Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1035 del 14 febbraio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1035/IX - PROPOSTA DI REGOLAMENTO: "CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 14 GIUGNO 1989, N. 30, SUL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO UNIVERSITARIO".

PRESIDENTE: Sulla proposta di regolamento in oggetto, iscritta al punto 28 dell'ordine del giorno, ha chiesto la parola l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin; ne ha facoltà.

VIERIN (UV):Par cette proposition nous complétons les règlements d'application de la loi n° 30. Il s'agit d'un des points qualifiants de cette loi. On pourra en effet accorder aux étudiants des prêts sur l'honneur à un taux d'intérêt fixe et bonifié a raison de 3%, avec garantie fidéjussoire de la Région pour faire face aux taux d’intérêt impayés. Nous fixons les modalités d'attribution des prêts, les modalités de remboursement à partir du moment où l'étudiant touchera son premier salaire et la part de responsabilité personnelle des étudiants.

Nous vous demandons donc de bien vouloir approuver ce règlement avec les amendements que nous avons présenté à la cinquième Commission et qui ont été distribués en annexe avec la proposition de délibération.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.

GREMMO (UAP):Condivido lo spirito e la sostanza del provvedimento. Ho qualche perplessità solo in merito all'articolo 9, per quanto attiene alla designazione dello studente universitario a membro della commissione di valutazione. Non condivido la formulazione di quell'articolo, perché credo che lasci spazio a notevoli rischi, visto che vi si dice genericamente che lo studente universitario "dovrà essere designato dalle organizzazioni degli studenti universitari valdostani" e che la legge consente anche a due soli studenti di poter creare dal niente, in qualunque momento, un'associazione.

Il primo comma dell'articolo 9 aggiunge in subordine: "Qualora tali organizzazioni non operino in Valle d'Aosta, la designazione dovrà essere effettuata dalle organizzazioni giovanili dei partiti o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta". Questa dizione è ancora più ambigua, nel senso che potrebbero esserci movimenti o partiti che non hanno o non tendono ad avere organizzazioni giovanili, mentre potrebbero esserci organizzazioni giovanili che, pur non legate ai partiti, hanno magari più rappresentanza di altre.

Il comma 2 dice: "La designazione spetterà alle varie organizzazioni in base al criterio della rotazione". Io credo che bisognerebbe vedere anche quali e quante sono queste organizzazioni e bisognerebbe precisare anche per quanto tali rappresentanti rimangono in seno alla commissione.

Vorrei proporre un emendamento, che sto cercando di stendere sia pure in modo un po' frettoloso, per chiedere che la designazione del rappresentante studentesco sia fatta con una votazione cui possano partecipare tutti gli studenti della Valle d'Aosta regolarmente iscritti all'università come si fa nelle facoltà universitarie, portando cioè lo statino o il libretto universitario in un seggio che può essere agevolmente istituito qui in Regione in un determinato giorno, perché ho l'impressione che l'attuale formulazione dell'articolo 9 ci faccia correre il rischio di assegnare una rappresentanza su una questione di una certa importanza ad uno studente, sicuramente degno e bravo, ma la cui rappresentanza mi sembra tanto basata su criteri di lottizzazione (non avrei voluto usare questa parola molto dura).

Da una parte, non so quali e quante organizzazioni di studenti universitari valdostani siano legalmente costituite con rogito notarile, per cui si porrebbe il problema di una verifica in quella direzione, mentre dall'altra non so perché, ad esempio, si dà questa rilevanza alle organizzazioni giovanili dei partiti e non, magari, ad altri organismi, come ad esempio alle organizzazioni giovanili sindacali, che magari in questo caso potrebbero essere più attente.

Riflettendo ad alta voce, posso dire che, se rimane questa formulazione, mi sembra trattarsi di una nota un po' stonata rispetto alla possibilità o capacità operativa della commissione che intendiamo costituire.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Anche su questo provvedimento, che consideriamo solo come un primo passo, sia pure inadeguato alle necessità, esprimiamo un giudizio positivo.

Con la legge n. 30 è stato aperto un varco, che sicuramente potrà permettere ad un numero maggiore di giovani valdostani di accedere all'università, però si tratta di abbattere un muro per intervenire con un prestito di 3 milioni calcolato per differenza. Ciò significa che, se lo studente ha già 2 milioni di borsa di studio, può avere un prestito d'onore fino ad 1 milione. Non mi sembra che questa cifra possa avere un valore risolutivo.

