Oggetto del Consiglio n. 1756 del 9 gennaio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1756/IX - Pagamento di un bollo sulle cartelle cliniche. (Interpellanza)
Presidente: Do lettura dell’interpellanza presentata dai Consiglieri Bajocco e Monami Cristina, iscritta al punto 11 dell’ordine del giorno
INTERPELLANZA
Dal giugno di quest’anno l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ha deciso di applicare una norma del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, che consente di richiedere il pagamento di un bollo da lire 5.000 ogni 4 facciate di particolari documenti;
avendo deciso di considerare la cartella clinica come rientrante tra tali documenti, vengono fatte pagare al paziente lire 10.000 + IVA per una copia della cartella clinica e, in aggiunta, lire 5.000 per ogni 4 facciate della stessa;
poiché il pagamento di tali somme contraddice al diritto del paziente di accedere ai dati che lo riguardano, discriminando, in contrasto con lo spirito della legge 833/1978, tra chi può pagare somme anche rilevanti e chi non può;
i sottoscritti Consiglieri regionali del Gruppo comunista
interpellano
l’Assessore competente per sapere:
1) se la Giunta regionale condivide l’interpretazione della USL in materia di bollo sulle cartelle cliniche;
2) se la Giunta intende intervenire per fornire alla USL un indirizzo in materia.
Président: Le Conseiller Bajocco a demandé la parole; il en a la faculté.
Bajocco (PCI): Dal giugno 1990 l’USL della Valle d’Aosta ha deciso di applicare una norma che pare sia contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che consente all’USL di far pagare un bollo da 5.000 lire ogni quattro facciate di particolari documenti e di far pagare 10.000 lire, più IVA, per ogni copia di cartella clinica richiesta dai pazienti. Sembra che la documentazione clinica minima, richiesta agli sportelli dell’USL, si aggiri intorno alle venti pagine, che di conseguenza vengono ad incidere in misura considerevole sui pazienti che ne hanno bisogno.
Ci risulta che nel 1990 una signora, dopo un lungo ricovero del marito che poi è deceduto, ha dovuto pagare ben 700.000 lire per ottenere il duplicato della documentazione clinica inerente al decesso del marito.
A presentare l’interpellanza siamo stati sollecitati da un ordine di servizio dell’USL dell’11 giugno 1990 - è strano come tutto accada nel mese di giugno - che, dando applicazione al DPR 26 ottobre 1972,.n. 642, andava a colpire le categorie meno abbienti.
Da un sondaggio da noi effettuato è risultato che nessuna USL del Piemonte ha dato applicazione al DPR n. 642, che invece è stato applicato da due sole USL in tutta Italia. Non sembra giusto quindi che in una Regione come la nostra si dia applicazione a certi decreti che fanno pagare ai pazienti cifre piuttosto consistenti e che sono anche in contrasto con la legge 833/1978.
La nostra interpellanza ha inciso anche su questo aspetto, tant’è che la legge finanziaria n. 405 del 29 dicembre 1990 ha stabilito che dal 1° gennaio 1991 non si paghino più le copie delle cartelle cliniche Invito tuttavia l’Assessore a far sì che l’USL, come è stata capace di andare alla ricerca di un DPR del 1972 per dargli applicazione nel 1990, sia altrettanto sollecita nel dare applicazione alla legge nazionale, in modo che dal 1° gennaio 1991 i cittadini non debbano più pagare le cartelle cliniche, ma solo il costo delle relative fotocopie, come si faceva prima del giugno 1990. Grazie.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Beneforti; ne ha facoltà.
Beneforti (DC): Nella circostanza citata dal Consigliere Bajocco, l’USL si è limitata ad applicare le norme contenute nel DPR 26 ottobre 1972 n. 642, in analogia altresì alle disposizioni contenute in una direttiva adottata dagli ispettori compartimentali delle tasse, riassunta dalla circolare n. 149 del 1989 dell’Ispettorato delle tasse del Lazio, che stabilisce che il principio della tassabilità deve ritenersi applicabile anche alla copia di un atto il cui originale non è soggetto al tributo, perché non previsto nella tariffa, e quindi anche alle cartelle cliniche rilasciate dalla direzione sanitaria di un ospedale, essendo le stesse un documento a se stante, il cui rilascio di copia autentica va assoggettato ad autonoma imposta di bollo. L’USL, pertanto, non ha fatto altro che applicare un DPR ed una circolare.
Tuttavia, come ha già detto il Consigliere Bajocco, l’articolo 7 della finanziaria del 1991 prevede che siano esenti dall’imposta di bollo "le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi alle originali". Il problema, quindi, non si pone più, ma se si dovesse ripresentare per qualche altro motivo, lo seguiremo con attenzione e cercheremo di risolverlo.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.
Bajocco (PCI): E’ vero che una circolare del 1989 ha imposto la tassazione delle copie delle cartelle cliniche, però noi l’abbiamo applicata nel giugno del 1990.
Siamo contenti di aver presentato questa interpellanza, visto che anche il Governo italiano ha ritenuto opportuno tenerne conto nella stesura della finanziaria del 1991. Grazie.
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