l’Ambiente entro sessanta giorni dal deposito della documentazione presso il servizio tutela dell’ambiente.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 3° comma dell’articolo 8, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 8
3° comma
Le parole "servizio tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti "servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 8 emendato.
Articolo 8
(Adozione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica)
1. Prima dell’adozione del piano l’ente competente deve acquisire il parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente, di cui all’articolo 4.
2. A tal fine copia della bozza di piano con relativo studio di impatto ambientale viene trasmesso al servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
3. Il motivato parere sulla bozza di piano deve essere espresso, in forma scritta, dal Comitato Scientifico per l’Ambiente entro sessanta giorni dal deposito della documentazione presso il servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 8 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 9.
Articolo 9
(Informazione e consultazione sugli strumenti
di pianificazione)
1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione, ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.
2. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso il servizio tutela dell’ambiente .dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 2° comma dell’articolo 9, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 9
2° comma
Le parole "servizio tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 9 emendato.
Articolo 9
(Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione)
1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione, ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.
2. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso il servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 9 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 10
Articolo 10
(Pareri, deliberazioni e approvazione degli
strumenti di pianificazione)
1. Gli organi di controllo e le commissioni o i comitati consultivi esprimono i pareri e le deliberazioni di loro competenze sentito il Comitato Scientifico per l’Ambiente.
2. L’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica è effettuata dagli organi competenti a norma della legislazione regionale vigente.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 10 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 11.
Titolo III
(Procedure di valutazione di impatto ambientale
per progetti di interventi e di opere)
Articolo 11
(Progetti di interventi e di opere)
1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all’allegato n. 1, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
2. Gli importi monetari indicati negli allegati 1 e 2 saranno aggiornati ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’indice ISTAT dell’aumento del costo di costruzione. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alla volumetria fuoriterra.
3. I limiti quantitativi riportati negli allegati 1 e 2 hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali nonché aree tutelate ai sensi delle leggi 1497/1989 e 431/1985, i valori sono ridotti del venti per cento.
4. L’allegato n. 1 può essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere conforme della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente.
5. Progetti di opere e di interventi non compresi nell’allegato 1, possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale su esplicita richiesta rivolta dal proponente alla Giunta regionale.
6. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono.
7. Nel caso in cui l’opera, o l’intervento, sia o possa configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale il programma generale.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 4° comma dell’articolo 11, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 11
4° comma
Le parole "L’allegato n. 1 può essere integrato" sono sostituite con le seguenti: "Gli allegati 1 e 2 possono essere integrati".
5° comma
Le parole "nell’allegato n. 1 sono sostituite dalle seguenti: "gli allegati".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 11 emendato.
Titolo III
(Procedure di valutazione di impatto ambientale
per progetti di interventi e di opere)
Articolo 11
(Progetti di interventi e di opere)
1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all’allegato n. 1, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
2. Gli importi monetari indicati negli allegati 1 e 2 saranno aggiornati ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’indice ISTAT dell’aumento del costo di costruzione. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alla volumetria fuoriterra.
3. I limiti quantitativi riportati negli allegati 1 e 2 hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali nonché aree tutelate ai sensi delle leggi 1497/1989 e 431/1985, i valori sono ridotti del venti per cento.
4. Gli allegati n. 1 e n. 2 possono essere integrati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere conforme della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente.
5. Progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati possono essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale su esplicita richiesta rivolta dal proponente alla Giunta regionale.
6. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono.
7. Nel caso in cui l’opera, o l’intervento, sia o possa configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale il programma generale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 11 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 12.
Articolo 12
(Studio di impatto ambientale su progetti)
1. Tutti i progetti, di cui all’articolo 11, sono integrati a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.
2. Lo studio di impatto ambientale, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, contiene:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente fisico, biologico ed antropico;
b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
c) la descrizione delle componenti dell’ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali (compreso il patrimonio architettonico ed archeologico), al paesaggio, agli aspetti socio-economici ed all’interazione tra questi vari fattori;
d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente;
1) dovuti all’esistenza del progetto;
2) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
3) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
4) dovuti agli effetti derivanti da possibili incidenti;
5) dovuti all’impatto cumulativo dei vari fattori;
e) l’illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
f) l’esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche, con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione e di intervento, ivi compresa l’opzione zero;
g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o interventi;
h) l’analisi costi-benefici dell’opera;
i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, comma 2°. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell’opera o dell’intervento destinata ad essere resa pubblica.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo del primo alinea del 2° comma dell’articolo 12, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 12
Il primo alinea del 2° comma è sostituito dal seguente:
"Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:"
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 12 emendato.
