Oggetto del Consiglio n. 119 del 24 giugno 1970 - Verbale

OGGETTO N. 119/70 - Approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Allain e Gignod dell'impianto idroelettrico di Allain e le Società Cooperative Forza e Luce di Aosta e Gignod, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni. Delega alla Giunta.

L'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Allain e le Società Cooperative Forza e Luce di Aosta e Gignod, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con deliberazioni n. 127 e 128 in data 18.7.1962 il Consiglio Regionale approvò la bozza delle Convenzioni da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP) di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici di Sendren - Zuino - Hône - Perrères - Avise - St. Clair - Quart - Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont St. Martin.

Con deliberazione n. 186 in data 20.12.1962 il Consiglio Regionale approvò la bozza della Convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby e Issime e la Società ILSSA Viola per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Grand Praz.

Con deliberazioni n. 18 e n. 19 in data 20.2.1963 il Consiglio Regionale approvò le bozze delle Convenzioni da stipulare tra la Regione, vari Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP) di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici detti di Isollaz e Gressoney La Trinité.

Con deliberazione n. 86 in data 27.5.1963 il Consiglio Regionale approvò la bozza della convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Hône, Pont Bozet e Champorcher e la Società ALCAN per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Hône sul torrente Ayasse.

Con deliberazione n. 143 in data 26.7.1963 il Consiglio Regionale approvò la bozza della Convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Champagne I - Chavonne - Lillaz - Promise - Grand Eyvia - Aymavilles - Valpelline - Champagne II e la Società Naz. Cogne per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.

Con deliberazione n. 111 in data 21 maggio 1964 il Consiglio Regionale approvò la bozza della Convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Breil - Covalou e Maen e l'ENEL, Ente nazionale per l'energia elettrica per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.

Con deliberazione n. 55 in data 7.4.1965 il Consiglio Regionale approvò la bozza della Convenzione da stipulare fra la Regione, il Comune di Gressan rivierasco dell'impianto idroelettrico di Veyon e la Soc. Coop. Forza e Luce di Aosta per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.

Analogo provvedimento si propone ora di approvare per quanto concerne la Convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni di Gignod ed Allain e le Società Cooperative Forza e Luce di Gignod e Aosta, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni relativi all'impianto idroelettrico di Allain sul torrente Artanavaz.

L'accordo prevede il versamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1969 da parte della Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta e della Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, rispettivamente per la quota pari a 2/3 ed 1/3, della somma di Lire 400 mila (pari a circa Lire 300/Kw di potenza nominale) così ripartita:

- alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta

L.

40.000

- al Comune di Allain

"

200.000

- al Comune di Gignod

"

160.000

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) - di approvare e di autorizzare la stipulazione, tra la Regione Autonoma della Valle di Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dr. Dujany Cesare, i Comuni di Gignod e Allain e le Società Cooperative Forza e Luce di Gignod e Aosta, in persona dei loro legali rappresentanti, di una Convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Allain sul torrente Artanavaz;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di Convenzione sottoriportata, dando atto che le entrate di £. 75.000 una tantum e di Lire 40.000 all'anno costituite, rispettivamente, dall'ammontare dei sovracanoni concordati quali arretrati a tutto il 31.12.1968 e dall'ammontare annuo concordato per il sovracanone a decorrere dal 1°.1.1969 per l'impianto idroelettrico di Allain, dovranno essere con provvedimenti della Giunta Regionale accertate ed introitate al capitolo 35 ("Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico ecc.") della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, nonché al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);

DELIBERA

1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione, tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Dr. Dujany Cesare, i Comuni di Gignod e Allain e le Società Cooperative Forza e Luce di Gignod e Aosta, in persona dei loro legali rappresentanti, di una Convenzione, come da bozza sottoriportata per il regolamento dei reciproci rapporti in materia ai sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Allain sul torrente Artanavaz;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di Convenzione sottoriportata, dando atto che le entrate di £. 75.000 una tantum e di Lire 40.000 all'anno costituite, rispettivamente, dall'ammontare dei sovracanoni concordati quali arretrati a tutto il 31.12.1968 e dall'ammontare annuo concordato per il sovracanone a decorrere dal 1°.1.1969 per l'impianto idroelettrico di Allain, dovranno essere con provvedimenti della Giunta Regionale accertate ed introitate al capitolo 35 ("Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico ecc.") della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, nonché al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

