Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1659 del 14 dicembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1659/IX - DISEGNO DI LEGGE: "FINANZIAMENTI DI SPESA DEI DIVERSI SETTORI REGIONALI DI INTERVENTO E MODIFICAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E DEL PLURIENNALE 1991/1993 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 1991/ 1993).

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 245, iscritto al punto 31 bis dell'ordine del giorno.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1 (Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, sono determinati complessivamente in Lire 33.333 milioni di cui Lire 15.828 milioni per l'anno 1991 e Lire 17.505 milioni per l'anno 1992 (cap. 20500).

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale indicata al comma 1, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei Comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi:

SPESA CORRENTE ALTRE ENTRATE

ANNO IN MILIONI CORRENTI IN

DI LIRE MILIONI DI LIRE

1991 130.124 119.289

1992 137.931 126.446

3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale indicata al comma 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 100 milioni a titolo di finanziamento "una tantum" di spese correnti per l'assestamento del bilancio preventivo dei Comuni (cap. 20800).

4. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 come modificata dall'articolo 8 della legge regionale n. 61/1989 sono determinati per il triennio 1991/1993 rispettivamente in Lire 48.700 milioni per l'anno 1991, in Lire 50.791 milioni per l'anno 1992 ed in Lire 50.000 milioni per l'anno 1993 (cap. 20520).

5. Per l’erogazione nell'anno 1991 di contributi a favore di Comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.250 milioni (cap. 20720).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 1 (Aloisi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2 (Trasferimenti finanziari alle Comunità Montane)

1. I trasferimenti di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 sono determinati, per l'anno 1991, in complessive Lire 5.510 milioni (cap. 20740 per Lire 3.730 milioni, cap. 20760 per Lire 700 milioni e cap. 20780 per Lire 1.080 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3 (Interventi per l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti)

1. Per gli interventi atti a favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti Locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991 (cap. 33700).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4 (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, sono determinati, per l'anno 1991, in comprensive lire 4.000 milioni (cap. 20620), ripartiti nei seguenti settori di intervento:

- sedi di ufficio e servizi pubblici istituzionali

Lire 1.500 milioni

- patrimonio immobiliare a scopo abitativo sociale

Lire 1.500 milioni

- recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico

Lire 500 milioni

- acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive

Lire 500 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5 (Contributi agli Enti Pubblici Territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 500 milioni (cap. 20680).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6 (Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione del programma triennale 1991/1993 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105 e 8 agosto 1989, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 48.000 milioni ripartite in annue Lire 16.000 milioni (cap. 21145) .

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della legge regionale n. 51/1986, come integrate con legge regionale n. 105/1987, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.800 milioni così ripartita:

capitolo 22520 per Lire 100 milioni

capitolo 21155 per Lire 2.700 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

Art. 7 (Contributi ai Comuni nelle spese di servizi sociali a favore di persone anziane e inabili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente norme in materia di servizi a favore di persone anziane ed inabili, sono autorizzate, per l'anno 1991 rispettivamente: la spesa di Lire 17.000 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58400) e la spesa di Lire 350 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 58460).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8 (Contributi ai Comuni nelle spese degli asili nido)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3, concernente interventi per gli asili nido, sono autorizzate, per l'anno 1991, rispettivamente: la spesa di Lire 3.200 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58420) e la spesa di Lire 2.400 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 50480)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.

Art. 9 (Contributi ai Comuni e alle Cooperative per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap)

1. Per favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini portatori di handicap, di cui alla legge regionale 11 agosto, n. 54, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, sono autorizzate, per l'anno 1991, rispettivamente: la spesa di Lire 625 milioni per contributi ai Comuni (cap. 58500) e la spesa di Lire 525 milioni per contributi alle Cooperative (cap. 61080).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.

Art. 10 (Contributi ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature afferenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di Lire 500 milioni (cap. 58560).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Aloisi e Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento presentato dal Gruppo dell'Union Valdôtaine e dai Consiglieri Maquignaz e Riccarand.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo 10 bis:

"Art. 10 bis

1. A1 capitolo 54200 (contributi ai Comuni per opere di manutenzione agli edifici scolastici di proprietà comunale, per le finalità previste dalla L.R. 15 aprile 1987, n. 27, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di 5 miliardi (cap. 54200).