Articolo 12
(Studio di impatto ambientale su progetti)
1. Tutti i progetti di cui all’articolo 11 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.
2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente fisico, biologico ed antropico;
b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
c) la descrizione delle componenti dell’ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali (compreso il patrimonio architettonico e archeologico) al paesaggio, agli aspetti socio-economici ed all’interazione tra questi vari fattori;
d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto, sull’ambiente:
1) dovuti all’esistenza del progetto;
2) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
3) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
4) dovuti agli effetti derivanti da possibili incidenti;
5) dovuti all’impatto cumulativo dei vari fattori;
e) l’illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
f) l’esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche, con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione e di intervento, ivi compresa l’opzione zero;
g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o interventi;
h) l’analisi costi-benefici dell’opera;
i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, comma 2°. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell’opera o dell’intervento destinata ad essere resa pubblica.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 12 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 13.
Articolo 13
(Domande di valutazione di impatto ambientale)
1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a valutazione di impatto ambientale deve presentare apposita domanda alla Regione, presso il servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, allegando, in duplice copia, il progetto di massima ed il relativo studio di cui all’articolo 12. Copia del rapporto di sintesi, di cui al punto i) dell’articolo 12, deve essere depositato contestualmente presso tutti i comuni territorialmente interessati al progetto.
2. I comuni devono dare notizia dell’avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni e per la durata di trenta giorni consecutivi all’albo pretorio.
3. Dell’avvenuto deposito dello studio, al momento in cui è completo della documentazione richiesta dall’articolo 12, deve essere dato avviso, entro quindici giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il procedimento s’intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e/o dalla data di affissione all’albo pretorio del comune, proprie osservazioni scritte al servizio tutela dell’ambiente.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 4° comma dell’articolo 13, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 13
4° comma
Le parole "Servizio Tutela dell’Ambiente" sono sostituite dalle seguenti "Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 13 emendato.
Articolo 13
(Domande di valutazione di impatto ambientale)
1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a valutazione di impatto ambientale deve presentare apposita domanda alla Regione, presso il servizio tutela dell’ambiente dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, allegando, in duplice copia, il progetto di massima ed il relativo studio di cui all’articolo 12. Copia del rapporto di sintesi, di cui al punto i) dell’articolo 12, deve essere depositato contestualmente presso tutti i comuni territorialmente interessati al progetto.
2. I comuni devono dare notizia dell’avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni e per la durata di trenta giorni consecutivi all’albo pretorio.
3. Dell’avvenuto deposito dello studio, al momento in cui è completo della documentazione richiesta dall’articolo 12, deve essere dato avviso, entro quindici giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il procedimento s’intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e/o dalla data di affissione all’albo pretorio del comune, proprie osservazioni scritte al Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 13 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 14.
Articolo 14
(Forme e finalità della partecipazione)
1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. L’Assessore a cui sono affidate le competenze per l’ambiente promuove consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:
a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
b) favorire l’effettivo esercizio della facoltà prevista al quarto comma dell’articolo 13;
c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;
d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell’impatto ambientale.
3. Di tale consultazioni ed udienze pubbliche è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.
4. Nel corso della procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, i sindaci dei comuni interessati, possono chiedere al Servizio Tutela dell’Ambiente l’illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione, alla quale deve essere invitato il proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da uno o più consiglieri comunali.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 4° comma dell’articolo 14, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 14
4° comma
Le parole "servizio tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti "Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 14 emendato.
Articolo 14
(Forme e finalità della partecipazione)
1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. L’Assessore a cui sono affidate le competenze per l’ambiente promuove consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:
a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
b) favorire l’effettivo esercizio della facoltà prevista al quarto comma dell’articolo 13;
c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;
d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell’impatto ambientale.
3. Di tale consultazioni ed udienze pubbliche è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.
4. Nel corso della procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, i sindaci dei comuni interessati possono chiedere al Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale l’illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione alla quale deve essere invitato il proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da uno o più consiglieri comunali.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 14 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 15.
Articolo 15
(Istruttoria)
1) L’istruttoria sullo studio dell’impatto ambientale è condotta dal servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, che si avvale dell’ufficio preposto disponendo gli accertamenti necessari. Il servizio richiede, ai servizi ed agli uffici regionali ed alle altre competenti amministrazioni pubbliche, i pareri che sono obbligatori per l’approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l’ufficio ritenga opportuno acquisire per l’assunzione della decisione sulla valutazione di impatto ambientale.
2. I servizi ed uffici dell’Amministrazione regionale sono tenuti a prestare la collaborazione richiesta dal servizio competente ai fini degli accertamenti e, comunque, a fornire il loro parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per le altre amministrazioni pubbliche, decorso inutilmente tale termine, si può prescindere dal parere richiesto.
3. Il servizio competente può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall’inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione egli ritenga necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell’istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.
4. Il dirigente del servizio competente è tenuto a regolare lo svolgimento della partecipazione e dell’istruttoria, in modo da assicurare la conclusione dell’istruttoria con trasmissione degli atti, corredati, con tutti i pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa, al Comitato scientifico per l’ambiente, di cui all’articolo 4, entro novanta giorni dall’inizio del procedimento.
5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità la Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente, può autorizzare il servizio competente a prolungare lo svolgimento dell’istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.
