Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1609 del 27 novembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1609/IX - Disegno di legge: "Aumento della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, concernente l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione".

Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

Bajocco (PCI) - La legge regionale n. 40 del 1975 stabiliva uno stanziamento di 300 milioni di lire per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Regione frequentanti la scuola secondaria e gli istituti di istruzione; questo stanziamento è diventato via via insufficiente.

Nell’anno 1987 con la legge regionale n. 68 il provvedimento finanziario è stato elevato ad un miliardo 200 milioni di lire, ma nonostante il ricorso al meccanismo della restituzione dei libri, tale provvedimento si è rivelato ancora insufficiente.

Per assicurare la copertura delle spese per il 1989/90, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione è stato costretto a ricorrere al recupero di 50 milioni di lire; quindi la spesa complessiva per l’anno scolastico 1989-90 è stata di 1 miliardo 317 milioni.

Il preventivo di spesa per il 1990 è valutato ora 1500 milioni.

Nella nostra Regione i consigli di istituto sono 28 e gli studenti che frequentano e beneficiano della gratuità dei libri di testo sono 8668 così suddivisi: 4095 scuola media inferiore, 3250 scuola media superiore, 1323 istituti professionali regionali.

Gli alunni ogni anno restituiscono ai rispettivi istituti i libri di testo; per coloro che li smarriscono o che intendono acquistarli, il costo equivale al 40% del prezzo di copertina.

Le somme così recuperate e introitate vengono poi detratte dal finanziamento assegnato ad ogni scuola.

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rusci, ne ha facoltà.

Rusci (PRI) - Vorrei anzitutto ringraziare il relatore e poi aggiungere che il fenomeno è difficilmente controllabile, nel senso che una serie di motivazioni scaricano un po’ di responsabilità nella scelta, quindi uno strumento didattico importante come il libro di testo viene ad avere una grande valenza, che poi incide sulla spesa con le cifre che abbiamo visto.

L’Amministrazione regionale con questo rifinanziamento intende sottolineare questa valenza, anche se debbo dare atto al mio predecessore di avere tentato di riattribuire responsabilità ai collegi dei docenti, permettendo le eventuali economie sulle spese dei libri di testo utilizzabili per spese finalizzate o a piccoli investimenti, o all’acqui-sizione di piccoli servizi all’interno delle scuole.

Credo che in prosieguo di tempo questa cosa dovrebbe dare dei risultati che noi ci aspettiamo. Differentemente, un fortissimo aumento del prezzo di copertina, il cambiamento magari molto limitato o dell’ordine del numero delle pagine o degli eserciziari contenuti nei testi, e lo scarso valore attribuito al riciclaggio dei testi stessi metterebbe l’Amministrazione regionale nella condizione di subire una spesa difficilmente con-trollabile.

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alle Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.

Lavoyer (ADP) - Per proporre un emendamento all’articolo 2, con il quale viene aggiunto il seguente comma 4:

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1990, la spesa annua di lire 1.500.000.000.

2. L’onere graverà sul capitolo 44150 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Presidente - All’articolo 1 vi è un emendamento proposto dalla Commissione che è sostitutivo del comma 1, di cui do lettura:

1. Per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, concernente l’assegnazione gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione, è autorizzata la maggiore spesa di lire 300 milioni; l’autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di lire 1.500.000.000 annue a decorrere dal 1990.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, concernente l’assegnazione gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione, è autorizzata la maggiore spesa di lire 300 milioni; l’autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di lire 1.500.000.000 annue a decorrere dal 1990.

2. L’onere graverà sul capitolo 44150 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 300.000.000 si provvede, per l’anno 1990:

a) quanto a lire 150.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 44230 della parte spese del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990, che presenta la necessaria disponibilità;

b) quanto a lire 150.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante utilizzo, per lire 300.000.000, delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.03 "Istruzione e cultura - diritto allo studio" e, per ulteriori lire 300.000.000, delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.

3. Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Presidente - All’articolo 2 vi è l’emendamento dell’Assessore Lavoyer, con il quale viene aggiunto il seguente comma 4:

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.

Viérin (UV) - Nous sommes arrivés à treize projets de loi, sans compter une approbation en deuxième lecture. Compte tenu que nous sommes dans une fromagerie et qu’il s’agit d’un bilan gruyère, nous voulons donc remarquer encore une fois que l’avis a été donné au mois d’août 1990, le projet a été approuvé par le gouvernement le 14 septembre 1990 et que nous sommes aujourd’hui, 27 novembre, dans la nécessité de ne pas respecter la loi de comptabilité de la Région et de présenter un amendement qui risque de n’avoir aucun sens parce qu’il ne pourra avoir d’incidence sur le budget de 1990.

Je confirme donc le vote contraire à cet amendement.

Presidente - Pongo in votazione l’emendamento all’articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 18

Contrari: 10

Astenuti: 1 (Aloisi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 300.000.000 si provvede, per l’anno 1990:

a) quanto a lire 150.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 44230 della parte spese del bilancio di previsione della Re-gione per l’anno 1990, che presenta la necessaria disponibilità;

b) quanto a lire 150.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000, a valere sull’appo-sito accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990.

2. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante utilizzo, per lire 300.000.000, delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.03 "Istruzione e cultura - diritto allo studio" e, per ulteriori lire 300.000.000, delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.

3. Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 11 (Agnesod, Aloisi, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESE

Variazione in diminuzione

Cap. 44230 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d’onore a favore di studenti universitari meritevoli.

- Prime rate

- L.R. 14.6.1989 n, 30 - articolo 8

L. 150.000.000

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)

L. 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 44150 Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie

L.R. 11.8.1975, n. 40

L.R. n.

L. 300.000.000

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all’unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all’unanimità.

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