Objet du Conseil n. 883 du 30 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 883/IX - Modificazioni alla bozza di statuto dell'Istituto di Credito Valdostano - Società per azioni, approvata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 130/IX, in data 9.11.1988.
Presidente - Do lettura del testo della delibera:
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 e successive modificazioni;
-visto il parere della I Commissione consiliare permanente e con gli emendamenti proposti dalla stessa Commissione;
- avendo approvato con separate votazioni i vari articoli dell’allegata bozza di statuto;
DELIBERA
1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 130/IX, in data 9.11.1988, relativa all’approvazione della bozza di statuto della costituenda S.p.A. Istituto di Credito Valdostano;
2) di approvare il seguente nuovo schema dello Statuto della costituenda Società Creditizia a carattere locale.
Bich (Presidente del Consiglio) - Su questo punto si è espressa la I Commissione in data 20 novembre e sono stati portati emendamenti sostitutivi agli articoli 20, 24, 27.
Ha chiesto di parlare l’Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Nel mese di ottobre la Banca d’Italia ha risposto alla nostra richiesta di autorizzazione per la costituzione di una società per l’apertura di una banca regionale conseguente ad una legge regionale. Nella risposta ci chiedeva, oltre che di modificare il nome alla banca, così come è già stato fatto nell’ultimo Consiglio, di apportare anche tutta una serie di piccole modifiche, che riteniamo non sostanziali, nello statuto approvato lo scorso anno nel mese di novembre. Pertanto così come già abbiamo discusso in Commissione, abbiamo previsto di accettare questi emendamenti.
Se quindi oggi il Consiglio approva queste modifiche allo statuto, potremo già verso la fine dell’anno costituire la società e al mese di gennaio avere un consiglio di amministrazione già nominato, con i nominativi già espressi dal Consiglio regionale al mese di luglio di quest'anno.
Si accettano gli emendamenti formulati dalla Commissione e nello stesso tempo l’articolo 1 viene completato con il nominativo della banca approvato con il disegno di legge dell’ultimo Consiglio. L’articolo 1 verrebbe così completato:
"E’ costituita una società per azioni denominata "Banca della Valle d’Aosta S.p.A. - Banque de la Vallée d’Aoste S.A." Siglabile "B.V.A.".
Presidente - E’ aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Voteremo a favore di queste modifiche perchè riteniamo debba essere fatto il possibile per rendere operativa questa banca, prima che la sua istituzione diventi qualcosa di poco funzionale.
Si stanno avvicinando a grandi passi i tempi in cui sarà possibile il movimento libero dei capitali all’interno della comunità europea, sono in atto grandi concentrazioni fra le banche, se la concreta operatività di questa banca viene ancora procrastinata per qualche tempo, rischiamo di avere una struttura che sulla carta può fare alcune cose, ma di fatto non riesce ad entrare sul mercato.
Ricordo che la legge è stata in discussione per un certo periodo prima di essere approvata nel 1987; nel 1988 abbiamo approvato lo statuto; nel 1989 abbiamo acquistato una sede provvisoria, perchè quella definitiva è prevista da un’altra parte, però lo statuto non ha ancora completato il suo iter. Quindi le cose stanno procedendo con una certa lentezza.
Credo che la Giunta abbia fatto il possibile, però di fatto occorre che questa banca almeno nel 1990 entri in funzione, perchè se entra in funzione nel 1991 rischia di essere fuori mercato.
Devo anche dire che mi pare un po’ riduttiva l’opinione dell’Assessore che dice che le modifiche della banca sono solo formali. In realtà qui abbiamo avuto delle osservazioni sul tipo di dipendenze che possiamo aprire in Valle, quindi c’è stata una restrizione. C’è stata anche una restrizione abbastanza importante per quello che riguarda il tipo di operazioni che vogliamo fare, perchè ad un certo punto si dice che dobbiamo stralciare la parte con cui eravamo intenzionati ad aprire sezioni autonome per l’esercizio del credito a medio e lungo termine. Ora, se questo vuol dire che dovremo avere poi autorizzazioni speciali per poter operare nel settore del credito a medio e lungo termine, avremo una operatività che diventa abbastanza ridotta.
Quindi credo che questo argomento, che oggi approviamo per facilitare l’approvazione dello statuto, debba essere tenuto presente, perchè una banca che non può finanziare operazioni a lungo termine è una banca che può solo prendere soldi sui conti correnti e fare finanziamenti a breve termine e che non può facilmente intervenire negli investimenti.
