Objet du Conseil n. 857 du 22 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 857/IX - Disegno di legge: "Acquisto di un immobile sito in Comune di Charvensod, località Plan Felinaz".
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Comme vous aves vu, depuis quelques mois on a transféré à la Commune de Charvensod l'ensemble des voitures et des camions de propriété de l'Administration régionale.
Etant donné le problème de prévoir une rationalisation des services, on a utilisé au mieux l'immeuble, et on invitera les Conseillers pour une petite inauguration officielle: de cette façon on pourra voir quel est l'ensemble des propriétés mobilières de l'Administration régionale, des différents ser-vices.
Pour compléter ce passage dans cette zone, c'était nécessaire d'acheter encore une partie de ce garage qui était au sous-sol de l'immeuble qui est déjà de propriété régionale; par conséquent on a prévu d'acheter le minimum indispensable pour compléter cette rationalisation des services. Il faut ajouter que pour toute une série d'interventions le fait d'avoir l'ensemble des voitures dans un même endroit nous donnera des résultats importants. Dans un premier temps on avait cru que c'était possible de maintenir les propriétés existantes; au contraire on a vu que c'était impossible surtout pour le fait que pour certains camions de l'Assessorat au Travaux Publics il y a de difficultés à garer s'il n'y a pas le déplacement de certaines voitures.
Voilà donc les raisons pour lesquelles on a prévu d'acheter encore une partie de ce garage.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad acquistare un immobile sito in Comune di Charvensod, località Plan Félinaz, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 3 con il numero 204/37 di proprietà della Società "Bosonin Luciano & Fulvio s.n.c.", con sede in Charvensod, per il prezzo a corpo di Lire 133.000.000, oltre IVA, da destinare ad ampliamento della proprietà regionale confinante.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura l'articolo 2.
Articolo 2
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipula-zione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonchè per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura l'articolo 3.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 158.270.000, graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.
2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura l'articolo 4.
Articolo 4
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" L. 158.270.000
in aumento
Cap. 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19.4.1985 N. 12" L. 158.270.000
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura l'articolo 5.
Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
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