Se mi è concesso, potrei dire che l'onore potrebbe anche valere qualcosa di più, nel senso che se uno impegna il suo onore per la restituzione del prestito, forse potrebbe avere un credito maggiore.

In ogni caso, sperimentiamo questa soluzione per il corrente anno, ma cerchiamo di prevedere di innalzare il livello di questo intervento. E' vero che in altre città e regioni si fanno interventi di questo livello, ma se si vuole che questi interventi abbiano un seguito nella nostra Regione e se si vuole tener conto anche della nostra disponibilità finanziaria, credo che sia possibile fare qualcosa di più.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin; ne ha facoltà.

VIERIN (UV):Avant de discuter le montant des prêts sur l’honneur, je pense qu'il est opportun de vérifier quel sera l'impact de cette mesure et de voir également comment les étudiants utiliseront cet emprunt, parce qu'il s’agit toujours d'un emprunt. Or, le problème ne se pose pas, à mon avis, dans la définition du montant, c'est-à-dire de l'attribution du prêt, mais plutôt au moment où les prêts devront être remboursés; si d'une part l’on peut disposer d'une somme plus grande au départ, par la suite on aura des difficultés majeures pour rembourser, dans le délai prévu, ce même montant. De toute façon je crois que nous pourrons vérifier toutes ces données et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

L'article 9. La durée est précisée à l'article 8, où est établi que les demandes de candidature et les dossiers seront examinés par une commission nommée par l'Assesseur. Cette commission est renouvelée toutes les années et donc toutes les années l'on devra pourvoir au renouvellement du représentant des étudiants. Nous avons choisi ce système de participation des étudiants pour assurer une large représentativité. Nous pensons avoir choisi un critère de démocratie. Nous ne discutons pas évidemment de loi électorale, et donc il n'y a pas toutes les sensibilités sur la nécessité de fixer un nombre minimal d'adhérents. On parle d'associations, d'organisations d'étudiants. Il me semble que, compte tenu de la réalité valdôtaine, le terme est ainsi spécifié et donc qu'il n'y a pas besoin d’introduire des limitations ou d'autres modalités.

Pour ce qui est par contre des désignations de la part des organisations des jeunes, des partis, des mouvements qui oeuvrent au Val d'Aoste, elles sont prévues seulement dans le cas où il n'y aurait pas de désignation directe des associations des étudiants. Et ce pour assurer de toute façon aux jeunes étudiants la participation au sein de la commission et pouvoir ainsi exprimer leur avis sur les critères et les modalités d'attribution des prêts.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.

GREMMO (UAP):Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de M. l'Assesseur. Je pense que le problème ne réside pas seulement dans le fait de considérer comme représentant des étudiants valdôtains tout court un jeune qui fait partie d'une organisation politique, d'une organisation qui a sûrement des rapports avec les partis. Dans ce cas-là ce serait, à mon avis, un problème qui concerne uniquement cette commission; mais si l'on précise que le critère de la démocratie est un critère de participation, il s'agit alors d'un problème qui va se poser pour toutes les questions qui sont d'intérêts pour l'université et pour les écoles. Pour cette raison j'ai présenté un amendement qui va préciser que le représentant des étudiants dans cette commission doit être nommé par les étudiants mêmes et non pas sur désignation des organisations.

J'ai déjà dit que, à mon avis, nous ne sommes pas sûr que les organisations des étudiants, qui d'autre part ne sont pas indiquées clairement par leur sigle dans cette opération, soient vraiment représentatives. Ce serait le contraire s'il y avait la possibilité de voir les étudiants valdôtains aller à la votation directe d'un leur représentant. J'ai posé un problème général et non pas limité seulement à cette commission.

Je crois que si on voit les étudiants valdôtains aller à la désignation directe d'un leur représentant ce sera une forme, à mon avis, très importante de promouvoir une participation directe.

C'est pour cela que j'ai présenté un amendement; vu que la réponse de M. l'Assesseur n'est pas, pour moi, si satisfaisante, je demande la mise aux voix de ma proposition.

PRESIDENTE:Si passa ora all'esame dell'articolato del regolamento in oggetto.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove, tramite il competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, la concessione di prestiti d'onore a favore di studenti meritevoli iscritti alle varie Università, italiane ed estere, e agli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che possiedano i requisiti specifici di cui al successivo art. 3.

