Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1621 del 27 novembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1621/IX - Disegno di legge: "Autorizzazione all’acquisto di immobili siti in Comune di Saint-Christophe".

Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) - L’Amministrazione regionale ha interesse ad acquistare un’area di complessivi mq 251.475, di proprietà del Comune di Saint-Christophe, nella zona dell’aeroporto regionale Corrado Gex, sito appunto in Comune di Saint-Christophe.

L’acquisto di detta area servirà per ampliare il suddetto aeroporto ed anche alla costruzione di strade.

La Regione trasferirebbe al Comune di Saint-Christophe terreni di sua proprietà siti a nord-ovest dell’aeroporto in zona Etang per circa 22.128 mq. per un valore di 619.356.000 lire, oltre alla cifra di L. 7.543.560.000, valutazione peritale effettuata dall’ing. Maione nel maggio 1989, come da incarico ricevuto dal Presidente della Giunta regionale in data 2 ottobre 1987. Pertanto la somma da corrispondere a saldo al comune di Saint-Christophe ammonta a L. 6.924.204.000.

Poiché la Regione ha già provveduto a finanziare la ricostruzione del patrimonio immobiliare del Comune di Saint-Christophe per L. 3.321.238.500, l’importo residuo da corrispondere al comune di Saint-Christophe è di Lire 3.602.965.500.

Vi è come al solito l’emendamento dell’Assessore Lavoyer, per cui all’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Presidente - E’ aperta la discussione.

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) - A completamento di quanto ha detto il relatore, mi sembra opportuno rendere edotto il Consiglio che, come i Consiglieri sapranno, era stato fatto un accordo con il Comune di Saint-Christophe per una definizione di tutta questa vasta area, con gli importi che erano stati definiti.

Questi importi prevedevano per una parte un pagamento in numerario e per un’altra parte un pagamento attraverso delle opere che la Regione doveva fare. A questo riguardo era stata fatta una delibera che prevedeva che questi lavori dovevano essere eseguiti entro luglio di questo anno.

Per ritardi di carattere più che altro burocratico non è stato possibile fare questi lavori, poi spiegherò esattamente come stanno le cose, e la Giunta regionale ha già assunto una nuova delibera di proroga di questi lavori per un anno, praticamente da luglio 1990 a luglio 1991.

Mi corre l’obbligo di dire che per quanto riguarda l’ampliamento dell’edificio comunale questo è già in esecuzione; per quanto riguarda l’ampliamento della strada di Sorreley il lavoro è già stato appaltato ed è in fase di aggiudicazione definitiva. Per quanto riguarda viceversa l’ampliamento della strada regionale n. 16 stanno definendosi le pratiche in questo momento da parte dell’Ufficio Espropri, perché erano rimaste sospese per parecchio tempo. Adesso l’Ufficio Espropri sta alacremente lavorando in questa ottica per avere la disponibilità dei terreni e poi provvedere alla costruzione dell’opera.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - J’avais posé des questions lors de la discussion au sein de la Commission compétente, justement pour rappeler qu’il y avait un engagement avec les Communes; et en effet j’ai pris bonne note du fait qu’il y avait eu des pourparlers avec la Commune de Saint-Christophe, pour respecter un accord qui avait été signé il y a quelques temps. Dans cet accord il y avait l’exigence d’achever certains travaux, que j’ai entendu rappeler ici.

Avec cet achat finalement on aura aussi la possibilité de faire une convention définitive pour ce qui sera de la gestion de l’aéroport, étant donné que, jusqu’à présent, on avait loué les terrains et depuis longtemps on attendait cette entente.

Je dois aussi dire que de la part de l’Administration régionale, par cet achat, on a essayé de donner un certain apport à la Commune elle-même, qui avait demandé des terrains; pour ce qui a été possible on a acheté les terrains que la Commune avait demandés il y a quelques temps; et face à cette exigence de vérifier cette différence, qui existe et qui est l’objet de cette délibération, on va dans la direction d’avoir un aéroport à même d’être classé de 3ème niveau et d’entrer dans les infrastructures de transport qui ont une certaine importance, par rapport à l’évolution de l’économie de la Région.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) - Concordo con quanto ha detto il Consigliere Rollandin, aggiungendo che stiamo definendo ancora l’acquisto di quella piccola parte di terreni che sono nell’ambito del Comune di Quart che ci possono servire per l’allungamento della pista di 100-150 metri che ci ha chiesto il Ministero dei Trasporti.

La pratica è urgente nel senso che sino a quando non siamo proprietari dei terreni, non avremo la possibilità di chiedere il 3° livello, anche se noi lo abbiamo già richiesto in deroga per poter provvedere alla commercializzazione attraverso l’aeroporto.

Mi auguro che con il Comune di Quart non ci siano dei problemi, in modo da poter chiudere questa pratica e partire per quella ipotesi che avevamo fatto, di sollecitare il Ministero dei Trasporti per avere un aeroporto che sia degno della nostra Regione.

Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare i terreni di proprietà del Comune di Saint-Christophe, ubicati in detto Comune, in parte occupati dalle strutture aeroportuali e, in parte destinati all’ampliamento dell’aeroporto e a strade, di circa mq. 251.475, distinti al C.T. al F. 39 con le particelle nn. 113 - 114 - 147 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 194 - 195 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 117 e con parte delle particelle nn. 25 e 166 e al F. 40 con le particelle nn. 7 - 8 - 9 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 31 - 28/B - 34 e con parte delle particelle nn. 6 e 16, del valore a corpo di L. 7.543.560.000.

2. Il corrispettivo dell’acquisto di cui al comma 1 è stabilito in parte con il trasferimento dei terreni di proprietà regionale siti in Comune di Saint-Christophe e ubicati a nord-ovest dell’aeroporto di circa mq. 18.101, distinti al C.T. al F. 39 con la particella n. 20 e con parte delle particelle nn. 138 - 17 - 21 - 22 - 23 - 26 -168 - 169 del valore a corpo di Lire 546.870.000, e in località Etang, di mq. 4027 distinti al C. T. al F. 35 con le particelle nn. 91 e 92 del valore a corpo di L. 72.486.000, e in parte in numerario, pari a Lire 6.924.204.000, di cui L. 3.321.238.500 già erogati per la ricostruzione del patrimonio immobiliare di detto Comune e L. 3.602.965.500 da corrispondere al momento della stipulazione dell’atto di acquisto.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire all’esatta individuazione degli immobili di cui all’articolo 1 e alla stipulazione del relativo atto notarile di acquisto.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dalla presente legge, previsto in Lire 3.602.965.500, graverà sul cap. 23250 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 3.602.965.500 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali ("Spese d’investimento") a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L.296.486.500=.

Presidente - All’articolo 3 vi è l’emendamento dell’Assessore Lavoyer, che recita:

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 16

Contrari: 11

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dalla presente legge, previsto in Lire 3.602.965.500, graverà sul cap. 23250 del bilan-cio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 3.602.965.500 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali ("Spese d’investimento") a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L. 296.486.500=.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della leg-ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autoriz-zate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Faval, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 4:

Articolo 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spesa per investimento)"

L. 3.602.965.500

in aumento

Cap. 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali

legge regionale 19.4.1985 N. 12

legge regionale 29.5.1989 N. 26

L. 3.602.965.500

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 5:

Articolo 5

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.