2. E' altresì autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1992 e di 10 miliardi per l'anno 1993.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.

VIERIN (UV): La loi n. 26 de 1987 avait institué un fond pour le financement des interventions des communes concernant l'aménagement extraordinaire des bâtiments scolaires. Ce financement a permis la restructuration de nombreuses écoles.

Maintenant les travaux sont tous terminés. Au mois de juin dernier, il y avait encore quatre communes qui n'avaient pas achevé les travaux. On avait eu des requêtes de la part des municipalités pour que l'on représente cette loi de financement.

Nous pensons que le problème des bâtiments scolaires et des structures y afférentes est un problème important et par cet amendement nous voulons donner la possibilité aux communes de faire face à leurs exigences dans le domaine scolaire.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Rusci; ne ha facoltà.

RUSCI (PRI): Il problema sollevato dal gruppo dell'Union Valdôtaine e da altri è indubbiamente reale. Dopo aver fatto una valutazione della legge, noi riteniamo che la stessa non abbia funzionato secondo le attese, perché alla legge annuale del 1987, finanziata con 3500 milioni, hanno fatto ricorso solo circa 35 Comuni, che avevano chiesto di poterla utilizzare per interventi manutentivi in strutture scolastiche di loro competenza e che hanno ottenuto immediatamente il 50 per cento del finanziamento previsto dalla legge. Nel consuntivo del 1989 erano però rimasti a residuo 1.689 milioni che, in base alla disposizione sulla perenzione dei residui passivi, sono poi scomparsi dal bilancio. Ciò significa che, in questa legge annuale, specifica e con vincolo di destinazione, qualcosa non deve sicuramente aver funzionato.

Ecco allora che, da questo punto di vista e considerato che sovente nel corso degli anni l'Amministrazione regionale si è fatta latrice di proteste nei confronti dell'Amministrazione centrale dello Stato, per quello che attiene alle leggi con vincolo di destinazione, noi, nel finanziamento agli enti locali, preferiamo eventualmente prevedere una crescita delle cifre, cosicché esse possano anche essere utilizzate per interventi di questo tipo e diano alle amministrazioni locali di livello inferiore la possibilità di decidere sulla loro destinazione.

Ribadisco comunque che il problema c'è e quindi credo di poter dire, anche a nome della maggioranza, che noi respingiamo questo emendamento.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 15

Contrari: 18

Astenuti: 2 (Aloisi e Gremmo)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

CAPO I

EDILIZIA ABITATIVA

Art. 11 (Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, come modificata dalla legge 28 dicembre 1984, n. 80, concernente interventi nel settore dell’edilizia residenziale, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 1.650 milioni e, per gli anni 1992 e 1993, in annue Lire 1.600 milioni da assegnare al capitolo 50720 per rate consolidate.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.

Art. 12 (Contributi per la copertura di tetti in lose di pietra)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n.

10, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 5.000 milioni (cap. 63500) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.

CAPO II

EVENTI CALAMITOSI E PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 (Interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di comprensive Lire 676 milioni così ripartita:

cap. 37840 Lire 572 milioni

cap. 37860 Lire 104 milioni

2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 37/1986 è determinata, per l'anno 1991, in Lire 2.500 milioni (cap. 37960) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.

Art. 14 (Finanziamento di iniziative nel settore della protezione civile)

1. Per iniziative nel settore della protezione civile è autorizzata, per l'anno 1991, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 145 milioni (cap. 40760) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15.

Art. 15 (Contributi al Soccorso Alpino Valdostano)

1. La spesa prevista dall'articolo 18 comma 1 lett. B della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente l'ordinamento delle guide alpine, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 650 milioni (cap. 40820)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.

Art. 16 (Finanziamento del servizio del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari)

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 34, concernente la dotazione di materiale per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 440 milioni (cap. 40860) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17.

CAPO III

DIFESA DEL SUOLO FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 17 ( Conservazione dell'ambiente agricolo montano)

1. Per gli interventi di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1.520 milioni (cap. 38200) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18.

Art. 18 (Recupero idrogeologico-ambientale delle strutture sciistiche)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 è determinate, per l'anno 1991, in Lire 1.000 milioni (cap. 38220) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19.

Art. 19 (Recupero ambientale di aree naturali degradate)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 312 milioni (cap. 38240).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20.

Art. 20 (Difesa da valanghe)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 luglio 1990, n. 46 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 38360).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21.

Art. 21 (Contributi afferenti interventi sul patrimonio boschivo)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 44, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 27, recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 500 milioni (cap. 38800).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22.

Art. 22 (Difesa dei boschi dagli incendi)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, come modificata dalle leggi regionali 19 agosto 1984, n. 45, 29 dicembre 1986, n. 73 e 13 giugno 1990, n. 36, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 4.000 milioni ripartita nel seguente modo:

cap. 37000 Lire 500 milioni

cap. 38820 Lire 3 000 milioni

cap. 38840 Lire 500 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23.

Art. 23 (Insediamento e cure del verde pubblico e gestione delle aree e dei percorsi attrezzati)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 8 giugno 1990, n. 33, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.500 milioni ripartita nel seguente modo:

cap. 37040 Lire 1.500 milioni

cap. 39660 Lire 500 milioni

cap. 39680 Lire 500 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24.

Art. 24 (Corpo Forestale Valdostano Indennità mensile di alloggio)

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Valdostano non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 150 milioni (cap. 39000).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 24 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25.

Art. 25 (Protezione della flora alpina)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, come modificata dalla legge regionale 10 maggio 1988, n. 28, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 700 milioni (cap. 39440).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 26.

Art. 26 (Gestione del canile regionale)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 27 luglio 1989, n. 43, concernente il contributo annuo ad una associazione protezionistica per la gestione del canile regionale, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 141 milioni (cap. 39500).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 26 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 27.

Art. 27 (Alberi monumentali e castagni da frutto)

l Per le finalità previste dalla legge regionale 21 agosto 1990, n. 50 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 100 milioni, ripartita nel seguente modo:

cap. 39520 Lire 40 milioni

cap. 39540 Lire 55 milioni

cap. 39560 Lire 5 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 27 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 28.

Art. 28 (Commissione tecnico-consultiva per le cave e torbiere)

1. La spesa per il funzionamento della Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, con cernente la coltivazione di cave e torbiere, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 10 milioni (cap. 52100) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 28 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 29.

Art. 29 (Stabilimento ittico di Morgex)

1. Per gli interventi di ristrutturazione definitive dello stabilimento ittico di Morgex, previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 21, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 80 milioni (cap. 40440).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 29 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 30.

CAPO IV

ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE

Art. 30 (Piano regionale risanamento delle acque)

1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 e all’art. 7 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 51/1986, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 7.050 milioni (cap. 49400 per Lire 5.500 milioni e cap. 52520 per Lire 1.550 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 30 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 31.

Art. 31 (Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici)

1. Per l'istituzione della rete combinata di controllo di cui alla legge 26 novembre 1987, n. 94 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 40000).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 31 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 32.

Art. 32 (Impianti di smaltimento rifiuti)

1. Per la costruzione dell'impianto di incenerimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 44/1988 è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di Lire 1.500 milioni (cap. 59220).

2. Per la realizzazione dell'impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale n. 37/1982, come modificata dalla legge regionale n. 44/1988, è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di Lire 800 milioni (cap. 59280).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 32 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 33.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

CAPO I

AGRICOLTURA

Art. 33 (Interventi in materia di agricoltura)

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, concernente l'adattamento e la modernizzazione della produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia, sono determinate, per l'anno 1991, in comprensive Lire 63.400 milioni:

a) contributi in conto interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore agricolo per Lire 2.000 milioni (cap. 41200);

b) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 850 milioni (cap. 41360);

c) mezzi tecnici per Lire 3.000 milioni (cap. 41660);

d) opere di miglioramento fondiario per Lire 48.000 milioni (cap. 41720 per Lire 38.000 milioni e cap. 41760 per Lire 10.000 milioni);

e) zootecnia per comprensive Lire 9.400 milioni (cap. 42740 per Lire 400 milioni, cap. 42800 per Lire 2.000 milioni e cap. 42820 per Lire 7.000 milioni);

f) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 150 milioni (cap. 43700).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 33 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 34.

Art. 34 (Bonifica sanitaria del bestiame)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame, è stabilita, per l'anno 1991, in Lire 14.000 milioni (cap. 59620).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 34 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 35.

Art. 35 (Sviluppo del riordino fondiario)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 400 milioni (cap. 41380)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 35 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 36.

Art. 36 (Contributi a favore di operatori agrituristici)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 1 lett. A della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, concernente interventi a favore dell'agriturismo, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 350 milioni (cap. 41620).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 36 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 37.

Art. 37 (Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici)

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 1 lett. A della legge regionale n. 1/1983 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti ad operatori agrituristici è rideterminata, per il triennio 1991/1993, in annue Lire 120 milioni, così ripartite: cap. 41639 Lire 13.330.160 e cap. 41640 Lire 106.669.840.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 37 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 38.

Art. 38 (Interventi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 è autorizzata per l'anno 1991, la spesa di Lire 10 milioni (cap. 42000).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 38 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 39.

Art. 39 (Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale e dello sviluppo agricolo)

1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale e dello sviluppo agricolo (S.A.T.E.S.S.A.) dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di complessive Lire 1.900 milioni (cap. 42340 per Lire 200 milioni e cap. 42360 per Lire 1.700 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 39 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 40.

Art. 40 (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, la spesa per l'anno 1991 è determinata in comprensive Lire 4.815 milioni così suddivisa:

cap. 43240 Lire 2.000 milioni

cap. 43260 Lire 500 milioni

cap. 43300 Lire 215 milioni

cap. 43320 Lire 50 milioni

cap. 43340 Lire 50 milioni

cap. 43400 Lire 2.000 milioni

2. L'autorizzazione di spesa per Lire 50 milioni, di cui al cap. 43280, recata dalla legge regionale n. 49/1986, è sospesa a decorrere dall'anno 1991.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 40 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 41.

CAPO II

COOPERAZIONE

Art. 41 (Associazione di produttori agricoli)

1. L'autorizzazione di spesa di cui al titolo VI della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente contributi alle associazioni dei produttori agricoli, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 43920).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 5 milioni di cui alla legge regionale n. 1/1986 articolo 6, concernente il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori agricoli, è sospesa per l'anno 1991 (cap. 43900).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 41 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 42.

Art. 42 (Cooperazione in agricoltura)

1. Per gli interventi regionali in materia di agricoltura nel settore della cooperazione previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale n. 30/1984, come modificata dalla legge regionale n. 62/1986, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di complessive Lire 19.260 milioni così suddivisa:

cap. 44020 Lire 13.260 milioni

cap. 44040 Lire 6.000 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 42 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 43.

Art. 43 (Cooperazione nel settore del riordino fondiario)

1. Per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 70/1987, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 800 milioni (cap. 44060).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 43 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 44.

Art. 44 (Interventi finanziari a favore di società cooperative di produzione e lavoro, consumo, trasporto o miste)

1. Per gli interventi a favore della cooperazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 375 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 350 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (cap. 46460);

b) quanto a Lire 25 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7 (cap. 46480) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 44 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 45.

Art. 45 (Funzionamento del Comitato tecnico della Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'autorizzazione di spesa recata dagli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 80/1987, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 10 milioni (cap. 46520).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 45 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 46.

CAPO III

INDUSTRIA

Art. 46 (Finanziamenti per la lavorazione del marmo e delle pietre affini)

1. Per la concessione di contributi per attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 46800).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 46 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 47.