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CONVENZIONE

fra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Cesare Dujany, debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione del Consiglio Regionale n. _____ in data _____ (allegata in copia al presente atto sotto la lettera A), vistata il _______ dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ed i Comuni di Allain e Gignod, in persona dei rispettivi Sindaci, debitamente autorizzati alla firma del presente atto come da deliberazioni n. 72 in data 21.9.1969 e n. 34 in data 25.5.1969 (allegato in copia alla presente convenzione sotto le lettere B e C), da una parte,

e

La Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta, con sede in Aosta, in persona del Sig._________ nato a _____ residente _______ a questo atto autorizzato in forza di mandato conferitogli __________________________________ (allegato in copia alla presente convenzione con lettera D) e la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, con sede in Gignod, in persona del Sig. ____________ nato a __________ residente ___________ questo atto autorizzato in forza del mandato conferitogli _____________

(allegate in copia alla presente convenzione con lettera E), dall'altra parte.

PREMESSO

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 in data 17/5/1967 riconosce la Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta e la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod titolari, rispettivamente per la quota di due terzi e di un terzo, della subconcessione idroelettrica sul torrente Artanavaz oggetto dei decreti n. 389 in data 14/12/1961 e n. 475 in data 25/11/1963 secondo i quali la potenza nominale media di concessione per l'impianto detto di Allain è di Kw. 1382,80;

- che ai sensi della legge 4/12/1956 n. 1377, che modifica l'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il Ministro per le Finanze può stabilire con proprio decreto a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Provincie, a carico del concessionario, un sovracanone fino all'importo massimo unitario previsto dalla citata legge;

- che ai sensi della legge 21/12/1961 n. 1501 tale sovracanone è stato raddoppiato con il limite massimo di £. 800 al Kw.;

- che la Regione, i Comuni rivieraschi, e le Soc. Cooperative Forza e Luce di Aosta e Gignod, animate da reciproca comprensione per gli interessi ed esigenze rispettivi, intendono addivenire ad un amichevole accordo e concordare la corresponsione del sovracanone per l'impianto idroelettrico di Allain, in Comune di Allain, di proprietà delle suddette Soc. Cooperative, per il quale le Cooperative nulla versano ancora a tale titolo e conseguentemente, sia l'entità del sovracanone annuo da corrispondere a decorrere dall'annualità 1969, sia l'ammontare degli arretrati dal 26/2/1965 al 31/12/1968 da versarsi;

- che la potenza del citato impianto e di Kw. 1.328,80 come risulta dall'atto di subconcessione;

SI CONVIENE

ART. 1 - La narrativa che precede vale patto.

ART. 2 - La Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta o la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, rispettivamente per la quota pari a 2/3 e per la quota pari a 1/3, accettano e si impegnano di corrispondere annualmente dall'1/1/1969 il sovracanone annuo di £. 400.000 (quattrocentomila) per l'impianto di Allain, in Comune di Allain.

Tale sovracanone è ripartito fra gli Enti beneficiari nelle seguenti proporzioni:

Regione Autonoma Valle di Aosta

10%

£. 40.000

Comune di Allain

50%

£. 200.000

Comune di Gignod

40%

£. 160.000

ART. 3 - Il versamento del sovracanone per l'annualità 1969 sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione della presente convenzione, mentre il pagamento delle successive annualità, a partire dall'annualità 1970, avrà luogo nel mese di giugno dell'anno cui si riferisce.

ART. 4 - La Società. Cooperativa Forza e Luce di Aosta e la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod accettano e si impegnano di versare la somma di £. 750.000 (settecentocinquantamila), che costituisce l'importo complessivo transativamente concordato, quale arretrato dal 26/2/1965 (data di entrata in esercizio dell'impianto) al 31/12/1968.

La ripartizione di tale importo viene fatta nelle stesse proporzioni del canone annuo di cui all'art.2.

Il versamento dell'importo pattuito a titolo di arretrati verrà fatto entro 60 giorni dalla data di registrazione della presente convenzione.

ART. 5 - Alla stipulazione dell'atto relativo al presente accordo le parti addiverranno entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'ultima delle deliberazioni che saranno adottate dagli Enti locali interessati o dal Consiglio di Amministrazione delle Società Cooperative di Aosta e Gignod.

ART. 6 - Le spese inerenti al presente atto e conseguenziali saranno sostenute per metà dagli Enti locali e per metà dalle Società Cooperativo di Aosta e Gignod.

ART. 7 - Nel caso di vertenza giudiziaria sulla interpretazione e sulla esecuzione del presento accordo è competente e deciderà il Foro di Aosta.

Letto, confermate e sottoscritto.

Aosta, lì