2. Il prestito d'onore è estensibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 della l.r. 14 giugno 1989, n. 30, ai laureati per la frequenza di corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, in Italia e all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale, coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta. I laureati che intendano beneficiare del prestito d'onore per la frequenza di corsi post-universitari dovranno possedere i requisiti specifici di cui al successivo art. 3.

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 1, proposti dalla 5a Commissione ed accolti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTI

Articolo 1

- primo comma: dopo la parola "Assessorato" aggiungere la parola "regionale":

- primo comma: sostituire al verso "possiedano" il verbo "possiedono";

- secondo comma: sostituire al verbo "dovranno" il verbo "devono";

- primo e secondo comma: sostituire l'espressione "di cui al successivo art. con la seguente: "di cui all'art.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.

ART. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove, tramite il competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, la concessione di prestiti d'onore a favore di studenti meritevoli iscritti alle varie Università, italiane ed estere, e agli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che possiedono i requisiti specifici di cui all'art. 3.

2. Il prestito d'onore è estensibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 della l.r. 14 giugno 1989, n. 30, ai laureati per la frequenza di corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, in Italia e all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale, coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta. I laureati che intendano beneficiare del prestito d’onore per la frequenza di corsi post-universitari devono possedere i requisiti specifici di cui all'art. 3.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

(Definizione e caratteristiche)

1. Il prestito d'onore consiste in un prestito in denaro, al tasso-annuo agevolato del 3%, per il quale la Regione concorre al pagamento degli interessi.

2. Il prestito d'onore può integrare per differenza qualsiasi altra forma di assistenza di importo inferiore. Non è possibile, invece, tenere accesi due prestiti contemporaneamente.

3. Il prestito d'onore potrà essere richiesto per un solo anno o per più anni fino ad un massimo pari agli anni di corso regolare previsti dal corso di studi al quale è iscritto lo studente, fatta salva l’eccezione di cui al terzo comma dell'art. 3, e sarà comunque limitato al primo corso di laurea.

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 2 proposti dalla 5a Commissione ed accettati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTI

- secondo comma: dopo il 1° capoverso è aggiunto il seguente nuovo capoverso: "A tal fine non sono conteggiate le contribuzioni attinenti al servizio abitativo";

- terzo comma: sostituire il verbo "potrà" con il verbo "può";

- terzo comma: sostituire le parole "e sarà" con le parole" ed è".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.

ART. 2

(Definizione e caratteristiche)

1. Il prestito d’onore consiste in un prestito in denaro, al tasso annuo agevolato del 3%, per il quale la Regione concorre al pagamento degli interessi.

2. Il prestito d'onore può integrare per differenza qualsiasi altra forma di assistenza di importo inferiore.

A tal fine non sono conteggiate le contribuzioni attinenti al servizio abitativo.

Non è possibile, invece, tenere accesi due prestiti contemporaneamente.

3. Il prestito d'onore può essere richiesto per un solo anno o per più anni fino ad un massimo pari agli anni di corso regolare previsti dal corso di studi al quale è iscritto lo studente, fatta salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'art. 3, ed è comunque limitato al primo corso di laurea.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3

(Requisiti)

1. Hanno diritto ad accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento gli studenti ed i laureati di cittadinanza italiana, residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano iscritti regolarmente ad anni successivi al primo di un qualsiasi corso di laurea presso Università italiane o estere, abbiano superato, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli esami richiesti per la concessione dell'assegno di studio regionale e non risultino né ripetenti né iscritti fuori corso;

b) siano iscritti ad anni successivi al primo di un corso di studio delle scuole dirette a fini speciali;

c) siano iscritti, od intendano scriversi, a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione, si siano laureati con pieni voti legali, ossia con la votazione minima di 99/110, e non ricoprano un posto di lavoro fisso e retribuito, all'atto della presentazione della domanda, a meno che per poter frequentare il corso essi siano costretti a porsi in aspettativa non retribuita o comunque a interrompere il rapporto di lavoro.

2. Per gli iscritti ad università estere, a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, i requisiti di merito saranno oggetto di valutazione caso per caso.

3. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere ammessi a fruire del prestito d 'onore gli iscritti per la prima volta fuori corso, che abbiano superato tutti gli esami compresi nel piano di studi prescelto degli anni accademici precedenti all'ultimo anno di corso.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4

(Erogazione)

1. L'erogazione del prestito d'onore avverrà per annualità dell'importo massimo di Lire 3.000.000 ciascuna. Sarà facoltà della Giunta regionale elevare l'importo di cui sopra in presenza di situazioni particolari . In tal caso lo studente interessato perderà il diritto a beneficiare di qualsiasi altra forma di contribuzione di natura pecuniaria erogata dalla Regione.

2. L'erogazione avverrà sotto forma di finanziamento messo a disposizione del beneficiario presso l'Istituto erogante.

3. L'erogazione, qualora persistano i requisiti previsti dall'art. 3, potrà proseguire fino al termine del contratto.

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 4, proposti dalla 5a Commissione ed accettati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTI

- primo comma: il 2° capoverso è così sostituito:

"Sarà facoltà della Giunta regionale elevare tale importo fino ad un massimo di lire 6.000.000 in presenza di situazioni particolari";

- primo comma: 3° capoverso: sostituire il verbo "perderà" con "perde";

- secondo comma: sostituire il verbo "avverrà" con "avviene";

- terzo comma: è così sostituito: "L'erogazione, qualora persistano i requisiti di merito nonché gli altri requisiti previsti dall'art. 3, può proseguire fino al termine degli studi".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4 emendato.

ART. 4

(Erogazione)

1. L'erogazione del prestito d'onore avverrà per annualità dell'importo massimo di Lire 3.000.000 ciascuna. Sarà facoltà della Giunta regionale elevare tale importo fino ad un massimo di lire 6.000.000 in presenza di situazioni particolari. In tal caso lo studente interessato perde il diritto a beneficiare di qualsiasi altra forma di contribuzione di natura pecuniaria erogata dalla Regione.

2. L'erogazione avviene sotto forma di finanziamento messo a disposizione del beneficiario presso l'Istituto erogante.

3. L'erogazione, qualora persistano i requisiti di merito nonché gli altri requisiti previsti dall'art. 3, può proseguire fino al termine degli studi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5

ART. 5

(Interruzione e ripristino dell'erogazione)

1. La perdita dei requisiti di merito nonché della residenza ed effettivo domicilio in Valle d'Aosta, ovvero il ritiro dell'iscrizione dall'università o istituto universitario o scuola da parte dello studente comportano l'interruzione dell'erogazione del prestito d'onore.

2. L'erogazione potrà essere ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che ne hanno precedentemente determinato l'interruzione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6

(Risoluzione del contratto)

1. Ove, alla scadenza dell'anno accademico successivo alla sospensione del beneficio, permangano i motivi che hanno determinato l'interruzione di cui al primo comma del precedente art. 5, l'erogazione del prestito è definitivamente sospesa e il contratto si intende risolto a far data dal momento di cui al beneficiario venuto a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 5 fu interrotta l'erogazione del prestito d'onore.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 6, proposto dalla 5a Commissione ed accettato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTO

- primo comma: sostituire l’espressione "di cui al primo comma del precedente art. 5" con la seguente: "di cui al primo comma dell'art. 5".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6 emendato.

ART. 6

(Risoluzione del contratto)

1. Ove, alla scadenza dell'anno accademico successivo alla sospensione del beneficio, permangano i motivi che hanno determinato l'interruzione di cui al primo comma dell'art. 5, l'erogazione del prestito è definitivamente sospesa e il contratto si intende risolto a far data dal momento di cui al beneficiario venuto a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 5 fu interrotta l'erogazione del prestito d'onore.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7

ART. 7

(Termini e modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda per la concessione del prestito d'onore dovrà essere presentata entro il 10 gennaio di ogni anno, all'Assessorato della Pubblica Istruzione, su apposito modulo predisposto dall'Assessorato medesimo.

2. Qualora il termine indicato nel comma precedente cadesse di giorno festivo o comunque non lavorativo, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo susseguente.

3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di stato di famiglia;

d) certificato di iscrizione all'Università o scuola o Istituto per l'anno accademico in corso;

e) certificato di carriera scolastica dal quale dovranno risultare eventuali posizioni di fuori corso intermedio o di ripetente, gli esami sostenuti con le relative votazioni e con l'attestazione che sono quelli previsti dall'ultimo piano di studi approvato.