Diamo il contributo perchè le operazioni siano accelerate, chiediamo che questi problemi aperti vengano chiariti con la Banca d’Italia, in modo da avere una struttura che poi possa giocare un ruolo e non si limiti solo ad incassare e a tenere depositati i fondi regionali, ma possa intervenire sul mercato per favorire gli investimenti.
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Alcune modificazioni richieste dalla Banca d’Italia, fra cui quella che faceva osservare il Consigliere Mafrica, ci vengono anche dalla nostra legge regionale, che precisa che la banca opererà sul territorio valdostano, pertanto escludendo l’apertura di sportelli fuori dalla Valle d’Aosta.
Il secondo passo è una cosa conseguente nel fatto di dire che si possono aprire sportelli, ma non ci possono essere altre sezioni distaccate e indipendenti; quindi devono essere evidentemente sportelli dipendenti dalla banca centrale sul territorio.
Il fatto poi del medio o lungo termine è questione anche di prima applicazione; in un secondo tempo si dovrà rivedere la questione. Comunque tutte le banche, avendo la possibilità di operare solo circa 22 volte quello che è il capitale sociale, hanno una riduzione per il campo di attività; possono fare investimenti o prestiti solo nei tempi brevi o medi.
Che una banca poi debba fare interventi a lungo termine, questo credo sia indispensabile per una banca.
Bich (Presidente del Consiglio) - Prima di passare all’esame della bozza di articolato, pregherei il Consiglio di prendere atto di alcune correzioni:
- nella parte deliberativa al punto 1, anzichè "la presente deliberazione", "la propria precedente deliberazione n. 130";
- al punto 2, al posto del "nuovo schema dello statuto della costituente Società Creditizia", "della costituenda Società Creditizia".
Queste, che non metto neppure ai voti, sono correzioni al testo.
Si passa alla votazione dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1 completato dall'emendamento presentato dall'Assessore Voyat:
Titolo I
Costituzione, denominazione, sede e durata della società
Articolo 1
E’ costituita una società per azioni denominata "BANCA DELLA VALLE D’AOSTA S.P.A. - BANQUE DE LA VALLEE D’AOSTE S.A." Siglabile "B.V.A.".
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
La società ha sede in Aosta (via ). Il Consiglio di Amministrazione può istituire dipendenze unicamente in altri Comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ed eventualmente deciderne la soppressione, previe le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
La durata della societa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 4:
Titolo II
Scopo e operazioni sociali.
Articolo 4
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
La società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari nonchè ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 5:
Titolo III
Capitale sociale ed azioni
Articolo 5
Il capitale sociale è di lire 25.000.000.000, diviso in numero 25.000 azioni, del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 6:
Articolo 6
Le azioni sono nominative. Possono essere soci della società la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nonchè aziende ed istituti di credito.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 7:
Articolo 7
La qualità di azionista comporta l’accettazione di tutti i patti sociali contenuti nell’atto costitutivo e nello Statuto.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 8:
Articolo 8
Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Le comunicazioni agli azionisti si effettuano con lettera raccomandata all’indirizzo da essi precisato nel libro predetto.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 9:
TITOLO IV
Assemblea dei soci
Articolo 9
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, dell’atto costitutivo e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 10:
Articolo 9
L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale (o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta). Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che, ancorchè già iscritti nel libro soci, abbiano depositato le azioni secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
Sono regolate dalle disposizioni di legge le formalità e i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 11:
Articolo 11
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente e, in caso di sua assenza, all’amministratore più anziano di età.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all’adunanza, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.
Il Presidente è assistito da un Segretario, salvo che il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio a norma di legge.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 12:
Articolo 12
Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con osservanza delle norme di legge. Spetta al Presi.dente dell’assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 12:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 13:
Articolo 13
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese mediante alzata di mano con controprova o per acclamazione.
Le votazioni relative alle cariche sociali di competenza assembleare vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad un’ulteriore votazione per ballottaggio.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 13:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 14:
Titolo V
Consiglio di Amministrazione
Articolo 14
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta è riservata, ai sensi dell’articolo 2458 Codice Civile, la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all’unità superiore.
I membri restanti sono eletti dall’assemblea.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 14:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 15:
Articolo 15
Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio del mandato, elegge il suo Presidente tra i membri designati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Elegge, altresì, un Vice Presidente.
Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un Amministratore Delegato.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 15:
Esito delle votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 16:
Articolo 16
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della società o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che fissa l’ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno quattro amministratori, ovvero dall’intero collegio sindacale indicando l’oggetto su cui deliberare.