6. Il termine di cui al comma quarto è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.
Presidente: Do lettura dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 15, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 15
(Istruttoria)
1. L’istruttoria sullo studio dell’impatto ambientale è condotta dal servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale che si avvale dell’ufficio preposto, disponendo gli accertamenti necessari. Il servizio richiede ai servizi ed agli uffici regionali ed alle altre competenti amministrazioni pubbliche, i pareri che sono obbligatori per l’approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l’ufficio ritenga opportuno acquisire per l’assunzione della decisione sulla valutazione di impatto ambientale.
2. I servizi e uffici dell’Amministrazione regionale sono tenuti a prestare la collaborazione richiesta dal servizio competente ai fini degli accertamenti e, comunque, a fornire il loro parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per le altre amministrazioni pubbliche, decorso inutilmente tale termine, si può prescindere dal parere richiesto.
3. Il servizio competente può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall’inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione egli ritenga necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell’istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.
4. Il dirigente del servizio competente è tenuto a regolare lo svolgimento della partecipazione e dell’istruttoria, in modo da assicurare la conclusione dell’istruttoria con trasmissione degli atti, corredati, con tutti i pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa, al comitato scientifico per l’ambiente, di cui all’articolo 4, entro novanta giorni dall’inizio del procedimento.
5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità la Giunta regionale, su conforme parere del comitato scientifico per l’Ambiente, può autorizzare il servizio competente a prolungare lo svolgimento dell’istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.
6. Il termine di cui al comma quarto è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 16.
Articolo 16
(Valutazione dell’impatto ambientale sui progetti)
1. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell’opera, è effettuata con motivata deliberazione dalla Giunta regionale, acquisito il motivato parere del comitato scientifico per l’ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica nonché di quelli acquisiti con l’istruttoria.
2. Il parere, positivo o negativo, del comitato scientifico per l’ambiente è reso, in forma scritta, entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell’aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
3. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale, è assunta dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla formulazione del parere da parte del comitato scientifico per l’ambiente.
4. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
b) siano stati espressi pareri positivi dai competenti servizi ed uffici regionali, in merito alle norme già in vigore per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
5. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
6. La deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale, ai sensi delle norme per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, per il vincolo idrogeologico, per la tutela delle acque e dell’atmosfera.
7. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell’opera.
Presidente: Do lettura di un emendamento all’articolo 16, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 16
Aggiungere, in fondo al 6° comma, le parole: "ed ha effetto anche ai fini di tali autorizzazioni".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 16 emendato.
Articolo 16
(Valutazione dell’impatto ambientale sui progetti)
1. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell’opera, è effettuata con motivata deliberazione dalla Giunta regionale, acquisito il motivato parere del comitato scientifico per l’ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l’istruttoria.
2. Il parere, positivo o negativo, del comitato scientifico per l’ambiente è reso, in forma scritta, entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell’aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
3. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale, è assunta dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla formulazione del parere da parte del comitato scientifico per l’ambiente.
4. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
b) siano stati espressi pareri positivi dai competenti servizi ed uffici regionali, in merito alle norme già in vigore per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
5. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
6. La deliberazione della Giunta regionale, di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale, ai sensi delle norme per la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, per il vincolo idrogeologico, per la tutela delle acque e dell’atmosfera ed ha effetto anche ai fini di tali autorizzazioni;
7. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell’opera.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 16 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 17.
Articolo 17
(Opposizione)
1. Contro la deliberazione della Giunta regionale, che esprime una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale, è ammesso ricorso da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al Presidente della Giunta regionale e depositato presso il servizio tutela dell’ambiente.
3. Sul ricorso si pronuncia la Giunta regionale, sentito il comitato scientifico per l’ambiente. Il comitato è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuto il ricorso; entro i successivi trenta giorni è tenuta a pronunciarsi, con decisione motivata, la Giunta regionale. In attesa della decisione della Giunta regionale sui ricorsi, gli enti competenti non possono rilasciare autorizzazione per la realizzazione dell’opera.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 2° comma dell’articolo 17, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 17
2° comma
Le parole "servizio tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti "servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli:32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 17 del testoemendato.
Articolo 17
(Opposizione)
1. Contro la deliberazione della Giunta regionale, che esprime una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale, è ammesso ricorso da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al Presidente della Giunta regionale e depositato presso il Servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
3. Sul ricorso si pronuncia la Giunta regionale, sentito il comitato scientifico per l’ambiente. Il comitato è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuto il ricorso; entro i successivi trenta giorni è tenuta a pronunciarsi, con decisione motivata, la Giunta regionale. In attesa della decisione della Giunta regionale sui ricorsi, gli enti competenti non possono rilasciare autorizzazione per la realizzazione dell’opera.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 17 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 18.
Articolo 18
(Efficacia temporale della valutazione
dell’impatto ambientale)
1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della Giunta regionale su proposta del comitato scientifico per l’ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente, la Giunta regionale, sentito il comitato, può prorogare il predetto termine.