4. Per le domande di coloro che siano iscritti od intendano iscriversi a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione i certificati di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente sono sostituiti dal certificato di laurea accompagnato dal certificato di studio con le votazioni riportate nei singoli esami universitari. Coloro che, per poter frequentare i corsi post-universitari debbano porsi in aspettativa non retribuita o comunque inter rompere il rapporto di lavoro, dovranno presentare idonea documentazione al riguardo.

5. I certificati di cui alle lettere a), b) e c) del precedente terzo comma potranno, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, essere sostituiti dall'autocertificazione.

6. L'assenza di precedenti penali e l'inesistenza di carichi pendenti saranno accertate d'ufficio presso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 7 proposti dalla 5a Commissione ed accettati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

EMENDAMENTI

- primo comma: dopo la parola "Assessorato "aggiungere la parola "regionale";

- primo e terzo comma: sostituire il verbo "dovrà" con il verbo "deve";

- quarto comma: sostituire alle parole "comma precedente" le parole "terzo comma";

- quinto comma: eliminare la parola "precedente";

- sesto comma: sostituire il verbo "saranno " con il verbo "sono".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all 'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7 emendato.

ART. 7

(Termini e modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda per la concessione del prestito d’onore deve essere presentata entro il 10 gennaio di ogni anno, all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, su apposito modulo predisposto dall'Assessorato medesimo.

2. Qualora il termine indicato nel comma precedente cadesse di giorno festivo o comunque non lavorativo, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo susseguente.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di stato di famiglia;

d) certificato di iscrizione all'Università o scuola o Istituto per l'anno accademico in corso;

e) certificato di carriera scolastica dal quale dovranno risultare eventuali posizioni di fuori corso intermedio o di ripetente, gli esami sostenuti con le relative votazioni e con l'attestazione che sono quelli previsti dall'ultimo piano di studi approvato.

4. Per le domande di coloro che siano iscritti od intendano iscriversi a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione i certificati di cui alle lettere d) ed e) del terzo comma sono sostituiti dal certificato di laurea accompagnato dal certificato di studio con le votazioni riportate nei singoli esami universitari. Coloro che, per poter frequentare i corsi post-universitari debbano porsi in aspettativa non retribuita o comunque interrompere il rapporto di lavoro, dovranno presentare idonea documentazione al riguardo.

5. I certificati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, essere sostituiti dall'autocertificazione.

6. L'assenza di precedenti penali e l'inesistenza di carichi pendenti sono accertate d'ufficio presso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8

(Commissione per l’esame delle domande)

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione nominata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e composta da:

a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione: Presidente;

b) due consiglieri regionali, di cui uno appartenente alla minoranza: membri effettivi;

c) il funzionario di qualifica vice-dirigenziale assegnato al competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato della Pubblica istruzione o, in caso di sua assenza o impedimento, un impiegato dello stesso servizio appartenente alla 3a fascia funzionale: membro effettivo;

e) uno studente universitario: membro effettivo.

2. Le mansioni di segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato del servizio competente appartenente alla 3a fascia funzionale.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 8, presentato dalla 5a Commissione ed accettato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTO

L'Articolo 8 è così sostituito:

ART. 8

(Commissione per l'esame delle domande)

1. Le domande sono esaminate da un'apposita Commissione nominata annualmente dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e composta da:

a) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che la presiede;

b) due Consiglieri regionali, di cui uno appartenente alla minoranza;

c) il funzionario di qualifica Vice-dirigenziale assegnato al competente servizio dei Servizi Scolastici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o, in caso di sua assenza o impedimento, un dipendente dello stesso servizio appartenente alla 3a fascia funzionale;

d) uno studente universitario.

2. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del servizio competente appartenente alla 3a fascia funzionale.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9

(Modalità di designazione dello studente universitario a far parte della Commissione)

1. Lo studente universitario che, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art.8, è chiamato a far parte della Commissione per l’esame delle domande dovrà essere designato dalle organizzazioni degli studenti universitari valdostani. Qualora tali organizzazioni non operino in Valle d'Aosta, la designazione dovrà essere effettuata dalle organizzazioni giovanili dei partiti o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta.

2. La designazione spetterà alle varie organizzazioni in base al criterio della rotazione.

3. Il designato dovrà comunque risultare essere uno studente regolarmente iscritto all'università.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal Consigliere Gremmo.

EMENDAMENTO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"lo studente universitario verrà eletto dagli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria.

