Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2268 du 14 juillet 2016 - Resoconto

OGGETTO N. 2268/XIV - Disegno di legge: "Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane)".

Rosset (Presidente) - Punto 37 all'ordine del giorno, ha chiesto la parola il Consigliere Isabellon, ne ha facoltà.

Isabellon (UV) - Con il presente disegno di legge, il legislatore regionale si propone l'obiettivo d'implementare un ulteriore significativo strumento di sostegno a favore delle imprese operanti in tutti i settori del tessuto economico valdostano: turistico, commerciale, industriale, artigiano, agricolo e trasporto a fune, per consentire loro di avere a disposizione un'ulteriore leva con cui fare fronte alla perdurante situazione di crisi economico-finanziaria.

Contestualmente all'avvio dello stato di crisi, alcune regole inerenti alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato sono state oggetto di mutamento e, come è noto, si è assistito a un progressivo abbassamento del costo del denaro. Con la norma che oggi il Consiglio è chiamato ad approvare, la Regione adegua le condizioni dei finanziamenti, concessi anche più di quindici anni fa, alle mutate condizioni dello scenario finanziario, in cui le imprese oggi si trovano ad agire, operando in tal modo una perequazione di tutti i finanziamenti regionali per una durata di vent'anni con un tasso fisso annuo, laddove possibile, dell'1 percento. L'intervento in esame, di cui potranno beneficiare anche le imprese che dal 2009 al 2015 hanno scelto di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, avvalendosi delle note misure anticrisi, si sostanzia nella possibilità di riduzione dell'importo della rata semestrale dei finanziamenti già concessi a valere su numerose leggi regionali, concretizzando in tal modo un aiuto alla liquidità. Aiuto che può essere ottenuto attraverso tre opzioni differenti:

a) allungamento di cinque anni, fino ad un massimo di venti, della durata dei finanziamenti già concessi con durata originaria non inferiore a quindici anni;

b) riduzione del tasso fisso annuo dei finanziamenti già concessi fino alla soglia minima dell'1 percento a decorrere dalle rate con scadenza a far data dal 8 aprile 2016;

c) entrambe le opzioni a) e b).

In tal modo, potendo rimborsare il capitale residuo del mutuo in essere su un arco temporale più ampio e con un tasso di basso, l'importo della rata semestrale si riduce.

La possibilità di allungamento della durata impatta su tutti quei finanziamenti con durata originaria non inferiore a quindici anni; un periodo di ammortamento così breve ha avuto come conseguenza la generazione di rate semestrali di importo elevato, il cui onere, stante il contesto attuale di crisi e di difficoltà di accesso al credito, ora incide in misura più che proporzionale sull'equilibrio finanziario delle imprese. In passato, inoltre, molti finanziamenti sono stati concessi con un tasso fisso annuo superiore all'1 percento, ancorché agevolato, tenuto conto del tasso di mercato di allora. Le modificazioni contrattuali sopra rappresentate generano aiuto di Stato concesso in de minimis, ma solo figurativamente, in quanto il regime così strutturato non genera alcun esborso finanziario per la Regione, ma solo una riduzione periodica dei rientri dei finanziamenti complessivamente stimata, per i primi cinque anni, in 5 milioni di euro per tutti i fondi di rotazione.

L'intervento di sostegno ha natura temporanea, in quanto per tutte le opzioni potrà essere richiesto dalle imprese interessate solamente fino alla data del 31 ottobre 2016 e i finanziamenti potenzialmente interessati sono circa mille.

Il presente disegno di legge regionale si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e individua le misure concedibili di aiuto alla liquidità, consistenti nella rinegoziazione della durata o nella riduzione dei tassi di interesse dei finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di legge regionali ivi elencati, con conseguente riduzione dell'importo della rata periodica.

L'articolo 2 individua i soggetti beneficiari delle misure di aiuto alla liquidità ovvero gli intestatari dei finanziamenti già concessi che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui confronti la società finanziaria regionale (Finaosta S.P.A) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

L'articolo 3 rinvia alla disciplina europea applicabile agli aiuti introdotti nel presente disegno di legge, concedibili in regime de minimis ordinario agricolo.