Di ogni convocazione viene dato avviso ai membri del Consiglio ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 16:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 17:
Articolo 17
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente o, in caso di sua assenza, l’amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale o, in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.
Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i suoi membri o tra i dirigenti e funzionari della società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario stesso.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 17:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 18:
Articolo 18
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri concernenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all’assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la formulazione e la modifica dei regolamenti interni;
- la nomina del Direttore, dei dirigenti e dei funzionari;
- l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze;
- la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all’estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti che potranno essere promosse dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dall’Amministratore Delegato o dal Direttore.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 18:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 19:
Articolo 19
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o all’Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, potranno essere conferiti poteri deliberativi anche al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari ed agli impiegati con grado, nonchè ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e allo stesso Consiglio alla prima successiva riunione. In casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ove il Comitato sia impossibilitato a riunirsi.
Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 19:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 20:
Articolo 20
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale e medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, nella misura determinata dall’assemblea. Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 2389, comma 2, del codice civile per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente e, se nominato l’Amministratore Delegato.
Presidente - All’articolo 20 vi è un emendamento sostitutivo dell’intero articolo che recita:
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale e medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, nella misura determinata dall’assemblea. Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
E’ fatto salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2389, del codice civile per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente e, se nominato, l’Amministratore Delegato.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 21:
Titolo VI
Comitato Esecutivo
Articolo 21
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo di tre membri scelti fra i propri componenti.
Del Comitato Esecutivo fa parte di diritto il Presidente. Vi partecipa, inoltre, con voto consultivo, il Direttore Generale o chi ne fa le veci.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 21:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 22:
Articolo 22
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto designato ai sensi dell’art. 17.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 22:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 23:
Articolo 23
Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori designati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, la sostituzione dei soggetti cessati sarà di esclusiva competenza della Regione stessa, che dovrà provvedervi, su richiesta dei membri superstiti o anche in via autonoma, nel più breve tempo possibile, restando esclusa ogni forma di cooptazione da parte del consiglio.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 23:
Esito votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 24:
Titolo VII
Collegio Sindacale
Articolo 24
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
Due tra i Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono nominati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile cui spetta, inoltre, la designazione del Presidente del Collegio.
Per la durata in carica, le attribuzioni e la retribuzione dei Sindaci valgono le norme di legge.
Presidente - All’articolo 24 vi è un emendamento sostitutivo nel seguente testo:
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
Due tra i Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono nominati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile. Alla Regione Valle d’Aosta spetta, inoltre, la designazione del Presidente del Collegio.
Per la durata in carica, le attribuzioni e la retribuzione dei Sindaci valgono le norme di legge.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 25:
Articolo 25
Al Sindaco effettivo nominato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta subentrerà, nel caso di cessazione della carica, il membro supplente designato dalla Regione medesima, fatte salve le norme sulla composizione del collegio dettate dall’articolo 2397 Codice Civile. Nel caso di cessazione di Sindaco effettivo di nomina assembleare, subentrerà il supplente nominato dall’assemblea, sempre nel rispetto dell’articolo 2397 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2401 ultimo comma Codice Civile, l’integrazione dell’organo sindacale avverrà ad opera della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’assemblea sociale in conformità alla norma dell’articolo 24 del presente Statuto.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 25:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 26:
Titolo VIII
Rappresentanza legale. Firma sociale
Articolo 26
La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questo, dall’Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
Il Consiglio può, per determinati atti o categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.
Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, il Consiglio può autorizzare dirigenti, funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per le operazioni o categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 26:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 27:
Titolo IX
Direzione generale
Articolo 27
La direzione della società è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà altresì provvedere alla nomina di uno o più vice direttori generali.
Il direttore provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dall’Amministratore Delegato, se nominato, ovvero alle decisioni assunte dal Presidente in via di urgenza ex articolo 19 del presente Statuto.
Il Direttore sovraintende a tutti i servizi della banca ed al personale, del quale coordina l’attività, esercitando le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalle apposite norme regolamentari.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice Direttore più anziano nella carica, ovvero, in caso di nomina contemporanea, con maggiore anzianità di servizio.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 27:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 28:
Titolo X
Esercizio sociale. Ripartizione degli utili
Articolo 28
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 28:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 29:
Articolo 29
L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta una quota del 10% da destinare alla riserva ordinaria, viene ripartito in base alle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 29:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 30:
Articolo 30
I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della societi e versati alla riserva straordinaria.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 30:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 31:
Articolo 31
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si osservano le norme di legge.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 31:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione la bozza di statuto nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione la delibera in oggetto:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
***
