Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1389 del 12 luglio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1389/IX - DISEGNO DI LEGGE: "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1982, N. 37 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1988, N. 44".

PRESIDENTE:L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 183, iscritto al punto 32 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

BENEFORTI (DC):Come è noto, con l'apertura del centro regionale di Brissogne, nel quale vengono stoccati e trattati i rifiuti solidi urbani della regione, i Comuni devono attenersi alle disposizioni di legge regionali e statali in vigore ed in particolare devono provvedere allo stoccaggio provvisorio ed a quello definitivo dei rifiuti, nonché alla chiusura ed alla bonifica delle discariche gestite in forma diretta.

Secondo uno studio, allegato alla relazione che accompagna il disegno di legge, la spesa per la bonifica e la sistemazione delle discariche esistenti nella nostra regione ammonta a circa 4 miliardi. I progetti, presentati fino ad oggi dai Comuni interessati alla bonifica ed alla sistemazione delle discariche, comportano una spesa di 1250 milioni e, con questo provvedimento, si chiede al Consiglio l'approvazione di un primo stanziamento di 800 milioni per far fronte alle prime spese richieste dai Comuni.

Nel terminare il mio intervento, faccio presente che sono accolti gli emendamenti agli articoli 2 e 4 proposti dalla 2a Commissione, che ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell’articolo

Articolo 1

Attività di indirizzo regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio ed a quello definitivo dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani disponibili ai sensi della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 concernente "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi", così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 e del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sito in Comune di Brissogne.

2. A fini dello stoccaggio provvisorio e di quello definitivo dei rifiuti solidi urbani i Comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di indirizzo stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.

Articolo 2

Chiusura, bonifica e sistemazione delle discariche

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le discariche per rifiuti solidi urbani esistenti, già gestite da Comuni, devono essere chiuse e vietate all'accesso adottando a tal fine idonei mezzi che comunque ne assicurino l'impossibilità d'uso.

2. Da tale data devono intendersi revocati tutti i provvedimenti di autorizzazione alla aperture e gestione delle suddette discariche comunque rilasciati.

3. I Comuni interessati entro i successivi 90 giorni dalla suddetta data trasmettono all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposito progetto di bonifica e sistemazione finale delle suddette discariche. Nel progetto devono essere indicati i tempi e le modalità di attuazione dei lavori, nonché i costi previsti.

4. L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, previa istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472, del 5 luglio 1985 e successive integrazioni e modificazioni, esprime il parere sul progetto entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Decorso il termine previsto dal comma 4 senza che l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale abbia provveduto ad esprimersi, si intende dato parere favorevole.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al secondo comma dell'articolo 2, proposto dalla 2a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 2

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

2. Da tale data devono intendersi revocati tutti i provvedimenti di autorizzazione alla aperture e gestione delle discariche di cui al comma 1 comunque rilasciati".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al terzo comma dell'articolo 2, proposto dalla 2a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 2

Il terzo comma dell'articolo 2 è così modificato:

dopo le parole "90 giorni" sono soppresse le parole "dalla suddetta data".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al quarto comma dell'articolo 2, proposto dalla 2a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 2

Il quarto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"4. L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, previa istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985, integrate con deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985, esprime il parere sul progetto entro 90 giorni dal ricevimento".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2 emendato.

Articolo 2

Chiusura, bonifica e sistemazione delle discariche

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le discariche per rifiuti solidi urbani esistenti, già gestite da Comuni, devono essere chiuse e vietate all'accesso adottando a tal fine idonei mezzi che comunque ne assicurino l'impossibilità d'uso.

2. Da tale data devono intendersi revocati tutti i provvedimenti di autorizzazione alla aperture e gestione delle discariche di cui al comma 1 comunque rilasciati.

3. I Comuni interessati entro i successivi 90 giorni trasmettono all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposito progetto di bonifica e sistemazione finale delle suddette discariche. Nel progetto devono essere indicati i tempi e le modalità di attuazione dei lavori, nonché i costi previsti.

4. L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, previa istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985, integrata con deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985, esprime il parere sul progetto entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Decorso il termine previsto dal comma 4 senza che l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale abbia provveduto ad esprimersi, si intende dato parere favorevole.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

Contributi regionali per gli interventi di bonifica e sistemazione finale delle discariche

1. Per la bonifica e la sistemazione finale delle discariche di rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di piani di finanziamento approvati dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Ai Comuni che hanno già provveduto alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere di bonifica e/o sistemazione finale di discariche e che abbiano avuto parere favorevole dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale viene concesso un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite dal precedente articolo 3.

2. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata da, la legge regionale 16 giugno 1988, n. 44.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al primo comma dell'art. 4, proposto dalla 2a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 4

Il primo comma dell'art. 4 è così modificato:

le parole "al precedente articolo 3." sono sostituite dalle parole "all'articolo 3.".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al secondo comma dell'articolo 4, proposto dalla 2a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 4

Il secondo comma dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4 emendato.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Ai Comuni che hanno già provveduto al la progettazione e/o alla realizzazione delle opere di bonifica e/o sistemazione finale di discariche e che abbiano avuto parere favorevole dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale viene con cesso un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite all'articolo 3.

2. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti, in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in lire 800.000.000, graveranno sul capitolo 22858 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 800.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - Settore 2.1.1. "Finanza locale" - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio stesso, fondo "Aumento della spesa di cui alla legge regionale n. 37 e successiva modifica concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

Su detto stanziamento rimane disponibile la minore somma di Lire 1.100.000.000.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

lire 800.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22858 (di nuova istituzione) Codifica regionale 2.1.1.

Codif. ISTAT 2.1.2.3.2.3.08.16.08

"Concessione ai Comuni di contributi per la bonifica delle discariche per R.S.U. esistenti" legge regionale n.

lire 800.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità