Oggetto del Consiglio n. 1113 del 21 marzo 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1113/IX - Disegno di legge: "Disposizioni transitorie disciplinanti il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Si dà atto che alle ore 12,16 assume la Presidenza il Vicepresidente Beneforti.
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Presidente - Ha chiesto di parlare l'Asses-sore all'Industria, Commercio, Artigianato e Tra-sporti Lanivi, ne ha facoltà.
Lanivi (ADP) - Il disegno di legge che è pre-sentato all'attenzione del Consiglio regionale tiene conto di una situazione, o risolve positivamente una situazione, che è venuta a determinarsi con l'entrata in vigore della legge n. 13, quella che fra l'altro prevede l'istituzione dell'agenzia regionale del lavoro e che nel contempo prevede l'abroga-zione della precedente legge n. 4 a partire dal 1° settembre.
Con questo disegno di legge si intende finanziare quei progetti che, in base alla legge precedente, abrogata, non hanno potuto essere finanziati.
Voglio ricordare che i progetti riguardavano i tre titoli essenziali della abrogata legge n. 4, cioè quella che concedeva contributi per l'assunzione di fasce deboli del mercato del lavoro presso nuove attività lavorative, l'avvio di attività autonome in maniera singola o cooperativa e contributi agli enti locali per la realizzazione di lavori socialmente utili.
Presidente - Comunico che su questo provvedimento di legge c'è il parere favorevole della I e della III Commissione. E' aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Art.icolo1
(Autorizzazione di spesa)
1. E' autorizzata la spesa di L. 1.347.000.000= per il finanziamento dei progetti, presentati in data anteriore al 31 agosto 1989, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, abrogata con decorrenza 1° settembre 1989.
2. I contributi sono ammessi per gli importi e alle condizioni in vigore alla data di presentazione dei progetti.
3. L'Agenzia del lavoro, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 recante riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità, al controllo dell'attuazione dei progetti ed ad ogni altra attività amministrativa connessa con l'attuazione della presente legge.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge di L. 1.347.000.000= graverà sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1990:
Capitolo n. 36474 "Contributi a sanatoria ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione"per L.ire 917.000.000
Capitolo n. 36704 "Contributi a sanatoria nelle spese di avviamento dell'attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell'occupazione".per L. 90.000.000
Capitolo n. 22703 "Contributi a sanatoria ai Comuni e alle Comuntà Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione". per L. 340.000.000
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento)" del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso relativo a "Interventi per l'avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti" per il quale risulta quindi disponibile la minor somma di L. 5.653.000.000=.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Art.icolo3
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 1.347.000.000=
In aumento
Programma regionale: 2.2.2.09 "Interventi promozionali per l'industria"
Codificazione: 2.1.1.6.3.2.10.02.05
Cap. 36474 (di nuova istituzione) "Contributi a sanatoria ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione"
- L.R. L. 917.000.000=
Programma regionale: 2.2.2.10 "Interventi promozionali per l'artigianto"
Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.02.05
Cap. 36704 (di nuova istituzione) "Contributi a sanatoria nelle spese di avviamento dell'attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell'occupazione"
- L.R. L. 90.000.000=
Programma regionale: 2.1.1 "Finanza locale"
Codificazione: 2.1.1.5.2.2.08.02.05
Cap. 22703 (di nuova istituzione) "Contributi a sanatoria ai Comuni e alle Comunità Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione"
- L.R. L. 340.000.000=
TOTALE L. 1.347.000.000=
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bol-lettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
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