Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 885 du 30 novembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 885/IX - Disegno di legge: "Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani".

Presidente - Su questo disegno di legge la I Commissione si è espressa in data 27 novembre e la V Commissione il 28 novembre. Il testo integrato dei progetti di legge n. 60 e n. 135, elaborato dalla V Commissione sarà discusso dal Consiglio e sarà sottoposto alla votazione.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - La discussione avverrà sul testo proposto dalla V Commissione.

Poche Regioni hanno legiferato in materia di iniziative sociali a favore dei giovani, anche perchè la condizione giovanile solo di recente è diventata una problematica coinvolgente le istituzioni. D'altra parte, la questione si presenta complessa e sfaccettata, senza che siano ancora ben individuate nè le domande nè gli interventi per le risposte.

Pur in presenza di un quadro normativo regionale per ora disomogeneo, la Regione intende promuovere un primo intervento legislativo, con l'obiettivo principale di attivare un approccio per una politica giovanile, con particolare riferimento al settore informativo, sociale, formativo e culturale.

Il testo di legge in esame è il risultato della riunificazione dei progetti di legge presentati dalla Giunta e dal Gruppo comunista, all'articolo 8 recepisce anche le indicazioni contenute nel progetto di legge presentato dal Consigliere Stévenin a nome del Gruppo dell'Union Valdôtaine.

Il progetto di legge non vuole rappresentare un intervento globale ed esaustivo, ma, da una parte vuole dare la possibilità agli enti locali di attivare interventi innovativi e valorizzare e sostenere le iniziative spontanee già in atto, e dall'altra vuole promuovere la partecipazione e l'interesse dei giovani per la loro aggregazione e cooperazione.

In questa ottica il progetto di legge prevede una sua operatività limitata sino al 1991, quindi è a termine proprio perchè non è un progetto globale, nè vuole rappresentare tutte le tematiche, ma è una legge base per dare la possibilità di attuare delle iniziative in favore dei giovani.

Essenzialmente il testo prevede il coordinamento degli interventi, lo studio e la realizzazione di progetti obiettivo o progetti-pilota, e finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di iniziative per la costituzione di una Consulta giovanile regionale, nonchè l'avvio di uno studio per la istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile.

Ritornerò poi, durante la discussione sull'articolo 6, sul quale in sede di Commissione era stato proposto l'emendamento di cassare le parole "previo parere della Commissione consiliare competente", in quanto, trattandosi di disposizioni impartite dalla Giunta ed essendo la Commissione permanente un organo del Consiglio regionale, mi pare superfluo che ci sia un parere della Commissione competente per decidere su quanto propone la Giunta regionale.

Presidente - E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - Come ha detto l'Assessore, il progetto di legge integrato proviene da due testi diversi, quello presentato dal Gruppo comunista nell'aprile di quest'anno e il testo presentato successivamente dalla Giunta; tiene anche conto, per un articolo, di una proposta di legge relativa agli scambi culturali, presentata dal Consigliere Stévenin.

Il nostro Gruppo dà un giudizio positivo sul fatto che si giunga, per la prima volta nella nostra Regione, ad approvare un testo di legge che riguardi le attività per i giovani.

Le finalità di una legge di questo tipo sono ovvie: si tratta di dare ai giovani strumenti per essere coinvolti in attività culturali ricreative e per riuscire, se possibile, a combattere forme sempre più accentuate, anche nella nostra Regione, di disagio giovanile.

Consideriamo questo testo come un primo passo in una materia che, fino al momento in cui il nostro Gruppo non aveva preso l'iniziativa, nella nostra Regione non era mai stato affrontato dal punto di vista legislativo.

