Oggetto del Consiglio n. 153 del 18 aprile 1975 - Verbale
OGGETTO N. 153/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DEROGA AI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 196 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3".
L'articolo 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, limita a dodici mesi la durata massima dei periodi in cui l'Amministrazione Regionale può ricorrere all'opera di personale non di ruolo. Mentre, in passato, la Commissione di Coordinamento dimostrava una certa tolleranza nell'esaminare le deliberazioni con le quali veniva superato il detto termine, di recente si è verificato un irrigidimento da parte della stessa Commissione la quale ha annullato le varie deliberazioni in merito adottate.
Questo irrigidimento pone l'Amministrazione in serie difficoltà, in quanto varie assunzioni di personale non di ruolo sono state imposte dall'esigenza di provvedere a nuovi servizi oppure a maggiori esigenze dei servizi esistenti, cosicché, salvo che non si tratti di brevi assunzioni per sostituire personale assente, la dimissione del personale in servizio produrrebbe inconvenienti non rimediabili a breve scadenza. D'altra parte, in vari casi, il personale assunto in servizio non di ruolo presta servizio ininterrotto e lodevole da più anni.
Si potrebbe ovviamente rimediare a mezzo di un provvedimento che modifichi, nei singoli casi, l'ordinamento in vigore. La circostanza che siano in corso studi diretti alla riforma delle strutture consiglia, invero, il differimento al termine da tali studi della definitiva soluzione di questo problema.
È quindi preferibile, in questo momento, un provvedimento di transizione, il quale consenta alla Giunta regionale di prorogare congruamente oltre i dodici mesi il termine per l'utilizzazione dell'opera del personale non di ruolo in servizio da almeno cinque mesi alla data di entrata in vigore della legge. Una tale proroga:
a) deve essere subordinata al riconoscimento dell'effettiva esigenza del personale stesso;
b) deve avere un limite temporale che può essere fissato nel 31 dicembre 1977.
In relazione a quanto sopra, la Giunta propone al Consiglio di approvare l'unito disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 110
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..................................... n. ...: "DEROGA AI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 196 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La Giunta regionale è autorizzata a derogare, fino al 31 dicembre 1977, ai limiti massimi di permanenza in servizio previsti dall'articolo 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, limitatamente al personale non di ruolo in servizio da almeno cinque mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, allorché la deroga sia giustificata dalle esigenze della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - C'è il parere favorevole della Commissione Consultiva Paritetica con la raccomandazione che il termine di applicazione della legge sia anticipato al 31 dicembre 1976. Mi pare che sta per essere presentato un emendamento, ma forse prima il Presidente della Giunta vuole illustrare il provvedimento? No, aspettiamo l'emendamento.
Mappelli (D.C.) - In relazione a tale questione, se non fosse che non si tratta di brevi assunzioni per sostituire il personale assente, è evidente che l'Amministrazione regionale dorrebbe allinearsi a tutti i contratti nazionali di categoria. Abbiamo mai visto noi i contratti nazionali di categoria che permettono ad un impiegato non di ruolo di rimanere per dei mesi? Purtroppo la Pubblica Amministrazione, che dovrebbe dare il buon esempio, rimane carente in quelli che sono i diritti dei lavoratori; gli impiegati o non si assumono o, se si assumono, si regolarizzano. Pertanto perché "da almeno 5 mesi"? Io non dico che... il contratto dei metalmeccanici, i contratti...
Caveri (U.V.) - ... fossero nove mesi per le impiegate...
Mappelli (D.C.) - No, perché adesso si tratta di dare la possibilità di manovra, di sostituzione per il personale non di ruolo. Un paio di mesi va bene, sennò non si assume e, quando si assume, lo si fa completamente; mettere due mesi, a mio avviso, sarebbe già di troppo, perché non c'è nessun contratto nazionale di lavoro, nessuna Organizzazione che condivida un'impostazione di questo genere!
Caveri (U.V.) - Ha dato lettura dell'emendamento?
Mappelli (D.C.) - Sì, all'articolo unico, dopo le parole: "e successive modificazioni, limitatamente al personale non di ruolo in servizio..." sostituire le parole: "da almeno cinque mesi" con le parole: "da almeno due mesi"... e qui facciamo i farmacisti, ma siamo fuori quadro in pieno!
Caveri (U.V.) - Cosa ne pensa il Presidente della Giunta?
Andrione (U.V.) - Volevo dire solo questo: per quanto già la Commissione Affari Generali abbia espresso il suo parere unanimemente favorevole, questo disegno di legge si propone soltanto di regolarizzare la situazione abbastanza penosa del personale che è chiamato di volta in volta, per cinque mesi, a sostituire personale in malattia o che per altre disposizioni di legge ha diritto a rimanere a casa. Tale situazione non è più stata accettata dalla Commissione di Coordinamento per il rinnovo, per cui l'unica soluzione è quella di un articolo di legge.
La Commissione Paritetica ha proposto il termine del 31 dicembre 1976, ma può essere conservato il termine proposto da questo articolo di legge, in quanto certamente - almeno si spera - entro quella data il problema sarà risolto. Del resto la Commissione Paritetica non ne faceva una "conditio sine qua non".
Infine, per quanto dichiarava Mappelli, possiamo accettare, ma mi sembra che possiamo emendare l'articolo unico mettendo: "in servizio da almeno 3 mesi alla data di entrata in vigore". Questo per non dare l'impressione che si voglia piazzare del personale senza una ragione specifica. Si tratta all'incirca di 20 persone che in questi ultimi 3 anni hanno avuto un rapporto più o meno saltuario con la Regione e che siamo stati costretti a lasciare a casa per 15 giorni per poi riassumerli (credo che già la Giunta precedente sia stata costretta ad un analogo comportamento, con delle ipocrisie che questo disegno di legge dovrebbe eliminare).
Lustrissy (D.P.) - Mi preoccupa un pochino la proposta di emendamento fatta, in quanto i 5 mesi non sono stati messi così, a caso; i 5 mesi erano un po' il frutto di un accordo intervenuto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali, anche a fronte dei nuovi contratti di lavoro che già erano in vigore quando si è stabilita questa procedura per le brevi sostituzioni relative al personale che fruiva di congedi particolari, soprattutto il personale femminile, che fruiva di congedi per la gravidanza e il puerperio. Ora, spostare e modificare questi termini potrebbe anche travolgere uno di questi concetti che sinora erano stati ripresi in accordo con le Organizzazioni Sindacali, le quali su questo problema concordavano tutte.
Io non sarei proprio favorevole a modificare questi termini, lascerei fisso il termine dei 5 mesi.
Andrione (U.V.) - Era stato previsto per alcuni casi di persone che erano state licenziate e poi riassunte. Con tre mesi mettiamo a posto tutti e questa non è una questione sindacale, ma è una questione di buon senso. Insomma, si tratta poi di 15 persone!
Lustrissy (D.P.) - I cinque mesi avevano una loro ragion d'essere perché erano il frutto di una discussione avvenuta con la parte sindacale che, unanimemente, era d'accordo. Oggi - vanno bene 15 giorni, 2 mesi, 3 mesi - troviamo una formulazione che però non precostituisca poi dei diritti dai quali difficilmente potremo uscire se non con una sistemazione straordinaria come abbiamo fatto alcuni anni fa. Direi poi che limitare forse al 1976, come proposto dalla Commissione Paritetica, potrebbe essere anche utile, nel senso che sarà di stimolo all'Amministrazione regionale, alla Giunta e al Consiglio per adottare nel frattempo quei provvedimenti che si renderanno necessari di conseguenza.
Dolchi (P.C.I.) - Siamo d'accordo sul termine del 31 dicembre 1976, solamente che il problema dei 5 mesi ci sembrava collegato con un certo numero di personale che, di volta in volta, con dei periodi di interruzione, aveva supplito a personale mancante dell'Amministrazione regionale. Sembra però che questo provvedimento riguardi solo gli avventizi. Ecco perché mi pongo un problema di questo tipo: la legge non precisa bene e vi faccio un esempio. Un impiegato che negli ultimi due anni ha fatto per tre volte 5 mesi, è stato a casa due mesi, poi ha sostituito un'altra dipendente in gravidanza per cinque mesi e in questo momento si trova a casa perché non sostituisce nessuno, viene ad essere svantaggiato - perché non è in servizio - nei confronti di un altro che è al suo primo periodo di 5 mesi e che, essendo in servizio da 3 mesi e mezzo, rientrerebbe in base alla "proposta Mappelli". Mi sembra che in questo caso le cose si complicherebbero.
