Oggetto del Consiglio n. 1619 del 27 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1619/IX - Disegno di legge: "Acquisto di immobili siti in Comune di Bionaz".
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) - Prima di iniziare vorrei fare gli auguri al Consigliere Riccarand, che tanto si sarebbe sollazzato su questo argomento.
L’Amministrazione regionale, sin dal mese di agosto 1989, ha manifestato l’intenzione di acquistare un comprensorio di vasta estensione che occupa totalmente il vallone di Montagnayes, sulla sinistra orografica della Valpelline, in Comune di Bionaz.
Il comprensorio ha una superficie complessiva di 887 ettari e si estende fra una quota minima di circa 1800 m. sul livello del mare e ad una massima di 3231 m. sempre sul livello del mare, e precisamente fino alla Becca del Merlo.
Il comprensorio è accessibile mediante un sentiero che ha origine dall’abitato di Puyage, a quota 1627 m., e che giunge sino all’ultimo tramuto, a quota 2333 m.
Durante il suo percorso il sentiero giunge a tutti i tramuti intermedi. Il tempo di percorrenza complessivo per arrivare all’ultimo tramuto è di circa un’ora e mezza. Il sentiero prosegue sino sotto i ghiaioni del ripido Col de Cuney, a 2943 m., che mette in comunicazione il vallone di Montagnayes con quello di Cuney in Comune di Nus.
Come già accennato, il vallone è raggiungibile mediante un sentiero mulattiera; l’Assessorato all’Agricoltura ha già approvato da tempo un progetto di pista per collegare gli alpeggi di Montagnayes et Arbien con il fondovalle. La suddetta pista dovrebbe seguire per la maggior parte l’attuale sentiero.
In base al PRG comunale di Bionaz del 1978 il comprensorio è posto in zona montana chiamata EM, cioè comprensori alpestri costituiti in prevalenza da boschi incolti, o con caratteristiche orografiche tali da impedirne l’uso agricolo. In queste zone è fatto divieto di erigere nuove costruzioni che non siano connesse con alpeggi preesistenti. E’ comunque consentita l’edificazione di piccoli bivacchi alpini.
Per gli edifici esistenti sono consentiti il restauro conservativo, il consolidamento, l’adeguamento igienico e la manutenzione straordinaria con ripristino delle strutture murarie deteriorate. Poiché l’intero comprensorio è ubicato ad una quota superiore ai 1600 m., è sottoposto alla legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente le disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, la famosa legge Galasso.
Dobbiamo ricordare che il comprensorio in oggetto fa parte integrante dell’oasi regionale di protezione della fauna, denominata "La Granda". Quest’area è la più vasta della Regione e comprende la testata della Valpelline, gran parte della sua sinistra orografica, nonché buona parte della sinistra orografica della Valtournenche.
L’appartenenza a questa oasi comporta l’assoluto divieto di caccia, perciò i camosci e gli stambecchi hanno avuto modo di ripopolarsi, specialmente i camosci hanno raggiunto una densità massima per ettaro pari soltanto a quella esistente nel parco Gran Paradiso e costituiscono circa un quinto dei camosci presenti nel nostro territorio, escluso sempre il parco.
La suddetta oasi ospita anche gran numero di volpi, aquile, ermellini e martore.
La volontà dell’Amministrazione regionale è di destinare questo ampio territorio alpino ad area protetta e grazie alle naturali delimitazioni è abbastanza agevole la gestione di una siffatta area protetta. La proprietà potrebbe essere adibita esclusivamente ad area naturalistica, aperta alla visita.
I fabbricati esistenti, cioè quelli dell’alpe Bachard, alpe Ardamun, alpe Acquelau e alpe Avoley, potrebbero quindi essere ristrutturati e trasformati in punti di appoggio alle visite e al controllo ed alla gestione dell’area. Gli immobili da acquistare sono siti in comune di Bionaz, distinti al catasto terreni e compresi nei fogli 15, 16, 18 e 36. Il valore attribuito alla suddetta proprietà dal tecnico dell’Ufficio patrimoniale regionale è di 321.500.000 lire, da pagare alla proprietaria, sig.na Tacchella Sandra.
Presidente - E’ aperta la discussione sul disegno di legge in oggetto.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (Ind) - Un piccolo chiarimento per capire cosa significa che l’area suddetta verrà destinata ad area protetta.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) - J’ai entendu l’intention d’utiliser cet alpage pour une zone protégée, je ne suis pas extrêmement préoccupé de cela, mais plutôt d’une phrase qui est contenue dans le rapport, qui dit: "La piena proprietà dei beni può infatti consentire di realizzare tutta una serie di interventi finalizzati alla conservazione e al miglioramento del patrimonio che si intende proteggere, senza sollevare legittime preoccupazioni da parte dei privati, che vedono i loro terreni sottoposti a vincoli sempre più restrittivi senza averne alcun beneficio".
Je ne voudrais pas qu’il y ait l’intention d’abandonner complètement l’alpage pour la sauvegarde du paysage et des animaux, ce qui est important; ce qui au contraire est nécessaire c’est de maintenir dans cette zone l’activité agro-sylvo-pastorale, donc de restructurer les alpages qui sont en très mauvaise condition, de façon à pouvoir continuer à y voir la présence du bétail bovin qui est une source de richesse pour la Vallée d’Aoste et qui n’est pas incompatible avec la présence d’animaux sauvages.
Donc une recommandation pour que on n’oublie pas l’activité agricole au bénéfice d’autres activités, mais qu’effectivement, après la restructuration des alpages, on puisse continuer cette activité.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) - La Giunta regionale recepisce la raccomandazione portata avanti dal Consigliere Perrin perché mi sembra abbastanza logico che si possa vedere di contemperare le due esigenze.
Tengo a precisare che questo acquisto è stato fatto sì per creare un’oasi di protezione o quanto meno rimettere in sesto gli alpeggi, in modo che possa essere mantenuta una situazione silvo-pastorale, però il Consigliere Perrin sarà sicuramente a conoscenza che nell’alpeggio vi è una grossa sorgente acquifera che potrà servire abbondantemente per le esigenze della comunità del Gran Combin, che ultimamente ha sofferto delle difficoltà determinate da una situazione dell’acqua potabile poco valida.
Questo potrà servire per ridare negli impianti della comunità montana un’acqua sicuramente valida con gli opportuni interventi che dovranno essere fatti per mantenere la sorgente allo stato di potabilità.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) - Mi pare che qualcuno avesse chiesto la superficie; lo avevo detto prima, sono 887 ettari.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (Ind) - L’articolo 3 dice che "Gli immobili di cui all’articolo 1 sono destinati ad aree protette naturalistiche". Premesso che condivido pienamente l’acquisto da parte della Regione, premesso che considero più che equo il prezzo pattuito, vorrei capire bene cosa significa l’articolo 3. Per aree protette si intendono quelle aree protette di cui alla legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale? Si intende che si vuol fare un parco?
Poiché questa zona fa già parte dell’oasi La Granda, mi chiedo cosa significa che verrà destinata ad area protetta, perché in questo caso oasi di protezione è già. Quindi area protetta significa una cosa diversa. Temo che voglia far riferimento alla legge che è stata approvata in questo Consiglio regionale e che mi sembra non sia stata approvata dalla Commissione di coordinamento.
Vorrei un chiarimento su questo.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) - Je reviens moi aussi sur l’article 3; pour mieux garantir la promesse qui m’a été faite tout à l’heure je présente un amendement en ajoutant à l’article 3 "fatte salve le attività agro-silvo-pa-storali".
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) - Si accetta l’emendamento proposto dal Consigliere Perrin, perché va ad esplicitare meglio il concetto dell’articolo 3, e perché comunque è nell’ottica della Giunta regionale provvedere a fare quanto è stato detto.
Per rispondere brevemente alle domande poste dal Consigliere Maquignaz, è vero, lì si tratta di una zona che è già oasi protetta, e quella parte acquistata potrebbe essere utilizzata sia per le attività agro-silvo-pastorali, ma anche come pre-oasi, in modo da avere una zona di rispetto, chiamiamola così con termini non molto precisi ma per chiarire il concetto.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad acquistare gli immobili siti nel Comune di Bionaz , distinti al Catasto Terreni al Foglio 15 con le particella 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 , 16, 18, 20, 23, al Foglio 16 con la particella 24, al Foglio 18 con le particelle 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e al Foglio 36 con la particella 1.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Corrispettivo)
1. Il prezzo di acquisto degli immobili di cui all’articolo 1 è fissato in lire 321.500.000.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Destinazione)
1. Gli immobili di cui all'articolo 1 sono destinati ad aree protette naturalistiche.
Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Perrin, di cui do lettura:
"fatte salve le attività agro-silvo-pastorali".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (Ind) - Sono d'accordo sull'emendamento presentato dal Consigliere Perrin, però vorrei astenermi sull'articolo 3 in quanto non ho capito cosa significa area protetta naturalistica. Come posso fare? Possiamo fare due votazioni?
Presidente - Va bene, facciamo le votazioni separate.
Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Perrin.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Destinazione)
1. Gli immobili di cui all'articolo 1 sono destinati ad aree protette naturalistiche, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all' articolo 1 e, in particolare, per l' impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 321.500.000 graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali legge regionale 19.4.1985, n. 12 - legge regionale 29.5.1989 , n. 26" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 che presenta la necessaria disponibilità.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 6:
Articolo 6
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità.
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