Voglio ricordare che la proposta di legge presentata dal Gruppo comunista aveva un carattere più organico rispetto al testo che è oggi all'esame del Consiglio. La proposta di legge del Gruppo comunista era articolata in quattro parti, prevedendo una parte di conoscenza del mondo giovanile attraverso l'istituzione di un osservatorio permanente per la condizione giovanile; di questa parte nel progetto di legge integrato si è accettato il discorso dello studio e si è dato incarico ad un gruppo costituito da rappresentanti degli Assessorati e da esperti di predisporre il materiale. E' stata accettata l'idea, però non si provvede ancora alla istituzione dell'osservatorio.

La seconda parte della nostra proposta prevedeva di favorire la partecipazione dei giovani attraverso l'istituzione di una Consulta giovanile. Questa parte è stata recepita nel progetto di legge integrato e quindi esprimiamo la soddisfazione, perchè crediamo che la Consulta giovanile possa permettere un contributo diretto dei giovani nel giudicare le attività per loro più confacenti, per intervenire con proposte su quanto la Regione può fare per il mondo giovanile.

La terza parte della nostra proposta di legge riguardava un piano regionale per le attività rivolte ai giovani; invece che di un piano qui si parla di progetti-obiettivo e di progetti-pilota, e le proposte possono essere presentate dagli enti locali.

Noi prevedevamo che anche le associazioni giovanili e le cooperative di giovani potessero presentare propri progetti di attività. Comunque questo è un primo passo che consente di avviare le attività stesse e quindi abbiamo concordato su questo punto.

L'unica parte della nostra proposta di legge non presa ancora in considerazione è quella che riguarda i centri polivalenti, vale a dire le strutture in cui si potrà consentire lo svolgimento di attività associative, culturali e ricreative.

Crediamo che si possa giungere successivamente ad un disegno di legge più organico e ci interessa sottolineare oggi come, anche grazie al contributo della minoranza, un primo testo giunga all'esame del Consiglio. Questo secondo testo, che dovrà essere predisposto comunque nel giro di qualche anno, anche alla luce della sperimentazione che sarà stata fatta fino a quel momento, crediamo che sarà più articolato e più preciso; questo tipo di discorso richiede, per ciò che riguarda, ad esempio, la caratteristica dei progetti e la natura delle attività, delle sperimentazioni che nel frattempo saranno fatte.

Quindi diamo, come abbiamo fatto in Commissione, un giudizio positivo sul testo integrato, proprio nella luce di considerarlo come un tentativo di intervenire nella materia, anche se il medesimo dovrà essere successivamente allargato ed approfondito.

Vogliamo dire fin da ora che lavoreremo in questo Consiglio allo scopo di integrare i finanziamenti, che sono soltanto relativi all'anno in corso rispetto alla cifra già stanziata negli allegati del bilancio, quindi sono solo cento milioni.

Crediamo che per l'anno prossimo e per l'anno 1991 i finanziamenti dovranno essere molto più consistenti, perchè abbiamo l'opinione di un effetto analogo a quello che già si è verificato per la legge per gli anziani. Se si dà nelle mani dei giovani uno strumento che permetta loro di fare proposte, di intervenire nella gestione di attività che li riguardano, crediamo che ci sarà nel mondo giovanile un impulso che verrà trasmesso agli enti locali, che farà arrivare a questa Regione proposte che nel tempo saranno sempre più numerose.

In questo senso pensiamo che, con questo primo passo che si fa oggi, si sia dato il via ad uno strumento che in futuro sicuramente produrrà effetti positivi sia nel favorire l'associazione dei giovani, sia nel favorire la loro partecipazione, sia nell'organizzare attività che possano in qualche modo attenuare il disagio giovanile.

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Si dà atto che alle ore 16,19 assume la Presidenza il Vicepresidente Beneforti.

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Presidente - E' chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - Volevo solo precisare che nella relazione si parla di un'operatività limitata all'anno 1990, mentre si deve intendere fino al 1991; si prevede un'operatività per due anni e ormai siamo alla fine del 1989, per cui non ha senso parlare dell'anno 1990.

Volevo poi confermare l'emendamento all'art.6, nell'ultima parte, dove si chiede la cassazione delle parole "previo parere della Commissione consiliare competente".