2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale cessa di avere efficacia e la procedura deve essere rinnovata.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo del 2° comma dell’articolo 18, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 18
(Il 2° comma è sostituito dai seguenti:)
2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale cessa di avere efficacia.
2 bis. La Giunta regionale, sentito il comitato scientifico per l’ambiente, può prolungare la validità.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione: 32
Presenti, votanti e favorevoli:
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 18 emendato.
Articolo 18
(Efficacia temporale della valutazione
dell’impatto ambientale)
1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato scientifico per l’ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente, la Giunta regionale, sentito il comitato, può prorogare il predetto termine.
2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale cessa di avere efficacia.
2 bis. La Giunta regionale, sentito il comitato scientifico per l’ambiente, può prolungare la validità.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 18 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 19.
Articolo 19
(Procedura semplificata)
1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all’allegato n. 2, sono soggetti ad una procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale.
2. Lo studio di impatto ambientale per tali progetti, può limitarsi ad una relazione del progettista dell’opera, contenenti i seguenti elementi:
a) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
b) la descrizione dei probabili effetti rilevanti dei progetti proposti sull’ambiente;
c) l’illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti, con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
d) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o interventi.
3. Per i progetti ed opere dell’allegato n. 2, i termini per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4 dell’articolo 13, sono ridotti a trenta giorni ed i termini per la conclusione dell’istruttoria, di cui al comma 5 dell’articolo 15, sono ridotti a sessanta giorni.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 19 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 20.
Articolo 20
(Vigilanza)
1. La Giunta regionale, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di valutazione positiva della compatibilità ambientale, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede alla revoca della deliberazione di valutazione positiva.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 20.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 21.
Articolo 21
(Sanzioni)
1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto, senza aver ottenuto la valutazione positiva dell’impatto ambientale ove prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
2. Chiunque, con un’azione od omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell’impatto ambientale ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto, descritte nello studio di impatto ambientale, soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.
3. Qualora, verificatasi l’ipotesi di cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione, di cui all’articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente preposto al servizio tutela dell’ambiente.
5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.
6. In ogni caso, le sanzioni amministrative comportano l’obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo, nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente, procedono all’emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia, vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale il quale, prefisso un breve termine per l’adempimento, dispone l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l’osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
7. All’accertamento delle infrazioni alla presente legge, provvedono gli organismi a cui compete la vigilanza, in base alla legislazione vigente, nelle materie concernenti l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.
Presidente: Do lettura di un emendamento al 4° comma dell’articolo 21, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 21
Al 4° comma le parole "dirigente preposto al servizio tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente del servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 21 del testo emendato.
Articolo 21
(Sanzioni)
1. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto, senza aver ottenuto la valutazione positiva dell’impatto ambientale ove prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
2. Chiunque, con un’azione od omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell’impatto ambientale ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto, descritte nello studio di impatto ambientale, soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.
3. Qualora, verificatasi l’ipotesi di cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente del servizio competente dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.
6. In ogni caso, le sanzioni amministrative comportano l’obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo, nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente, procedono all’emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia, vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale il quale, prefisso un breve termine per l’adempimento, dispone l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l’osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
7. All’accertamento delle infrazioni alla presente legge, provvedono gli organismi a cui compete la vigilanza, in base alla legislazione vigente, nelle materie concernenti l’uso del territorio, la tutela dell’ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 21 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 22
Articolo 22
(Aggiornamento della Valutazione
di Impatto Ambientale)
1. Nel caso di modificazioni, non sostanziali, degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, la Giunta regionale può richiedere, al responsabile della gestione dell’intervento o dell’opera, un aggiornamento dello studio stesso.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 22 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo dell’articolo 22 bis, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
(Dopo l’articolo 22 sono istituiti i seguenti articoli:)
Articolo 22 bis
(Istituzione dell’ufficio per la valutazione
dell’impatto ambientale)
1. Nell’ambito dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo testé letto.
Esito della votazione:33
Presenti, votanti e favorevoli:
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo dell’articolo 22 ter, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 22 ter
(Pianta organica)
1. La pianta organica dell’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale è così composta:
- un posto di capo ufficio (ruolo personale tecnico - 8° livello), con laurea in discipline tecnico-ambientali;
- un posto di geometra (ruolo del personale tecnico - 7° livello);
- un posto di segretario (ruolo del personale amministrativo - 7° livello) diploma di scuola media superiore;
- un posto di coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - 6° livello);
- due posti di coadiutore (ruolo del personale amministrativo - 5° livello);
- un posto di fattorino (ruolo del personale - 4° livello).
2. L’allegato A) della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 6, viene modificato in base all’allegato 3° della presente legge.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura di un emendamento aggiuntivo dell’articolo 22 quater, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 22 quater
(Norme transitorie)
1. Le norme, di cui ai Titoli II e III, si applicano dal giorno seguente la costituzione del comitato scientifico per l’ambiente e comunque non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I piani, di cui all’articolo 6, già adottati ed i progetti di cui agli allegati 1) e 2), che abbiano ottenuto le autorizzazioni amministrative richieste prima delle scadenze di cui al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall’applicazione della presente legge.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento
aggiuntivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 23.
Titolo IV
Disposizione finanziarie
Articolo 23
(Disposizione finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutati in annue lire 5.000.000, graveranno sull’istituendo capitolo 28310 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla relativa copertura si provvede:
- per l’anno 1990 mediante riduzione di lire 5 milioni dallo stanziamento previsto al capitolo 50650 del bilancio per l’esercizio in corso;
- per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 10 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.1.06 - Programma 06: difesa del suolo.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 23, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet.
EMENDAMENTO
Articolo 23
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutati in annui 5 milioni, gravano sull’istituendo capitolo 38350 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24 della presente legge, valutati in complessive lire 265 milioni per l’anno 1991, gravano sui capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per il 1991, mediante riduzione di lire 270 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente "Servizi e uffici della Regione (Piante organiche)" (Area istituzionale A 0.6); su detto intervento risulta quindi la minor somma di lire 1730 milioni.
4. A decorrere dal 1992 gli oneri di cui ai commi 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Do lettura dell’articolo 24.
Articolo 24
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
in diminuzione
capitolo 50650: "Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre"
lire 5 milioni
in aumento
capitolo 28310 (di nuova istituzione): "Spese per il funzionamento del Comitato scientifico per l’ambiente"
lire 5 milioni.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 24, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce, e dai Consiglieri Riccarand e Vallet
EMENDAMENTO
Articolo 24
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
L 270 milioni
In aumento
Cap. 30500 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
L. 200 milioni
Cap. 30501 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi"
L. 65 milioni
Cod. ISTAT: 2.1.1.4.3.3.10.29.04
Programma regionale: 2.2.1.06
Cap. 38350 (di nuova istituzione) "Spesa per il funzionamento del Comitato scientifico per l’ambiente"
L. 5 milioni
Totale in aumento L 270 milioni
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento sostitutivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Articolo 25
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 25 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Passiamo ora all’esame degli allegati.
Do lettura di un emendamento all’allegato 1, proposto dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.
EMENDAMENTO
Allegato 1
Alla voce "Agricoltura e zootecnia":
- alla lettera e, "impianti per bovini", sostituire "120 U.B.A" con "150 U.B.A";
- alla lettera h, "serre", sostituire "4.000 mq" con "6.000 mq".
Presidente: Do lettura dell’allegato 1, comprensivo dell’emendamento proposto dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.
Allegato 1
Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale.
Agricoltura e zootecnia:
a) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre 20 ha.
b) dissodamenti oltre
20 ha.
c) impianti per volatili da cortile
oltre 50.000 capi
d) impianti per suini
oltre 100 capi
e) impianti per bovini
oltre 150 U.B.A.
f) impianti per conigli
oltre 10.000 capi
g) pescicolture
oltre 5 ha.
h) serre
oltre 6.000 mq
Industria estrattiva:
a) estrazione della torba
oltre 50.000 mc
b) estrazione da cave di materiale da costruzione
oltre 50.000 mc
c) estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica
oltre 50.000 mc
d) estrazione di combustibili solidi, petrolio e gas naturale
tutti i progetti
e) estrazione di minerali metalliferi e non metalliferi
tutti i progetti
f) distillazione a secco del carbone e delle scisti bitumose
tutti i progetti
g) impianti produttivi per cemento, calce, gesso e refrattari
tutti i progetti
h) raffinerie di petrolio greggio
tutti i progetti
Industria energetica:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda
oltre 10 Mw.
b) trasporto di energia elettrica mediante linee aeree
oltre 100 Kv.
c) stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi
oltre 10.000 mc.
d) stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti
oltre 500 mc.
e) stoccaggio di combustibili solidi
oltre 10.000 mc.
f) impianto di ricerca, produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili
tutti i progetti
g) impianti di produzione, arricchimento e trattamento di combustibili nucleari
tutti i progetti
h) impianti di raccolta, stoccaggio e trattamento di residui radioattivi
tutti i progetti
i) impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia
oltre 3 Mw.
l) impianti per la produzione di energia idroelettrica
oltre 220 Kw.
m) impianti per la produzione di energia elettronucleare
tutti i progetti
Industria siderurgica e metallurgica:
a) acciaierie di prima fusione di ghisa ed acciaio
tutti i progetti
b) stabilimenti siderurgici e fonderie
tutti i progetti
c) fucine, trafilerie e laminatoi
tutti i progetti
d) stabilimenti metalmeccanici
oltre 10.000 mc.
Industria del vetro:
a) produzione di vetro
tutti i progetti
b) produzione di lana di vetro e lana di silicati
tutti i progetti
Industria chimica:
a) impianti chimici integrati
tutti i progetti
b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici
tutti i progetti
c) produzione di antiparassitari, prodotti farmaceutici, elastomeri e perossidi
tutti i progetti
d) produzione di mastici, pitture, vernici ed inchiostri
tutti i progetti
e) produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e profumi
oltre 10.000 mc.
f) stoccaggio di petrolio e derivati
oltre 10.000 mc.
g) stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici
oltre 1.000 mc.
h) produzione di fibre artificiali sintetiche
oltre 10.000 mc.
Industria alimentare:
a) Produzione di grassi, olii vegetali ed animali
oltre 10.000 mc.
b) produzione di conserve
oltre 10.000 mc.
c) fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
oltre 10.000 mc.
d) produzione di vino, acquavite, birra, liquori, sciroppi, dolciumi, cioccolato, gelato, amidacei
oltre 10.000 mc.
e) macellazione di animali grossi
oltre 5.000 capi annui
f) macellazione di animali da bassa corte
oltre 50.000 capi annui
g) preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the
oltre 10.000 mc.
h) lavorazione e conservazione del pesce e prodotti ittici
oltre 10.000 mc.
i) conservazione, lavorazione e trasformazione di frutti, ortaggi e funghi
oltre 10.000 mc.
l) zuccherifici
oltre 10.000 mc.
Industria dei tessili, del cuoio, della carta
a) concia e tintura pelli, cuoio e tessuti
tutti i progetti
b) produzione di pasta per carta, cartone e cellulosa
tutti i progetti
c) trattamento chimico di fibre tessili
tutti i progetti
Industria della gomma e della plastica:
a) Industria della gomma e degli elastomeri
tutti i progetti
b) costruzione e trattamento dei pneumatici
tutti i progetti
c) industria delle materie plastiche
tutti i progetti
Altre industrie:
a) trattamento e trasformazione dell’amianto e derivati
tutti i progetti
b) produzione di mole ed abrasivi
tutti i progetti
c) produzione industriale di ceramica
tutti i progetti
d) produzione e trattamento di materiali da costruzione
oltre 10.000 mc.
e) servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini
oltre 10.000 mc.
f) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici
oltre 10.000 mc.
g) produzione e trattamento di cemento, calce e gesso
oltre 10.000 mc.
h) impianti di verniciatura
oltre 10.000 mc.
Progetti di infrastrutture:
a) lavori per l’attrezzamento di zone industriali
oltre 3 ha.
b) impianti funiviari bifuni e ad agganciamento automatico
tutti i progetti
c) strade poderali, interpoderali, forestali e comunali
oltre 2 Km.
d) strade regionali e statali
tutti i progetti
e) gallerie stradali, paravalanghe, paramassi, ponti e viadotti
oltre 3 miliardi
f) costruzione ed ampliamento aeroporti ed altiporti
tutti i progetti
g) canalizzazione e regolarizzazione delle acque
oltre 3 miliardi
h) dighe ed impianti di trattenimento acque
oltre 50.000 mc. di capacità
i) tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee
tutti i progetti
l) funicolari
tutti i progetti
m) oleodotti, gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di acqua e vapore
oltre 250 mm. di diametro della condotta o 40 Kml.
n) acquedotti (con esclusione delle reti di distribuzione urbana)
oltre 30 Kml.
Altri progetti:
a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive strutturali, edifici di culto, edifici di abitazione eccetera)
oltre 3 ha. o 10.000 mc.
b) centri turistici e residenziali
tutti i progetti
c) complessi alberghieri
oltre 5.000 mc
d) campeggi
oltre 5 ha.
e) piste permanenti per corse automobilistiche e motociclistiche
tutti i progetti
f) piste di prova per autoveicoli
tutti i progetti
g) smaltimento rifiuti urbani
tutti i progetti
h) smaltimento di rifiuti speciali
tutti i progetti
i) smaltimento inerti
oltre 50.000 mc.
l) stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
oltre 50.000 mc.
m) smaltimento di rifiuti tossici e nocivi
tutti i progetti
n) centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi oltre 5 T.
o) impianti di depurazione delle acque e smaltimento dei fanghi
oltre 30.000 abitanti equivalenti
p) piste di sci da discesa
oltre 2 Km.
q) fabbricazione e trattamento di fibre minerali artificiali
tutti i progetti
r) fabbricazione e trattamento di polveri ed esplosivi
tutti i progetti
s) banchi di prova per motori, turbine e reattori
tutti i progetti
t) capannoni industriali e commerciali
oltre 10.000 mc.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’allegato 1 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente: Do lettura di un emendamento all’allegato 2, proposto dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.
EMENDAMENTO
Allegato 2
Alla voce "Agricoltura e zootecnia" dell’allegato 2:
- lettera f, "impianti per bovini", sostituire "da 50 a 120 U.B.A" con "da 80 a 150 U.B.A";
- lettera i, "serre", sostituire "da 2.000 mq. a 4.000 mq." con "da 2.000 mq. a 6.000 mq.";
- lettera l, "alpeggi", sostituire "oltre 120 U.B.A." con "oltre 150 U.B.A.".
Presidente: Do lettura dell’allegato 2, comprensivo dell’emendamento proposto dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.
