Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 927 du 13 décembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 927/IX - DISEGNO DI LEGGE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO FINANZIARIO 1990 E PER IL TRIENNIO 1990/1992".

PRESIDENTE:Passando all'esame del disegno di legge n. 127, iscritto al punto 17 dell'ordine del giorno, invito il Consiglio a prendere atto che gli allegati relativi al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 ed al Bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992 sono stati esaminati nel corso della seduta di ieri pomeriggio.

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1 (Stato di previsione della parte entrata)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge, in Lire 1.527.673.000.000 (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finanziario 1990.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge, in Lire 1.527.673.000.000 (Allegato B).

2. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinate all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1990, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. E' autorizzata la reiscrizione, per l'anno finanziario 1990, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti ai capitoli dal n. 20000 al n. 20060 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'Istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura del capitolo 6.

Art. 6

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge.

2. Sono altresì considerate obbligatorie le spese relative a crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990, mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli nn. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma primo ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per la rassegnazione in bilancio di residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

Art. 7

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo 50800 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell’elenco di cui al precedente articolo 7, a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 8.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal "Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche", di cui al capitolo 50790 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli già esistenti ovvero in capitoli nuovi, a fronte di spese indicate al comma secondo dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.

Art. 9

(Prelevamento dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrate dall'articolo 65 della legge regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali, di cui al capitolo n. 50820 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 10.

Art. 10

(Prelevamento dal fondo di riserva per l’oscillazione dei prezzi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrate dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 mediante prelevamento di somme dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi, di cui al capitolo n. 50830 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.

Art. 11

(Prelevamenti dai fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1989, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 12.

Art. 12

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.

Art. 13

(Contrazione di mutui passivi)

1. E' autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire centocinquantamiliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 15% per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente previsto in Lire 12.700.686.000 per l’anno 1990 e in Lire 25.402 milioni annue a decorrere dal 1991 grava sui capitoli n. 50650 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre" e n. 50700 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre" dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'anno 1990 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti per complessive Lire 12.700.686.000 iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 50.804 milioni delle risorse iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.

Art. 14

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2- quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1990;

Allegato 3-a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 17 maggio 1970, n. 281;

3 b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo dello Statuto speciale;

3 d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo - comma secondo dello Statuto speciale;

Allegato 4 a) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4 b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 15.

Art. 15

(Bilancio pluriennale)

1. E' adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1990/ 1992 annesso alla presente legge (Allegato C).

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 16.

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura della Tabella 1.

Tabella n. 1

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la Tabella n. 1 testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la Tabella n. 2 testé letta.

Tabella n. 2

(...omissis...)

PRESIDENTE:Do lettura della Tabella n. 2.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato "A"

Allegato "A"

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato "A" testé letto

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato "B"

Allegato "B"

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato "B" testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato "C"

Allegato "C"

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato "C" testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 1.

Allegato n.1

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’Allegato 2.

Allegato n. 2

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 3.

Allegato n. 3

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 4.

Allegato n. 4

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 5.

Allegato n. 5

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 6.

Allegato n. 6

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 7.

Allegato n. 7

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 8.

Allegato n. 8

(... omissis ...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 9.

Allegato n. 9

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'Allegato n. 10.

Allegato n. 10

(...omissis...)

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'Allegato n. 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 26

Contrari: 7

Il Consiglio approva