Il seggio per tale elezione verrà istituito a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 1

Favorevoli: 1

Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Andrione, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Marcoz, Martin, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rusci, Stévenin, Tonino, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE:Do lettura di alcuni emendamenti all'articolo 9, proposti dalla 5a Commissione ed accettati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTI

- primo comma: per due volte sostituire il verbo "dovrà" con il verbo "deve";

- secondo comma: sostituire al verbo "spetterà" il verbo "spetta";

- terzo comma: sostituire all'espressione "dovrà comunque risultare essere" l'espressione "deve comunque essere".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9 emendato.

ART. 9

(Modalità di designazione dello studente universitario a far parte della Commissione)

1. Lo studente universitario che, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 8, è chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle domande deve essere designato dalle organizzazioni degli studenti universitari valdostani. Qualora tali organizzazioni non operino in Valle d'Aosta, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni giovanili dei partiti o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta.

2. La designazione spetta alle varie organizzazioni in base al criterio della rotazione.

3. Il designato deve comunque essere uno studente regolarmente iscritto all'università.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10

(Graduatoria)

1. Verificato il possesso dei requisiti e presa visione del certificato generale - negativo - del casellario giudiziario nonché dei certificati attestanti l'inesistenza di carichi penali pendenti, la commissione redigerà una graduatoria degli idonei, secondo il merito scolastico.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.

ART. 11

(Provvedimenti di competenza della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, sulla base della graduatoria e su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, adotterà le deliberazioni di ammissibilità a finanziamento e per la concessione delle garanzie fideiussorie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 11, proposto dalla 5a Commissione ed accettato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin.

EMENDAMENTO

- sostituire al verbo "adotterà" il verbo "adotta".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11 emendato.

ART. 11

(Provvedimenti di competenza della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, sulla base della graduatoria e su proposta dell’Assessore alla Pubblica istruzione, adotta le deliberazioni di ammissibilità a finanziamento e per la concessione delle garanzie fideiussorie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12

(Compiti dell'Assessorato della Pubblica Istruzione)

1. Sarà cura del competente servizio dell'Assessorato della Pubblica istruzione inoltrare con tempestività gli atti e la documentazione agli istituti di credito convenzionati per i successivi adempimenti.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.

ART.13.

(Compiti degli Istituti di credito convenzionati)

1. Gli Istituti di credito, sulla base delle convenzioni stipulate con la Regione, provvederanno a richiedere eventuale documentazione integrativa e, in relazione alle informazioni bancarie acquisite, a deliberare la concessione, a loro insindacabile giudizio, del prestito d'onore allo studente, dandone comunicazione successiva alla Regione.

2. La concessione del prestito d’onore è subordinata all'impegno formale da parte dello studente a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite Convenzioni tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli istituti di credito.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.

ART. 14

(Concorso della Regione negli interessi Decorrenza tasso di interesse)

1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti d'onore per la differenza tra il tasso applicato al prestito secondo quanto stabilito dalla convenzione con gli istituti di credito ed il tasso a carico dello studente, fissato al 3%. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si provvederà mediante versamenti diretti, agli istituti convenzionati; su loro richiesta.

2. Le modalità di pagamento degli interessi a carico dello studente, a partire dalla data di concessione del finanziamento, saranno definite nel contratto stipulato tra lo studente stesso e l'istituto di credito.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15

(Piano di ammortamento)

1. Decorsi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, oppure dalla data di risoluzione del contratto, lo studente dovrà iniziare il rimborso del prestito d'onore comprensivo degli interessi del 3% secondo modalità e tempi - comunque non superiori a 12 mesi - predisposti dall'istituto erogante

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 15, proposto dalla 5a Commissione ed accettato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

EMENDAMENTO

- le cifre "tre" e "12" sono sostituite rispettivamente dalle cifre "due" e "24".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15 emendato.

ART. 15

(Piano di ammortamento)

1. Decorsi due anni dal conseguimento della laurea o del diploma, oppure dalla data di risoluzione del contratto, lo studente dovrà iniziare il rimborso del prestito d'onore comprensivo degli interessi del 3% secondo modalità e tempi - comunque non superiori a 24 mesi - predisposti dall'istituto erogante.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16.

ART. 16

(Estinzione anticipata)

1. L'istituto di credito può consentire l'estinzione anticipate della concessione secondo modalità concordate direttamente con lo studente interessato.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17.

ART. 17

(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 7, il termine per la presentazione delle domande relative all'anno accademico 1989/90 è fissato al 30 aprile 1990.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva