Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1390 del 12 luglio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1390/IX -DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1982, N. 37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPATTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1982, N 37".

PRESIDENTE:L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 188, iscritto al punto 33 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

BENEFORTI (DC):Come è già stato illustrato alle Commissioni competenti, è necessario adeguare le strutture del centro per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne per far fronte in modo più razionale ed economico allo smaltimento degli stessi. Occorre infatti potenziare la raccolta differenziata della carta, del vetro, delle pile ad uso domestico, nonché dei farmaci inutilizzati. Occorre altresì un'area attrezzata per la raccolta dei rifiuti ingombranti conferiti da parte dei privati.

Occorre circa un miliardo per realizzare in linea di massima: una cabina pesa, un deposito rifiuti privati, un deposito ferro, carta e vetro, un'autorimessa ed altre opere accessorie che si renderanno necessarie.

Questa è quindi l'ulteriore spesa che la Giunta chiede al Consiglio di approvare per rendere sempre più funzionale ed economico, come ho già detto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il compattatore di Brissogne.

PRESIDENTE:Nel ricordare che il disegno di legge è accompagnato dal parere favorevole della 1a Commissione consiliare, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (VA):Noi vorremmo proporre un emendamento che esprime un concetto già contenuto nella relazione, ma che, a nostro avviso, è bene che sia esplicitato anche nell'articolo 1, laddove chiediamo di introdurre un secondo comma in cui si indica chiaramente quali sono le opere accessorie che vengono finanziate con questo intervento. Ci sembra infatti importante che nell'articolato della legge siano indicate con chiarezza queste opere che concorrono sicuramente a migliorare l'impianto esistente e che rivestono una fondamentale importanza per tendere ad una diversificazione dei rifiuti solidi urbani e quindi verso un loro parziale recupero.

Proporremmo, quindi, di aggiungere all'articolo 1 il seguente secondo comma:

"Le opere accessorie finanziate con la presente legge sono: cabina pesa; deposito rifiuti ingombranti privati; depositi per stoccaggio ferro, carta, vetro, pile e farmaci inutilizzabili autorimessa".

Si tratta in fondo di opere già indicate nella relazione, che però noi chiederemmo di riportare anche nell'articolato della legge.

PRESIDENTE:Il testo dell'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand verrà distribuito non appena sarà stato fotocopiato. In ogni caso, sempreché io abbia ben compreso l'intervento del Consigliere Riccarand, si tratta esclusiva mente di aggiungere all'articolo 1 gli interventi che sono già previsti nel testo della relazione.

Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti; ne ha facoltà.

BENEFORTI (DC):lo non ho niente in contrario ad accettare l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, però, come è scritto anche nella relazione, deve intendersi che si tratta di opere di massima. Direi, pertanto, che prima dei due punti sarebbe opportuno aggiungere la dizione "di massima".

PRESIDENTE:1l Consigliere Riccarand è d'accordo? Bene.

Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1

Articolo l

1. Per la realizzazione di opere accessorie a servizio del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sito in Comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16.8.1982, n. 37 e successive modificazioni è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 relativamente all'anno 1990.

PRESIDENTE:Do ora lettura dell'emendamento all'articolo 1, proposto dal Consigliere Riccarand, già comprensivo del sub-emendamento proposto dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti.

EMENDAMENTO

Articolo 1

E' aggiunto il seguente comma 2°:

"Le opere accessorie finanziate con la presente legge sono di massima: cabina pesa; deposito rifiuti ingombranti privati; depositi per stoccaggio ferro, carta, vetro, pile e farmaci inutilizzabili; autorimessa".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 1 emendato.

Articolo 1

1. Per la realizzazione di opere accessorie a servizio del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sito in Comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16.8.1982, n. 37 e successive modificazioni è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 relativamente all'anno 1990.

2. Le opere accessorie finanziate con la presente legge sono di massima: cabina pesa; deposito rifiuti ingombranti privati; depositi per stoccaggio ferro, carte, vetro, pile e farmaci inutilizzabili; autorimessa.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.

Articolo 2

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 29980 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990;

2. Alla copertura dell’onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

L Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

Articolo 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

lire 1.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 29980 "Spese per la realizzazione dell'impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

- L.R. 16.8.1982, n. 37 - L.R. 16.6.1988, n. 44

lire 1.000.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.

Articolo 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità