Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1620 del 27 novembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1620/IX - Disegno di legge: "Disposizioni sul trattamento economico del personale appartenente al corpo forestale valdostano".

Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Limonet, ne ha facoltà.

Limonet (DC) - Farò una breve esposizione solo per sintetizzare quanto è già bene espresso nella relazione che accompagna la legge, e anche perché visto l’articolo 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, essendo stato espresso in Commissione un parere favorevole ed unanime, è sufficiente la relazione orale in Consiglio.

Il disegno di legge n. 237 presentato dalla Giunta regionale, concernente disposizioni sul trattamento economico del personale appartenente al corpo forestale valdostano, fa seguito alla legge nazionale che il 7 agosto 1990, n. 232, ha disposto l’adeguamento della indennità pensionabile di cui fruisce il personale della polizia di stato e degli altri corpi di polizia, fra i quali il corpo forestale.

Come è noto, nella regione Valle d’Aosta i compiti attribuiti altrove al corpo forestale dello Stato sono svolti dal corpo forestale valdostano, assimilato perciò agli analoghi corpi di polizia. Per questi motivi la disciplina concernente lo stesso corpo forestale valdostano prevede fra l’altro che l’indennità mensile sia attribuita nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del corpo forestale statale.

Gli eventuali adeguamenti della indennità sono sottoposti dalla Giunta regionale all’esame del Consiglio.

La spesa complessiva annua lorda è di L. 205 milioni; per il 1990 la spesa è stata calcolata in lire 198 milioni, di cui 26 milioni per la corresponsione degli arretrati dovuti per l’anno 1989, essendo prevista la decorrenza degli effetti economici dalla data del 1° luglio 1989.Alla copertura della spesa per il 1990 si provvede mediante iscrizione di una maggiore entrata sul capitolo 1300 concernente la previsione di ripartizione dell’IVA.

La previsione di tale entrata è giustificata dall’incremento annuale del riparto IVA che è circa del 14%, per cui da 414 miliardi del 1989 abbiamo una previsione di entrata per il 1990 di 472 miliardi.C’è inoltre l’emendamento all’articolo 2 dell’Assessore Lavoyer, che aggiungo il seguente comma 4:

"In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3".

Presidente - E’ aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passa all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Indennità pensionabile)

1. Al personale appartenente al Corpo forestale valdostano in applicazione della lettera e) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) e del terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali), sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1989, le disposizioni sull’indennità pensionabile di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato) e all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), quali risultano dalla tabella allegato A alla presente legge.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 1 (Mostacchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in lire 198 milioni per l’anno 1990 ed in annue lire 205 milioni a decorrere dal 1991, graveranno sui capitoli di bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 come indicato all’articolo 3 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata, per lire 198 milioni, sul capitolo 1300 "Quota fissa di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lett. A) della legge 26 novembre 1981, n. 690":

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 410 milioni, delle risorse disponibili iscritte al programma 3 .2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 , n. 90.

Presidente - All’articolo 2 vi è l’emendamento dell’Assessore Lavoyer, che recita:

All’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 4:

In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 14

Contrari: 9

Astenuti: 1 (Mostacchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in lire 198 milioni per l’anno 1990 ed in annue lire 205 milioni a decorrere dal 1991, graveranno sui capitoli di bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 come indicato all’articolo 3 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata, per lire 198 milioni, sul capitolo 1300 "Quota fissa di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lett. A) della legge 26 novembre 1981, n. 690":

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 410 milioni, delle risorse disponibili iscritte al programma 3 .2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 , n. 90.

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 15

Astenuti: 9 (Agnesod, Andrione, Faval, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, e Voyat)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lett. A) della legge 26 novembre 1981, n. 690"

lire 198.000.000

Parte spesa

in aumento

Cap . 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"

lire 9.000.000

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell’ente su stipendi e altri assegni fissi"

lire 3.000.000

Cap. 21200 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

lire 2.000.000

Cap. 21201 "Contributi diversi a carico dell’ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

lire 1.000.000

Cap. 29070 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - stipendi e altri assegni fissi"

lire 120.000.000

Cap. 29071 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - contributi diversi a carico dell’ente su stipendi e altri assegni fissi"

lire 40.000.000

Cap. 29100 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"

lire 17.000.000

Cap. 29101 "Contributi diversi a carico dell’ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"

lire 6.000.000

TOTALE in aumento lire 198.000.000

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Mostacchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione la tabella allegata.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Mostacchi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 1 (Mostacchi)

Il Consiglio approva.