Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000).
Bollettino ufficiale: n. 60 del 29 dicembre 1997
Progetto di legge: D.L. 261
Numero di articoli: 28
Numero di allegati e/o tabelle: 2
Classificazione:
- BILANCIO E CONTABILITA' - Legge finanziaria
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Artt. 189, 213, abrogati con effetto a decorrere dal 01/01/1998 ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31/12/1997 da ciascun dipendente regionale)
- Legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Art. 5, comma 4)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Art. 4, comma 5)
- Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 (Art. 24, comma 3)
- Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Art. 5)
- Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Art. 6, comma 4)
Modifica la seguente normativa:
- Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16
- Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3
- Legge regionale 9 maggio 1995, n. 15
- Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
- Legge regionale 7 luglio 1997, n. 24
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 6 aprile 1998, n. 10
- Legge regionale 21 maggio 1998, n. 32
- Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:
Note:
*Nel B.U. non è stata pubblicata la traduzione in lingua francese degli allegati. L'art. 10 estende fino al 2003 l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi con istituti di credito o enti autorizzati disposta dall'art. 4, comma 1, della l.r. 2 marzo 1992, n. 3. L'art. 12, comma 1, proroga per l'anno 1998 il Piano di politica del lavoro per il triennio 1995/97, approvato con l.r. 3/1995, fatte salve le modifiche al piano di cui a i successivi commi 2 e 3. L'art. 25 comma 1, revoca l'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per l'anno 1998, recata dall'art. 22, comma 4, della l.r. 24 dicembre 1996, n. 48 e, al comma 2, revoca l'autorizzazione della spesa annua di lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 recata dall'art. 4, comma 3, della l.r. 48/1996.