Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1761 del 9 gennaio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1761/IX - Irregolarità nell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di costruzione del 1° e 2° lotto del tratto di tangenziale Aosta centro - Aosta ovest. (Interpellanze)

Président: Je lis l’interpellation présentée par les Conseillers Mafrica et Bajocco, inscrite au point 15 de l’ordre du jour.

INTERPELLANZA

Con deliberazioni n. 4279 e 4280 del 18 del maggio 1990 la Giunta regionale approvava rispettivamente:

a) l’aggiudicazione, a seguito di cessione al raggruppamento Follioley Freydoz (Capogruppo Freydoz) dei lavori di realizzazione del 1° lotto del tratto di Tangenziale Aosta centro - Aosta ovest, alle condizioni già stabilite con il raggruppamento Bertino-Multiservice-Geoval;

b) l’aggiudicazione, a seguito di cessione al raggruppamento Freydoz-Follioley (Capogruppo Follioley) dei lavori di realizzazione del 2° lotto del tratto di Tangenziale Aosta centro - Aosta ovest, alle condizioni già stabilite con il raggruppamento Lauro-Bitumix-Coseval.

Poiché nei bandi di gara, di cui alle deliberazioni di Giunta 1726 e 1727 del 17 febbraio 1989, era esplicitamente esclusa la possibilità di cessione;

i sottoscritti Consiglieri regionali

interpellano

la Giunta regionale per conoscere:

1) i motivi per i quali a suo tempo si è ritenuto opportuno derogare a norme precedentemente stabilite;

2) se a partire dal luglio 1990 si sono verificate analoghe cessioni di lavori pubblici da un raggruppamento all’altro;

3) quale è il comportamento della Giunta rispetto alla partecipazione agli appalti di ditte facenti capo allo stesso gruppo industriale.

Président: Je lis l’interpellation présentée par le Conseiller Riccarand et inscrite au point 18, qui aborde le même sujet

INTERPELLANZA

Appreso che, nel corso di una recente Conferenza Stampa, la CGIL della Valle d’Aosta ha denunciato gravi irregolarità nell’aggiudicazione degli appalti per le opere di costruzione del tronco Pont Suaz-Sarre dell’Autostrada del Monte Bianco;

rilevato, in particolare, che è stata denunciata l’irregolarità delle deliberazioni di Giunta n. 4279 e 4280 del 18 maggio 1990 con cui si è provveduto ad aggiudicare le citate opere di costruzione al Raggruppamento Freydoz S.p.A. - Follioley S.p.A.;

rilevato, inoltre, che il Raggruppamento Freydoz-Follioley avrebbe a sua volta subappaltato lavori di movimentazione materiale ad imprese fantomatiche;

il sottoscritto Consigliere regionale del Gruppo "Verde Alternativo"

interpella

la Giunta regionale per sapere che cosa si intende fare per chiarire la situazione che si è determinata e se non ritiene opportuno procedere alla revoca delle deliberazioni di Giunta n. 4279 e 4280.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): Il sindacato che si occupa del settore delle costruzioni ha indetto recentemente una conferenza stampa nel corso della quale sono state denunciate situazioni non chiare, che crediamo debbano essere acclarate, almeno per quanto possibile, da parte del Consiglio.

Nel maggio del 1990, con due deliberazioni, la Giunta regionale ha approvato cessioni di appalti da un raggruppamento all’altro. Si tratta di due lotti del tratto di tangenziale Aosta centro-Aosta ovest. Il primo lotto era stato precedentemente vinto da un raggruppamento costituito dalle imprese Bertino-Multiservice-Geoval e poi è stato ceduto al raggruppamento Follioley-Freydoz. Il secondo lotto era stato vinto dal raggruppamento Lauro-Bitumix-Coseval e poi è stato ceduto al raggruppamento Freydoz-Follioley. Le questioni da chiarire sono sostanzialmente tre. La prima è sapere come mai la Giunta regionale ha sostanzialmente smentito quanto aveva deliberato in precedenza. Nelle deliberazioni del febbraio 1989 la cessione di questi particolari appalti era stata esplicitamente esclusa al punto 5°, lettera g, dove si dice: "Per questi lavori non è ammessa la cessione dell’appalto prevista dall’articolo 334 della legge n. 2248". La prima questione, quindi, mira a conoscere come mai, avendo esplicitamente escluso in una deliberazione ogni possibilità di cessione, poi si è ammessa la cessione dell’appalto stesso.

La seconda questione vuole conoscere come mai nelle deliberazioni con cui si accetta la cessione si parla di cessione da un raggruppamento ad un altro raggruppamento però costituendo, quindi non ancora costituito. Non si capisce come un raggruppamento che di per sé non ha partecipato ad una gara possa poi diventare soggetto del trasferimento.

La terza questione tende ad accertare se corrisponde a verità quanto affermato dalle organizzazioni sindacali, cioè che il raggruppamento Freydoz-Follioley abbia subappaltato parte dei lavori di movimentazione di materiali ad un’impresa che, a sua volta, ha anch’essa subappaltato questi lavori. Vorremmo sapere se questa circostanza è conosciuta, se è stata autorizzata e come sia potuta avvenire. Queste sono le tre questioni sulle quali vorremmo dei chiarimenti.

Al secondo punto della nostra interpellanza chiediamo inoltre se cessioni di appalti da un raggruppamento ad un altro si sono ancora verificate a partire dal luglio 1990, mentre al terzo chiediamo come si comporta la Giunta regionale quando più ditte che fanno capo ad uno stesso gruppo industriale partecipano ad uno stesso appalto. Nel caso in questione, infatti, tra i raggruppamenti vincitori e quelli che successivamente hanno ottenuto in cessione gli appalti, ci sono società che in realtà fanno parte degli stessi gruppi industriali.

Vorremmo che fosse fatta chiarezza su questi punti, perché, come si sa, la materia degli appalti è sempre molto delicata ed esige opportunamente la massima chiarezza e trasparenza.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA): Anche l’interpellanza presentata dal nostro gruppo è partita dalla conferenza stampa organizzata dal settore costruzioni della CGIL, nel corso della quale è stato presentato un dossier che documenta in modo preciso ed inequivocabile la presenza di situazioni anomale e probabilmente irregolari nell’aggiudicazione degli appalti di due lotti del tronco Pont Suaz-Sarre dell’autostrada del Monte Bianco.

Come ha già detto il Consigliere Mafrica, la deliberazione da cui era partita la licitazione privata prevedeva esplicitamente:"Per i lavori di cui si tratta non è ammessa la cessione dell’appalto prevista dalle normali normative...". Nonostante questa clausola, inserita nel capitolato, si è poi verificata una cessione in tutti e due i lotti la cui competenza era della Regione Valle d’Aosta.

Fra l’altro, le motivazioni con cui è stata realizzata questa cessione di appalto sono scarsamente credibili. Leggo infatti dalla deliberazione della Giunta regionale: "Considerato che le imprese costituenti il raggruppamento subentrante hanno partecipato alla licitazione con offerta assai vicina e comunque superiore a quella del raggruppamento aggiudicatario e che da un punto di vista occupazionale l’affidamento alle stese dei lavori, in quanto imprese locali, può essere giudicato in maniera non negativa, accoglie la richiesta....". Quindi non si capisce assolutamente per quale motivo si è proceduto al passaggio della titolarità fra due raggruppamenti di imprese che avevano partecipato separatamente e che avevano presentato offerte simili, ma la cui aggiudicazione era andata ad un raggruppamento diverso.

Desta poi sospetti il fatto che entrambi i lotti vengano di fatto assegnati al raggruppamento Follioley-Freydoz, costituito dalle due imprese che già gestiscono due lotti dell’autostrada assegnati non attraverso una regolare gara d’appalto, ma attraverso una assegnazione fiduciaria sul tronco da Sarre a Morgex. Oltretutto, fra il raggruppamento che aveva vinto e quello che ha avuto la cessione, ci sono degli intrecci e dei rapporti.

