Oggetto del Consiglio n. 1610 del 27 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1610/IX - Disegno di legge: "Iscrizione al fondo di previdenza istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1: Estensione al personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari - Modalità di ammissione a riscatto di servizi di insegnamento prestati senza iscrizione al fondo".
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) - Le projet de loi qui est soumis à votre attention modifie la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, et en tenant compte des changements entre-temps intervenus, élargit son domaine d’application.
Il a été concerté avec les organisations syndicales au printemps dernier et, en fixant les conditions et les modalités y afférentes, prévoit:
a) l’inscription au fonds de prévoyance visé à la loi susdite non seulement du personnel titulaire mais également des remplaçants en service dans les écoles maternelles et primaires de la Région, qui bénéficient de l’indemnité de langue fran-çaise;
b) l’octroi de la pension de retraite et de l’indemnité una tantum aussi au personnel non titulaire;
c) la possibilité de rachat des services d’enseignement postérieurs au 31.12.67 effectués dans les écoles maternelles et primaires dépendant de la Région;
d) l’admission au rachat des services d’enseignement dans les écoles maternelles privées et dans les écoles primaires parifiées ou subventionnées.
Il s’agit d’une loi importante qui, à part ses aspects techniques, établit l’inscription au fonds de tout le personnel concerné, en évitant le rachat successif des services effectués. Il améliore également la situation économique du fonds de prévoyance par l’inscription et donc la cotisation des remplaçants, permet le rachat des services effectués notamment à l’école maternelle dans les écoles privées et à partir de 1972-1978, quand les écoles maternelles étaient inscrites à un autre fonds de prévoyance.
Force nous est par ailleurs de constater le retard dans la présentation de ce projet de loi, retard qui a empêché l’inscription à partir de la rentrée scolaire des remplaçants. Retard qui risque également de compromettre la possibilité pour les enseignants de présenter leurs demandes de retraite avant le 31 mars prochain, compte tenu des délais et des procédures fixées pour leur présentation.
A cet égard je me permets de solliciter de la part de ce Conseil l’approbation de la déclaration d’urgence, de façon à pouvoir anticiper la pro-cédure.
Je me dois par ailleurs de constater que, contrairement aux déclarations faites par l’Assesseur aux Finances, la déclaration d’urgence n’a pas été requise ni pour l’achat d’immeubles dans la commune de Valpelline, ni pour l’augmentation du montant de la dépense annuelle pour l’application de la loi régionale n° 40, ce qui, compte tenu des délais de publication, les quinze jours avant l’entrée en vigueur de la loi, encore une fois à notre avis ne fera que confirmer l’inutilité de la présentation des amendements Lavoyer, puisque ces lois entreront en vigueur en 1991 et donc n’auront aucun effet sur le budget 1990.
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rusci, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) - Occorreva accanto alla sensibilità politica anche la preparazione tecnica, propria del mio predecessore, per arrivare alla formulazione di questa legge, peraltro attesa da decenni dal personale insegnante.
Non nascondo che ho dovuto rendermi conto (e l’estate mi è servita proprio per rendermi conto) dell’importanza di questa legge, una legge estremamente tecnica della quale il relatore ha già avuto modo di dire.
Non mi sento di accettare le sottolineature negative relative al ritardo della presentazione perché sono stati rispettati i tempi tecnici propri della istituzione consiliare dell’attività di commissione.
Mi permetta il relatore una brevissima battuta: a lui il merito di aver iniziato a discutere di questa cosa nella primavera passata; accanto ai meriti anche una sottolineatura di negatività perché come dico la legge era attesa dal 1968.
Quindi non saranno questi due mesi a non pregiudicare nulla, anche perché siamo assolutamente d’accordo con la richiesta di inserimento di un articolo 5 nel quale si preveda la dichiarazione di urgenza, e facciamo voti affinché la legge sia vistata in tempi tali da permettere a coloro che faranno la loro richiesta di pensionamento entro il 31 marzo del prossimo anno di poter utilizzare della legge in questione.
Voglio sottolineare peraltro la precisione del relatore nel corso della sua illustrazione al Con-siglio.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
1. A decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge sono iscritti al fondo di previdenza, di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, tutti gli insegnanti, compresi quelli non di ruolo, in servizio nelle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione ai quali compete l’indennità prevista dall’articolo 4 della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni per il prolungamento dell’orario di servizio derivante dall’attività didattica bilingue.
2. Con la stessa decorrenza le norme della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza ed all’indennità "una tantum", di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 9 della legge medesima, trovano applicazione nei confronti di tutto il personale iscritto al fondo, indipendentemente dalla posizione di insegnante di ruolo o non di ruolo ricoperta all’atto della cessazione dal servizio.
3. Per la corresponsione dell’indennità "una tantum" il servizio minimo richiesto con iscrizione al fondo di previdenza resta fissato in dodici mesi, anche non continuativi. I servizi computati a tali fini non potranno essere presi in considerazione per eventuali successive richieste di liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all’articolo 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
1. Con la stessa decorrenza indicata nel precedente articolo 1 il personale iscritto al fondo di previdenza di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 potrà chiedere, ai fini del trattamento integrativo di quiescenza di cui all’articolo 7 della legge medesima, il riscatto dei servizi di insegnamento posteriori al 31 dicembre 1967, prestati nelle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione prima della data di iscrizione al fondo predetto, per i quali abbia percepito l’indennità prevista dall’articolo 4 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente è tenuto al pagamento di un contributo in relazione al periodo riscattato, da computarsi sull’importo dell’indennità in godimento alla data di presentazione della domanda nella misura, in vigore alla stessa data, della ritenuta prevista a carico del personale, di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli stessi servizi la Regione verserà al fondo di previdenza il contributo integrativo nella misura indicata dal terzo comma del citato ar-ticolo 12.
3. Sono ammessi a riscatto anche i servizi di insegnamento prestati nelle scuole materne autorizzate al funzionamento nei modi di legge e nelle scuole elementari parificate o sussidiate, funzionanti nella Valle d’Aosta, a condizione che i servizi siano stati prestati con il possesso del prescritto titolo di studio e del titolo di conoscenza della lingua francese richiesto dalla competente autorità scolastica regionale, per un orario settimanale non inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore nella regione.
4. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma 3 il contributo a carico del richiedente è fissato in misura corrispondente all’ammontare complessivo della ritenuta a carico del personale e del contributo a carico della Regione, calcolati secondo le modalità riportate nel comma 2.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
1. Il contributo di riscatto di cui all’articolo 2, posto a carico del dipendente, può essere versato in un’unica soluzione, mediante pagamento in contanti da effettuarsi entro 45 giorni dalla data della notifica del provvedimento di ammissione, oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, di importo costante e senza oneri aggiunti, per un numero di mensilità non superiore al periodo riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di adozione del predetto provvedimento di ammissione a riscatto.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa durante il periodo di ammortamento, il dipendente cessato dal servizio o il suo avente causa dovrà provvedere entro 45 giorni al versamento in contanti dell’intero onere residuo.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 4:
Articolo 4
1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge a carico del fondo di previdenza di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, che graveranno, a decorrere dall’esercizio 1991, sul capitolo corrispondente al capitolo 52500 del bilancio della Regione per l’esercizio in corso, si farà fronte con le corrispondenti maggiori entrate previste dalla presente legge a favore del fondo di previdenza stesso.
2. Alla copertura degli oneri derivanti alla Regione dall’applicazione del secondo comma dell’articolo 2 della presente legge, che graveranno sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 e dei successivi esercizi, corrispondente al capitolo 43005 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio in corso, si provvederà, a norma dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 5:
Articolo 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità.
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