L'articolo 4 prevede che la rinegoziazione della durata dei finanziamenti già concessi, ai sensi delle leggi regionali e delle disposizioni di legge regionale di cui all'articolo 1, - anche in corso di preammortamento in cui il periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni - possa avvenire sino alla durata massima di vent'anni.

L'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003 n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), elevando a vent'anni il termine massimo di durata di tutti i mutui ivi previsti, attualmente pari a quindici anni, salvo che per i consorzi e per le società consortili.

L'articolo 6 disciplina la modalità di rinegoziazione della durata, prevedendo che il soggetto intestatario presenti una apposita domanda a Finaosta entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata dalla prescritta dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 1 dei regolamenti europei n. 1407/2013 e n. 1408/2013; Finaosta effettua il conteggio dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente e provvede alla concessione dell'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.

L'articolo 7 disciplina le modalità di riduzione del tasso di interesse, stabilendo che per i finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di legge regionale di cui all'articolo 1, anche in corso di preammortamento, ai quali sia applicato un tasso fisso annuo di interesse superiore all'1 percento, il tasso fisso annuo di interesse è ridotto fino all'1 percento a decorrere dalle rate con scadenza a far data dal 8 aprile 2016. Ai fini del consolidamento degli effetti del beneficio, che sono immediatamente successivi alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con riferimento alle rate scadute o a scadere dal 8 aprile 2016, i soggetti intestatari sono tenuti a presentare apposita domanda a Finaosta entro il 31 ottobre 2016, corredata dalla dichiarazione di cui sopra. Finaosta effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente, che provvede alla concessione dell'aiuto della liquidità derivante dalla riduzione del tasso.

L'articolo 8 infine reca la dichiarazione di urgenza.

(Dalle ore 19:55 assume la presidenza il Vicepresidente Marco Viérin.)

Viérin M. (Presidente) - Ha chiesto la parola la Consigliera Morelli, ne ha facoltà.

Morelli (ALPE) - Il nostro gruppo, pur essendosi astenuto in Commissione, ha ritenuto di voler votare in modo favorevole questo disegno di legge, perché coerente con quanto abbiamo sostenuto, anche negli anni passati, in riferimento alle misure anticrisi. Voglio ricordare quella che era stata la nostra posizione, che era di criticità nei confronti della sospensione tout court dei mutui per tutti, ma che era invece favorevole ad un'analisi puntuale e a una rinegoziazione, e quindi a un prolungamento, dei mutui per tutte quelle imprese che si trovano ancora a fronteggiare una crisi che dura ormai da anni. Quindi il nostro è un voto positivo.

Presidente - Ha chiesto la parola il collega Nogara, ne ha facoltà.

Nogara (UVP) - È con soddisfazione che accogliamo questa legge, perché è da diversi anni che in tutte le Finanziarie, quando c'è stata la presentazione dei bilanci, si è sempre insistito su questo e soprattutto sulla durata, sul prolungamento di durata non inferiore a quindici anni sino a una durata massima di venti. Proprio per queste motivazioni, il nostro gruppo con soddisfazione, anche per il lavoro che ha svolto in questi anni, soprattutto nei momenti della discussione dei bilanci regionali, convintamente vota a favore di questo disegno di legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta, ne ha facoltà.

Cognetta (M5S) - Anche noi per annunciare il voto favorevole a questo disegno di legge.

(Dalle ore 20:02 riassume la presidenza il Presidente Rosset)

Rosset (Presidente) - Possiamo mettere in votazione l'articolo 1. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso esito. Articolo 3. Stesso esito. Articolo 4. Stesso esito. Articolo 5. Stesso esito. Articolo 6. Stesso esito. Articolo 7. Stesso esito. Articolo 8. Stesso esito.

Dichiaro aperta la votazione sul disegno di legge n. 84. La votazione è chiusa.

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Avevamo chiesto di proseguire con il punto n. 38, considerato che il collega Bertin non ha la documentazione, chiede se per cortesia possiamo parlarne domani mattina.

Accolta la richiesta, a questo punto possiamo chiudere i lavori della giornata. I lavori riprenderanno domattina alle ore 9:00.

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La seduta termina alle ore 20:04.