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione promuove la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

a) favorire l'informazionc, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;

b) attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;

c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero; d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Gruppo di lavoro interdisciplinare)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da rappresentanti degli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione, dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, della Sanità ed Assistenza Sociale, del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, nominati dalla Giunta regionale, nonchè, dal responsabile dell'agenzia del lavoro della Valle d'Aosta e da tre esperti, nominati dalla stessa.

2. Il gruppo di lavoro promuove il coordinamento e l'interdisciplinarietà tra i vari settori dell'Amministrazione regionale che si occupano delle politiche giovanili e mantiene stretti i collegamenti con la Consulta giovanile, di cui all'articolo 6.

3. Lo stesso organismo formula, entro otto mesi dal suo insediamento, una proposta per un osservatorio permanente sulla condizione giovanile, da sottoporre al parere della Consulta giovanile, di cui all'articolo 6 e successivamente all'approvazione del Consiglio regionale.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

(Competenze)

1. Le singole iniziative in materia di politiche giovanili spettano ai singoli Assessorati e Servizi della Regione competenti per materia.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Programmi, progetti obiettivo e progetti pilota)

1. Il gruppo di lavoro interdisciplinare, di cui all'articolo 2, sentita la Consulta giovanile di cui all'articolo 6, formula alla Giunta regionaie, entro sei mesi dalla entrata in vigore dellla presente legge, programmi, progetti obiettivo e/o progetti pilota, relativi alla condizione giovanile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Procedure)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 gli enti locali predispongono progetti da presentare all'approvazione della Giunta regionale, la quale, contestualmente, predispone i relativi finanziamenti.

2. Per la gestione delle iniziative, gli enti locali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni e di cooperative di giovani, nonchè di cooperative di servizi sociali operanti nel settore giovanile.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Consulta giovanile)

1. E' istituita la Consulta giovanile composta da dodici membri di cui:

a) sei designati dalle associazioni o organizzazioni giovanili regionali;

b) quattro eletti tra gli studenti delle scuole medie superiori della Valle d'Aosta;

c) due sorteggiati tra gli elenchi delle persone di età inferiore ai 25 anni, in attesa di prima occupazione e disoccupate.

2. La presenza femminile deve essere garantita nella misura del 50% dei componenti.

3. Le modalità di elezione di rappresentanti degli studenti ed i criteri di individuazione delle associazioni o organizzazioni giovanili sono fissati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. La consulta giovanile dura in carica tre anni.

Presidente - All'articolo 6 vi è un emendamento al terzo comma, proposto dall'Assessore Lanièce, che toglie le parole "previo parere della Commissione consiliare competente".

Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - Nel corso delle riunioni nel comitato ristretto ed anche in Commissione c'è stato una specie di "tira e molla" fra la Giunta e i Consiglieri sul ruolo che devono avere le Commissioni nell'esame di atti della Giunta. Riteniamo che probabilmente la Giunta regionale debba meditare di più su questo aspetto; non crediamo che la Giunta regionale debba considerare l'attività delle Commissioni nell'esame di suoi atti come una sorta di perdita di tempo, o di strumento che rallenta gli atti stessi.

Ci pare che le Commissioni di questo Consiglio regionale si riuniscano con una frequenza abbastanza intensa e che non facciano, o non si siano trovate nelle condizioni di fare, dell'ostruzionismo gratuito.

Per queste ragioni un parere della Commissione competente sulle modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta giovanile ed i criteri con i quali si individuano le associazioni, che poi designeranno i loro rappresentanti nella Consulta giovanile, ci sembra una cosa che ha la sua importanza, che non disturba affatto i tempi, nè interferisce con la possibilità di proposta della Giunta.

