Oggetto del Consiglio n. 1391 del 12 luglio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1391/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1987, N. 11 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OCCUPAZIONALE AGRICOLO PER PORTATORI DI HANDICAP".
Si dà atto che alle ore 19,27 riassume la Presidenza il Presidente Dolchi.
PRESIDENTE:L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 191, iscritto al punto 34 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
BENEFORTI (DC):Il presente disegno di legge è stato presentato per poter finanziare la legge regionale 19 febbraio 1986, n. 11, ed in specie per far fronte alla spesa di 800 milioni prevista per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap, che, come è noto, sarà realizzato nella cascina Favre di Aosta. Il progetto esecutivo di tale centro sarà presentato all'assessorato alla Sanità il 20 luglio prossimo.
Una volta esplicati gli adempimenti di competenza dell'assessorato ai Lavori Pubblici e del Consiglio regionale, si prevede di dare inizio ai lavori tra la fine di settembre ed i primi di ottobre.
Nei giorni scorsi, l'associazione dei familiari dei portatori di handicap ha sollecitato la realizzazione di questo centro agricolo, per cui, approvando la legge, si va certamente incontro alle aspettative di queste famiglie e dei diretti interessati.
PRESIDENTE:Nel dichiarare aperta la discussione generale, ricordo che il disegno di legge è accompagnato dal parere favorevole della la e della 5a Commissione consiliare.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 11 concernente la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 800.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per lire 800.000.000 sul capitolo 42580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura della spesa di lire 800.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"
lire 800.000.000
Variazione in aumento
Capitolo 42580 "Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap"
lire 800.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
