Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1616 del 27 novembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1616/IX - Disegno di legge: "Acquisto di terreni siti in Comune di Saint-Rhémy".

Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) - L’Amministrazione regionale, con volontà encomiabile e tesa a valorizzare i nostri prodotti tipici, deliberò di realizzare uno stabilimento nel Comune di Saint-Rhémy en Bosses, località Prédumaz Bérluc, per la produzione e la stagionatura del "jambon de Bosses". A tal uopo acquistò in data 24.2.89 nel suddetto Comune dei terreni.

In data 9.11.89 l’ing. Maione fu incaricato dal Presidente della Giunta di valutare i terreni di cui al suddetto atto del 24.2.89.

Nel corso della redazione del progetto dello stabilimento in questione si è ravvisata la necessità di acquistare altri terreni per rendere più omogenea l’area acquistata, perciò sono state definite le trattative per acquistare terreni contigui, aventi una superficie di mq. 700.

Con tale atto di compravendita non venivano acquistati i terreni di proprietà della famiglia Magnanini, in quanto contraria alla vendita della sua proprietà.

In considerazione del fatto che la detta famiglia Magnanini in seguito ha espresso la propria disponibilità a vendere alla Regione i propri terreni, il tecnico del servizio demanio e patrimonio con perizia del 2.6.89 ha ritenuto congruo il prezzo di lire 18mila al mq., già corrisposto per l’acquisto dei terreni agli altri proprietari e riportato nell’atto di acquisto del febbraio 1989.

I terreni in questione sono liberi da vincoli e pesi, sono identificati al catasto terreni, foglio 12, partita 28/78, mappali 246-249, per complessivi mq 700, che a lire 18mila a mq sono stati valutati in 12 milioni 600mila lire.

Presidente - E’aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.

Perrin (UV) - Nous sommes d’accord sur cet achat, mais je voudrais profiter de cette loi pour demander quel fin a fait le projet de construction de l’établissement pour le jambon de Bosses. L’Assessorat avait commissionné à son temps le projet, qui a été présenté à la fin du printemps dernier: est-ce qu’on a l’intention d’aller de l’avant ou non?

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - Per quanto concerne lo stabilimento del prosciutto c’è l’intenzione di andare avanti, secondo quella che era l’intenzione precedente.

Posso anticipare che la settimana prossima ci sarà di nuovo un incontro a livello nazionale per il problema del riconoscimento ecc.; adesso lì c’è stato un cambiamento di funzionari quindi bisogna prendere contatto con i nuovi responsabili per la questione del DOC.

Comunque il progetto va avanti, c’è intenzione di proseguire sulla strada già iniziata.

Presidente - L’Assessore Lavoyer presenta l’emendamento di rito all’articolo 5: chiedo di essere esonerato di farlo fotocopiare per trasmetterlo ai Consiglieri.

Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare dei terreni siti nel Comune di Saint-Rhémy, distinti al Catasto Terreni al Foglio 12 con le particelle nn. 246 e 249.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Corrispettivo)

1. Il prezzo di acquisto dei terreni di cui all’articolo 1 è fissato in Lire 12.600.000.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Destinazione)

1. I terreni di cui all’articolo 1 sono destinati all’ampliamento della proprietà regionale per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione e la stagionatura del prosciutto denominato "Jambon de Bosses".

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 4:

Articolo 4

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all’articolo 1 e, in particolare, per l’impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l’intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 5:

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 12.600.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985, n. 12 - L.R. 29.5.1989, n. 26" del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di Lire 63.986.500.

Presidente - All’articolo 5 vi è l’emendamento proposto dall’Assessore Lavoyer, di cui do lettura:

All’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 19

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 12.600.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985, n. 12 - L.R. 29.5.1989, n. 26" del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di Lire 63.986.500.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 9 (Agnesod, Faval, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 6:

Articolo 6

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni :

in diminuzione

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)"

L. 12.600.000

in aumento

Cap. 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali -

L.R. 19.4.1985, n. 12

L.R. 29.5.1989, n. 26"

L. 12.600.000

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 7:

Articolo 7

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità.

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