Art. 47 (Iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali)

1. La spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85, è rideterminata, per l'anno 1991, nella misura di Lire 200 milioni (cap. 46900).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 47 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 48.

Art. 48 (Interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all'autoporto di Pollein)

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73 è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 6.300 milioni (cap. 35940).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 48 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 49.

Art. 49 (Interventi su beni immobili da destinare al settore industriale)

1. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 25.000 milioni (cap. 46940).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 49 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 50.

CAPO IV

ARTIGIANATO

Art. 50 (Contributi alle attività delle imprese artigiane)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 1979, n. 86, 30 gennaio 1981, n. 11, 9 giugno 1981, n. 30, 6 agosto 1985, n. 60, 10 agosto 1987, n. 66 e 17 giugno 1988, n. 50, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 2.000 milioni (cap. 47300).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 50 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento aggiuntivo proposto dal Gruppo dell'Union Valdôtaine e dai Consiglieri Maquignaz e Riccarand.

EMENDAMENTO

Al capo IV (Artigianato), dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente articolo 50 bis:

"Art. 50 bis

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 10 aprile 1989, n. 10, è determinata, per l'anno 1991, in lire 700 milioni (cap. 47540) ".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 15

Contrari: 18

Astenuti: 2 (Aloisi e Gremmo)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 51.

Art. 51 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 1.000 milioni (cap. 47480 Lire 500 milioni e cap. 47500 Lire 500 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 51 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 52.

Art. 52 (Funzionamento della Commissione regionale e dell'ufficio elettorale per l'artigianato)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, articoli 9 e 13, concernente la nuova disciplina dell'artigianato, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 28 milioni (cap. 47560).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 52 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 53.

CAPO V

TURISMO

Art. 53 (Scuola alberghiera regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81, concernente la realizzazione di un immobile da adibire a sede di scuola alberghiera regionale, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 53000).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 53 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 54.

Art. 54 (Fondi di rotazione concernenti gli alberghi)

1. L'autorizzazione di spesa di cui al capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come modificata dalla legge regionale 21 agosto 1990, n. 54, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 21.000 milioni (cap. 65200) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 54 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 55.

Art. 55 (Interventi finanziari per lo sviluppo del turismo escursionistico)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di comprensive Lire 360 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 (cap. 64200);

b) quanto a Lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 lett. B (cap. 64220);

c) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4 (cap. 64260).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 55 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 56.

Art. 56 (Interventi nel settore del turismo e del tempo libero)

1. Per la concessione di contributi a istituzioni ed organismi vari nel settore del turismo e del tempo libero, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 14, e di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 51, è autorizzata la spesa di Lire 6.500 milioni (cap. 64300 Lire 3.500 milioni e cap. 64320 Lire 3.000 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 56 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 57.

Art. 57 (Contributo all 'Associazione Sport invernali Valle d'Aosta per attività inerente alla formazione professionale)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 15 aprile 1987, n. 33, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 64460).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 57 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 58.

Art. 58 (Funzionamento dell'Associazione Valdostana Maestri di sci)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 360 milioni così suddivisa:

cap. 64480 Lire 210 milioni

cap. 64500 Lire 150 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 58 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 59.

Art. 59 (Interventi finanziari per l'innevamento artificiale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 6.150 milioni ripartita nel modo seguente:

cap. 62560 Lire 150 milioni

cap. 64540 Lire 6.000 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 59 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 60.

Art. 60 (Provvidenze per la gestione di piste per lo sci di fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l'anno 1991 è determinata in complessive Lire 510 milioni, così suddivisa:

cap. 64580 Lire 150 milioni

cap. 64600 Lire 80 milioni

cap. 64620 Lire 250 milioni

cap. 64640 Lire 30 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 60 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 61.

Art. 61 (Interventi finanziari per infrastrutture ricreativo-sportive)

1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive è determinata, per l'anno 1991, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 9.350 milioni (cap. 62540 per Lire 1.300 milioni e cap. 64820 per Lire 8.050 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 61 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 62.

Art. 62 (Contributo per attività sportive)

1. Per le finalità della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente interventi a favore dello sport, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1.500 milioni (cap. 66500)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 62 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 63.

