Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1114 del 21 marzo 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1114/IX - Disegno di legge: "Rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale cessato dal servizio in data anteriore al 2 giugno 1977".

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Viérin, ne ha facoltà.

Viérin (UV) - La loi d'Etat n° 544 du 29 décembre 1988 a établi des augmentations pour les pen-sions des fonctionnaires, notamment pour les enseignants retraités en date antérieure au 2 juin 1977.

Sur la base des dispositions concernant l'attribution aux maîtres d'école maternelle et primaire d'une retraite complémentaire en raison de l'augmentation d'horaire pour l'enseignement de la lan-gue française, le projet de loi, en donnant application à la loi n° 544 susmentionnée, prévoit l'extension de ces améliorations aux enseignants valdôtains concernés.

Presidente - Comunico che anche su questo provvedimento c'è il parere unanime della I e della V Commissione.

Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

1. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che si trovano nelle condizioni previste dall ' articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nelle misure sotto indicate, rispettivamente per i titolari di pensione diretta e per i titolari di pensione di reversibilità:

a) dal 1°gennaio 1988, Lire 5.375 e Lire 3.000;

b) dal 1°gennaio 1989, Lire 1.720 e Lire 960;

c) dal 1°gennaio 1990, Lire 9.240 e Lire 5.400.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli:24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

1. Le spese a carico del fondo di previdenza di cui all'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per la concessione dei benefici di cui sopra, valutate in Lire 44.935.000 per l'anno 1990 e in annue Lire 25.480.000 a decorrere dall'esercizio 1991, saranno imputate al capitolo 52500 della parte spese del bilancio della Regione per l'anno 1990 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti a carico della gestione del fondo di previdenza dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante l'erogazione alla gestione del fondo medesimo di contributi annui integrativi in misura corrispondente alla maggiore spesa sostenuta, da introitarsi al capitolo 13100 - parte entrate - del bilancio 1990 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

1. La spesa derivante a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi integrativi di cui al precedente articolo 2 graverà per Lire 44.935.000 sulcapitolo 43020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e per annue Lire 25.482.000 sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto all'anno 1990, mediante riduzione di Lire 44.935.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 47400 parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

b) quanto agli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 50.964.000 delle disponibilità iscritte al programma 2.2.4.01 - "istruzione e cultura - personale scolastico" - del bilancio pluriennale della Regione 1990 - 1993.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Cap. 13100 "Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari".

Lire 44.935.000

Parte spesa

Variazione in diminuzione.

Cap. 47400 "Spese per le attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute."

Lire 44.935.000

Variazioni in aumento.

Cap. 43020 "Contributo regionale integrativo al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare e materna di cui alla L.R. 2 febbraio 1968 n. 1.

- L.R. 22 novembre 1988 n. 64

- L.R. n. Lire 44.935.000

Cap. 52500 "Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari."

Lire 44.935.000

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

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