Tutto questo non è ben chiaro, anzi a noi sembra che ci sia una violazione delle regole iniziali, per cui chiediamo chiarimenti in merito e vorremmo sapere dalla Giunta regionale se non ritenga opportuno revocare le due deliberazioni n. 4279 e 4280 del 18 maggio 1990 con cui era stata formalizzata la cessione dell’appalto.

Vorremmo capire esattamente come stanno le cose anche su altre questioni segnalate nel dossier e nella conferenza stampa della CGIL, che riguardano lavori di subappalto operati da alcune imprese che non avevano né mezzi né personale.

Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore ai Lavori pubblici, Martin; ne ha facoltà.

Martin (ADP): Ringrazio gli interpellanti che con le loro domande sicuramente permetteranno al Consiglio regionale di fare su questa vicenda quella chiarezza che non è stata fatta con la conferenza stampa cui si è fatto cenno, perché in quella sede sono state dette molte inesattezze ed è stata fatta parecchia confusione.

E’ vero che la materia è molto complicata e delicata, per cui è facile fare confusione se non si conoscono a fondo tutti i passaggi, però questa è l’impressione che se è tratta leggendo le informazioni fornite dalla stampa.

Io non voglio esprimere un giudizio politico, che non tocca a me, sull’opportunità o meno della cessione di questi appalti, posso dire però che, dagli atti e dai documenti in mio possesso, tale cessione rientra perfettamente nelle norme che regolano gli appalti pubblici.

Come è stato ricordato, i due lotti della tangenziale di Aosta vennero aggiudicati il 24 novembre 1989, con il sistema della licitazione privata, alle associazioni temporanee d’impresa Bertino-Multiservice-Geoval per il primo lotto di lire 5.755.000.000 e Lauro-Bitumix-Coseval per il secondo lotto di lire 2.599.000.000.

Alle rispettive gare di licitazione erano state invitate 138 ditte per il primo lotto e 98 per il secondo. Parteciparono 86 imprese per il primo lotto e 79 per il secondo.

Le imprese Bertino e Lauro furono invitate come ditte individuali, ma, in forza di una facoltà loro concessa dalla legge, parteciparono all’appalto in associazione temporanea, le cui mandanti nella fattispecie erano state associate ai sensi del quarto comma dell’articolo 9 della legge 8 ottobre 1984 n. 687, che dà facoltà, ad imprese singole o ad associazioni di impresa richiedenti, se già in possesso di tutti i requisiti richiesti, di associare liberamente a sé altre imprese, purché iscritte all’albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie di importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che queste ultime non eseguano lavori per un importo superiore al 20 per cento di quello complessivo dei lavori oggetto dell’appalto.

In seguito, i soggetti aggiudicatari, si sono avvalsi di una possibilità loro concessa dalla legge e qui sta forse la causa di quella confusione che mi pare sia stata evidenziata nelle due interpellanze, ossia, sul bando di gara si dice che per questo tipo di lavori non è ammessa la cessione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 334 della legge 20 marzo 1865 n. 2248. Questo è vero, nel senso che questa dicitura non è stata scritta solo su questo bando, ma su tutti i bandi, perché l’articolo 334 vincola l’Amministrazione ed ecco allora che, proprio perché essa non sia vincolata, questo articolo viene ribadito in tutti i bandi con questa formula.

L’articolo 334 recita testualmente: "Occorrendo il caso che il deliberatario, nell’atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l’Amministrazione ha diritto di rifiutarsi se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che l’avrebbero fatto ammettere all’asta per la medesima impresa". Voi capite che sulla base di questo articolo, può cedere l’appalto ad un’altra impresa, purché quest’ultima abbia i requisiti - e naturalmente se aveva partecipato all’appalto, come in questo caso, sicuramente aveva i requisiti - senza che l’Amministrazione possa fare alcunché. L’Amministrazione quindi non può fare assolutamente nulla e l’impresa può cedere il proprio appalto. Questo articolo viene quindi inserito in tutti i bandi, proprio per non vincolare l’Amministrazione.

Ma la cessione dell’appalto in questione non è stata fatta in base all’articolo 334, quindi non c’è contraddizione tra le due deliberazioni. La cessione, come è riportato nella deliberazione n. 1130 del 2 febbraio, che prima è stata citata dal Consigliere Riccarand, è stata fatta ai sensi dell’articolo 339 della stessa legge, che invece riconosce alla Regione la facoltà di concedere o meno la cessione dell’appalto, perché recita testualmente: "E’ vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare tutta o in parte l’opera assunta senza l’approvazione dell’autorità competente, sotto la comminatoria dell’immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo di deliberamento; è pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura le quali non siano riconosciute. Sono permessi soltanto i cottimi per l’esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell’appaltatore".

E’ chiaro che questo articolo dà facoltà alla Regione di aderire o meno alla cessione dell’appalto, cosa che è stata fatta in occasione dell’approvazione della deliberazione n. 1130. Non entriamo nel merito se fosse giusto o meno concedere la cessione dell’appalto, ma, secondo la richiesta fatta in base all’articolo 339, citato nella stessa deliberazione, e non in base all’articolo 334 che non c’entra assolutamente, l’impresa poteva chiedere e la Regione poteva concedere la cessione dell’appalto. In questo caso la Regione l’ha concessa e le motivazioni sono riportate nella deliberazione, dove si parla di condizioni che voi potete leggere, senza bisogno ch’io entri nel loro merito. Tutto comunque è perfettamente in regola.

Altra cosa che sembra essere poco chiara, anche se non si riesce a capire come si sia potuta fare un’affermazione di questo genere, è il riferimento alla cessione di subappalti. A me non risulta che a tutt’oggi si sia verificato alcun subappalto, perché la Regione non ha mai autorizzato alcun subappalto. C’è stata questa cessione di appalto all’impresa Freydoz, capogruppo del primo lotto, ed all’impresa Follioley, capogruppo del secondo lotto, ma non è stato concesso alcun subappalto. Ciò peraltro sembrerebbe un po’ strano, visto che la consegna dei lavori è stata fatta da pochissimo tempo, a metà ottobre per il primo lotto e verso la fine di dicembre per il secondo lotto, anche per consentire agli uffici che si occupano di espropriazione delle aree di poter procedere nel loro lavoro. Capite bene che non sarebbe stato materialmente possibile effettuare dei subappalti, proprio perché i lavori sono appena iniziati. Posso garantire comunque che non sono stati concessi né effettuati subappalti.

L’aspetto più curioso è che in quella conferenza stampa si è parlato di cessione di appalti ad imprese che non hanno strutture, mezzi ed operai. Per ragioni di chiarezza, credo che tutti conosciamo le imprese Freydoz e Follioley, per cui credo che sarebbe piuttosto difficile dire che non abbiano strutture, mezzi ed operai.

Cerchiamo ora di rispondere in modo più specifico alle domande delle interpellanze.

In merito al primo punto dell’interpellanza dei Consiglieri Mafrica e Bajocco, devo precisare che non si è derogato a nessuna norma precedentemente stabilita ed ho cercato anche di dimostrare la ragione. Nel bando di gara si fa, infatti, riferimento all’articolato di una deliberazione, mentre l’appalto è stato ceduto in base ad un altro articolato che consente tale operazione, ma le due disposizioni non sono affatto in contrasto tra di loro. Non avendo io responsabilità di questo genere a quel momento, non posso sapere perché si è ritenuto opportuno agire in tal senso, ma posso leggere, così come possono fare anche gli interpellanti, le ragioni che sono scritte nel testo della deliberazione.

Al secondo punto dell’interpellanza rispondo dicendo che dal luglio 1990 non si sono verificate analoghe cessioni, quindi non vi è stata alcuna cessione di nessun tipo di appalto.

In merito alla terza domanda dell’interpellanza posso precisare che il comportamento della Giunta è stato improntato alla massima trasparenza, che si è esplicata in due modi:

- primo, evitando gli "omissis" - formula così di moda in questo periodo e sulla quale il gruppo comunista ha condotto apposite battaglie - su tutte le deliberazioni di Giunta, cosicché tutte le ditte invitate vengono regolarmente inserite nel deliberato, insieme a quelle eventualmente escluse, con la motivazione dell’esclusione;

- secondo, proprio per evitare che ci siano intrecci tra le imprese e possano essere in qualche modo manipolate certe gare d’appalto, la Giunta regionale ha pensato di non invitare più alle gare quelle imprese che siano in qualche modo collegate tra di loro, ma di invitare solo imprese che non hanno rappresentanti in altre ditte.