Art. 63 (Incremento e conservazione del patrimonio alpinistico)

1. L'autorizzazione di spesa concernente contributi e sussidi ad imprese per le finalità della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come modificata dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 11, è stabilita, per l'anno 1991, in Lire 1.300 milioni (cap. 64400).

2. L'autorizzazione di spesa concernente contributi e sussidi ad enti per le finalità della legge regionale n. 2/1961, come modificata dalla legge regionale n. 11/1963, è stabilita, per l'anno 1991, in Lire 1.500 milioni (cap. 64420).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 63 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 64.

Art. 64 (Contributo per la gestione di piste per lo sci da discesa)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, è stabilita per il 1991, in Lire 5.200 milioni (cap. 64560).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 64 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 65.

Art. 65 (Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, è stabilita per il 1991, in Lire 150 milioni (cap. 64680).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 65 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 66.

Art. 66 (Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita, è determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, in Lire 2.000 milioni da assegnare al cap. 64745 per prime rate.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 66 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 67.

Art. 67 (Contributo a società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7, è rideterminata, per l'anno 1991, nella misura di Lire 16.000 milioni (cap. 64800).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 67 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 68.

Art. 68 (Giochi olimpici)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 agosto 1990, n. 67, contenente l'intervento regionale per i Giochi olimpici invernali 1998, è sospesa per l'anno 1991 (cap. 66520) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 68 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 69.

CAPO VI

TRASPORTI

Art. 69 (Provvidenze per la fruizione di servizi di trasporto pubblico)

1. Per gli interventi previsti dall'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 49, concernente discipline dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 48200) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 69 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 70.

Art. 70 (Formazione del piano regionale integrato dei trasporti)

1. Per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38, concernente l’esercizio e la gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 48220).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 70 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 71.

Art. 71 (Interventi per l'attività di autotrasporto merci in conto terzi)

1. Per gli interventi di contribuzione in conto capitale per lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 59, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 48260).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 71 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 72.

Art. 72 (Ripristino del collegamento Aosta-Pila)

1. Per le finalità della legge 28 dicembre 1984, n. 84 come modificata dalla legge 17 giugno 1982, n. 52, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 65500) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 72 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 73.

Art. 73 (Interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne-Charemoz-Plan Praz)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalle leggi regionali 13 dicembre 1984, n. 68 e 8 agosto 1989, n. 62, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 3.400 milioni (cap. 48520)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 73 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 74.

Art. 74 (Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo)

1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27, concernente interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici, è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di Lire 200 milioni (cap. 48340).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 74 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 75.

CAPO VII

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

Art. 75 (Interventi finanziari per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, come integrate dalla legge regionale 16 maggio 1 9B8, n. 35, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 1.850 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 (cap. 35480);

b) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 (cap. 48900);

c) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15bis (cap. 48920);

d) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18 (cap. 48940);

e) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 comma 1 (cap. 48960).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 75 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 76.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, PROMOZIONE SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I

SICUREZZA SOCIALE

Art. 76 (Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 25, concernente l’erogazione da parte dell'Unità Sanitaria Locale di prestazioni non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, è rideterminata, per il triennio 1991-1993, in annue Lire 4.600 milioni (cap. 59980).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 76 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 77.

Art. 77 (Struttura sanitaria)

1. Per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 33) è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 1000 milioni (cap. 60360) .

2. All'Unità Sanitaria Locale, per manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere a carico del Fondo Sanitario nazionale (legge n. 33/1978), è trasferita, per l'anno 1991, la somma di Lire 2.000 milioni (cap. 60380) .

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 3.500 milioni (cap. 60420).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 77 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 78.

Art. 78 (Funzionamento della comunità per il recupero di tossicodipendenti "Emanuele Desaymonet")

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 550 milioni (cap. 60880) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 78 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 79.

Art. 79 (Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 2° giugno 1984, n. 17 è determinate, per l'anno 1991, in Lire 800 milioni (cap. 61140).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 79 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 80.