Vorrei solo avere queste precisazioni, perché, dalle informazioni che mi sono state date, sembrerebbe che coloro che hanno fatto i 5 mesi una volta, due volte, tre volte, non sono compresi - perlomeno dall'interpretazione fornita da parte degli uffici - in questo disegno di legge.
Andrione (U.V.) - Era proprio per rispondere a quella preoccupazione: quelli saranno certamente compresi, in quanto l'interpretazione che daremo - e io penso che il Consiglio sarà d'accordo su questa interpretazione - è che i 5 mesi saranno maturati anche con i periodi precedenti. Noi cercheremo di mettere a posto tutto questo personale, anche coloro che, per l'annullamento della delibera da parte della Commissione di Coordinamento, in questo momento passano il loro piccolo purgatorio, è chiaro?
Ora, sempre in seguito a quelle delibere della Commissione di Coordinamento, è necessario che anche i dipendenti ai quali magari mancherebbero 10, 15, 20 giorni per avere i cinque mesi completi possano essere fatti rientrare in questa norma di legge. Si tratta, ripeto, di una questione di buon senso e non di un'applicazione rigida, perché con l'applicazione rigida noi dovremmo affrontare adesso un disegno di legge organico formale che metta a posto questo personale; non ne potremmo mai comunque uscirne, se non con una legge organica. Si tratta di ovviare a un inconveniente successivo a un irrigidimento della Commissione di Coordinamento, irrigidimento giustificato fino a un certo punto, perché l'ordinamento del personale - e questo vale per la Giunta precedente, come per questa - è competenza specifica della Giunta, quindi non si vede il perché la supplenza non possa essere rinnovata. Dovremmo anche qui fare una questione di principio, impugnare e avanti di questo passo, sono tutte questioni che non ci interessano. Con questo piccolo disegno di legge formale superiamo l'ostacolo.
Accettiamo la proposta di portare il termine al 31 dicembre 1976, con un arco di tempo che ci garantisca la possibilità di arrivare a un nuovo organico del personale. Insistiamo però sui 3 mesi, sennò lasciamo fuori due o tre casi e poi dovremmo correggere la legge dopo che sarebbe, ancora una volta, un errore. Con i tre mesi mettiamo a posto tutti. Credo che anche voi, lasciando perdere un istante le questioni di principio, possiate essere d'accordo su questo uguale trattamento di tutti i lavoratori che in questo momento sono alle dipendenze della Regione. Insisto: si tratta di uguale trattamento.
Caveri (U.V.) - Mah! Mi domando però se, prescindendo dal periodo di due, tre o cinque mesi, non vi sia un inconveniente, perché si finisce che per sostituire le impiegate che si trovano in quel determinato stato, si nominano con dei provvedimenti unilaterali e autoritari, senza concorso, degli impiegati che poi entrano in ruolo. Questo è un lato negativo di questo sistema... Come? Hanno l'idoneità? E si segue la graduatoria? Ah, non so! Perché ci può anche essere il caso delle "cocche" che, grazie agli Amministratori, entrano invece nell'Amministrazione di straforo, e poi passano due, tre o cinque mesi e quelle passano di ruolo! Bisognerebbe chiedere al Consigliere Dujany se ha sempre rispettato la graduatoria dell'idoneità... non so, non ci metterei la mano sul fuoco! Lustrissy.
Lustrissy (D.P.) - Per questo problema era stata assunta una decisione.
In seguito all'ultimo concorso che è stato espletato per l'assunzione di coadiutori, mi pare che per le sostituzioni brevi di personale che si trova in queste condizioni si sarebbe fatto ricorso alla graduatoria di coloro che risultavano idonei in quel concorso. Esisteva anche un'altra legge successiva che imponeva all'Amministrazione la graduale assunzione di costoro che avevano ottenuto la graduatoria in quel concorso sino, mi pare, alla scadenza della fine di giugno di quest'anno, mano a mano che si rendevano vacanti i posti... sì, fino a fine giugno del 1975, la validità scade a giugno 1975, cioè si utilizzava quella graduatoria per un anno successivo, per posti che, nel frattempo, si fossero resi vacanti, cioè posti vacanti a seguito di dimissioni, di pensionamenti, ma non per le sostituzioni. D'accordo, poi è stato adottato quel provvedimento che permette di ricoprire i posti vacanti del soprannumerario, ma è solo formale. Comunque rimane sempre valida l'impostazione che, qualora vi fossero ancora posti vacanti nel ruolo del personale della qualifica di coadiutore, queste graduatorie devono essere utilizzate, in base a una legge, sino alla fine di giugno, credo, di quest'anno.
