Oggetto del Consiglio n. 17 del 14 marzo 1952 - Verbale

OGGETTO N. 17/52 - EREZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE GABY, DEL COMUNE DI ISSIME - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di erezione in Comune autonomo della frazione Gaby, del Comune di Issime, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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I frazionisti di Gaby, del Comune di Issime, hanno inoltrato alla Regione motivata domanda per la erezione in Comune autonomo della frazione di Gaby.

Come risulta dall'allegata copia della domanda e dai documenti annessi alla pratica d'ufficio, vi sono fondati ed importanti motivi storici, di dialetto, di razza, di posizione topografica nonché diversità di interessi economici, che consigliano la separazione e la erezione in Comune autonomo dei due distinti agglomerati di Gaby e di Issime.

I nuovi Comuni di Issime e di Gaby, in seguito alla richiesta separazione, verrebbero ad avere rispettivamente 524 e 608 abitanti all'incirca. Nella Regione vi sono attualmente 17 Comuni (su 73) aventi popolazione inferiore ai 500 abitanti; tale situazione di frazionamento di popolazione si nota pure per molti Comuni di altre vallate alpine.

In base ai progetti di bilancio, compilati per i due distinti Comuni di Issime e di Gaby, risulta che i Comuni stessi potranno avere sufficienti mezzi per il finanziamento delle spese comunali, particolarmente se i due Comuni si costituiranno in consorzio per il servizio di segreteria.

Dagli schemi di bilancio predetti risulta, infatti, che le entrate e le spese effettive pareggerebbero rispettivamente in lire 2.533.000 circa per il nuovo Comune di Issime e in lire 1.670.000 circa per il nuovo Comune di Gaby.

Va notato che, in sede di riparto patrimoniale. il Comune di Issime dovrebbe versare al Comune di Gaby la somma di lire 2.344.473, da liquidarsi in tre annualità.

Le circoscrizioni territoriali e il confine fra i due nuovi Comuni risultano dal progetto di delimitazione concordato fra i rappresentanti dei due centri abitati e sono riportati sulla carta topografica al venticinquemila, dell'Istituto Geografico Militare, sottoscritta dai rappresentanti stessi ed allegata alla deliberazione del Consiglio comunale di Issime n. 106 in data 9 settembre 1951 in cui è, fra l'altro, descritto l'andamento della linea di confine fra i due nuovi Comuni.

Va segnalata una opposizione inoltrata da alcuni abitanti di Issime, in data 29 settembre 1951, contro l'inclusione delle case di Zuino nel territorio di Gaby.

Va notato, però, che gli abitanti, di Zuino hanno chiesto formalmente di essere assegnati al costituendo Comune di Gaby.

Per quanto concerne il progetto di riparto patrimoniale, si rileva che sono posti a carico del Comune di Issime alcuni oneri in compenso dell'attribuzione dell'attuale edificio municipale e dei relativi immobili.

Sono pure proposti particolari accordi riguardo ai sovracanoni per derivazioni idroelettriche e alla illuminazione pubblica.

Per quanto concerne l'eventuale sovracanone derivante dalla costruzione, in luogo, di una nuova centrale elettrica, le rappresentanze frazionali hanno previsto speciali accordi nel riparto patrimoniale.

I progetti di riparto patrimoniale e di delimitazione di confine sono stati esaminati ed approvati, all'unanimità, dal Consiglio comunale di Issime, in seduta del 9 settembre 1951.

La Giunta regionale, nella seduta del 22 febbraio 1952, vista la relazione dell'Ispettore dei Comuni, nonché gli atti d'ufficio, ha espresso parere favorevole alla proposta di erezione in Comune autonomo della frazione di Gaby.

Quanto sopra premesso, si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio la proposta di erezione in Comune autonomo della frazione di Gaby, del Comune di Issime, e la conseguente emanazione, secondo il disegno di legge allegato, della necessaria legge regionale che approvi tale provvedimento, in relazione agli articoli 2 (lettera b) e 42 dello Statuto speciale della Regione.