Quindi, ci asteniamo su questa proposta dell'Assessore di togliere da questo articolo la preventiva consultazione della Commissione competente. Crediamo anzi che nel testo definitivo che fra qualche tempo dovrà essere fatto, l'intera questione degli organi che devono controllare debba essere meditata più in profondità. Abbiamo l'impressione che forse in questo periodo, in cui sono arrivati tanti disegni di legge al Consiglio, la Giunta abbia ritenuto di trovare un freno nel lavoro delle Commissioni. Così non è; crediamo che il lavoro delle Commissioni aiuti invece a produrre testi e provvedimenti che vengono migliorati.

In questo senso ci asteniamo e ci ripromettiamo di ritornare quando questo disegno di legge verrà ridiscusso nella sua versione definitiva, perchè le competenze della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni siano viste in modo meno angusto e meno riferite alla Giunta stessa.

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - Nel testo concordato con la Commissione alcuni punti, ad esempio quanto previsto dall'articolo 2, successivamente approvato dal Consiglio regionale, sono stati accolti dalla Giunta perchè ritenuti una cosa valida, cioè si entrava direttamente nel merito, nella competenza.

In questo caso si tratta di una decisione della Giunta da sottoporre alla Commissione competente, cioè non di un problema di base, ma di fatto più formale che altro.

A questo punto vorrei anche precisare che l'affermazione fatta durante la discussione in Commissione è stata male interpretata, come si è reso conto anche il funzionario che l'aveva espressa.

Egli aveva in mente quel caso specifico che poi è stato illustrato, quindi non è che l'affermazione sia da rivolgere alla Commissione. Anzi, da parte mia, a nome dell'esecutivo, penso che le Commissioni in senso generale si sono impegnate a fondo ed hanno lavorato quasi ininterrottamente per portare avanti i disegni di legge, quindi non possiamo qui dire che le Commissioni sono di ostacolo per il lavoro dell'esecutivo.

Però ci sembra superfluo in questo caso che la Commissione, essendo un organo del Consiglio, vada a dare il parere su una decisione della Giunta. Infatti, sugli altri punti non abbiamo detto niente, anzi è giusto che il Consiglio entri negli aspetti concrete della legge. Pertanto mantengo l'emendamento all'articolo 6.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Lanièce.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 4 (Aloisi, Bajocco, Mafrica, Riccarand)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Consulta giovanile)

1. E' istituita la Consulta giovanile composta da dodici membri di cui:

a) sei designati dalle associazioni o organizzazioni giovanili regionali;

b) quattro eletti tra gli studenti delle scuole medie superiori della Valle d'Aosta;

c) due sorteggiati tra gli elenchi delle persone di età inferiore ai 25 anni, in attesa di prima occupazione e disoccupate.

2. La presenza femminile deve essere garantita nella misura del 50% dei componenti.

3. Le modalità di elezione di rappresentanti degli studenti ed i criteri di individuazione delle associazioni o organizzazioni giovanili sono fissati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

(Funzioni della Consulta giovanile)

1. La Consulta giovanile: .

a) esprime pareri e proposte agli organi della Regione;

b) fornisce il parere obbligatorio sui progetti degli enti locali, di cui all'articolo 5;

c) si dota di un disciplinare per il proprio funzionamento.

2. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei per garantire il funzionamento della Consulta.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

(Scambi socio-culturali)

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani nell'ambito degli accordi culturali e dei protocolli relativi agli scambi socio-culturali stipulati dal Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto dell'articolo 2 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materi di competenza) adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienza con Paesi esteri.

2. Le modalità di adozione dei progetti di cui al primo comma sono fissate da un regolamento, che la Giunta regionale presenterà all'approvazione del Consiglio regionale entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9

(Finanziamento delle spese)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di L. 100.000.000.

2. L'onere di L. 100.000.000 graverà sull'istituendo Capitolo 22818 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

3. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione della somma di lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)".

4. Al finanziamento della spesa per gli esercizi 1990 e 1991 si provvederà con successiva legge regionale.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10

(Variazione al bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spese

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)

L.100.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.1.1. Finanza locale

Cap. 22818 (di nuova istituzione) Contributi a favore degli Enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani

L.100.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

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