Art. 80 (Contributi alle istituzioni private e agli enti morali nelle spese per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.150 milioni, ripartita nel modo seguente:

a) spese di gestione (cap. 61700)

Lire 2.000 milioni

b) spese di adeguamento delle attrezzature e manutenzione straordinaria (cap. 61720)

Lire 150 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 80 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 81.

Art. 81 (Inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa complessiva di Lire 670 milioni, ripartita nel modo seguente:

a) contributi ai Comuni (cap. 58520)

Lire 150 milioni

b) spese dirette (cap. 61220)

Lire 200 milioni

c) contributi ai privati (cap. 61240)

Lire 320 milioni

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 81 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 82.

Art. 82 (Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1985 n. 14, la spesa, per l'anno 1991, è rideterminata in Lire 120 milioni (61260).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 82 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 83.

CAPO II

ISTRUZIONE

Art. 83 (Provvidenze per la fornitura gratuita dei testi scolastici nelle scuole elementari della Regione)

1. Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 300 milioni (cap. 55500).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 83 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 84.

Art. 84 (Contributo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone)

1. Per le finalità della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, concernente l'Istituto B. Gervasone di Châtillon, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120 milioni (cap. 55240).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 84 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 85.

Art. 85 (Provvidenze per il diritto allo studio nell'ambito universitario)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, concernente interventi regionali per il diritto allo studio nell'ambito universitario, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 800 milioni ripartite nel seguente modo:

cap. 55560 Lire 300 milioni

cap. 55580 Lire 500 milioni

2. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, concernente il concorso nel pagamento, di interessi su prestiti d’onore a favore di studenti universitari meritevoli, è determinata in Lire 99 milioni, per l'anno 1991, e in annue Lire 399 milioni per gli anni 1992-1993, da assegnare al cap. 55600 per prime rate.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 85 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 86.

CAPO III

ATTIVITA' CULTURALI E SCIENTIFICHE

Art. 86 (Contributo per il funzionamento del Museo regionale di scienze naturali)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32, concernente il Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 150 milioni (cap. 44900).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 86 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 87.

Art. 87 (Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. E' autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di comprensive Lire 4.810 milioni destinata:

a) quanto a Lire 950 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);

b) quanto a Lire 120 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a Lire 600 milioni per l'acquisto d stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a Lire 640 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali scientifiche (cap. 57260);

e) quanto a Lire 2.500 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per Lire 780 milioni, cap. 57380 per Lire 270 milioni e cap. 57400 per Lire 1.450 milioni).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 87 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 88.

Art. 88 (Censimento e catalogazione dei beni culturali)

1. La spesa, per le finalità di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 1.000 milioni (cap. 65900) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 88 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 89.

Art. 89 (Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, è autorizzata la spesa per l'anno 1991, di Lire 800 milioni (cap. 66040)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 89 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 90.

Art. 90 (Finanziamento di iniziative musicali)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è determinata, per l'anno 1991, in Lire 150 milioni (cap. 57320).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 90 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 91.

Art. 91 (Contributi all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi)

1. Ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 come modificata dalla legge regionale 3 luglio 1989, n. 40, concernente l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l'autorizzazione di spesa è determinata per l'anno 1991, in Lire 500 milioni (cap. 57480) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 91 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 92.

CAPO IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 92 (Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di comprensive Lire 16.400 milioni, per interventi nel settore della formazione professionale, così suddivisa:

cap. 30020 Lire 8.400 milioni

cap. 30040 Lire 8.000 milioni

2. Per il progetto di innovazione del sistema formativo di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 456 milioni (cap. 30065).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 92 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 93.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 93 (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d'Aosta interviene per il finanziamento dei seguenti interventi:

A) trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 per comprensive Lire 16.500 milioni di cui:

a) ripiano disavanzo di esercizio di cui all'articolo 9 Lire 15.500 ml. cap. 48120

b) fondo per gli investimenti Lire 1.000 ml. cap. 48320

B) fondo sanitario nazionale di cui alla legge 2 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per comprensive Lire 39.600 ml. cap. 59940

C) consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 art. 5 e 22 maggio 1978, n. 194 art. 3, per comprensive Lire 1.700 milioni così ripartite:

a) spese dirette Lire 100 ml. cap. 61540

b) trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale Lire 1.600 ml. cap. 61580

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 93 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 94.

Art. 94 (Spese per partecipazioni azionarie)

1. Per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 35400).

2. Per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste", è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 600 milioni (cap. 35520).

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 94 presentato dal Gruppo dell'Union Valdôtaine e dai Consiglieri Maquignaz e Riccarand.

EMENDAMENTO

Il secondo comma dell'articolo 94 è soppresso.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV): Cet amendement va dans le sens de pouvoir discuter le problème avant de discuter la proposition. On n'a même pas modifié le montant de l'intervention. C'était uniquement pour dire que face à la situation délicate de la Centrale Laitière, on voudrait discuter le projet surtout pour savoir quelle est la direction qu'on veut prendre, compte tenu des difficultés existantes.

Si on prévoit de mettre tout simplement 600 millions dans la loi financière on risque de ne plus savoir si on aura l'opportunité d'en discuter. Dans ce sens, on voulait inverser ce qui s'était passé pour l'IVAT, pour lequel on n'a pas prévu de financement; on l'a par contre prévu dans les fonds globaux. C'est un discours qui a déjà fait l'objet de débats au cours des séances précédentes. J'espère qu'il y aura cette possibilité. Je crois qu'il s'agit d'un amendement technique, on n'a même pas changé de montant.

J'espère que cette proposition sera acceptée pour le fait que le débat pour la Centrale Laitière ne peut être présenté qu'au sein du Conseil, pour savoir au moins quelles sont les intentions, quel est le système qu'on voudrait adopter.

J'estime qu'on pourra accepter cet amendement, étant donné qu'on n'a même pas changé les interventions, afin de pouvoir discuter de ce problème au sein de cette assemblée, s'il y a la primauté du Conseil, autrement on risque de ne pas le discuter.

Je vais demander qu'il y ait vraiment un moment d'attention à ce sujet autrement il est inutile de faire certaines déclarations.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 94.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 18

Contrari: 15

Astenuti: 2 (Gremmo e Lanivi)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 94 nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 95.

Art. 95 (Cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo)

1. La spesa concernente gli interventi regionali di cui alla legge regionale 9 luglio 1990 n. 44, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 300 milioni (cap. 22560).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 95.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 96.

Art. 96 (Contributo al Circolo Ricreativo dell'Ente Regione)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 novembre 1980, n. 45 come modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 17 e 20 maggio 1987, n. 38, concernente contributi al Circolo Ricreativo Ente Regione per attività ricreative, sportive e assistenziali, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 45 milioni (cap. 22300).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 96.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 97.

Art. 97 (Interventi finanziari per la costruzione di edifici di culto)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo I, concernente la costruzione di edifici di culto, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 50120).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 97.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 98.

Art. 98 (Interventi finanziari per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 maggio 1989, n. 25, concernente l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa, è rideterminata, per l'anno 1991, in Lire 1.500 milioni (cap. 35080).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 98.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 99.

Art. 99 (Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d’urgenza di immobili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, concernente concessione di contributi straordinari a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 3.500 milioni (cap. 35100) .

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 99.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 100.

Art. 100 (Finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 come modificata dalle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 15 e gennaio 1989, n. 4, concernente il programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di Lire 70 milioni (cap. 20050).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 100.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 101.

Art. 101 (Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L'onere derivante dal rinnovo contrattuale del personale regionale per il triennio 1991-1993 è determinato, secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in comprensive Lire 7.050 milioni (cap. 30500), ripartite in annue Lire 2.350 milioni.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 101.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 102.

Art. 102 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a comprensive Lire 652.929.000.000 nel triennio 1991-1993, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1991-1993, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo Stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella "Allegato A"

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 102.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 103.

Art. 103 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 103.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura della Tabella "A".

TABELLA "A"

(...omissis...)

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la Tabella "A" testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 35

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Astenuti: 1 (Lanivi)

Il Consiglio approva