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge...... (data) n. ......- EREZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE GABY, DEL COMUNE DI ISSIME

Il Consiglio regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La frazione Gaby, del Comune di Issime, è eretta in Comune autonomo, con sede municipale nel centro omonimo e con la circoscrizione territoriale risultante dalla deliberazione n. 106, in data 9 settembre 1951, del Consiglio comunale di Issime e dalla carta topografica al venticinquemila I.G.M. allegata alla deliberazione medesima e vistata dall'Ufficio Tecnico regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali di Issime e di Gaby e sentita la Giunta regionale, provvederà, con proprio Decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Issime e di Gaby nonché alla ripartizione fra i Comuni suddetti del personale attualmente in servizio presso il Comune di Issime.

Art. 3

Contro il decreto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì ........

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra la relazione su riportata, rilevando che la richiesta degli abitanti della frazione Gaby, del Comune di Issime, per la erezione in Comune autonomo della frazione stessa, è effettivamente basata su fondati e importanti motivi storici, di dialetto, di razza, di posizione topografica nonché sulla diversità di interessi economici, motivi tutti che consigliano la separazione dei due distinti agglomerati di Gaby e di Issime, con conseguente erezione della frazione Gaby in Comune autonomo.

Informa che la richiesta dei frazionisti di Gaby è stata oggetto di una lunga ed esauriente istruttoria, avente anche lo scopo di accertare se il ridotto nuovo Comune di Issime ed il costituendo Comune di Gaby avessero sufficienti mezzi per il finanziamento delle spese comunali.

Rileva che in materia di istituzione di nuovi Comuni occorre andare cauti per evitare di creare nuovi Comuni "non vitali", che non abbiano, cioè, mezzi finanziari sufficienti per poter assicurare il funzionamento dei servizi.

Fa presente che le rappresentanze delle popolazioni di Issime e di Gaby hanno già provveduto a determinare le circoscrizioni territoriali dei Comuni stessi ed hanno concordato i progetti di riparto patrimoniale e finanziario, che sono stati approvati, ad unanimità, dal Consiglio comunale di Issime.

Fa presente, altresì, che nei progetti di riparto patrimoniale sono stati posti a carico del Comune di Issime alcuni oneri in compenso dell'attribuzione allo stesso Comune dell'attuale edificio municipale e dei relativi mobili.

Precisa che sono stati, inoltre, concordati particolari accordi riguardo ai sovracanoni per derivazioni idroelettriche ed alla illuminazione pubblica, come pure circa l'eventuale sovracanone derivante dalla costruzione in luogo di una nuova centrale elettrica.

Comunica che l'unica opposizione risulta formulata da alcuni abitanti di Issime, in data 29 settembre 1951, contro l'inclusione dei fabbricati di Zuino nel territorio di Gaby. Al riguardo, però, osserva che i frazionisti di Zuino hanno chiesto di far parte del costituendo Comune di Gaby.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383, per l'erezione di una frazione in Comune, è richiesto, fra altro, che la frazione stessa abbia non meno di tremila abitanti.

Precisa che per il territorio della Regione della Valle d'Aosta la costituzione di nuovi Comuni è invece possibile con legge regionale - anche in deroga a quanto sopra - ai sensi degli articoli 2, lettera b) e 42 dello Statuto regionale.

Riferisce che, per le ragioni sopra esposte, la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla costituzione del nuovo Comune di Gaby ed ha approvato, in sede di tutela, la deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Issime concernente l'erezione del nuovo Comune di Gaby ed il progetto di ripartizione patrimoniale e finanziaria nonché il progetto di delimitazione di confini tra il nuovo Comune di Issime ed il costituendo Comune di Gaby.

Rileva che attualmente non vi sono altri Comuni né altre frazioni di Comuni in Valle d'Aosta che si trovino nelle particolari condizioni del Comune di Issime e del costituendo Comune di Gaby e che, pertanto, sarà buona norma di amministrazione di sconsigliare la erezione in Comune autonomo di frazioni di altri Comuni della Valle, onde non creare Comuni finanziariamente non vitali.

