Oggetto del Consiglio n. 1615 del 27 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1615/IX - Disegno di legge: "Acquisto di autorimesse site in Comune di Aosta".
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) - La Banca regionale, meglio indicata come Banque de la Vallée d’Aoste, ha la sede in locali acquistati dall’Amministrazione regionale in un fabbricato della Immobiliare Splendor, sito in Aosta, via Carrel. In ottemperanza alle norme del piano urbanistico, il Comune di Aosta concede l’autorizzazione ad aprire gli sportelli bancari solo se l’Amministrazione regionale può dimostrare l’uso o la proprietà di autorimesse da utilizzare dal personale dell’istituto di credito.
In conseguenza sono state definite le trattative per l’acquisto da parte dell’Amministrazione regionale di cinque autorimesse di proprietà dell’Immobiliare Splendor, situate al primo piano interrato dello stesso stabile di Via Carrel in Aosta.
Il Comune di Aosta ha rilasciato il permesso di abitabilità dell’intero complesso in data 26.10.89. Le autorimesse in questione sono libere anche da vincoli e diritti di terzi.
La Giunta regionale con delibera 4619 in data 25.5.90 conferiva l’incarico tecnico estimativo all’Ing. Maione, che depositava la sua perizia in data 14.9.90. Da tale documento risulta che il prezzo attualmente richiesto è di lire 23 milioni per autorimessa; il tecnico ritiene congruo il prezzo di 22 milioni più IVA per autorimessa, che è stato accettato dalla società proprietaria. Le cinque autorimesse sono riportate al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 38, partita 56, foglio 98, subalterni dal 21 al 25.
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alle Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP) - Presento il solito emendamento:
all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
"In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6".
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad acquistare cinque autorimesse facenti parte di un fabbricato sito in Comune di Aosta, via G. Carrel (Condominio Splendor), riportate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 56, con il n. 98 subalterni 21-22-23-24 e 25 del Foglio 38.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Corrispettivo)
1. Il prezzo di acquisto delle autorimesse di cui all'articolo 1 è fissato in complessive Lire 110.000.000, oltre I.V.A.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Destinazione)
1. Le autorimesse di cui all'articolo 1 sono assegnate a servizio delle unità immobiliari di proprietà regionale ubicate nello stesso stabile.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 130.900.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985, n. 12 - L.R. 29.5.1989, n. 26" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L. 76.586.500.
Presidente - All’articolo 5 c’è l’emendamen-to presentato dall’Assessore Lavoyer, di cui do lettura:
all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 14
Contrari: 9
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 130.900.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985, n. 12 - L.R. 29.5.1989, n. 26" del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L. 76.586.500.
3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della leg-ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autoriz-zate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 14
Favorevoli: 14
Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Maquignaz, Marcoz, Mostacchi, Rollandin, Stéve-nin, Vallet e Viérin)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell’articolo 6:
Articolo 6
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni :
in diminuzione
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "
L. 130.900.000
in aumento
Cap. 23250 "Spese per l’acquisto di beni patrimoniali
- L.R. 19.4.1985, n. 12"
- L.R. 29.5.1989, n. 26"
L. 130.900.000
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 7:
Articolo 7
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità.
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