Le figure che potrebbero portare ad una turbativa d’asta sono state individuate nel titolare, nel socio di una società in nome collettivo, nel socio accomandatario di una società in accomandita semplice, nel consigliere di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, di cooperative o di consorzi, nelle persone investite della rappresentanza dell’impresa anche solo per la partecipazione ad appalti e nei direttori tecnici. Tutte queste figure, se in qualche modo collegate a varie imprese, fanno sì che quell’impresa non venga invitata all’appalto. Questo è stato quanto abbiamo cercato di fare in questo periodo.

Al Consigliere Riccarand, che chiede se la Giunta non ritenga opportuno revocare le delibere n. 4279 e 4280 del maggio 1990, rispondo dicendo che c’è stata un’aggiudicazione definitiva e che non mi pare che ci siano validi motivi per ritornare sulle decisioni prese, specie alla luce delle considerazioni che ho espresso in quest’aula e che non fanno intravedere alcunché di irregolare nella cessione degli appalti.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

Mafrica (PCI): Per quanto riguarda i punti due e tre dell’interpellanza, vale a dire il comportamento della Giunta dal luglio 1990, mi sembra che le risposte siano state chiare e possano essere giudicate positivamente.

Per quanto attiene al primo punto dell’interpellanza, credo che l’Assessore, sia pure in modo abile e preciso, sia riuscito ad evitare la sostanza della domanda, che mirava a conoscere i motivi per cui si è ritenuto opportuno passare da un raggruppamento ad un altro. Sicuramente la deroga non è avvenuta ai sensi dell’articolo 334, ma ai sensi dell’articolo 339; resta il fatto però che due appalti consistenti sembra siano stati ceduti senza che nella deliberazione siano state esplicitate motivazioni sufficientemente convincenti. Su questa scelta della Giunta in carica nel maggio 1990 noi manteniamo delle riserve.

Mi pare invece che debba ancora essere verificato il particolare dei subappalti. Siccome le organizzazioni sindacali partono da verifiche "de visu", più che da verifiche formali, chiedo all’Assessore di sorvegliare - perché questo rientra tra i compiti della Regione - affinché di fatto non avvengano subappalti non esplicitamente autorizzati dalla Regione, perché tale eventualità sarebbe ancora più criticabile di una qualche autorizzazione concessa loro della Regione.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): L’Assessore ci ha dato delle spiegazioni di natura tecnica, ma, stando alla sostanza del problema, non si è assolutamente capito come viene giustificata la cessione verificatasi in questi due importanti lavori della tangenziale. Ci troviamo di fronte ad una strana situazione: o non si fanno le gare d’appalto, come nel tronco Sarre-Morgex, ma i cui lavori sono stati affidati a Freydoz ed a Follioley, oppure si fanno, ma i lavori vengono ugualmente aggiudicati a Freydoz ed a Follioley, anche se non li vincono.

Questa situazione non è assolutamente chiara ed io vorrei rilevare che l’Assessore ai Lavori pubblici dell’epoca, che ha presentato ed approvato questa deliberazione, era l’attuale Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Fosson, dal quale sarebbe opportuno avere dei chiarimenti più dettagliati sul perché di questo tipo di scelte, perché - ripeto - dalle deliberazioni non risulta assolutamente per quale motivo sia stato fatto questo tipo di scelta.

Una cessione d’appalto per degli importi così elevati può essere compresa solo per gravi motivazioni, mentre qui in sostanza non c’è alcuna motivazione, perché si dice solo che le condizioni sono le stesse, per cui tanto vale passare dall’una all’altra impresa. E’ evidente che in questo modo viene vanificato qualsiasi tipo di gara o di procedura.

Dichiariamo la nostra insoddisfazione verso le risposte della Giunta regionale e cercheremo di avere ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

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