Il Consigliere Sig. BREAN prende atto che soltanto ragioni particolarissime hanno indotto la Giunta a prendere in esame la domanda dei frazionisti di Gaby per la erezione in Comune autonomo della frazione stessa, ragioni che sono illustrate nel referto e negli altri documenti in atti.

Rileva che dalla lettura delle deliberazioni, assunte al riguardo dal Comune di Issime, risulta che vi è identità perfetta di vedute fra gli abitanti di Issime e di Gaby su tutti i punti ad eccezione di quanto concerne gli abitati della frazione Zuino. Ritiene, pertanto, nell'eventualità che avessero a sorgere controversie in merito alla determinazione della circoscrizione dei singoli Comuni o in merito al riparto patrimoniale e finanziario fra i Comuni stessi, che, prima della emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto previsto all'articolo 2 del disegno di legge, l'amichevole composizione delle controversie sia demandata ad una Commissione da nominarsi dal Consiglio e dalla quale dovrebbero essere esclusi gli interessati.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, pone in rilievo che, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge, il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Issime e di Gaby, nonché la ripartizione fra i due suddetti Comuni del personale attualmente in servizio presso il Comune di Issime, saranno disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo il ricorso eventuale al Ministero dell'Interno, come previsto al successivo articolo 3 del disegno di legge.

Il Consigliere Sig. VUILLERMOZ dichiara di concordare su quanto esposto dal Consigliere Signor Bréan e raccomanda al Consiglio di approvare la legge regionale concernente la erezione in Comune autonomo della frazione di Gaby del Comune di Issime.

Il Consigliere Sig. VACHER fa la seguente dichiarazione:

"Dopo aver esaminato l'allegato n. 3 dell'ordine del giorno della riunione consiliare e le relazioni inviate per conoscenza dal Sig. Sindaco di Issime per la erezione in Comune della frazione di Gaby per le seguenti fondate ragioni:

1) diversità di razza e di dialetto: infatti, il Comune di Issime è l'unico Comune della Valle di Aosta che conti due frazioni così profondamente dissimili: il Capoluogo con dialetto tedesco, la frazione Gaby con dialetto valdostano;

2) le numerose e continue lotte e liti intestine (lotta per la costruzione della Chiesa, questione scolastica, lotta per il riparto dei Consiglieri, astensione degli elettori di Issime alle elezioni del Consiglio comunale, ecc.), lotte che perdurano da oltre duecento anni, lotte dovute a numerosi motivi, tra i quali diversità di carattere, opposizione di interessi, campanilismo. Questi diversi casi poco edificanti tra le due frazioni verrebbero automaticamente eliminati con la erezione in Comune della frazione di Gaby, ponendo fine, in questo modo, al secolare antagonismo che paralizza sia l'attività sia lo spirito di iniziativa delle due zone;

3) il parere favorevole per la separazione delle due frazioni, espresso dalla quasi totalità degli abitanti delle due frazioni, confermato in riunione del Consiglio comunale;

4) la divisione patrimoniale, la circoscrizione territoriale e il confine risultano già concordati tra i rappresentanti dei due centri abitati;

5) possibilità di amministrazione propria, perché ognuna delle frazioni può avere mezzi sufficienti per il finanziamento delle spese comunali, per non essere di peso all'Amministrazione della Valle.

Questa divisione, oltre a favorire l'economia ed il progresso di entrambe le frazioni, nel troncare quelle innate e dannose beghe campanilistiche, recherà bene e sollievo morale per le due frazioni, ed in particolare per le popolazioni di quei villaggi sperduti, come Niel e Pont Trenta, che non si vedranno più costretti a fare numerosi chilometri per sbrigare una minima pratica in Comune.

Per le suesposte ragioni, a nome del gruppo consiliare di minoranza, dichiaro che siamo favorevoli alla erezione in Comune della frazione di Gaby".

Mr. le Conseiller MATHAMEL déclare d'être pleinement d'accord sur la proposition du Président de la Junte d'ériger en Commune autonome le village de Gaby. Il tient, néanmoins, à faire les réserves les plus expresses pour que le cas ne se renouvelle pas pour d'autres villages, car, en conclusion, ce serait, dit-il, l'Administration régionale qui en ferait les frais.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di avere preso atto che non vi sono contestazioni per quanto concerne il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due costituendi nuovi Comuni, ma di aver rilevato che vi è stata opposizione per quanto concerne l'inclusione dell'abitato della frazione Zuino nella circoscrizione del costituendo Comune di Gaby. Chiede se tale fatto possa eventualmente fare sorgere contestazioni in un secondo tempo e ritiene che, in caso affermativo, sia opportuno l'inserimento nel disegno di legge di una disposizione che dia facoltà all'Amministrazione regionale di dirimere qualsiasi eventuale controversia al riguardo.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rispondendo al quesito del Consigliere Geom. G. Nicco, rileva che la questione dovrebbe ritenersi superata in quanto già definita e risolta dal Consiglio comunale di Issime con sua deliberazione in data 11 novembre 1951, deliberazione che è stata approvata, in sede di tutela, dalla Giunta regionale.

Rileva, poi, che il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari sarà approvato - dopo la emanazione della legge istitutiva del nuovo Comune - con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO prende atto di quanto sopra e concorda con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Il Consigliere Sig. BREAN rileva che, in base al progetto di ripartizione patrimoniale e finanziaria approvato dal Consiglio comunale di Issime, il costituendo Comune di Gaby, qualora venisse ad essere beneficiario di un sovracanone per la progettata centrale idroelettrica in regione Zuino, sarà tenuto a versare al Comune di Issime, per la durata di due anni, la metà del sovracanone. Chiede se non sia opportuno dare al nuovo Comune di Gaby un periodo di tempo più lungo per il pagamento della citata quota di sovracanone.

Prendono in merito la parola il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Consigliere Geom. G. NICCO e l'Assessore al Turismo Prof. DEFFEYES, il quale ultimo osserva che vi sono molti elementi positivi che consigliano di approvare, senza modifiche, i progetti di ripartizione già concordati fra i rappresentanti delle due località ed approvati dal Consiglio comunale di Issime.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che il Consiglio possa procedere alla approvazione del disegno di legge concernente l'erezione in Comune autonomo della frazione Gaby del Comune di Issime.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, rileva che occorre procedere prima alla lettura delle disposizioni dei singoli articoli del disegno di legge in esame e, successivamente, all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Si dà atto che il Consigliere Segretario Geom. A. Valleise, su invito del Presidente ff. Ing. Pasquali, dà lettura dei singoli articoli del disegno di legge, sui quali nessuna osservazione o rilievo viene formulato e che vengono, pertanto, singolarmente approvati ad unanimità di voti.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione del disegno di legge di cui è stata data lettura ai Signori Consiglieri.

IL CONSIGLIO

veduta la domanda degli abitanti della frazione Gaby del Comune di Issime per l'erezione in Comune autonomo della frazione stessa;

veduti gli atti d'ufficio concernenti la proposta di emanazione di una legge regionale per l'erezione in Comune autonomo della frazione Gaby del Comune Issime;

veduti gli articoli 2 - lettera b) - e 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

ad unanimità di voti;

delibera

di approvare la emanazione della seguente legge regionale concernente la erezione in Comune autonomo della frazione Gaby del Comune di Issime:

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1

del 14-3-1952

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge....... (data) n. ...... - EREZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE GABY, DEL COMUNE DI ISSIME

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La frazione GABY, del Comune di Issime, è eretta in Comune autonomo, con sede municipale nel centro omonimo e con la circoscrizione territoriale risultante dalla deliberazione n. 106, in data 9 settembre 1951, del Consiglio comunale di Issime e dalla carta topografica al venticinquemila I.G.M. allegata alla deliberazione medesima e vistata dall'Ufficio Tecnico regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali di Issime e di Gaby e sentita la Giunta regionale, provvederà, con proprio Decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Issime e di Gaby nonché alla ripartizione fra i Comuni suddetti del personale attualmente in servizio presso il Comune di Issime.

Art. 3

Contro il decreto di cui al precedente articolo è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE FF.

(Ing. A. Pasquali)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Geom. A. Valleise)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. Brero)

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