Allegato 2
Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata
Agricoltura e zootecnia:
a) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva
da 5 a 20 ha.
b) progetti di idraulica agraria ed irrigazione
oltre 125 1/s o 500 ha.
c) dissodamenti
da 5 a 20 ha.
d) impianti per volatili da cortile
da 5.000 a 50.000 capi
e) impianti per suini
da 50 a 100 capi
f) impianti per bovini
da 80 a 150 U.B.A.
g) impianti per conigli
da 5.000 a 10.000 capi
h) pescicolture
da 1 a 5 ha.
i) serre
da 2.000 mq. a 6.000 mq.
l) alpeggi
oltre 150 U.B.A.
Industria estrattiva:
a) estrazione della torba
da 10.000 a 50.000 mc.
b) estrazione da cave di materiale da costruzione
da 10.000 a 50.000 mc.
c) estrazione da cave di materiali refrattari e per ceramica
da 10.000 a 50.000 mc.
d) trivellazioni in profondità a fini estrattivi
oltre 30 m.
Industria energetica:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda
da 1 a 10 Mw.
b) trasporto di energia elettrica mediante linee aeree
da 20 e 100 Kv.
c) stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi
da 1.000 a 10.000 mc.
d) stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti
da 50 a 500 mc.
e) stoccaggio di combustibili solidi
da 1.000 a 10.000 t.
f) impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia
da 1 a 3 Mw.
Industria chimica:
a) produzione di saponi, detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e profumi
da 1.000 a 10.000 mc.
b) stoccaggio di petrolio e derivati
da 1.000 a 10.000 mc.
c) stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici
da 100 a 1.000 mc.
d) produzione di fibre artificiali e sintetiche
da 1.000 a 10.000 mc.
Industria alimentare:
a) macellazione di animali grossi
da 1.000 a 5000 capi annui
b) macellazione di animali di bassa corte
da 20.000 a 50.000 capi annui
Altre industrie:
a) produzione e trattamento di materiale da costruzione
da 5.000 a 10.000 mc.
b) servizi industriali di lavanderia, tintoria ed affini
fino a 10.000 mc.
c) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici
fino a 10.000 mc.
d) produzione e trattamento di cemento, calce e gesso
fino a 10.000 mc.
e) impianti di verniciatura
fino a 10.000 mc.
f) tipografie
oltre 5.000 mc.
Progetti di infrastrutture:
a) lavori per l’attrezzamento di aree industriali
da 1 a 3 ha.
b) impianti meccanici monofune di risalita
oltre 500 ml.
c) strade poderali, interpoderali, forestali e comunali
da 500 m. a 2 Km.
d) gallerie stradali, paravalanghe, paramassi, ponti e viadotti
da 500 milioni a 3 miliardi
e) canalizzazione e regolarizzazione delle acque
da 500 milioni a 3 miliardi
f) dighe ed impianti di trattenimento delle acque
tutti i progetti
g) oleodotti, gasdotti ed impianti per il trasporto di acqua e vapore
da 2 a 40 Kml.
h) acquedotti (con esclusione delle reti di distribuzione urbana)
da 10 a 30 Kml.
Altri progetti:
a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione eccetera)
da 1 a 3 ha. oppure da 5.000 a 10.000 mc.
b) campeggi
da 1 a 5 ha.
c) smaltimento di inerti
fino a 50.000 mc.
d) stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
fino a 50.000 mc.
e) centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
fino a 5 t.
f) impianti di depurazione delle acque e smaltimento fanghi
da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti
g) raccolta, rottamazione e stoccaggio dei rottami di ferro e simili
oltre 1 ha.
h) piste di sci da discesa
da 500 m. a 2 Km.
i) rifugi alpini, bivacchi, rifugi di tappa
tutti i progetti
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’allegato 2 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC): Per ragioni di correttezza, vorrei precisare che questi emendamenti sono stati firmati solo dal sottoscritto perché la loro stesura è avvenuta solo all’ultimo momento, ma sono stati concordati con i Consiglieri Vallet, Presidente della III Commissione consiliare, e Riccarand, relatore della legge.
Presidente: Do lettura dell’emendamento aggiuntivo dell’allegato 3, presentato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce.
EMENDAMENTO
Allegato 3
L’Allegato A alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 è così modificato:
Dotazioni organiche ex articolo 2
Qualifica Posti Posti non Posti Totale
o livello di ruolo di ruolo del ruolo posti
soprannumerario
ad esaurimento
Dirigente 27 3 30
Vice Dirigente 92 3 2 97
VIII livello 175 _ 1 176
VII livello 551 _ 1 552
VI livello 102 _ 32 134
V livello 540 _ 7 547
IV livello 190 _ 3 193
III livello 369 _ _ 369
II livello 3 _ _ 3
I livello _ _ _ _
Totale 2.049 6 46 2.101
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente: Il Consigliere Vallet ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto; ne ha facoltà.
Vallet (UV): Merci Monsieur le Président. Brièvement pour déclarer l’avis favorable du Groupe de l’Union Valdôtaine sur un projet de loi que nous jugeons très important et sur lequel nous nous sommes engagés en profondeur.
S’il est vrai qu’il était nécessaire de conformer notre législation à celle de la Communauté européenne et à celle de l’Etat, en ce qui concerne cette matière, il est d’autant plus vrai qu’il était nécessaire de douer notre région, qui a compétence primaire en ce domaine, d’un instrument le plus possible agile, je dirais même plus agile que les dispositions de la Communauté européenne et de l’Etat, d’un instrument qui puisse tenir compte de toutes les exigences de ceux qui se trouveront confrontés à cette nouvelle procédure.
La première difficulté a été justement celle de tenir compte des exigences et des problèmes de ceux qui travaillent pour développer les activités économiques et productives, et d’autre part l’exigence qui est devenue primaire de sauvegarder le territoire et l’environnement dans une région comme la Vallée d’Aoste où les richesses naturelles du territoire constituent un bien auquel il est impossible de renoncer, n’importe quel type de développement et de futur l’on veut préconiser pour notre région.
Alors voilà que, si d’une part les acteurs de ces activités ont l’exigence d’avoir de la part de l’Administration des temps de décision le plus possible brefs et d’avoir le moins d’entraves bureaucratiques possibles, de l’autre part ressort indispensable la nécessité de situer ces mêmes activités dans un cadre global de sauvegarde du territoire et de l’environnement, dans une optique qui devrait viser à prévoir plutôt qu’à soigner.
Nous estimons que ce projet de loi répond à cette double exigence et que dans la définition des procédures cette nécessité d’équilibre est suffisamment prise en considération.
On se rend bien compte que cette loi peut créer des perplexités pour le fait que, sans doute, cette procédure sera d’une part coûteuse et d’autre part pourrait prolonger les temps bureaucratiques nécessaires pour obtenir les autorisations. Nous savons bien comme pour les activités productives le temps c’est de l’argent. Mais le fait d’avoir prévu, par exemple, une double procédure (une ordinaire pour les oeuvres le plus importantes et l’autre simplifiée pour les oeuvres de dimensions plus réduites), permettra une gestion plus agile de cet instrument qui doit être un instrument de sauvegarde mais qui ne doit pas constituer un instrument de blocage de toutes les activités. En plus, ainsi comme on l’a prévu, la procédure permettra une rationalisation du processus administratif d’autorisation, fait qui n’est pas secondaire et qui aura sans doute des reflets positifs.
Le fait d’avoir prévu que le bureau compétent se charge de recueillir les avis et les autorisations nécessaires dans un délai bien précis, établi par la loi, constitue sans doute une facilitation pour les privés, ainsi que pour les administrations concernées.
En conclusion, nous estimons que les temps soient mûrs aussi pour la Vallée d’Aoste, pour se douer de cet instrument avec une recommandation; celle de ne pas mythifier cet instrument ni en sens positif, ni en sens négatif. On ne doit pas penser que tous les problèmes, concernant l’environnement, seront résolus par le simple fait d’avoir adopté cette loi et on ne doit même pas croire que toutes les activités seront empêchées et/ou contrastées par cette procédure.
Nous croyons que l’application correcte de cette loi, produira sans doute des effets positifs en terme de sauvegarde de l’environnement, surtout en ce qui concernera la qualité des interventions,ste équilibre entre la sauvegarde du territoire et la présence et les activités de l’homme.
C’est avec cet esprit que nous voterons en faveur de cette loi.
Presidente: Il Consigliere Limonet ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto; ne ha facoltà.
Limonet (DC): Vorrei esprimere la nostra più completa soddisfazione per la conclusione dell’iter legislativo di questa legge, che ha avuto un lungo periodo di gestazione: è stata infatti presentata nell’ottobre del 1989 dal Consigliere Riccarand, allora di Nuova Sinistra, e dai Consiglieri del PCI Bajocco, Chenuil, Dolchi e Mafrica, nonché dall’allora Consigliere regionale Tonino Alder.
Dobbiamo riconoscere che questa legge è stata studiata per molto tempo dalle Commissioni e dal Consiglio. Ora, finalmente, anche a seguito della volontà innovativa manifestata dalla maggioranza, che l’ha inserita nel programma di governo, essa giunge alla conclusione del suo iter legislativo.
Noi siamo convinti che essa sia indispensabile perché previene e regolamenta le azioni dell’uomo sull’ambiente, impedisce gli inquinamenti e le catastrofi causate da una disorganica gestione del territorio e favorisce una migliore condizione di vita garantita da una gestione del territorio più a misura d’uomo.
Pertanto, a nome del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, oltre ad esprimere un parere favorevole al provvedimento, ringrazio i proponenti per la sensibilità dimostrata nell’individuare un problema sempre più attuale e l’Assessore competente, per la sensibilità dimostrata nel trattare il problema e per l’attenzione con cui ha preparato i vari emendamenti. Grazie.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di legge, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale", nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
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