Il criterio seguito dopo quel concorso è stato poi quello di affidare anche le sostituzioni temporanee al personale che aveva avuto l'idoneità nel concorso; può anche darsi che, a forza di utilizzare personale - perché i casi sono abbastanza numerosi - con queste sostituzioni si sia esaurita anche la graduatoria. Starà allora alla Giunta e al Consiglio regionali individuare nuovi criteri per l'utilizzazione di personale temporaneo al di fuori delle graduatorie che oggi abbiamo per evitare quegli inconvenienti che potrebbero succedere.
Dujany (D.P.) - Mi pare che questa materia sia abbastanza confusa e l'articolo non ci è eccessivamente chiaro. Mi pare di poter capire che si tratta di dare la possibilità all'Amministrazione regionale di assumere, per un certo periodo di tempo, personale extra concorso e extra posti di organico. Ora, qual è stato il comportamento precedente? Anche noi ci siamo trovati nelle condizioni di nominare per 5 mesi, a seguito di accordi sindacali, personale che non aveva superato un concorso; successivamente sono stati banditi dei concorsi, ci sono stati dei vincitori e degli idonei, tutto il personale che aveva prestato servizio per 5 mesi in questi concorsi non è risultato idoneo, non è stato assunto, anzi, qualcuno addirittura è stato rinviato a casa. Sono probabilmente questi i casi che, in questo momento, riappaiono per riavere il posto, penso.
Ora il rischio, a parte tutto questo discorso del passato, mi pare che potrebbe essere quello di creare uno strumento pericoloso, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio; potrebbe essere uno strumento pericoloso che dà la possibilità alla Giunta, attraverso una serie di provvedimenti settoriali e senza naturalmente una visione di insieme, di fare una massa di assunzioni in questo periodo di tempo che poi ci terremo qui e dovremo cercare di collocare in appositi posti di organico. C'è quindi una certa preoccupazione sull'utilizzazione di questo strumento.
Andrione (U.V.) - Lo strumento riguarda i casi relativi a un concorso che io credevo un po' anteriore, ma che Lustrissy ha specificato essere del giugno 1974, dove si erano presentati 180 candidati: circa 47 sono stati dichiarati idonei, se ricordo bene, 12 o 13 erano i posti messi a ruolo, per cui sono stati dichiarati vincitori; la differenza, cioè circa 35, non è ancora esaurita, siamo credo su 47, 44 o 45... adesso non so esattamente quale sia la situazione odierna.
La Commissione di Coordinamento ha annullato le delibere di assunzione di queste persone aventi l'idoneità. Mettendo il termine di 3 mesi, l'inconveniente lamentato dal Presidente Caveri e ripreso adesso da Dujany non può esistere, perché rimaniamo nell'ambito di queste persone che, ho detto prima, sono una quindicina. Ecco qual è il problema pratico: il problema pratico attualmente non può essere risolto, se non con una revisione dell'organico e con un sistema per le sostituzioni, perché evidentemente queste persone, essendo quasi sempre personale femminile... c'è una tradizione, no? alla Regione ci si sposa immediatamente... provocheranno a loro volta delle sostituzioni, ma questo sia detto senza... "absit iniuria verbis" [traduzione letterale dal latino: "sia lontana l'ingiuria dalle parole"]... comunque si tratta di mettere a posto soltanto questo personale, nessun altro.
Caveri (U.V.) - Mettiamo in votazione questa legge, prima a votazione palese, poi a scrutinio segreto, con i seguenti emendamenti: sostituire alle parole: "da almeno cinque mesi" con le parole: "da almeno tre mesi"; sostituire, per la possibilità di deroga, il termine "al 31 dicembre 1977" con il "al 31 dicembre 1976".
Esito della votazione sull'articolo unico emendato:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 25
Maggioranza: 13
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge regionale n. 110.
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Disegno di legge regionale n. 110
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..................................... n. ...: "DEROGA AI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 196 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La Giunta regionale è autorizzata a derogare, fino al 31 dicembre 1976, ai limiti massimi di permanenza in servizio previsti dall'articolo 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, limitatamente al personale non di ruolo in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, allorché la deroga sia giustificata dalle esigenze della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.